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Document 32021R2283

Regolamento (UE) 2021/2283 del Consiglio del 20 dicembre 2021 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013

ST/14314/2021/INIT

GU L 458 del 22.12.2021, p. 33–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/07/2024

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2283/oj

22.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 458/33


REGOLAMENTO (UE) 2021/2283 DEL CONSIGLIO

del 20 dicembre 2021

recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, e che abroga il regolamento (UE) n. 1388/2013

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

La produzione dell’Unione di taluni prodotti agricoli e industriali è insufficiente per soddisfare il fabbisogno delle industrie utilizzatrici nell’Unione. L’approvvigionamento dell’Unione per i prodotti in questione dipende pertanto dalle importazioni da paesi terzi. È opportuno provvedere immediatamente ai bisogni di approvvigionamento più urgenti dell’Unione per tali prodotti alle condizioni più favorevoli. È opportuno aprire contingenti tariffari autonomi dell’Unione («contingenti») alle aliquote di dazio contingentali preferenziali nei limiti degli adeguati volumi contingentali, che tengano conto della necessità di non compromettere l’equilibrio dei mercati di tali prodotti né impedire l’avvio o lo sviluppo della produzione nell’Unione.

(2)

È necessario garantire a tutti gli importatori dell’Unione l’uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti e far sì che le aliquote di dazio contingentali previste per tali contingenti siano applicate senza interruzione a tutte le importazioni dei prodotti in questione in ciascuno degli Stati membri, fino ad esaurimento dei contingenti stessi.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione (1) prevede un sistema di gestione dei contingenti che garantisce l’uguaglianza e la continuità di accesso ai contingenti nonché l’applicazione ininterrotta delle aliquote di dazio contingentali e segue l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. I contingenti aperti dal presente regolamento dovrebbero pertanto essere gestiti dalla Commissione e dagli Stati membri secondo tale sistema.

(4)

I volumi contingentali sono espressi principalmente in unità supplementari di peso. Per alcuni prodotti per i quali è aperto un contingente, il volume contingentale è fissato in un’altra unità supplementare. Ove la nomenclatura combinata di cui all’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) («nomenclatura combinata») non preveda un’unità supplementare per tali prodotti, possono sorgere dubbi in relazione all’unità supplementare utilizzata. A fini di chiarezza e per una migliore gestione dei contingenti è pertanto necessario prevedere che, per beneficiare dei suddetti contingenti, nella dichiarazione di immissione in libera pratica sia indicato il quantitativo esatto dei prodotti importati utilizzando l’unità supplementare del volume contingentale fissata per tali prodotti nel presente regolamento.

(5)

È necessario precisare che le miscele, i preparati o i prodotti costituiti da diversi componenti contenenti prodotti oggetto di contingenti dovrebbero essere esclusi dall’ambito di applicazione del presente regolamento in quanto solo i prodotti descritti nel presente regolamento dovrebbero essere oggetto di contingenti.

(6)

Il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio (3) è stato modificato più volte. Inoltre, poiché la codificazione della nomenclatura combinata è stata aggiornata dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione (4) sarebbe necessario apportare numerose modifiche al regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio. Pertanto, a fini di chiarezza e trasparenza, tale regolamento dovrebbe essere sostituito integralmente.

(7)

In ottemperanza al principio di proporzionalità, per conseguire l’obiettivo fondamentale di promuovere gli scambi fra Stati membri e paesi terzi, è necessario e opportuno stabilire norme intese a equilibrare gli interessi commerciali degli operatori economici dell’Unione senza modificare l’elenco dell’Organizzazione mondiale del commercio relativo all’Unione. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi perseguiti, conformemente all’articolo 5, paragrafo 4, del trattato sull’Unione europea.

(8)

Al fine di evitare ogni interruzione nell’applicazione del regime dei contingenti e di rispettare gli orientamenti stabiliti nella comunicazione della Commissione del 13 dicembre 2011 in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi, i contingenti per i prodotti elencati nel presente regolamento dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022. È pertanto opportuno che il presente regolamento si applichi con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1.   Per i prodotti agricoli e industriali elencati nell’allegato sono aperti contingenti tariffari autonomi dell’Unione («contingenti»).

2.   Nell’ambito dei contingenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i dazi della tariffa doganale comune di cui all’articolo 56, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (5) sono sospesi per i periodi contingentali, alle aliquote di dazio contingentali e nei limiti dei volumi contingentali indicati nell’allegato del presente regolamento.

3.   I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle miscele, ai preparati o ai prodotti costituiti da diversi componenti contenenti i prodotti elencati nell’allegato.

Articolo 2

I contingenti di cui all’articolo 1 del presente regolamento sono gestiti dalla Commissione conformemente alle disposizioni di cui agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447.

Articolo 3

Alla presentazione di una dichiarazione doganale di immissione in libera pratica per i prodotti per i quali sono state fornite unità supplementari nell’allegato, il quantitativo esatto dei prodotti importati è indicato nella dichiarazione utilizzando l’unità supplementare stabilita nell’allegato.

Articolo 4

Il regolamento (UE) n. 1388/2013 è abrogato.

Articolo 5

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. VIZJAK


(1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalità di applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 343 del 29.12.2015, pag. 558).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).

(3)  Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell’Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1832 della Commissione, del 12 ottobre 2021, che modifica l’allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 385 del 29.10.2021, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).


ALLEGATO

Numero d’ordine

Codice NC

TARIC

Designazione delle merci

Periodo contingentale

Volume contingentale

Aliquota di dazio contingentale

09.2637

ex 0710 40 00

ex 2005 80 00

20

30

Tutoli di mais a granelli zuccherini (Zea mays var. saccharata) anche non tagliati, di diametro tra 10 mm e 20 mm, destinati ad essere usati in produzioni dell’industria alimentare e a subire qualsiasi lavorazione, diversa dal semplice ricondizionamento (1)  (2)  (3)

1.1.-31.12.

550 tonnellate

0 %  (3)

09.2849

ex 0710 80 69

10

Funghi della specie Auricularia polytricha, anche cotti, in acqua o al vapore, congelati, destinati alla fabbricazione di piatti preparati (1)  (2)

1.1.-31.12.

700 tonnellate

0 %

09.2664

ex 2008 60 39

30

Ciliege dolci con l’aggiunta di spirito, con un contenuto di zucchero non superiore al 9 % in peso, di diametro non superiore a 19,9 mm, con il nocciolo, destinate a essere utilizzate in prodotti di cioccolato (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

10 %

09.2740

ex 2309 90 31

87

Concentrato di proteine di soia contenente in peso:

60 % (± 10 %) di proteina grezza,

5 % (± 3 %) di fibra grezza,

5 % (± 3 %) di ceneri grezze e

3 % o più ma non più del 6,9 % di amido

destinato a essere usato nei mangimi animali (1)

1.1.-31.12.

30 000 tonnellate

0 %

09.2913

ex 2401 10 35

ex 2401 10 70

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 10 95

ex 2401 20 35

ex 2401 20 70

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

ex 2401 20 95

91

10

11

21

91

91

10

11

21

91

Tabacco greggio o non lavorato, anche tagliato in forma regolare, avente valore doganale non inferiore a 450 EUR/100 kg netti, destinato a essere utilizzato come fascia esterna o come sottofascia nella fabbricazione di prodotti della sottovoce 2402 10 00  (1)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0 %

09.2586

ex 2710 19 81

ex 2710 19 99

20

40

Olio di base idroisomerizzato per catalisi e decerato costituto da idrocarburi idrogenati, altamente isoparaffinici, contenente, in peso:

almeno il 90 % di idrocarburi saturi, e

al massimo lo 0,03 % di zolfo,

e con:

un indice di viscosità pari o superiore a 80, ma inferiore a 120, e

una viscosità cinematica pari o superiore a 5,0 cSt a 100 °C, ma non superiore a 13,0 cSt a 100 °C

1.1.-30.6.

75 000 tonnellate

0 %

09.2828

2712 20 90

 

Cera di paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio

1.1.-31.12.

100 000 tonnellate

0 %

09.2600

ex 2712 90 39

10

Paraffina molle (CAS RN 64742-61-6)

1.1.-31.12.

100 000 tonnellate

0 %

09.2578

ex 2811 19 80

50

Acido solfammidico (CAS RN 5329-14-6) avente purezza, in peso, pari ad almeno il 95 %, anche con aggiunta di non più di 5 % di antiagglomerante diossido di silicio (CAS RN 112926-00-8)

1.1.-31.12.

27 000 tonnellate

0 %

09.2928

ex 2811 22 00

40

Materiale di riempimento in silice sotto forma di granuli, con tenore minimo di diossido di silicio del 97 %

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0 %

09.2806

ex 2825 90 40

30

Triossido di tungsteno, ivi compreso l’ossido di tungsteno blu (CAS RN 1314-35-8 o CAS RN 39318-18-8)

1.1.-31.12.

12 000 tonnellate

0 %

09.2872

ex 2833 29 80

40

Solfato di cesio (CAS RN 10294-54-9) in forma solida o in soluzione acquosa contenente, in peso, più del 48 % ma meno del 52 % di solfato di cesio

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2567

ex 2903 22 00

10

Tricoloroetilene (CAS RN 79-01-6) con purezza pari o superiore al 99 % inpeso

1.1.-31.12.

11 885 000  kg

0 %

09.2837

ex 2903 79 30

20

Bromoclorometano (CAS RN 74-97-5)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

09.2933

ex 2903 99 80

30

1,3-Diclorobenzene (CAS RN 541-73-1)

1.1.-31.12.

2 600 tonnellate

0 %

09.2700

ex 2905 12 00

10

Propan-1-olo (alcole propilico) (CAS RN 71-23-8)

1.1.-31.12.

15 000 tonnellate

0 %

09.2830

ex 2906 19 00

40

Cicloproprilemetanolo (CAS RN 2516-33-8)

1.1.-31.12.

20 tonnellate

0 %

09.2851

ex 2907 12 00

10

O-cresolo (CAS RN 95-48-7) di purezza, in peso, non inferiore al 98,5 %

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0 %

09.2704

ex 2909 49 80

20

2,2,2’,2’-tetrakis(idrossimetil)-3,3’-ossidipropan-1-olo (CAS RN 126-58-9)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2565

ex 2914 19 90

70

Acetilacetonato di calcio (CAS RN 19372-44-2) con purezza, in peso, pari o superiore al 95 %

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2852

ex 2914 29 00

60

Ciclopropilmetilchetone (CAS RN 765-43-5)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0 %

09.2638

ex 2915 21 00

10

Acido acetico (CAS RN 64-19-7) di purezza, in peso, del 99 % o più

1.1.-31.12.

1 000 000 tonnellate

0 %

09.2679

2915 32 00

 

Acetato di vinile (CAS RN 108-05-4)

1.1.-31.12.

400 000 tonnellate

0 %

09.2728

ex 2915 90 70

85

Trifluoroacetato di etile (CAS RN 383-63-1)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2665

ex 2916 19 95

30

(E,E)-Esa-2,4-dienoato di potassio (CAS RN 24634-61-5)

1.1.-31.12.

8 250 tonnellate

0 %

09.2684

ex 2916 39 90

28

Cloruro di 2,5-dimetilfenilacetile (CAS RN 55312-97-5)

1.1.-31.12.

700 tonnellate

0 %

09.2599

ex 2917 11 00

40

Ossalato di dietile (CAS RN 95-92-1)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2769

ex 2917 13 90

10

Sebacato di dimetile (CAS RN 106-79-6)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2634

ex 2917 19 80

40

Acido dodecandioico (CAS RN 693-23-2), di purezza, in peso, di più di 98,5 %

1.1.-31.12.

8 000 tonnellate

0 %

09.2808

ex 2918 22 00

10

Acido o-acetilsalicilico (CAS RN 50-78-2)

1.1.-31.12.

120 tonnellate

0 %

09.2646

ex 2918 29 00

75

3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato di ottadecile (CAS RN 2082-79-3) con:

frazione passante al setaccio a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso e

punto di fusione tra 49 °C e 54 °C,

destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) (1)

1.1.-31.12.

380 tonnellate

0 %

09.2647

ex 2918 29 00

80

Tetrachis(3-(3,5-di-terz-butil-4-idrossifenil)propionato) di pentaeritritolo (CAS RN 6683-19-8) con

frazione passante al setaccio a maglie di 250 μm superiore al 75 % in peso e a maglie di 500 μm superiore al 99 % in peso e

punto di fusione tra 110 °C e 125 °C,

destinato ad essere usato nella produzione di sistemi one-pack stabilizzanti per la lavorazione del PVC a base di miscele di polveri (polveri o granuli) (1)

1.1.-31.12.

140 tonnellate

0 %

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianidride benzofenon-3,3’,4,4’-tetracarbossilica (CAS RN 2421-28-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2688

ex 2920 29 00

70

Tris(2,4-di-terz-butilfenil)fosfito (CAS RN 31570-04-4)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0 %

09.2598

ex 2921 19 99

75

Ottadecilammina (CAS RN 124-30-1)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2649

ex 2921 29 00

60

Bis(2-dimetilamminoetil)(metil)ammina (CAS RN 3030-47-5)

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0 %

09.2682

ex 2921 41 00

10

Anilina (CAS RN 62-53-3) con purezza, in peso, pari o superiore al 99 %

1.1.-31.12.

150 000 tonnellate

0 %

09.2617

ex 2921 42 00

89

4-Fluoro-N-(1-metiletil)benzeneammina (CAS RN 70441-63-3)

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-fenilendiammina (CAS RN 95-54-5)

1.1.-31.12.

1 800 tonnellate

0 %

09.2563

ex 2922 41 00

20

L-lisina cloridrato (CAS RN 657-27-2) o soluzione acquosa di L-lisina (CAS RN 56-87-1), contenente, in peso, 50 % o più di L-lisina

1.1.-30.6.

122 500 tonnellate

0 %

09.2592

ex 2922 50 00

25

L-treonina (CAS RN 72-19-5)

1.1.-31.12.

166 000 tonnellate

0 %

09.2575

ex 2923 90 00

87

Cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil) trimetilammonio (CAS RN 3327-22-8), sotto forma di soluzione acquosa contenente, in peso, almeno il 65 %, ma non più del 71 %, di cloruro di (3-cloro-2-idrossipropil)trimetilammonio

1.1.-31.12.

19 000 tonnellate

0 %

09.2854

ex 2924 19 00

85

3-iodoprop-2-in-1-il butilcarbammato (CAS RN 55406-53-6)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2874

ex 2924 29 70

87

Paracetamolo (INN) (CAS RN 103-90-2)

1.1.-31.12.

20 000 tonnellate

0 %

09.2742

ex 2926 10 00

10

Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci del capitolo 55 e della voce 6815  (1)

1.1.-31.12.

60 000 tonnellate

0 %

09.2583

ex 2926 10 00

20

Acrilonitrile (CAS RN 107-13-1), destinato alla fabbricazione delle merci delle voci 2921 , 2924 , 3906 e 4002  (1)

1.1.-31.12.

40 000 tonnellate

0 %

09.2856

ex 2926 90 70

84

2-Nitro-4-(trifluorometil)benzonitrile (CAS RN 778-94-9)

1.1.-31.12.

900 tonnellate

0 %

09.2708

ex 2928 00 90

15

Monometilidrazina (CAS RN 60-34-4) sotto forma di soluzione acquosa con un contenuto in peso di monometilidrazina pari al 40 (± 5) %

1.1.-31.12.

900 tonnellate

0 %

09.2581

ex 2929 10 00

25

Diisocianato di 1,5-naftilene (CAS RN 3173-72-6), di purezza, in peso, pari o superiore a 90 %

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0 %

09.2685

ex 2929 90 00

30

Nitroguanidina (CAS RN 556-88-7)

1.1.-31.12.

6 500 tonnellate

0 %

09.2597

ex 2930 90 98

94

Bis[3-(trietossisilil)propil]disolfuro (CAS RN 56706-10-6)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0 %

09.2596

ex 2930 90 98

96

Acido 2-Cloro-4-(metilsolfonil)-3-[(2,2,2-trifluoroetossi)metil) benzoico (CAS RN 120100-77-8)

1.1.-31.12.

300 tonnellate

0 %

09.2580

ex 2931 90 00

75

Esadeciltrimetossilano (CAS RN 16415-12-6), di purezza, in peso di almeno, il 95 %, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di polietilene (1)

1.1.-31.12.

165 tonnellate

0 %

09.2842

2932 12 00

 

2-Furaldeide (furfurale)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2696

ex 2932 20 90

25

Decan-5-olide (CAS RN 705-86-2)

1.1.-31.12.

6 000  kg

0 %

09.2697

ex 2932 20 90

30

Dodecan-5-olide (CAS RN 713-95-1)

1.1.-31.12.

6 000  kg

0 %

09.2812

ex 2932 20 90

77

Esan-6-olide (CAS RN 502-44-3)

1.1.-31.12.

4 000 tonnellate

0 %

09.2858

2932 93 00

 

Piperonale (CAS RN 120-57-0)

1.1.-31.12.

220 tonnellate

0 %

09.2673

ex 2933 39 99

43

2,2,6,6-Tetrametil-4-piperidinolo (CAS RN 2403-88-5)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2880

ex 2933 59 95

39

Ibrutinib (DCI) (CAS RN 936563-96-1)

1.1.-31.12.

5 tonnellate

0 %

09.2860

ex 2933 69 80

30

1,3,5-Tris[3-(dimetilammino)propil]esaidro-1,3,5-triazina (CAS RN 15875-13-5)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

09.2566

ex 2933 99 80

05

1,4,7,10-Tetraazaciclododecano (CAS RN 294-90-6) con purezza, in peso, pari o superiore al 96 %

1.1.-31.12.

60 tonnellate

0 %

09.2658

ex 2933 99 80

73

5-(Acetoacetilammino)benzimidazolone (CAS RN 26576-46-5)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2593

ex 2934 99 90

67

5-clorotiofene-2-acido carbossilico (CAS RN 24065-33-6)

1.1.-31.12.

45 000  kg

0 %

09.2675

ex 2935 90 90

79

4-[[(2-metossilbenzoil)ammino]sulfonil] -cloruro di benzoile (CAS RN 816431-72-8)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2710

ex 2935 90 90

91

2,4,4-Trimetilpentan-2-amminio (3R,5S,6E)-7-{2-[(etilsulfonil)amino]-4- (4-fluorofenil)-6-(propan-2-il)pirimidin-5-il}-3,5-diidrossiept-6-enoato (CAS RN 917805-85-7)

1.1.-31.12.

5 000  kg

0 %

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xilosio (CAS RN 58-86-6)

1.1.-31.12.

400 tonnellate

0 %

09.2686

ex 3204 11 00

75

Colorante C.I. Disperse Yellow 54 (CAS RN 7576-65-0) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 99 % o più di colorante C.I. Disperse Yellow 54

1.1.-31.12.

250 tonnellate

0 %

09.2676

ex 3204 17 00

14

Preparazioni a base di colorante C.I. Pigment Red 48:2 (CAS RN 7023-61-2) contenenti, in peso, il 60 % o più ma non oltre l’85 % di tale colorante

1.1.-31.12.

50 tonnellate

0 %

09.2698

ex 3204 17 00

30

Colorante C.I. Pigment Red 4 (CAS RN 2814-77-9) e preparazioni a base di tale colorante contenenti, in peso, 60 % o più di colorante C.I. Pigment Red 4

1.1.-31.12.

150 tonnellate

0 %

09.2659

ex 3802 90 00

19

Terra di diatomee, calcinata con un flusso di soda

1.1.-31.12.

35 000 tonnellate

0 %

09.2908

ex 3804 00 00

10

Lignosolfonato di sodio (CAS RN 8061-51-6)

1.1.-31.12.

40 000 tonnellate

0 %

09.2889

3805 10 90

 

Essenza di cellulosa al solfato

1.1.-31.12.

25 000 tonnellate

0 %

09.2935

ex 3806 10 00

10

Colofonie ed acidi resinici di gemma

1.1.-31.12.

280 000 tonnellate

0 %

09.2832

ex 3808 92 90

40

Preparazione contenente tra il 38 % (compreso) e il 50 % in peso di zinco piritione (INN) (CAS RN 13463-41-7) in una dispersione acquosa

1.1.-31.12.

500 tonnellate

0 %

09.2876

ex 3811 29 00

55

Additivi costituiti da prodotti di reazione didifenilamminae noneni ramificati contenenti:

in peso, più del 28 % ma al massimo il 55 % di 4-monononildifenilammina

in peso, più del 50 % ma al massimo il 65 % di 4.4’-dinonildifenilammina

in peso, una percentuale totale di 2,4-dinonildifenilammina e di 2,4’-dinonildifenilammina non superiore al 5 %

destinati alla fabbricazione di olii lubrificanti (1)

1.1.-31.12.

900 tonnellate

0 %

09.2814

ex 3815 90 90

76

Catalizzatore costituito da biossido di titanio e triossido di tungsteno

1.1.-31.12.

3 000 tonnellate

0 %

09.2644

ex 3824 99 92

77

Preparazione contenente en peso:

il 55 %, ma non più del 78 % di glutarato di dimetile (CAS RN 1119-40-0)

il 10 %, ma non più del 30 % di adipato di dimetile (CAS RN 627-93-0) e

non più del 35 % di succinato di dimetile (CAS RN 106-65-0)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2681

ex 3824 99 92

85

Miscela di solfuri di bis(3-trietossisililpropile) (CAS RN 211519-85-6)

1.1.-31.12.

9 000 tonnellate

0 %

09.2650

ex 3824 99 92

87

Acetofenone (CAS RN 98-86-2) di purezza, in peso, tra 60 % e 90 %

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0 %

09.2888

ex 3824 99 92

89

Miscela di alchil dimetil ammine terziarie contenente, in peso:

60 % o più, ma non più di 80 %, di dodecildimetilammina (CAS RN 112-18-5) e

20 % o più, ma non più di 30 %, di dimetil(tetradecil)ammina (CAS RN 112-75-4)

1.1.-30.6.

10 000 tonnellate

0 %

09.2829

ex 3824 99 93

43

Estratto solido del residuo, insolubile nei solventi alifatici, ottenuto durante l’estrazione di colofonia dal legno, che presenta le seguenti caratteristiche:

tenore, in peso, di acidi resinici non superiore a 30 %,

numero di acidità non superiore a 110, e

punto di fusione non inferiore a 100 °C

1.1.-31.12.

1 600 tonnellate

0 %

09.2907

ex 3824 99 93

67

Miscela di fitosteroli, in polvere, contenente in peso:

75 % o più di steroli,

non più del 25 % di stanoli,

destinata alla fabbricazione di stanoli o steroli o esteri di stanoli o esteri di steroli (1)

1.1.-31.12.

2 500 tonnellate

0 %

09.2568

ex 3824 99 96

91

Miscela, in forma di pellet, contenente, in peso:

Tra il 49 % e il 50 % di bis[3(trietossisilil)propil] polisolfuri (CAS RN 211519-85-6) e

Tra il 50 % e il 51 % di nerofumo (CAS RN 1333-86-4),

di cui il 75 % o più, in peso, passano attraverso un setaccio a maglie di 0,60 mm ma non più del 10 % attraverso un setaccio a maglie di 0,25 mm (secondo il metodo ASTM D1511)

1.1.-31.12.

1 500 tonnellate

0 %

09.2820

ex 3827 90 00

10

Miscele contenenti, in peso:

tra il 60 % e il 90 % di 2-cloropropene (CAS RN 557-98-2),

tra l’8 % e il 14 % di (Z)-1-cloropropene (CAS RN 16136-84-8),

tra il 5 % e il 23 % di 2-cloropropano (CAS RN 75-29-6),

non più del 6 % di 3-cloropropene (CAS RN 107-05-1), e

non più dell’1 % di cloruro di etile (CAS RN 75-00-3)

1.1.-31.12.

6 000 tonnellate

0 %

09.2671

ex 3905 99 90

81

Poli(butirrale di vinile) (CAS RN 63148-65-2):

contenente in peso dal 17,5 al 20 % di gruppi idrossili e

con mediana delle particelle (D50) superiore a 0,6 mm

1.1.-31.12.

12 500 tonnellate

0 %

09.2846

ex 3907 40 00

25

Lega polimerica di policarbonato e poli(metilmetacrilato), con tenore in peso di policarbonato pari almeno al 98,5 %, in forma agglomerata o granulata, con trasmittanza luminosa pari almeno all’ 88,5 %, misurata su un campione di 4,0 mm di spessore con una lunghezza d’onda di λ = 400 nm (conformemente alla norma ISO 13468-2)

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0 %

09.2585

ex 3907 99 80

70

Copolimero di poli(etilene tereftalato) e di cicloesandimetanolo contenente più del 10 %, in peso, di icloesandimetanolo

1.1.-31.12.

60 000 tonnellate

2 %

09.2723

ex 3911 90 19

10

Poli(ossi-1,4-fenilensolfonil-1,4-fenilenossi-4,4’-bifenilene)

1.1.-31.12.

5 000 tonnellate

0 %

09.2816

ex 3912 11 00

20

Fiocchi di acetato di cellulosa

1.1.-31.12.

75 000 tonnellate

0 %

09.2573

ex 3913 10 00

20

Alginato di sodio estratto da alghe brune con

una perdita all’essiccazione non superiore al 15 % in peso (4 ore a 105 °C),

una frazione insolubile in acqua non superiore al 2 % in peso, calcolata sul prodotto secco

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0 %

09.2641

ex 3913 90 00

87

Ialuronato di sodio, non sterile, caratterizzato da:

peso molecolare medio ponderale (Mw) non superiore a 900 000

livello di endotossina non superiore a 0,008 unità di endotossina (EU)/mg

un tenore di etanolo non superiore all’1 % in peso

un tenore di isopropanolo non superiore allo 0,5 % in peso

1.1.-31.12.

300  kg

0 %

09.2661

ex 3920 51 00

50

Fogli di polimetilmetacrilato conformi alle norme:

EN 4364 (MIL-P-5425E) e DTD5592 A, oppure

EN 4365 (MIL-P-8184) e DTD5592 A

1.1.-31.12.

100 tonnellate

0 %

09.2645

ex 3921 14 00

20

Masso cellulare di cellulosa rigenerata, impregnato di acqua contenente cloruro di magnesio e ammonio quaternario, che misura 100 cm (± 10 cm) x 100 cm (± 10 cm) x 40 cm (± 5 cm)

1.1.-31.12.

1 700 tonnellate

0 %

09.2572

ex 5205 26 00

ex 5205 27 00

10

10

Filati di cotone semplici, greggi, bianchi

di fibre pettinate,

con lunghezza media della fibra uguale o superiore a 36,5 mm,

prodotti mediante il procedimento di filatura ad anello compatta con compressione pneumatica,

con resistenza allo strappo uguale o superiore a 26,5 cN/tex (secondo la norma ISO 2062:2009, a una velocità di 5 000  mm/min)

1.1.-31.12.

50 000 tonnellate

0 %

09.2576

ex 5208 12 16

20

Tessuti greggi ad armatura a tela aventi:

larghezza massima di 145 cm,

almeno 30 trame e al massimo 45 trame per cm,

peso non inferiore a 120 g/m2 e non superiore a 130 g/m2,

una ralinga a pieghe su entrambi i lati.

Dall’interno, la ralinga a pieghe larga 15 mm (± 2 mm) è costituita da una striscia ad armatura a tela di almeno 6 mm e non più di 9 mm e di una striscia di armatura panama di larghezza di almeno 6 mm ma non più 9 mm

1.1.-31.12.

1 500 000  m2

0 %

09.2577

ex 5208 12 96

20

Tessuti greggi ad armatura a tela aventi:

una larghezza massima di 145 cm,

di peso non inferiore a 130 g/m2 e non superiore a 145 g/m2,

almeno 30 trame e al massimo 45 trame per cm,

una ralinga a pieghe su entrambi i lati.

Dall’interno, la ralinga a pieghe larga 15 mm (± 2 mm) è costituita da una striscia ad armatura a tela di almeno 6 mm e non più di 9 mm e di una striscia di armatura panama di larghezza di almeno 6 mm ma non più 9 mm

1.1.-31.12.

2 300 000  m2

0 %

09.2848

ex 5505 10 10

10

Cascami di fibre sintetiche (comprese le pettinacce, i cascami di filati e gli sfilacciati), di nylon o di altre poliammidi (PA6 e PA66)

1.1.-31.12.

10 000 tonnellate

0 %

09.2721

ex 5906 99 90

20

Tessuti gommati e stratificati aventi le seguenti caratteristiche:

tre strati,

uno strato esterno di tessuto acrilico,

uno strato esterno di tessuto di poliestere,

lo strato intermedio di gomma di clorobutile,

lo strato intermedio ha un peso non inferiore a 452 g/m2 e non superiore a 569 g/m2,

il tessuto ha un peso totale non inferiore a 952 g/m2 e non superiore a 1 159  g/m2, e

il tessuto ha uno spessore totale non inferiore a 0,8 mm e non superiore a 4 mm,

usato per la produzione del tetto retraibile di veicoli a motore (1)

1.1.-31.12.

375 000  m2

0 %

09.2866

ex 7019 12 00

ex 7019 12 00

06

26

Filati accoppiati in parallelo senza torsione (rovings) di tipo S-glass:

composti da filamenti continui di vetro di 9 μm (± 0,5 μm),

con titolo di 200 tex o più ma inferiore o uguale a 680 tex,

senza ossido di calcio, e

con una resistenza alla rottura di oltre 3 550 Mpa determinata in conformità alla norma ASTM D2343-09

per uso nell’industria aeronautica (1)

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2628

ex 7019 66 00

10

Fibra di vetro a maglia, con armatura in vetroresina plastificata, di peso pari a 120 g/m2(± 10 g/m2), normalmente utilizzata per la fabbricazione di zanzariere avvolgibili con telaio fisso

1.1.-31.12.

3 000 000  m2

0 %

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrocromo contenente, in peso, 1,5 % o più, ma non più di 4 % di carbonio e non più di 70 % di cromo

1.1.-31.12.

50 000 tonnellate

0 %

09.2652

ex 7409 11 00

ex 7410 11 00

30

40

Fogli e nastri di rame raffinato fabbricati elettroliticamente, di spessore pari o superiore a 0,015  mm

1.1.-31.12.

1 020 tonnellate

0 %

09.2734

ex 7409 19 00

20

Lastre o fogli costituiti di:

uno strato di ceramica al nitruro di silicio di spessore uguale o superiore a 0,32 mm (± 0,1 mm) ma non superiore a 1,0 (± 0,1 mm) mm,

ricoperti su entrambi i lati con un foglio di rame raffinato di spessore di 0,8 mm (± 0,1 mm) e

parzialmente ricoperti da un lato con un rivestimento di argento

1.1.-31.12.

7 000 000 pezzi

0 %

09.2662

ex 7410 21 00

55

Lastre:

costituite da almeno uno strato di tessuto in fibra di vetro impregnato di resina epossidica,

ricoperte su uno o su entrambi i lati da un foglio di rame di spessore non superiore a 0,15 mm,

con permittività elettrica (DK) inferiore a 5,4 a 1 MHz, misurata con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2,

con fattore di perdita inferiore a 0,035 a 1 MHz, misurato con il metodo IPC-TM-650 2.5.5.2,

con resistenza alle correnti striscianti (CTI) pari o superiore a 600

1.1.-31.12.

80 000  m2

0 %

09.2835

ex 7604 29 10

30

Barre in lega di alluminio con un diametro pari o superiore a 300,1  mm, ma inferiore o uguale a 533,4  mm

1.1.-31.12.

1 000 tonnellate

0 %

09.2736

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

ex 7607 11 90

75

77

78

79

Nastro o foglio in lega di alluminio e magnesio:

in una lega conforme alle norme 5182-H19 o 5052-H19,

in rotoli di diametro esterno di almeno 1 250  mm ma non più di 1 350  mm,

di spessore (tolleranza - 0,006  mm) di 0,15 mm, 0,16 mm, 0,18 mm o 0,20 mm,

di larghezza (tolleranza ± 0,3 mm) di 12,5 mm, 15,0 mm, 16,0 mm, 25,0 mm, 35,0 mm, 50,0 mm o 356 mm,

con una tolleranza di centinatura non superiore a 0,4 mm/750 mm,

di misurazione di planarità: ± 4 unità I,

con resistenza alla trazione superiore a (5182-H19) 365 MPa o (5052-H19) 320 MPa, e

di un allungamento A50 superiore a (5182-H19) 3 % o a (5052-H19) 2,5 %

destinato a essere usato nella fabbricazione di listelli per tapparelle (1)

1.1.-31.12.

600 tonnellate

0 %

09.2722

8104 11 00

 

Magnesio greggio, contenente almeno 99,8 %, in peso, di magnesio

1.1.-31.12.

120 000 tonnellate

0 %

09.2840

ex 8104 30 00

20

Polvere di magnesio:

di purezza, in peso, pari o superiore al 98 %, ma non superiore al 99,5 %; e

con particelle di dimensione pari o superiore a 0,2 mm ma non superiore a 0,8 mm

1.1.-31.12.

2 000 tonnellate

0 %

09.2629

ex 8302 49 00

91

Manico telescopico in alluminio, destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di valigie (1)

1.1.-31.12.

1 500 000 pezzi

0 %

09.2720

ex 8413 91 00

50

Testata per pompa ad alta pressione a due cilindri di acciaio fucinato avente:

raccordi filettati a fresa di un diametro di 10 mm o più ma non più di 36,8 mm, e

canali per il carburante forati di diametro di 3,5 mm o più ma non più di 10 mm

del tipo utilizzato nei sistemi a iniezione diesel

1.1.-31.12.

65 000 pezzi

0 %

09.2569

ex 8414 90 00

80

Alloggiamento per ruota di turbocompressore in lega di alluminio o ghisa:

con una resistenza al calore fino a 400 °C,

con un foro pari o superiore a 30 mm o ù ma non superiore a 300 mm per l’inserimento della ruota del compressore,

destinato ad essere utilizzato nell’industria automobilistica (1)

1.1.-31.12.

4 000 000 pezzi

0 %

09.2570

ex 8482 91 90

10

Rulli con profilo logaritmico e diametro pari o superiore a 25 mm ma non superiore a 70 mm o sfere di diametro compreso tra 30 mm e 100 mm,

in acciaio 100Cr6 o acciaio 100CrMnSi6-4 (ISO 3290),

con una deviazione uguale o inferiore a 0,5 mm determinata con il metodo FBH,

destinati ad essere utilizzati nell’industria delle turbine eoliche (1)

1.1.-31.12.

600 000 pezzi

0 %

09.2738

ex 8482 99 00

30

Gabbie d’ottone aventi le caratteristiche seguenti:

colate con il sistema continuo o centrifugo,

tornite,

contenenti, in peso, il 35 % o più ma non più del 38 % di zinco,

contenenti, in peso, lo 0,75 % o più ma non più dell’1,25 % di piombo,

contenenti, in peso, l’1,0 % o più ma non più dell’1,4 % di alluminio, e

con una resistenza alla trazione pari o superiore a 415 Pa,

del tipo usato per la fabbricazione dei cuscinetti a sfere

1.1.-31.12.

50 000 pezzi

0 %

09.2763

ex 8501 40 20

ex 8501 40 80

40

30

Motore elettrico a collettore a corrente alterna, monofase, con una potenza pari o superiore a 250 W, una potenza di ingresso pari o superiore a 700 W, ma non superiore a 2 700  W, un diametro esterno di oltre 120 mm (± 0,2 mm) ma non superiore a 135 mm (± 0,2 mm), una velocità nominale di oltre 30 000 rpm ma non superiore a 50 000 rpm, attrezzato con un ventilatore a induzione, utilizzato nella fabbricazione di aspirapolveri (1)

1.1.-31.12.

2 000 000 pezzi

0 %

09.2672

ex 8529 90 92

ex 9405 42 31

75

70

Circuito stampato con diodi LED:

anche dotato di prismi/lenti e

anche provvisto di connettore/connettori,

destinato alla fabbricazione di unità di retroilluminazione per i prodotti di cui alla voce 8528  (1)

1.1.-31.12.

115 000 000 pezzi

0 %

09.2574

ex 8537 10 91

73

Dispositivo multifunzionale (cluster di strumenti) dotato di

schermo curvo TFT-LCD (raggio 750 mm) con superfici sensibili al contatto,

microprocessori e chip di memoria,

modulo acustico e altoparlante,

connettori per CAN, 3 x LIN bus, LVDS ed Ethernet,

per l’attivazione di diverse funzioni (ad esempio telaio, luce) e

per la visualizzazione dei dati relativi al veicolo e alla navigazione in funzione della situazione (ad esempio velocità, contachilometri, livello di carica della batteria),

destinato ad essere utilizzato nella fabbricazione di autovetture alimentate esclusivamente da un motore elettrico di cui alla sottovoce SA 8703 80  (1)

1.1.-31.12.

66 900 pezzi

0 %

09.2003

ex 8543 70 90

63

Generatore di frequenze controllato in tensione, consistente di elementi attivi e passivi montati su un circuito stampato e contenuti in una cassa le cui dimensioni non superano 30 mm x 30 mm

1.1.-31.12.

1 400 000 pezzi

0 %

09.2910

ex 8708 99 97

75

Staffa di sostegno in lega di alluminio, con fori di montaggio, anche con dadi di fissaggio, per collegare indirettamente il cambio alla carrozzeria del veicolo, destinata ad essere utilizzata nella fabbricazione delle merci del capitolo 87 (1)

1.1.-31.12.

200 000 pezzi

0 %

09.2694

ex 8714 10 90

30

Fissazioni per assi, alloggiamenti, piastre forcella e pezzi di serraggio, di lega di alluminio del tipo usato per le motociclette

1.1.-31.12.

1 000 000 pezzi

0 %

09.2668

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

21

31

75

Telaio di bicicletta in fibre di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) (1)

1.1.-31.12.

600 000 pezzi

0 %

09.2564

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

ex 8714 91 10

25

35

77

Telaio, in alluminio o alluminio, fibra di carbonio e resina artificiale, destinato alla fabbricazione di biciclette (comprese le biciclette elettriche) (1)

1.1.-31.12.

9 600 000 pezzi

0 %

09.2579

ex 9029 20 31

ex 9029 90 00

40

40

Cruscotto combinato con:

motori passo a passo,

indicatori e quadranti analogici,

o senza pannello microcontrollore,

o senza indicatori LED o schermo LCD

che indica almeno:

velocità,

regime del motore,

temperatura del motore,

livello del carburante,

che comunica via protocolli CAN-BUS e/o K-LINE,

utilizzato per la fabbricazione delle merci del capitolo 87 (1)

1.1.-31.12.

160 000 pezzi

0 %


(1)  La sospensione dei dazi è soggetta al controllo doganale della destinazione particolare a norma dell’articolo 254 del regolamento (UE) n. 952/2013.

(2)  La sospensione dei dazi, tuttavia, non si applica se il trattamento è effettuato da imprese di vendita al minuto o di ristorazione.

(3)  È sospeso solo il dazio ad valorem. Il dazio specifico continua ad applicarsi.


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