Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R2268

Regolamento delegato (UE) 2021/2268 della Commissione del 6 settembre 2021 recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono una serie di opzioni di investimento, nonché per quanto riguarda l’allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio come opzioni di investimento sottostante con l’accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/6325

GU L 455I del 20.12.2021, p. 1–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 14/07/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2268/oj

20.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

LI 455/1


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2268 DELLA COMMISSIONE

del 6 settembre 2021

recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP) che offrono una serie di opzioni di investimento, nonché per quanto riguarda l’allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio come opzioni di investimento sottostante con l’accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 5, e l’articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L’esperienza ottenuta durante i primi anni di applicazione del regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione (2) ha dimostrato la necessità di rivedere taluni elementi della presentazione e del contenuto dei documenti contenenti le informazioni chiave. Tale revisione è necessaria per garantire che gli investitori al dettaglio continuino a ottenere informazioni adeguate relative alla serie di diversi tipi di prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati («PRIIP»), a prescindere dalle particolari circostanze di mercato, soprattutto se si è verificato un periodo duraturo di performance di mercato positiva.

(2)

Per fornire agli investitori al dettaglio informazioni comprensibili, non fuorvianti e pertinenti in merito ai diversi tipi di PRIIP, non è opportuno che gli scenari di performance mostrati nel documento contenente le informazioni chiave forniscano una prospettiva troppo positiva in relazione ai potenziali rendimenti futuri. La performance degli investimenti sottostanti e la performance dei fondi d’investimento non strutturati e altri PRIIP analoghi sono direttamente correlate. Il metodo di base per la presentazione degli scenari di performance dovrebbe pertanto essere modificato così da evitare di affidarsi a un metodo statistico che genera scenari di performance che potrebbero amplificare i rendimenti osservati. È opportuno inoltre modificare il metodo di base per la presentazione degli scenari di performance, al fine di garantire che tali scenari si basino su un periodo più lungo di rendimenti osservati, contemplando i periodi sia di crescita positiva che negativa, forniscano scenari di performance più stabili nel tempo e riducano i risultati prociclici. La capacità del metodo di presentazione degli scenari di performance di fornire stime lungimiranti adeguate è stata dimostrata da un test retrospettivo che ha comparato i risultati di tale metodo con l’effettiva performance osservata dei PRIIP.

(3)

Al fine di evitare che gli scenari di performance siano ritenuti al pari delle migliori previsioni di stima, è necessario imporre avvertenze più evidenti rispetto a tali scenari. La comunicazione, in termini semplici, dei dettagli aggiuntivi sulle stime su cui si basano tali scenari dovrebbe inoltre ridurre il rischio di aspettative inopportune sui possibili rendimenti futuri.

(4)

Le informazioni sui costi sono importanti per gli investitori al dettaglio in fase di comparazione dei vari PRIIP. Per consentire agli investitori al dettaglio di comprendere meglio i diversi tipi di strutture dei costi dei vari PRIIP e la pertinenza di tali strutture rispetto alle loro circostanze individuali, le informazioni presenti nei documenti contenenti informazioni chiave sui costi dovrebbero includere una descrizione dei principali elementi di costo. Inoltre, per agevolare la fornitura di consulenza sui PRIIP e la relativa vendita, è opportuno che gli indicatori dei singoli elementi di costo siano allineati con le informazioni comunicate ai sensi della legislazione settoriale dell’Unione, in particolare della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) e della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio (4). Nel contempo è necessario garantire la comparabilità di tutti i tipi di PRIIP in riferimento ai costi totali. Il significato degli indicatori sintetici di costo presenti nei documenti contenenti le informazioni chiave dovrebbe essere chiarito in modo tale che gli investitori al dettaglio possano comprendere meglio tali indicatori.

(5)

Per meglio tenere conto degli elementi economici di talune classi di attività e di quei PRIIP che non generano abbastanza transazioni da eliminare i movimenti di mercato con una certezza statistica sufficiente, è opportuno che il metodo di calcolo dei costi di transazione rivisto si serva di un approccio più differenziato e proporzionato. Tale metodo dovrebbe inoltre eliminare gli eventuali costi di transazione negativi al fine di evitare il rischio di confondere gli investitori al dettaglio.

(6)

Per i PRIIP che offrono una serie di opzioni di investimento è opportuno stabilire una presentazione delle informazioni sui costi modificata, al fine di migliorare la comprensione da parte degli investitori al dettaglio delle implicazioni in termini di costi di tali diverse opzioni di investimento.

(7)

Per consentire agli investitori al dettaglio di osservare, comprendere e comparare i casi di volatilità dei rendimenti dei PRIIP lineari e delle opzioni di investimento sottostante lineari nonché della performance precedente in determinate circostanze di mercato, è necessario stabilire taluni requisiti sul contenuto e sulla presentazione standardizzati della performance passata nel regolamento delegato (UE) 2017/653, integrando e modificando determinate norme stabilite dal regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione (5). Il contenuto e la presentazione standardizzati della performance passata dovrebbero integrare le informazioni fornite dagli scenari di performance. È opportuno che i documenti contenenti le informazioni chiave per tali PRIIP lineari e per tali opzioni di investimento sottostante lineari contengano nella sezione «Altre informazioni rilevanti» rimandi ai singoli documenti o ai siti web che riportano le informazioni sulla performance passata.

(8)

Ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014, le società di gestione, le società d’investimento e le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM sono esentate dagli obblighi di cui al presente regolamento fino al 31 dicembre 2021. Quando uno Stato membro applica le norme sul formato e sul contenuto del documento contenente le informazioni chiave, ai sensi degli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6), a fondi diversi dagli OICVM offerti agli investitori al dettaglio, l’esenzione di cui all’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1286/2014 si applica alle società di gestione, alle società d’investimento e alle persone che vendono quote di tali fondi o forniscono consulenza su siffatte quote agli investitori al dettaglio. Per garantire a tali fondi un regime giuridico transitorio coerente, l’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2017/653, che a norma dell'articolo 18 di questo stesso regolamento delegato si applica fino al 31 dicembre 2021, consente agli ideatori di prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati («ideatori di PRIIP») di continuare a utilizzare tali documenti contenenti le informazioni chiave redatti conformemente agli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE, qualora almeno una delle opzioni di investimento sottostante sia un OICVM o un fondo diverso da un OICVM. La proposta della Commissione di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio (7) che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 propone di prorogare le disposizioni transitorie di cui all’articolo 32 fino al 30 giugno 2022. È necessario consentire agli ideatori di PRIIP di continuare a utilizzare i documenti redatti conformemente agli articoli da 78 a 81 della direttiva 2009/65/CE fintantoché tali disposizioni transitorie sono in vigore.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) 2017/653.

(10)

Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati alla Commissione dall’Autorità bancaria europea, dall’Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (in appresso «le autorità europee di vigilanza»).

(11)

Le autorità europee di vigilanza hanno condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di regolamentazione su cui si basa il presente regolamento, hanno analizzato i relativi costi e benefici potenziali e hanno chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), del gruppo delle parti interessate nel settore dell’assicurazione e della riassicurazione istituito a norma dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (9) e del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito ai sensi dell’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

(12)

Dato che le norme tecniche di regolamentazione sono strettamente correlate fra loro e al fine di garantire che i requisiti da esse introdotte siano pienamente coerenti, è opportuno adottare un unico atto giuridico recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653.

(13)

Al fine di dare agli ideatori di PRIIP e alle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o li vendono tempo sufficiente per prepararsi all’obbligo di redigere un documento contenente le informazioni chiave conforme ai nuovi requisiti, il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o luglio 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2017/653 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

al primo comma sono aggiunte le lettere da f) a i) seguenti:

«f)

se applicabile, nei casi in cui l’ideatore di PRIIP faccia parte di un gruppo di società a fini giuridici, amministrativi o commerciali, il nome di tale gruppo;

g)

se il PRIIP assume la forma di un organismo d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o un fondo di investimento alternativo (FIA), l’OICVM o il FIA, compresi la categoria di azioni o il comparto di investimento, sono chiaramente identificati;

h)

i dettagli relativi all’autorizzazione, se applicabile;

i)

se il PRIIP assume la forma di OICVM o di FIA e nei casi in cui un OICVM sia gestito da una società di gestione quale definita nell’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE o se si tratta di una società di investimento di cui all’articolo 27 della stessa direttiva (congiuntamente “società di gestione dell’OICVM”) che esercita in relazione a tale OICVM i diritti sanciti dall’articolo 16 della direttiva, o nei casi in cui un FIA sia gestito da un gestore di fondi di investimento alternativi (GEFIA) che esercita in relazione a tale FIA i diritti di cui agli articoli 31, 32 e 33 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), un’ulteriore dichiarazione in merito a tale fatto.

(*1)  Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1).»;"

b)

è aggiunto il comma seguente:

«Ai fini del primo comma, lettera g), in caso di un comparto di investimento o di una categoria di azioni, la denominazione dell’OICVM o del FIA segue la denominazione del comparto o della categoria di azioni. Nel caso in cui figuri un numero di codice che identifichi l’OICVM o il FIA, il comparto di investimento o la categoria di azioni, esso fa parte dell’identificazione dell’OICVM o del FIA.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis, 2 ter e 2 quater:

«2 bis.   Se il PRIIP assume la forma di un OICVM o di un FIA, le informazioni di cui alla sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?” del documento contenente le informazioni chiave comprendono le caratteristiche essenziali di un OICVM o di un FIA che un investitore al dettaglio deve conoscere, anche laddove tali caratteristiche non facciano parte della descrizione degli obiettivi e della politica di investimento presente nel prospetto di un OICVM di cui all’articolo 68 della direttiva 2009/65/CE, oppure della descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA di cui all’articolo 23, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2011/61/UE, compreso quanto segue:

a)

le principali categorie di strumenti finanziari ammissibili che sono oggetto d’investimento;

b)

la possibilità per l’investitore al dettaglio di ottenere, su richiesta, il rimborso delle sue quote dell’OICVM o del FIA, precisando la frequenza delle operazioni di negoziazione di tali quote oppure, se applicabile, precisando l’impossibilità di ottenere il rimborso delle quote su richiesta;

c)

se l’OICVM o il FIA ha un obiettivo specifico in relazione ad un settore industriale, geografico o ad altro settore di mercato, o a specifiche categorie di attività;

d)

se l’OICVM o il FIA consente scelte discrezionali circa gli specifici investimenti da realizzare, e se questo approccio si richiama, implicitamente o esplicitamente, a un parametro di riferimento, e, in caso affermativo, a quale;

e)

se i proventi degli investimenti sono distribuiti sotto forma di dividendi o reinvestiti.

Ai fini del primo comma, lettera d), se ci si richiama a un parametro di riferimento, si indica il grado di discrezionalità in relazione a tale parametro, e se l’OICVM o il FIA ha per obiettivo la riproduzione di indici.

ter.   La comunicazione di cui al paragrafo 2 bis comprende in particolare le seguenti informazioni, se pertinenti:

a)

se l’OICVM o il FIA investe in obbligazioni, deve essere indicato se tali obbligazioni sono emesse da società, governi o altre entità, e, se del caso, i requisiti minimi di rating;

b)

se l’OICVM o il FIA è un fondo d’investimento strutturato, devono essere spiegati, in termini semplici, tutti gli elementi necessari a una corretta comprensione del pay-off e dei fattori che, secondo le previsioni, determinano la performance, compresi, ove necessario, i riferimenti alle informazioni dettagliate sull’algoritmo e sul suo funzionamento riportate nel prospetto dell’OICVM o la descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA;

c)

se la scelta delle attività è determinata da criteri specifici, deve essere riportata una spiegazione di tali criteri, quali ad esempio “crescita”, “valore” o “dividendi elevati”;

d)

se vengono utilizzate specifiche tecniche di gestione delle attività, che possono includere operazioni di copertura, arbitraggio o leva finanziaria, devono essere spiegati, in termini semplici, i fattori che, secondo le previsioni, possono determinare la performance dell’OICVM o del FIA.

quater.   Le informazioni di cui ai paragrafi 2 bis e 2 ter operano una distinzione tra, da una parte, le grandi categorie di investimenti di cui al paragrafo 2 bis, lettere a) e c), e al paragrafo 2 ter, lettera a), e, dall’altra, l’approccio che dovrà essere adottato in materia da una società di gestione dell’OICVM o da un GEFIA come indicato al paragrafo 2 bis, lettera d), e al paragrafo 2 ter, lettere b), c) e d).

La sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?” del documento contenente le informazioni chiave può comprendere elementi diversi da quelli elencati ai paragrafi 2 bis e 2 ter, tra cui la descrizione della strategia d’investimento dell’OICVM o del FIA, qualora tali elementi siano necessari per descrivere adeguatamente gli obiettivi e la politica d’investimento dell’OICVM o del FIA.»;

b)

sono aggiunti i paragrafi 6 e 7 seguenti:

«6.   Se il PRIIP assume la forma di un OICVM o di un FIA, l’individuazione e la spiegazione dei rischi di cui agli allegati II e III del presente regolamento sono coerenti con la procedura interna di individuazione, misurazione, gestione e monitoraggio dei rischi adottata dalle società di gestione dell’OICVM in conformità della direttiva 2009/65/CE o dai GEFIA in conformità della direttiva 2011/61/UE. Qualora una società di gestione gestisca più di un OICVM o un GEFIA gestisca più di un FIA, i rischi vengono individuati e spiegati in maniera coerente.

7.   Se il PRIIP assume la forma di un OICVM o di un FIA, la sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?” del documento contenente le informazioni chiave include, per ogni Stato membro in cui l’OICVM o il FIA è commercializzato, le informazioni seguenti:

a)

il nome del depositario;

b)

dove e come ottenere ulteriori informazioni relative all’OICVM o al FIA, copie del prospetto dell’OICVM o copie della descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA, l’ultima relazione annuale e le relazioni semestrali successive dell’OICVM di cui all’articolo 68, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva 2009/65/CE, o l’ultima relazione annuale del FIA di cui all’articolo 22 della direttiva 2011/61/UE, con la menzione della/e lingua/e in cui tali documenti sono disponibili e del fatto che possono essere ottenuti gratuitamente;

c)

dove e come ottenere informazioni pratiche, compreso dove reperire i prezzi più recenti delle quote.»;

3)

l’articolo 5 è così modificato:

a)

al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:

«Se del caso, è aggiunta un’avvertenza ben evidente relativa ai costi aggiuntivi che possono essere imposti da parte delle persone che forniscono consulenza sui PRIIP o li vendono.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   Nella tabella “Composizione dei costi” nella sezione intitolata “Quali sono i costi?” del documento contenente le informazioni chiave, gli ideatori di PRIIP specificano gli indicatori sintetici per i tipi di costi seguenti:

a)

costi una tantum, come i costi di ingresso e di uscita;

b)

costi ricorrenti, separando i costi per le operazioni di portafoglio da altri costi ricorrenti;

c)

oneri accessori, come le commissioni di performance o il carried interest (commissione di overperformance).»;

c)

il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

«4.   Gli ideatori di PRIIP descrivono ciascuno dei diversi costi indicati nella tabella “Composizione dei costi” nella sezione intitolata “Quali sono i costi?” del documento contenente le informazioni chiave, in conformità dell’allegato VII, specificando dove e come tali costi potrebbero essere diversi dai costi effettivamente sostenuti dall’investitore al dettaglio o potrebbero dipendere dalla scelta di quest’ultimo di esercitare o meno determinate opzioni.»;

4)

all’articolo 8 è aggiunto il paragrafo 3 seguente:

«3.   Per gli OICVM quali definiti al punto 1, lettera a), dell’allegato VIII, per i FIA quali definiti al punto 1, lettera b), dello stesso allegato, o per i prodotti d’investimento assicurativi “unit-linked” quali definiti al punto 1, lettera c), dello stesso allegato, la sezione intitolata “Altre informazioni rilevanti” del documento contenente le informazioni chiave comprende:

a)

un link a un sito web o un riferimento a un documento in cui sono rese disponibili le informazioni sulla performance passata pubblicate dall’ideatore di PRIIP ai sensi dell’allegato VIII;

b)

il numero di anni per cui sono presentati i dati sulla performance passata.

Per i PRIIP di cui all’allegato II, parte 1, punto 5, che sono fondi aperti, o per altri PRIIP a sottoscrizione aperta, i calcoli dello scenario di performance precedente sono pubblicati mensilmente e la sezione intitolata “Altre informazioni rilevanti” specifica dove è possibile reperire tali calcoli.»;

5)

il titolo del capo II è sostituito dal seguente:

«CAPO II

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER I PRIIP CHE OFFRONO UNA SERIE DI OPZIONI DI INVESTIMENTO »;

6)

all’articolo 10, le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

un documento contenente le informazioni chiave per ciascuna opzione di investimento sottostante offerta dal PRIIP conformemente al capo I, comprese le informazioni sul PRIIP nel suo complesso, e ciascun documento contenente le informazioni chiave contempla il caso in cui un investitore al dettaglio investa in una sola opzione di investimento;

b)

un documento contenente le informazioni chiave generico che descrive il PRIIP conformemente al capo I, ove non diversamente previsto negli articoli da 11 a 14, compresa una descrizione in merito a dove poter reperire le informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante.»;

7)

all’articolo 11, la lettera c) è soppressa;

8)

l’articolo 12 è così modificato:

a)

al paragrafo 1, la lettera d) è soppressa;

b)

il paragrafo 2 è soppresso;

9)

gli articoli 13 e 14 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 13

Sezione“Quali sono i costi?” nel documento contenente le informazioni chiave generico

Nella sezione intitolata “Quali sono i costi?”, in deroga all’articolo 5, paragrafo 1, lettera b), gli ideatori di PRIIP inseriscono quanto segue:

a)

se i costi del PRIIP diversi dai costi per l’opzione di investimento sottostante non possono essere indicati con un unico numero, compreso se tali costi variano a seconda dell’opzione di investimento sottostante selezionata:

i)

la serie dei costi del PRIIP nelle tabelle “Andamento dei costi nel tempo” e “Composizione dei costi” di cui all’allegato VII;

ii)

una dichiarazione da cui risulti che i costi per l’investitore al dettaglio variano a seconda delle opzioni di investimento sottostante;

b)

se i costi del PRIIP diversi dai costi delle opzioni di investimento sottostante possono essere indicati con un unico numero:

i)

tali costi indicati separatamente dalla serie dei costi per le opzioni di investimento sottostante offerte dal PRIIP nelle tabelle “Andamento dei costi nel tempo” e “Composizione dei costi” di cui all’allegato VII;

ii)

una dichiarazione da cui risulti che i costi totali per l’investitore al dettaglio consistono in una combinazione dei costi per le opzioni di investimento sottostante scelte e di altri costi del PRIIP e variano a seconda delle opzioni di investimento sottostante.

Articolo 14

Informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante

Le informazioni specifiche su ciascuna opzione di investimento sottostante di cui all’articolo 10, lettera b), sono fornite in un documento informativo specifico che integra il documento contenente le informazioni chiave generico. Gli ideatori di PRIIP includono per ciascuna opzione di investimento sottostante tutti i seguenti dati:

a)

una segnalazione relativa alla comprensibilità, se rilevante;

b)

gli obiettivi dell’investimento, i mezzi per conseguirli e il mercato cui il PRIIP è destinato, conformemente all’articolo 2, paragrafi 2 e 3;

c)

un indicatore sintetico di rischio, con la relativa spiegazione testuale, e scenari di performance, di cui all’articolo 3;

d)

una presentazione dei costi, conformemente all’articolo 5, compresa una dichiarazione relativa a se tali costi includono tutti i costi del PRIIP o meno, nel caso in cui l’investitore al dettaglio investa solo in tale opzione di investimento specifica;

e)

per le opzioni di investimento sottostante che sono OICVM quali definiti al punto 1, lettera a), dell’allegato VIII, FIA quali definiti al punto 1, lettera b), dello stesso allegato, o prodotti d’investimento assicurativi «unit-linked» quali definiti al punto 1, lettera c), dello stesso allegato, le informazioni relative alla performance passata come previsto dall’articolo 8, paragrafo 3.

Le informazioni di cui alle lettere da a) a e) del presente paragrafo seguono la struttura delle parti pertinenti del modello stabilito dall’allegato I.»;

10)

è inserito il seguente capo II bis:

«CAPO II bis

DISPOSIZIONI SPECIFICHE SUL DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONI CHIAVE PER TALUNI OICVM E FIA

Articolo 14 bis

Comparti di investimento degli OICVM o dei FIA

1.   Nel caso in cui un OICVM o un FIA si componga di due o più comparti di investimento, per ogni singolo comparto si produce un distinto documento contenente le informazioni chiave.

2.   Ciascun documento contenente le informazioni chiave di cui al paragrafo 1 contiene le informazioni seguenti nella sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?”:

a)

una dichiarazione attestante che il documento contenente le informazioni chiave descrive un comparto di un OICVM o di un FIA, e, se del caso, che il prospetto dell’OICVM o la descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA e le relazioni periodiche sono preparate per l’intero OICVM o FIA menzionato all’inizio del documento stesso;

b)

una dichiarazione che precisi se le attività e le passività di ciascun comparto sono separate per legge o meno, e le conseguenze che ciò può avere per l’investitore;

c)

una dichiarazione che precisi se l’investitore al dettaglio ha o meno il diritto di scambiare le quote che detiene in un comparto con quote di un altro comparto, e, se sì, dove ottenere informazioni sulle modalità di esercizio di questo diritto.

3.   Qualora la società di gestione dell’OICVM o il GEFIA applichi una commissione all’investitore al dettaglio che scambia le quote del proprio investimento ai sensi del paragrafo 2, lettera c), e tale commissione differisca dalla commissione standard per l’acquisto o la vendita di quote, questa commissione viene indicata separatamente nella sezione intitolata “Quali sono i costi?” del documento contenente le informazioni chiave.

Articolo 14 ter

Categorie di azioni degli OICVM o dei FIA

1.   Nel caso in cui un OICVM o un FIA si componga di più di una categoria di quote o di azioni, il documento contenente le informazioni chiave per gli investitori viene elaborato per ciascuna categoria di quote o di azioni.

2.   Il documento contenente le informazioni chiave relativo a due o più categorie di uno stesso OICVM o FIA può essere raggruppato in un unico documento contenente le informazioni chiave, a condizione che il documento finale risponda pienamente a tutti i requisiti relativi alla lunghezza, alla lingua e alla presentazione del documento contenente le informazioni chiave.

3.   La società di gestione dell’OICVM o il GEFIA può selezionare una categoria che rappresenti una o più categorie dell’OICVM o del FIA, a condizione che la scelta sia corretta, chiara e non fuorviante per gli investitori al dettaglio potenziali delle altre categorie rappresentate. In questi casi, la sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?” del documento contenente le informazioni chiave contiene la spiegazione del rischio sostanziale applicabile a qualsiasi delle altre categorie rappresentate. Il documento contenente le informazioni chiave basato sulla categoria rappresentativa può essere fornito agli investitori al dettaglio delle altre categorie.

4.   In una categoria composita rappresentativa ai sensi del paragrafo 3 non possono confluire categorie diverse.

5.   La società di gestione dell’OICVM o il GEFIA conserva traccia di quali sono le altre categorie rappresentate dalla categoria rappresentativa di cui al paragrafo 3 e dei motivi che ne giustificano la scelta.

6.   Se applicabile, la sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?” del documento contenente le informazioni chiave viene integrata con l’indicazione della categoria selezionata come categoria rappresentativa, utilizzando il termine con il quale tale categoria è designata nel prospetto OICVM o nella descrizione della strategia e degli obiettivi di investimento del FIA.

7.   Tale sezione precisa anche se gli investitori al dettaglio possono ottenere informazioni circa le altre categorie degli OICVM o dei FIA commercializzate nel proprio Stato membro.

Articolo 14 quater

OICVM o FIA come fondo di fondi

1.   Qualora l’OICVM investa una parte significativa delle sue attività in altri OICVM o altri organismi di investimento collettivo ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2009/65/CE, la descrizione degli obiettivi e della politica d’investimento dell’OICVM che figura nel documento contenente le informazioni chiave contiene una breve spiegazione del modo in cui gli altri organismi di investimento collettivo sono selezionati su base continua. Se l’OICVM è un fondo di fondi speculativi, il documento contenente le informazioni chiave comprende le informazioni relative all’acquisto di FIA non UE non sottoposti a vigilanza.

2.   Se il FIA investe una parte significativa delle sue attività in altri OICVM o FIA, i paragrafi 1 e 2 si applicano mutatis mutandis.

Articolo 14 quinquies

OICVM feeder

1.   Per gli OICVM feeder quali definiti all’articolo 58 della direttiva 2009/65/CE, il documento contenente le informazioni chiave riporta, nella sezione intitolata “Cos’è questo prodotto?”, le informazioni seguenti specifiche per l’OICVM feeder:

a)

una dichiarazione che indichi che il prospetto, il documento contenente le informazioni chiave e le relazioni e i conti periodici dell’OICVM master sono disponibili per gli investitori al dettaglio dell’OICVM feeder che ne facciano richiesta, e che spieghi come questi documenti possano essere ottenuti e in quale/i lingua/e;

b)

una dichiarazione che precisi se i documenti di cui alla lettera a) del presente paragrafo sono disponibili esclusivamente su copia cartacea o su un altro supporto durevole, e se per i documenti che non devono essere forniti gratuitamente ai sensi dell’articolo 63, paragrafo 5, della direttiva 2009/65/CE è applicabile una commissione;

c)

una dichiarazione che precisi se l’OICVM master è stabilito in uno Stato membro diverso da quello nel quale è stabilito l’OICVM feeder, e se ciò può incidere sul regime fiscale applicabile all’OICVM feeder;

d)

le informazioni sulla parte di attività dell’OICVM feeder investita nell’OICVM master;

e)

una descrizione degli obiettivi e della politica d’investimento dell’OICVM master, integrata, a seconda dei casi, da uno dei seguenti elementi:

i)

una dichiarazione che indichi che i rendimenti dell’investimento nell’OICVM feeder sono molto simili a quelli dell’investimento nell’OICVM master; oppure

ii)

una spiegazione che indichi come e perché i rendimenti dell’investimento nell’OICVM feeder e nell’OICVM master possono essere diversi.

2.   Nei casi in cui il profilo di rischio e di rendimento dell’OICVM feeder differisce per un aspetto sostanziale da quello dell’OICVM master, questo fatto e la ragione che lo spiega figurano nella sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?” del documento contenente le informazioni chiave.

3.   I rischi di liquidità e la relazione tra le modalità di acquisto e di rimborso per l’OICVM master e l’OICVM feeder sono spiegati nella sezione intitolata “Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?” del documento contenente le informazioni chiave.

Articolo 14 sexies

OICVM o FIA strutturati

I fondi di investimento strutturati sono OICVM o FIA che forniscono agli investitori al dettaglio, a certe date prestabilite, pay-off basati su un algoritmo e legati alla performance, all’evoluzione del prezzo o ad altre condizioni di attività finanziarie, indici o portafogli di riferimento, o OICVM o FIA con caratteristiche simili.»;

11)

all’articolo 15, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera d):

«d)

se gli scenari di performance si basano su parametri di riferimento o variabili proxy adeguati, la coerenza dei parametri di riferimento o delle variabili proxy con gli obiettivi del PRIIP.»;

12)

è inserito il seguente capo IV bis:

«CAPO IV bis

RIMANDI

Articolo 17 bis

Uso di rimandi ad altre fonti di informazione

Fatto salvo l’articolo 6 del regolamento (UE) n. 1286/2014, nel documento contenente le informazioni chiave possono essere inclusi rimandi ad altre fonti di informazione, compresi il prospetto e le relazioni annuali o semestrali, a condizione che tutte le informazioni necessarie agli investitori al dettaglio per comprendere gli elementi essenziali del loro investimento figurino nel documento contenente le informazioni chiave.

Sono consentiti rimandi al sito web del PRIIP o dell’ideatore del PRIIP, anche alle parti di tali siti dove figurano i prospetti e le relazioni periodiche.

I rimandi di cui al primo comma orientano l’investitore al dettaglio verso la specifica sezione della fonte di informazione pertinente. Nel documento contenente le informazioni chiave possono essere usati diversi rimandi, ma il loro numero deve essere ridotto al minimo.»;

13)

all’articolo 18, il terzo comma è sostituito dal seguente: «L’articolo 14, paragrafo 2, si applica fino al 30 giugno 2022.»;

14)

l’allegato I è sostituito dal testo che figura nell’allegato I del presente regolamento;

15)

l’allegato II è modificato conformemente all’allegato II del presente regolamento;

16)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato III del presente regolamento;

17)

l’allegato IV è sostituito dal testo che figura nell’allegato IV del presente regolamento;

18)

l’allegato V è sostituito dal testo che figura nell’allegato V del presente regolamento;

19)

l’allegato VI è modificato in conformità dell’allegato VI del presente regolamento;

20)

l’allegato VII è sostituito dal testo che figura nell’allegato VII del presente regolamento;

21)

il testo che figura nell’allegato VIII del presente regolamento è aggiunto come allegato VIII.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2022. L’articolo 1, punto 13, si applica tuttavia a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 settembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1).

(3)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

(4)  Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19).

(5)  Regolamento (UE) n. 583/2010 della Commissione, del 1o luglio 2010, recante modalità di esecuzione della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni chiave per gli investitori e le condizioni per la presentazione di tali informazioni o del prospetto su un supporto durevole diverso dalla carta o tramite un sito web (GU L 176 del 10.7.2010, pag. 1).

(6)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(7)  COM(2021)397 final.

(8)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).

(9)  Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

(10)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).


Top