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Document 32021R2265

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2265 della Commissione del 17 dicembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda l’identificazione dei piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati di bevande alcoliche nel documento amministrativo elettronico

    C/2021/9358

    GU L 455 del 20.12.2021, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 12/02/2023; abrog. impl. da 32022R1636

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2265/oj

    20.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 455/24


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2265 DELLA COMMISSIONE

    del 17 dicembre 2021

    che modifica il regolamento (CE) n. 684/2009 per quanto riguarda l’identificazione dei piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati di bevande alcoliche nel documento amministrativo elettronico

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    vista la direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (1), in particolare l’articolo 29, paragrafo 1,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 (2) della Commissione stabilisce la forma del certificato di cui all’articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (3) che gli Stati membri devono fornire ai piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche. Tale regolamento stabilisce inoltre i riferimenti che tali produttori devono inserire nel documento amministrativo per la circolazione delle bevande alcoliche a norma dei capi IV e V della direttiva 2008/118/CE.

    (2)

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (4) definisce la struttura e il contenuto dei messaggi elettronici utilizzati ai fini della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa, nonché i dati per completare alcuni campi di dati nei suddetti messaggi.

    (3)

    Al fine di comprendere i piccoli produttori indipendenti certificati e autocertificati è necessario modificare la spiegazione dei dati «l» e «n» del gruppo di dati «17» utilizzati per il documento amministrativo elettronico per la circolazione di bevande alcoliche in regime di sospensione dall’accisa.

    (4)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 684/2009.

    (5)

    L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata al 1o gennaio 2022 per essere allineata all’applicazione delle misure nazionali adottate per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio (5).

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La tabella 1 dell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 è così modificata:

    (1)

    nella riga del dato «l» del gruppo di dati «17», i punti 3 e 4 della colonna F sono sostituiti dai seguenti:

    «3.

    Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, è aggiunta la dichiarazione relativa allo stato dell’operatore a norma dell’articolo 4, dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 5, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione 2021/2266* della Commissione se si intende chiedere un’aliquota d’accisa ridotta nello Stato membro di destinazione.

    4.

    Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti certificati, è aggiunta la dichiarazione relativa al tipo di bevanda alcolica autorizzata nel certificato a norma dell’articolo 2, del regolamento di esecuzione 2021/2266 se si intende chiedere un’aliquota d’accisa ridotta nello Stato membro di destinazione.

    *

    Regolamento di esecuzione 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (GU L 26).»;

    (2)

    nella riga relativa al dato «n» del gruppo di dati «17», il testo della colonna F è sostituito dal seguente:

    «Per le bevande alcoliche prodotte da piccoli produttori indipendenti autocertificati, è indicato il quantitativo di produzione annuo di cui all’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione 2021/2266nel caso in cui si intenda chiedere un’aliquota d’accisa ridotta nello Stato membro di destinazione. Il valore di questo dato deve essere superiore a zero.».

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

    (3)  Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).

    (4)  Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

    (5)  Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 256 del 5.8.2020, pag. 1).


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