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Document 32021R2263

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2263 della Commissione del 17 dicembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per quanto riguarda il codice del certificato per i piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche

    C/2021/9352

    GU L 455 del 20.12.2021, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2263/oj

    20.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 455/20


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2263 DELLA COMMISSIONE

    del 17 dicembre 2021

    che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 per quanto riguarda il codice del certificato per i piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio, del 2 maggio 2012, relativo alla cooperazione amministrativa in materia di accise e che abroga il regolamento (CE) n. 2073/2004 (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2, l’articolo 15, paragrafo 5, e l’articolo 16, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione (2) stabilisce la forma del certificato di cui all’articolo 23 bis, paragrafo 1, della direttiva 92/83/CEE del Consiglio (3) che gli Stati membri devono rilasciare ai piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche. Tale regolamento stabilisce inoltre i riferimenti che tali produttori devono inserire nel documento amministrativo per la circolazione delle bevande alcoliche a norma dei capi IV e V della direttiva 2008/118/CE del Consiglio (4).

    (2)

    La struttura e il contenuto dei messaggi elettronici utilizzati ai fini della circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa sono definiti nell’allegato I del regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione (5). Tale allegato specifica inoltre gli elementi necessari per completare determinati dati nei suddetti messaggi elettronici, compreso il tipo di certificato nella casella 18e del documento amministrativo, nella quale deve essere fornito un codice conformemente all’allegato II, elenco codici 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione (6).

    (3)

    Al fine di identificare il certificato dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche nel documento amministrativo per la circolazione di tali bevande, è opportuno aggiungere all’allegato II, elenco codici 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 un codice e una descrizione specifici per il certificato di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2016/323.

    (5)

    L’applicazione del presente regolamento dovrebbe essere rinviata al 1o gennaio 2022 al fine di allinearsi all’applicazione delle misure nazionali adottate per il recepimento della direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio (7).

    (6)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato delle accise,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nell’allegato II, elenco codici 15, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 è inserita la riga seguente:

    «19

    Certificato di piccolo produttore indipendente di bevande alcoliche»

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 dicembre 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 121 dell’8.5.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2266 della Commissione, del 17 dicembre 2021, recante modalità di applicazione della direttiva 92/83/CEE del Consiglio per quanto riguarda la certificazione e l’autocertificazione dei piccoli produttori indipendenti di bevande alcoliche ai fini delle accise (cfr. pagina 26 della presente Gazzetta ufficiale).

    (3)  Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 316 del 31.10.1992, pag. 21).

    (4)  Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

    (5)  Regolamento (CE) n. 684/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di attuazione della direttiva 2008/118/CE del Consiglio per quanto riguarda le procedure informatizzate relative alla circolazione di prodotti sottoposti ad accisa in sospensione dall’accisa (GU L 197 del 29.7.2009, pag. 24).

    (6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/323 della Commissione, del 24 febbraio 2016, che stabilisce le modalità di cooperazione e di scambio di informazioni tra gli Stati membri per quanto riguarda i prodotti in sospensione dall’accisa a norma del regolamento (UE) n. 389/2012 del Consiglio (GU L 66 dell’11.3.2016, pag. 1).

    (7)  Direttiva (UE) 2020/1151 del Consiglio, del 29 luglio 2020, che modifica la direttiva 92/83/CEE relativa all’armonizzazione delle strutture delle accise sull’alcole e sulle bevande alcoliche (GU L 256 del 5.8.2020, pag. 1).


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