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Document 32021R2142

    Regolamento (UE) 2021/2142 della Commissione del 3 dicembre 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi oppiacei in alcuni prodotti alimentari (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/8668

    GU L 433 del 6.12.2021, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/05/2023; abrog. impl. da 32023R0915

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2142/oj

    6.12.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 433/8


    REGOLAMENTO (UE) 2021/2142 DELLA COMMISSIONE

    del 3 dicembre 2021

    che modifica il regolamento (CE) n. 1881/2006 per quanto riguarda i tenori massimi di alcaloidi oppiacei in alcuni prodotti alimentari

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    visto il regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari (1), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione (2) definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti, inclusi gli alcaloidi oppiacei, nei prodotti alimentari.

    (2)

    I semi di papavero sono ottenuti dal papavero da oppio (Papaver somniferum L.). La pianta del papavero da oppio contiene alcaloidi oppiacei quali la morfina e la codeina. I semi di papavero non contengono alcaloidi oppiacei o ne contengono solo livelli estremamente bassi, ma possono essere contaminati da alcaloidi a seguito di attacchi di insetti o di contaminazione esterna dei semi durante la raccolta, quando particelle di polveri di paglia (comprese le pareti delle capsule) aderiscono ai semi.

    (3)

    Nel 2018 l'Autorità europea per la sicurezza alimentare ("l'Autorità") ha adottato un aggiornamento del parere scientifico sugli alcaloidi oppiacei nei semi di papavero (3). L'Autorità ha confermato la dose acuta di riferimento (DAR) di 10 μg di morfina/kg di peso corporeo e ha concluso che si dovrebbe tener conto della concentrazione di codeina nei campioni di semi di papavero convertendo la codeina in equivalenti di morfina con un fattore di 0,2. La DAR è pertanto una dose acuta di riferimento di gruppo per la morfina e la codeina, espressa in equivalenti di morfina. Le stime dell'esposizione indicano che la DAR di gruppo rischia di essere superata, in particolare, quando si consumano grandi quantità o alimenti contenenti semi di papavero non trasformati.

    (4)

    È pertanto opportuno fissare tenori massimi di morfina e codeina, espressi in equivalenti di morfina, per i semi di papavero immessi sul mercato per il consumatore finale e per i prodotti da forno contenenti semi di papavero o i relativi prodotti derivati. Tali tenori dovrebbero essere fissati tenendo conto del fatto che la trasformazione alimentare può ridurre del 25-100 % nel prodotto finale il tenore di alcaloidi presenti nei semi di papavero grezzi. Poiché è opportuno che il produttore di prodotti da forno disponga di informazioni dettagliate sui semi di papavero utilizzati come ingredienti nei prodotti da forno, compreso il tenore di equivalenti di morfina, il fornitore di semi di papavero dovrebbe fornire tali informazioni al produttore di prodotti da forno.

    (5)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1881/2006.

    (6)

    Al fine di consentire agli operatori economici di prepararsi alle nuove norme introdotte dal presente regolamento è opportuno prevedere un periodo di tempo ragionevole prima dell'applicazione dei tenori massimi. È altresì opportuno prevedere un periodo transitorio per i prodotti alimentari che sono stati legalmente commercializzati prima della data di applicazione del presente regolamento.

    (7)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L'allegato del regolamento (CE) n. 1881/2006 è modificato conformemente all'allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    I prodotti alimentari di cui all'allegato che sono stati legalmente commercializzati prima del 1o luglio 2022 possono rimanere sul mercato fino al termine minimo di conservazione o fino alla data di scadenza.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 3 dicembre 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 37 del 13.2.1993, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari (GU L 364 del 20.12.2006, pag. 5).

    (3)  "Update of the Scientific Opinion on opium alkaloids in poppy seeds". EFSA Journal 2018;16(5):5243, 119 pagg., https://doi.org/10.2903/j.efsa.2018.5243


    ALLEGATO

    Nell'allegato, parte 8, del regolamento (CE) n. 1881/2006, è aggiunta la voce 8.5 seguente:

    «Prodotti alimentari(1)

    Tenore massimo (mg/kg)

    8.5.

    Alcaloidi oppiacei  (*1)

     

    8.5.1.

    Semi di papavero interi, macinati o moliti immessi sul mercato per il consumatore finale

    20

    8.5.2.

    Prodotti da forno (*2) contenenti semi di papavero e/o relativi prodotti derivati (*3)

    1,50



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