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Document 32021R2090

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/2090 della Commissione del 25 novembre 2021 relativo al diniego di autorizzazione del biossido di titanio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/8434

GU L 427 del 30.11.2021, p. 160–161 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/2090/oj

30.11.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 427/160


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/2090 DELLA COMMISSIONE

del 25 novembre 2021

relativo al diniego di autorizzazione del biossido di titanio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all’alimentazione animale (1), in particolare l’articolo 9, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l’autorizzazione degli additivi destinati all’alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per il rilascio o il diniego di tale autorizzazione. L’articolo 10 di detto regolamento prevede la rivalutazione degli additivi autorizzati a norma della direttiva 70/524/CEE del Consiglio (2).

(2)

Il biossido di titanio è stato autorizzato per un periodo illimitato dalla direttiva 70/524/CEE come additivo colorante (sostanze coloranti autorizzate dalla normativa comunitaria come coloranti per prodotti alimentari) destinato ai gatti e ai cani. Esso è stato inoltre autorizzato per un periodo illimitato nei mangimi destinati all’alimentazione animale per tutte le specie animali, esclusi i gatti e i cani, a determinate condizioni. Tale sostanza è stata successivamente iscritta nel registro degli additivi per mangimi come prodotto esistente, in conformità all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(3)

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1831/2003, in combinato disposto con l’articolo 7, è stata presentata una domanda di rivalutazione del biossido di titanio come additivo per mangimi destinati a tutte le specie animali. Il richiedente ha chiesto che l’additivo fosse classificato nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «coloranti: sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi». La domanda era corredata delle informazioni dettagliate e dei documenti prescritti all’articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.

(4)

Nel parere del 5 maggio 2021 (3) l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha osservato che non le era possibile trarre conclusioni sulla sicurezza del biossido di titanio per le specie bersaglio, i consumatori e l’ambiente in ragione della mancanza di dati specifici relativi all’uso del biossido di titanio come additivo per mangimi e considerato che l’impossibilità di escludere la genotossicità delle particelle di biossido di titanio suscitava potenziali timori sulla sicurezza dell’additivo per le specie bersaglio (in particolare gli animali longevi e da riproduzione), i consumatori e gli utilizzatori. In assenza di studi sul biossido di titanio, l’Autorità non era nelle condizioni di formulare conclusioni sulla valutazione degli effetti dell’additivo sugli occhi e sulla pelle. L’Autorità ha altresì osservato che, se inalato, il biossido di titanio è potenzialmente cancerogeno per i lavoratori e che, non potendo essere esclusa la genotossicità delle sue particelle, esso dovrebbe essere considerato un’ulteriore potenziale fonte di preoccupazione per gli utilizzatori coinvolti nella manipolazione dell’additivo. L’Autorità ha verificato anche la relazione sul metodo di analisi dell’additivo per mangimi negli alimenti per animali presentata dal laboratorio di riferimento istituito dal regolamento (CE) n. 1831/2003.

(5)

Secondo quanto emerge dal parere formulato dall’Autorità il 5 maggio 2021, non è stato pertanto dimostrato che il biossido di titanio non abbia effetti negativi sulla salute animale, sulla salute umana o sull’ambiente, se impiegato come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale «coloranti: sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi».

(6)

La valutazione del biossido di titanio dimostra quindi che non sono soddisfatte le condizioni di autorizzazione stabilite all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e di conseguenza l’autorizzazione del biossido di titanio come additivo per mangimi appartenente al gruppo funzionale «coloranti: sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi» dovrebbe essere negata.

(7)

L’additivo per mangimi «biossido di titanio» e i mangimi che lo contengono dovrebbero pertanto essere al più presto ritirati dal mercato. È tuttavia opportuno prevedere un periodo limitato per il ritiro dal mercato delle scorte esistenti di tali prodotti, al fine di consentire agli operatori di ottemperare in modo adeguato all’obbligo di ritiro.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Diniego di autorizzazione

L’autorizzazione del biossido di titanio (E 171) come additivo destinato all’alimentazione animale nella categoria «additivi organolettici» e nel gruppo funzionale «coloranti: sostanze che conferiscono o restituiscono colore ai mangimi» è negata.

Articolo 2

Ritiro dal mercato

1.   Le scorte esistenti dell’additivo di cui all’articolo 1 e delle premiscele che lo contengono sono ritirate dal mercato entro il 20 marzo 2022.

2.   Le materie prime per mangimi e i mangimi composti prodotti con l’additivo o con le premiscele di cui al paragrafo 1 prima del 20 marzo 2022 sono ritirati dal mercato entro il 20 giugno 2022.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 novembre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.

(2)  Direttiva 70/524/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1970, relativa agli additivi nell’alimentazione degli animali (GU L 270 del 14.12.1970, pag. 1).

(3)  EFSA Journal 2021;19(6):6630.


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