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Document 32021R2064

    Regolamento delegato (UE) 2021/2064 della Commissione del 25 agosto 2021 che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale

    C/2021/6163

    GU L 421 del 26.11.2021, p. 9–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2023: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2023

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/2064/oj

    26.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 421/9


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/2064 DELLA COMMISSIONE

    del 25 agosto 2021

    che integra il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’istituzione di un’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca demersale nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 15, paragrafo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione (2) istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo, applicabile dal 1o gennaio 2017 al 31 dicembre 2019, sulla base di tre raccomandazioni comuni presentate alla Commissione nel 2016 da un gruppo Stati membri che hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mar Mediterraneo (Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Cipro, Malta e Slovenia). Le tre raccomandazioni comuni riguardavano rispettivamente il Mar Mediterraneo occidentale, il Mare Adriatico e il Mar Mediterraneo sudorientale.

    (2)

    Al fine di evitare costi sproporzionati legati al trattamento delle catture indesiderate, il regolamento delegato (UE) 2017/86 ha istituito un’esenzione de minimis che si applica alle specie demersali. Detto regolamento giunge a scadenza il 31 dicembre 2021.

    (3)

    Croazia, Italia e Slovenia («gruppo ad alto livello Adriatica») e Grecia, Italia, Cipro e Malta («gruppo ad alto livello Sudestmed») hanno un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca rispettivamente nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Il 7 e il 14 maggio 2021 il gruppo ad alto livello Adriatica e il gruppo ad alto livello Sudestmed hanno presentato prove scientifiche per chiedere la proroga dell’esenzione de minimis di cui al regolamento delegato (UE) 2017/86.

    (4)

    Le esenzioni de minimis per le piccole specie pelagiche nelle attività di pesca dirette alla loro cattura sono stabilite nel regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione (3). È invece opportuno che le esenzioni de minimis per le catture accessorie di piccole specie pelagiche effettuate nelle attività di pesca demersale siano incluse nel presente regolamento, come richiesto nelle prove scientifiche presentate dai gruppi ad alto livello.

    (5)

    Le prove scientifiche sono state valutate dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca («CSTEP») tra il 17 e il 21 maggio 2021 (4). Il 13 e il 21 luglio 2021 i gruppi ad alto livello Adriatica e Sudestmed hanno presentato le rispettive prove scientifiche aggiornate, allineate al parere scientifico dello CSTEP.

    (6)

    La Commissione rileva che nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale le specie sono catturate contemporaneamente e in quantitativi altamente variabili, il che rende difficoltoso un approccio per stock unico. Tali specie sono inoltre catturate da pescherecci di piccole dimensioni e sbarcate in diversi punti di sbarco ripartiti geograficamente lungo la costa, dando luogo a costi sproporzionati legati al trattamento delle catture indesiderate.

    (7)

    Lo CSTEP ha osservato che l’approccio de minimis combinato incluso nelle prove scientifiche fornite riguarda un ampio gruppo di specie con tassi di rigetto molto variabili ma che tale ampia copertura costituisce un approccio valido data la complessità delle attività di pesca nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale. Inoltre lo CSTEP ha ritenuto che singole esenzioni de minimis relative a una sola specie comporterebbero probabilmente molte esenzioni distinte altrettanto difficili da controllare.

    (8)

    Il gruppo ad alto livello Adriatica ha fornito prove scientifiche aggiornate in merito ai costi sproporzionati legati al trattamento delle catture indesiderate. Pur avendo osservato che sono state fornite stime dell’aumento dei costi, lo CSTEP ha sottolineato la difficoltà di giudicare a partire da quale livello i costi diventano sproporzionati. Lo CSTEP ha rilevato che le informazioni fornite in merito ai costi sproporzionati potrebbero essere ulteriormente completate e che dovrebbe essere effettuata una valutazione dell’impatto dell’esenzione. Lo CSTEP ha inoltre osservato che dovrebbe essere data priorità alla riduzione del livello delle catture indesiderate tramite l’utilizzo di attrezzi selettivi o l’istituzione di zone marine protette. La Commissione accoglie con favore l’impegno assunto dal gruppo ad alto livello Adriatica di proseguire in via prioritaria i lavori in materia di selettività e restrizioni spaziali delle attività di pesca per conseguire la riduzione delle catture indesiderate. La Commissione ritiene che l’esenzione dovrebbe essere prorogata con i livelli percentuali proposti.

    (9)

    Le prove scientifiche aggiornate per l’Adriatico propongono di prorogare per il 2022 l’esenzione de minimis per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.) fino a un massimo del 5 % del totale delle catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX). Pur ritenendo molto significativo il tasso di rigetto per questa attività di pesca, lo CSTEP ha preso atto dei progetti di selettività ancora in corso. La Commissione ritiene che l’esenzione dovrebbe essere prorogata per un anno, con i livelli percentuali proposti. Entro il 1o maggio 2022 il gruppo ad alto livello Adriatica dovrebbe presentare dati supplementari basati sugli studi in corso nonché una valutazione dell’impatto dell’esenzione.

    (10)

    Il gruppo ad alto livello Sudestmed ha fornito prove scientifiche aggiornate in merito ai costi sproporzionati legati al trattamento delle catture indesiderate. Pur avendo osservato che sono state fornite stime dell’aumento dei costi, lo CSTEP ha sottolineato la difficoltà di giudicare a partire da quale livello i costi diventano sproporzionati. Lo CSTEP ha rilevato che le informazioni fornite in merito ai costi sproporzionati potrebbero essere ulteriormente completate e che dovrebbe essere effettuata una valutazione dell’impatto dell’esenzione. Lo CSTEP ha inoltre osservato che dovrebbe essere data priorità alla riduzione del livello delle catture indesiderate tramite l’utilizzo di attrezzi selettivi o l’istituzione di zone marine protette. La Commissione accoglie con favore l’impegno assunto dal gruppo ad alto livello Sudestmed di proseguire in via prioritaria i lavori in materia di selettività e restrizioni spaziali delle attività di pesca per conseguire la riduzione delle catture indesiderate. La Commissione ritiene che l’esenzione dovrebbe essere prorogata con i livelli percentuali proposti.

    (11)

    Dato l’elevato numero di specie diverse catturate contemporaneamente in operazioni di pesca demersale che utilizzano ami, palangari, reti da imbrocco e tramagli nel Mar Mediterraneo sudorientale, il gruppo ad alto livello Sudestmed ha proposto l’applicazione di soglie de minimis diverse per alcune specie in modo tale che, quando sono catturate con maggiore frequenza, possano beneficiare di una soglia de minimis più bassa di quando sono catturate con minore frequenza. Poiché ciò rispecchia la realtà della pesca multispecifica nel Mar Mediterraneo sudorientale, la Commissione ritiene che l’esenzione dovrebbe essere concessa con i livelli percentuali proposti.

    (12)

    Le prove scientifiche aggiornate fornite per il Mar Mediterraneo sudorientale propongono di prorogare per il 2022 l’esenzione de minimis per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.) fino a un massimo del 5 % del totale delle catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico (OTB, OTT, PTB, TBN, TBS, TB, OT, PT, TX). Pur ritenendo molto significativo il tasso di rigetto per questa attività di pesca, lo CSTEP ha preso atto dei progetti di selettività in corso. La Commissione ritiene che l’esenzione dovrebbe essere prorogata per un anno, con i livelli percentuali proposti. Entro il 1o maggio 2022 il gruppo ad alto livello Sudestmed dovrebbe presentare dati supplementari basati sugli studi in corso nonché una valutazione dell’impatto dell’esenzione.

    (13)

    Nelle prove scientifiche aggiornate da loro presentate, gli Stati membri hanno rinnovato il proprio impegno ad aumentare la selettività degli attrezzi da pesca in linea con i risultati degli attuali programmi di ricerca, al fine di ridurre e limitare le catture indesiderate e in particolare le catture di taglia inferiore alla taglia minima di riferimento per la conservazione.

    (14)

    Presentando le prove scientifiche aggiornate, gli Stati membri si sono altresì impegnati a individuare ulteriori zone vietate alla pesca al fine di ridurre la mortalità del novellame.

    (15)

    Le misure richieste sono conformi all’articolo 15, paragrafo 4, lettera c).

    (16)

    Poiché le misure di cui al presente regolamento incidono direttamente sulla pianificazione della campagna di pesca dei pescherecci dell’Unione e sulle relative attività economiche, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore immediatamente dopo la pubblicazione. Per ragioni di certezza del diritto, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2022,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Attuazione dell’obbligo di sbarco

    L’obbligo di sbarco di cui all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013 si applica alle attività di pesca demersale nelle acque dell’Unione del Mare Adriatico e del Mar Mediterraneo sudorientale conformemente al presente regolamento.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    a)

    «sottozone geografiche della CGPM»: le sottozone geografiche della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo («CGPM») quali definite nell’allegato I del regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (5);

    b)

    «Mare Adriatico»: le sottozone geografiche 17 e 18 della CGPM;

    c)

    «Mar Mediterraneo sudorientale»: le sottozone geografiche 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 e 27 della CGPM.

    Articolo 3

    Esenzione de minimis

    1.   In deroga all’articolo 15, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1380/2013, possono essere rigettati in mare a norma dell’articolo 15, paragrafo 4, lettera c), del regolamento (UE) n. 1380/2013 i seguenti quantitativi di specie:

    a)

    nel Mare Adriatico:

    i)

    per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

    ii)

    per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell’1 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);

    iii)

    per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell’1 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano rapidi (sfogliare) (TBB);

    iv)

    per la sogliola (Solea solea), fino al 3 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

    v)

    per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), l’orata (Sparus aurata) e il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino a un massimo del 5 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

    vi)

    per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l’orata (Sparus aurata), fino a un massimo del 3 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);

    vii)

    per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), la sogliola (Solea solea) e l’orata (Sparus aurata), fino a un massimo dell’1 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX);

    viii)

    per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2022 del totale delle catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

    b)

    nel Mar Mediterraneo sudorientale:

    i)

    per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

    ii)

    per il nasello (Merluccius merluccius) e le triglie (Mullus spp.), fino a un massimo dell’1 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN);

    iii)

    per il gambero rosa mediterraneo (Parapenaeus longirostris), fino a un massimo del 5 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tale specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

    iv)

    per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), l’orata (Sparus aurata), lo scampo (Nephrops norvegicus) e la sogliola (Solea solea), fino a un massimo del 5 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico;

    v)

    per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), il pagello mafrone (Pagellus acarne), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), l’orata (Sparus aurata), la sogliola (Solea solea), l’astice (Homarus gammarus) e l’aragosta (Palinuridae), fino a un massimo del 3 % nel 2022 e nel 2023 del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti da imbrocco e tramagli (GNS, GN, GND, GNC, GTN, GTR, GEN). Nel caso in cui gli sbarchi di tali specie siano inferiori al 25 % degli sbarchi totali delle attività di pesca, i quantitativi da rigettare possono raggiungere nel 2022 e nel 2023 un massimo del 5 % del totale delle catture annue di tali specie;

    vi)

    per la spigola (Dicentrarchus labrax), lo sparaglione (Diplodus annularis), il sarago pizzuto (Diplodus puntazzo), il sarago maggiore (Diplodus sargus), il sarago testa nera (Diplodus vulgaris), le cernie (Epinephelus spp.), la mormora (Lithognathus mormyrus), l’occhialone (Pagellus bogaraveo), il pagello mafrone (Pagellus acarne), il pagello fragolino (Pagellus erythrinus), il pagro mediterraneo (Pagrus pagrus), la cernia di fondale (Polyprion americanus), il nasello (Merluccius merluccius) e l’orata (Sparus aurata), fino a un massimo dell’1 % del totale delle catture annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano ami e palangari (LHP, LHM, LLS, LLD, LL, LTL, LX). Nel caso in cui gli sbarchi di tali specie siano inferiori al 25 % degli sbarchi totali delle attività di pesca, i quantitativi da rigettare possono raggiungere un massimo del 3 % del totale delle catture annue di tali specie;

    vii)

    per l’acciuga (Engraulis encrasicolus), la sardina (Sardina pilchardus), gli sgombri (Scomber spp.) e i suri (Trachurus spp.), fino a un massimo del 5 % nel 2022 del totale delle catture accessorie annue di tali specie effettuate da pescherecci che utilizzano reti a strascico.

    2.   Entro il 1o maggio 2022 gli Stati membri aventi un interesse di gestione diretto nelle attività di pesca nel Mare Adriatico e nel Mar Mediterraneo sudorientale presentano alla Commissione dati supplementari basati sugli studi in corso nonché una valutazione dell’impatto dell’esenzione e ogni altra informazione scientifica pertinente a sostegno dell’esenzione di cui al paragrafo 1, lettera a), punto viii), e lettera b), punto vii). Lo CSTEP valuta tali dati e informazioni al più tardi entro il 31 luglio 2022.

    Articolo 4

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica dal 1o gennaio 2022 al 31 dicembre 2023.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 25 agosto 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2017/86 della Commissione, del 20 ottobre 2016, che istituisce un piano in materia di rigetti per alcune attività di pesca demersale nel Mar Mediterraneo (GU L 14 del 18.1.2017, pag. 4).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2018/161 della Commissione, del 23 ottobre 2017, che istituisce un’esenzione de minimis dall’obbligo di sbarco per alcune attività di pesca di piccoli pelagici nel Mar Mediterraneo (GU L 30 del 2.2.2018, pag. 1).

    (4)  Relazioni del comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) – Valutazione delle raccomandazioni comuni sull’obbligo di sbarco (CSTEP-21-05) 2021. Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo.

    Disponibile all’indirizzo: https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2537709/STECF+PLEN+19-02.pdf.

    (5)  Regolamento (UE) n. 1343/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativo a talune disposizioni per la pesca nella zona di applicazione dall’accordo CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo) e che modifica il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo (GU L 347 del 30.12.2011, pag. 44).


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