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Document 32021R1962

    Regolamento delegato (UE) 2021/1962 della Commissione del 12 agosto 2021 che rettifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/5932

    GU L 400 del 12.11.2021, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1962/oj

    12.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 400/16


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1962 DELLA COMMISSIONE

    del 12 agosto 2021

    che rettifica l’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 (1), in particolare l’articolo 37, paragrafo 5,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Da una verifica sono emersi errori nell’allegato VI del regolamento (CE) n. 1272/2008. Il regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione (2), che ha modificato tale allegato, ha aggiunto una serie di sostanze nella tabella 3 della parte 3 di detto allegato. Le voci relative alle sostanze pentapotassio 2,2’,2”,2’”,2””-(etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato, N-carbossimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(acido acetico) e pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilenenitrilo)tetraacetato contengono errori relativi all’avvertenza. Tali sostanze sono classificate, tra l’altro, come sostanze che presentano tossicità specifica per organi bersaglio — esposizione ripetuta di categoria 2 e dovrebbero pertanto essere etichettate utilizzando l’avvertenza «warning» (attenzione), corrispondente al codice di avvertenza «Wng», conformemente all’allegato I, parte 3, tabella 3.9.5, del regolamento (CE) n. 1272/2008. Il regolamento delegato (UE) 2020/217 ha tuttavia erroneamente introdotto il codice di avvertenza «Dgr» (abbreviazione di «danger», pericolo) per tali sostanze. È opportuno rettificare tali errori.

    (2)

    Occorre pertanto rettificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1272/2008.

    (3)

    Poiché le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/217 contenenti l’errore si applicano a decorrere dal 1o ottobre 2021, anche la relativa rettifica dovrebbe applicarsi a decorrere da tale data.

    (4)

    Analogamente, al fine di rispecchiare le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2020/217, i fornitori dovrebbero essere autorizzati ad applicare su base volontaria le rettifiche apportate dal presente regolamento alle sostanze e alle miscele prima della sua data di applicazione.

    (5)

    I fornitori non dovrebbero essere tenuti a modificare le etichette e gli imballaggi delle sostanze e delle miscele immesse sul mercato prima dell’entrata in vigore del presente regolamento a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008, al fine di evitare costi inutili. Poiché il codice di avvertenza errato corrisponde a una classe di pericolo più severa, il mantenimento dell’avvertenza sull’etichetta non riduce il livello di protezione della salute umana,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Nella settima colonna «Pittogrammi, codici di avvertenza» della tabella 3 che figura nell’allegato VI, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 per quanto riguarda le voci pentapotassio 2,2’,2”2’”,2””-(etano-1,2-diilnitrilo)pentaacetato, N-carbossimetiliminobis(etilenenitrilo)tetra(acido acetico) e pentasodio (carbossilatometil)iminobis(etilenenitrilo)tetraacetato, il codice di avvertenza «Dgr» è sostituito dal codice di avvertenza «Wng».

    Articolo 2

    I fornitori non sono tenuti a modificare, come indicato all’articolo 1, l’etichetta o l’imballaggio delle sostanze o miscele che le contengono che hanno immesso sul mercato a norma del regolamento (CE) n. 1272/2008 prima del 15 novembre 2021.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o ottobre 2021.

    In deroga al secondo comma del presente articolo, le sostanze di cui all’articolo 1 e le sostanze e le miscele che le contengono possono, prima del 1o ottobre 2021, essere classificate, etichettate e imballate in conformità al regolamento (CE) n. 1272/2008, come rettificato dal presente regolamento.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 agosto 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 353 del 31.12.2008, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2020/217 della Commissione, del 4 ottobre 2019, che modifica, ai fini dell’adeguamento al progresso tecnico e scientifico, il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele e che rettifica lo stesso regolamento (GU L 44 del 18.2.2020, pag. 1).


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