This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021R1915
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1915 of 28 October 2021 conferring protection under Article 99 of Regulation (EU) No 1308/2013 of the European Parliament and of the Council on the name ‘Urueña’ (PDO)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1915 della Commissione del 28 ottobre 2021 che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Urueña» (DOP)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1915 della Commissione del 28 ottobre 2021 che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Urueña» (DOP)
C/2021/7904
GU L 389 del 4.11.2021, p. 10–10
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
4.11.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 389/10 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1915 DELLA COMMISSIONE
del 28 ottobre 2021
che conferisce la protezione di cui all’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio al nome «Urueña» (DOP)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 99,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 97, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, la domanda di registrazione del nome «Urueña» trasmessa dalla Spagna è stata esaminata dalla Commissione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Alla Commissione non è pervenuta alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 98 del regolamento (UE) n. 1308/2013. |
(3) |
Ai sensi dell’articolo 99 del regolamento (UE) n. 1308/2013, il nome «Urueña» dovrebbe essere protetto e iscritto nel registro di cui all’articolo 104 dello stesso regolamento. |
(4) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Urueña» (DOP) è protetto.
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 28 ottobre 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione