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Document 32021R1841
Commission Regulation (EU) 2021/1841 of 20 October 2021 amending Annexes II and III to Regulation (EC) No 396/2005 of the European Parliament and of the Council as regards maximum residue levels for 6-benzyladenine and aminopyralid in or on certain products (Text with EEA relevance)
Regolamento (UE) 2021/1841 della Commissione del 20 ottobre 2021 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 6-benziladenina e di aminopiralid in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento (UE) 2021/1841 della Commissione del 20 ottobre 2021 che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 6-benziladenina e di aminopiralid in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/7458
GU L 373 del 21.10.2021, p. 63–75
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
21.10.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 373/63 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/1841 DELLA COMMISSIONE
del 20 ottobre 2021
che modifica gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di 6-benziladenina e di aminopiralid in o su determinati prodotti
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 febbraio 2005, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 1, lettera a), e l’articolo 49, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
I livelli massimi di residui (LMR) per la sostanza aminopiralid sono stati fissati nell’allegato III, parte A, del regolamento (CE) n. 396/2005. Per la 6-benziladenina non sono stati fissati LMR nel regolamento (CE) n. 396/2005 e dato che tale sostanza attiva non è iscritta nell’allegato IV di detto regolamento, si applica il valore di base di 0,01 mg/kg indicato all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(2) |
Per la sostanza 6-benziladenina l’Autorità europea per la sicurezza alimentare («l’Autorità») ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (2). Essa ha raccomandato di fissare gli LMR al limite di determinazione (LD). È opportuno fissare tali LMR nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(3) |
Per la sostanza aminopiralid l’Autorità ha presentato un parere motivato sugli LMR vigenti conformemente all’articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 396/2005 (3). Essa ha proposto di modificare la definizione del residuo per i prodotti di origine vegetale. Inoltre ha raccomandato di abbassare gli LMR per il grasso di pollame. Per gli altri prodotti ha raccomandato di aumentare o mantenere gli LMR vigenti. Gli LMR per tali prodotti dovrebbero essere fissati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 al livello vigente o a quello indicato dall’Autorità. |
(4) |
Nei pareri motivati l’Autorità ha tenuto conto dei limiti massimi di residui vigenti del Codex (CXL). Nella definizione degli LMR sono stati considerati CXL sicuri per i consumatori dell’Unione. |
(5) |
Per quanto riguarda i prodotti sui quali l’impiego dei prodotti fitosanitari in questione non è autorizzato e per i quali non esistono tolleranze all’importazione o CXL, gli LMR dovrebbero essere fissati allo specifico LD o all’LMR di base, conformemente all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(6) |
La Commissione ha consultato i laboratori di riferimento dell’Unione europea per i residui di antiparassitari in merito alla necessità di adeguare alcuni limiti di determinazione. Per quanto riguarda varie sostanze interessate dal presente regolamento, tali laboratori sono giunti alla conclusione che, per alcuni prodotti, l’evoluzione tecnica richiede che siano fissati specifici limiti di determinazione. |
(7) |
Tenuto conto dei pareri motivati dell’Autorità e dei fattori pertinenti alla materia in esame, le opportune modifiche degli LMR sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005. |
(8) |
I partner commerciali dell’Unione sono stati consultati in merito ai nuovi LMR tramite l’Organizzazione mondiale del commercio e le loro osservazioni sono state prese in considerazione. |
(9) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 396/2005. |
(10) |
Al fine di consentire condizioni normali di commercializzazione, trasformazione e consumo dei prodotti, il presente regolamento dovrebbe stabilire disposizioni transitorie per i prodotti che sono stati ottenuti prima della modifica degli LMR e per i quali le informazioni dimostrano il mantenimento di un elevato livello di protezione dei consumatori. |
(11) |
Prima dell’applicazione degli LMR modificati dovrebbe essere previsto un periodo di tempo ragionevole al fine di consentire agli Stati membri, ai paesi terzi e agli operatori del settore alimentare di prepararsi a ottemperare alle nuove prescrizioni derivanti dalla modifica degli LMR. |
(12) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.
Articolo 2
Il regolamento (CE) n. 396/2005, nella versione antecedente le modifiche introdotte dal presente regolamento, continua ad applicarsi ai prodotti che sono stati ottenuti nell’Unione o importati nell’Unione prima del 10 maggio 2022.
Articolo 3
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 10 maggio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 070 del 16.3.2005, pag. 1.
(2) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for 6-benzyladenine according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2020; 18(7): 6220.
(3) Autorità europea per la sicurezza alimentare, Reasoned opinion on the review of the existing maximum residue levels for aminopyralid according to Article 12 of Regulation (EC) No 396/2005, EFSA Journal 2020; 18(8): 6229.
ALLEGATO
Gli allegati II e III del regolamento (CE) n. 396/2005 sono così modificati:
1) |
nell’allegato II sono aggiunte le seguenti colonne relative alle sostanze 6-benziladenina e aminopiralid: «Residui e livelli massimi di residui (mg/kg) di antiparassitari
|
2) |
nell’allegato III, parte A, la colonna relativa all’aminopiralid è soppressa. |
(*1) Indica il limite inferiore di determinazione analitica.
(1) Per l'elenco completo dei prodotti di origine vegetale e animale ai quali si applicano gli LMR occorre fare riferimento all'allegato I.