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Document 32021R1751

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1751 della Commissione del 1o ottobre 2021 che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati e i modelli uniformi per la notifica della determinazione dell’impraticabilità dell’inclusione del riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/6972

GU L 349 del 4.10.2021, p. 5–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1751/oj

4.10.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 349/5


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1751 DELLA COMMISSIONE

del 1o ottobre 2021

che stabilisce norme tecniche di attuazione per l’applicazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i formati e i modelli uniformi per la notifica della determinazione dell’impraticabilità dell’inclusione del riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 55, paragrafo 8, terzo comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE stabilisce che, a determinate condizioni, gli Stati membri impongono agli enti e alle entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) e d), della medesima direttiva di includere una clausola contrattuale mediante la quale la parte dell’accordo o dello strumento che crea la passività riconosce che a detta passività si possono applicare i poteri di svalutazione e di conversione.

(2)

L’articolo 55, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/59/UE impone agli Stati membri di assicurare che, qualora l’ente o l’entità determini che è giuridicamente o altrimenti impraticabile includere detta clausola («determinazione dell’impraticabilità del riconoscimento contrattuale»), notifichi all’autorità di risoluzione la propria determinazione.

(3)

La Commissione adotta norme tecniche di attuazione per precisare formati e modelli uniformi per la notifica alle autorità di risoluzione.

(4)

I formati e i modelli uniformi per la notifica della determinazione dell’impraticabilità del riconoscimento contrattuale dovrebbero essere redatti in modo tale da garantire una valutazione significativa e uniforme della determinazione da parte delle autorità di risoluzione in tutta l’Unione.

(5)

Per migliorarne la qualità e garantirne la comparabilità, i dati riportati nei modelli di notifica dovrebbero essere conformi al modello unico di punti di dati. L’uso del modello unico di punti di dati è una pratica diffusa nella segnalazione a fini di vigilanza. Il modello unico di punti di dati dovrebbe consistere in una rappresentazione strutturale dei dati e individuare tutti i concetti di business pertinenti per una notifica uniforme della determinazione dell’impraticabilità del riconoscimento contrattuale.

(6)

Per garantire la qualità, la coerenza e l’accuratezza dei dati oggetto di notifica, questi ultimi dovrebbero essere soggetti a regole comuni di convalida.

(7)

Per loro stessa natura, le regole di convalida e le definizioni dei punti di dati sono aggiornate periodicamente in modo da soddisfare sempre i requisiti normativi, analitici e informatici applicabili. È opportuno stabilire criteri qualitativi rigorosi applicabili al modello unico di punti di dati dettagliato e alle regole di convalida comuni particolareggiate, criteri che l’Autorità bancaria europea pubblicherà in formato elettronico sul proprio sito web.

(8)

Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di attuazione che l’Autorità bancaria europea ha presentato alla Commissione.

(9)

L’Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di attuazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Informazioni da fornire nella notifica della determinazione dell’impraticabilità

Ai fini della notifica di cui all’articolo 55, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/59/UE, l’ente o l’entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della medesima direttiva presenta all’autorità di risoluzione le informazioni specificate nei modelli di cui all’allegato I. I modelli sono compilati conformemente alle istruzioni di cui all’allegato II.

Articolo 2

Formato per la presentazione delle informazioni

1.   Gli enti e le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE trasmettono le informazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento nei formati e nelle rappresentazioni per lo scambio di dati specificati dalla pertinente autorità di risoluzione.

2.   Quando presentano le informazioni di cui all’articolo 1 del presente regolamento, gli enti e le entità di cui all’articolo 1, paragrafo 1, lettere b), c) o d), della direttiva 2014/59/UE rispettano le definizioni dei punti di dati incluse nel modello unico di punti di dati di cui all’allegato III e le regole di convalida di cui all’allegato IV.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1o ottobre 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190.

(2)  Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12).


ALLEGATO I

N 00.01 — Identificazione della notifica

 

 

 

 

 

 

Colonne

Dati di identificazione

0010

Righe

Identificativo della notifica

0010

 

Data della notifica

0020

 

Tipo di notifica

0030

 

Data di riferimento per i modelli N 01.01 e N 01.02

0040

 

Data di riferimento per il modello N 02.00

0050

 

Valuta applicabile

0060

 

Nome dell'ente o dell'entità

0070

 

Codice

0080

 

Tipo di codice

0090

 

Persona di contatto

0100

 

Indirizzo di posta elettronica

0110

 

Telefono

0120

 

 

 

 

 

N 01.01 — Impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in per contratto/strumento

 

 

Tipo di notifica

 

 

 


IDENTIFICATIVO DELLA PASSIVITÀ

MODIFICA SOSTANZIALE?

DATA DI SCADENZA FINALE

RINNOVABILE?

FREQUENZA DI RINNOVO

CONTRATTO/STRUMENTO

IMPRATICABILITÀ

CONTROPARTE

DESCRIZIONE

TIPO DI PASSIVITÀ

DIRITTO APPLICABILE

RANGO IN CASO DI INSOLVENZA A NORMA DEL DIRITTO DI UN PAESE TERZO

RANGO IN CASO DI INSOLVENZA NELLO STATO MEMBRO DI COSTITUZIONE

IMPORTO NOMINALE NELLA VALUTA ORIGINALE PRINCIPALE

VALUTA ORIGINALE PRINCIPALE

IMPORTO NOMINALE IN VALUTA LOCALE

CONDIZIONI

CATEGORIA

MOTIVI PER CUI LE CONDIZIONI SONO SODDISFATTE

PARERE GIURIDICO?

NOME

CODICE

TIPO DI CODICE

CODICE NAZIONALE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

0080

0090

0100

0110

0120

0130

0140

0150

0160

0170

0180

0190

0200

0210

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N 01.02 — Impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in per categoria

 

 

 

 

 

CATEGORIA

VALORE TOTALE DELLE PASSIVITÀ IN VALUTA LOCALE NELLA CATEGORIA

MOTIVI PER CUI LE CATEGORIE/CONDIZIONI SONO SODDISFATTE

RANGO IN CASO DI INSOLVENZA

NUMERO DI PASSIVITÀ SOTTOSTANTI

0010

0020

0030

0040

0050

 

 

 

 

 

N 02.00 - Classi di passività in caso di insolvenza

RANGO IN CASO DI INSOLVENZA

 

 

IMPORTO NOMINALE DELLE PASSIVITÀ TOTALI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTIFICA ALL'AUTORITÀ DI RISOLUZIONE

IMPORTO IN ESSERE DELLE PASSIVITÀ TOTALI NEL RANGO

 

 

DI CUI: ESCLUSE DAL BAIL-IN

DI CUI: PASSIVITÀ DISCIPLINATE DAL DIRITTO DI UN PAESE TERZO

DI CUI: CHE NON INCLUDONO IL RICONOSCIMENTO CONTRATTUALE

DI CUI: OGGETTO DELLA PRESENTE NOTIFICA ALL'AUTORITÀ DI RISOLUZIONE

0010

0020

0030

0040

0050

0060

0070

 

 

 

 

 

 

 


ALLEGATO II

Istruzioni per la compilazione della notifica della determinazione dell'impraticabilità del riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione

PARTE I: ISTRUZIONI DI CARATTERE GENERALE

Il presente allegato contiene le istruzioni per la notifica da parte di un ente o di un'entità della determinazione dell'impraticabilità del riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione.

Ciascuna notifica può riferirsi a diversi contratti/strumenti e/o a diverse categorie di passività (se del caso) che soddisfano le condizioni di impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in, come stabilito all'articolo 55, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/59/UE.

L'ente o l'entità può fornire ulteriori documenti giustificativi, compreso un parere giuridico o una copia del contratto, se ritenuto opportuno. L'autorità di risoluzione competente decide secondo quali modalità debba essere fornita la documentazione aggiuntiva.

Se uno dei campi di informazione di cui al presente allegato non è applicabile a un determinato tipo di contratto e l'ente o l'entità ne fornisce la dimostrazione all'autorità di risoluzione, l'ente o l'entità non sono tenuti a fornire le informazioni elencate nel campo.

1.   Struttura della notifica

Le informazioni contenute nella notifica sono fornite compilando i seguenti modelli di cui all'allegato I:

a)

«Identificazione della notifica» (N 00.01), da utilizzare per fornire informazioni per identificare la notifica stessa e l'ente o l'entità che effettua la notifica all'autorità di risoluzione;

b)

«Impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in per contratto/strumento» (N 01.01), da utilizzare per fornire le informazioni sulle passività che soddisfano le condizioni di impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in, come stabilito all'articolo 55, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 2014/59/UE;

c)

«Impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in per categoria» (N 01.02), da utilizzare per fornire informazioni sulle categorie di passività che soddisfano le condizioni di impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in, se l'autorità di risoluzione competente ritiene necessario che siano specificate le categorie di passività come previsto all'articolo 55, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE;

d)

«Classi di passività in caso di insolvenza» (N 02.00), da utilizzare per fornire informazioni sul rango delle passività in base al diritto fallimentare nazionale ai fini dell'articolo 55, paragrafo 2, quinto comma, della direttiva 2014/59/UE.

2.   Ambito del consolidamento

La notifica è inviata dagli enti e dalle entità su base individuale.

PARTE II: ISTRUZIONI SPECIFICHE AI MODELLI

3.   N 00.01 — Identificazione della notifica

3.1   Istruzioni sulle specifiche righe

Righe

Istruzioni

0010

Identificativo della notifica

Ciascuna notifica è contraddistinta da un identificativo unico fornito dall'ente o dall'entità notificante.

L'identificativo della notifica si riferisce alla notifica (ossia alla trasmissione delle informazioni), non alla passività o alla categoria. Nella notifica può essere incluso un numero qualsiasi di passività o categorie che sono pertinenti al momento della sua presentazione.

L'ente o l'entità indica l'identificativo della notifica, che è unico per ciascuna notifica.

0020

Data della notifica

Gli enti e le entità indicano la data in cui la notifica è stata inviata all'autorità di risoluzione.

0030

Tipo di notifica  (1)

Gli enti e le entità indicano il tipo di elementi oggetto della notifica in questione, come segue:

a)

solo contratti/strumenti (deve essere utilizzato solo il modello N 01.01);

b)

solo categorie di passività (deve essere utilizzato solo il modello N 01.02);

c)

sia contratti/strumenti sia categorie di passività (per la stessa notifica devono essere utilizzati entrambi i modelli N 01.01 e N 01.02).

0040

Data di riferimento per i modelli N 01.01 e N 01.02

Gli enti e le entità indicano la data di riferimento per le informazioni nel modello N 01.01 e nel modello N 01.02.

0050

Data di riferimento per il modello N 02.00

Gli enti e le entità indicano la data di riferimento per le informazioni nel modello N 02.00.

0060

Valuta applicabile

Gli enti e le entità indicano la valuta di riferimento per gli importi nel modello N 01.01, colonna 0130; nel modello N 01.02, colonna 0020; e nel modello N 02.00.

Questo valore si riferisce alla valuta ufficiale dello Stato membro in cui l'ente notificante è costituito. Il valore deve essere conforme al codice alfabetico ISO 4217.

0070

Nome dell'ente o dell'entità

Il nome dell'ente o dell'entità notificante.

0080

Codice

Il codice dell'ente o dell'entità notificante. Per gli enti si tratta del codice alfanumerico a 20 cifre di identificazione della persona giuridica (LEI). Per le altre entità si tratta del codice LEI alfanumerico a 20 cifre o, in sua mancanza, di un codice di un sistema di codifica uniforme applicabile nell'Unione ovvero, in sua mancanza, di un codice nazionale.

Il codice è coerente con il codice indicato per lo stesso ente o la stessa entità a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione (2). Il campo del codice deve sempre contenere un valore.

0090

Tipo di codice

L'ente o l'entità specifica il tipo di codice indicato nella colonna 0080 come «codice LEI» o «codice non LEI». Il tipo di codice deve sempre essere uno dei due valori.

0100

Persona di contatto

Gli enti e le entità indicano il nome della persona da contattare se l'autorità di risoluzione ha bisogno di chiarimenti in merito alla notifica.

0110

Indirizzo di posta elettronica

Gli enti e le entità indicano l'indirizzo di posta elettronica della persona di cui alla riga 0100 «Persona di contatto».

0120

Telefono

Gli enti e le entità indicano il numero di telefono della persona di cui alla riga 0100 «Persona di contatto».

4.   N 01.01 — Impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in per contratto/strumento

4.1   Osservazioni generali

Per le notifiche dei contratti su base individuale deve essere utilizzato il modello N 01.01, il quale consente di includere più contratti nella stessa notifica. Questo modello è utilizzato per la notifica di quanto segue:

a)

contratti/strumenti che creano nuove passività: contratti/strumenti che non sono stati già notificati all'autorità di risoluzione;

b)

contratti/strumenti che modificano le passività esistenti: se il contratto o lo strumento per la passività esistente è stato già notificato all'autorità di risoluzione ed è stato valutato come rispondente a una condizione di impraticabilità, i contratti o gli strumenti modificativi hanno lo stesso identificativo della passività (colonna 0010) già notificata e le colonne restanti sono compilate solo se soggette a modifiche. In particolare, se del caso, la colonna 0020 «Modifica sostanziale?» deve essere compilata solo per i contratti che modificano passività esistenti;

c)

elementi fuori bilancio: gli enti e le entità forniscono il rango in caso di insolvenza della passività che si avrebbe in caso di attivazione degli elementi fuori bilancio.

Se i dati non sono disponibili o non applicabili, gli enti e le entità non devono compilare le colonne seguenti: 0020, 0030, 0050, 0090, 0130, 0150 e 0210.

4.2   Istruzioni relative a specifiche colonne

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

IDENTIFICATIVO DELLA PASSIVITÀ

L'identificativo della passività è un identificativo unico generato dall'ente o dall'entità notificante che deve essere utilizzato in tutte le notifiche per identificare ciascuna passività. L'ente o l'entità può utilizzare il codice interno della passività.

0020

MODIFICA SOSTANZIALE?

Campo da compilare solo per i contratti/gli strumenti che modificano le passività esistenti. L'ente o l'entità che effettua la notifica indica se le modifiche alla passività esistente sono considerate sostanziali.

Gli enti e le entità utilizzano uno dei seguenti valori:

No

0030

DATA DI SCADENZA FINALE

Data in cui tutto il capitale e gli interessi della passività devono essere restituiti (sulla base dei documenti contrattuali dell'operazione).

Devono essere indicati il giorno, il mese e l'anno della data di scadenza finale. Se disponibile, indicare la data esatta, altrimenti riportare il primo giorno del mese.

0040

RINNOVABILE?

Gli enti e le entità utilizzano uno dei seguenti valori:

No

In questa colonna indicare «Sì» se il contratto contiene una disposizione esplicita relativa alla sua rinnovabilità.

0050

FREQUENZA DI RINNOVO

Se nella colonna 0040 è stato indicato «Sì», gli enti e le entità specificano la frequenza del rinnovo della scadenza in mesi.

0060-0130

CONTRATTO/STRUMENTO

0060

DESCRIZIONE

Gli enti e le entità forniscono una descrizione del contratto/dello strumento non superiore a 300 caratteri. Questo campo contiene le principali caratteristiche del contratto/strumento non contemplate negli altri campi della notifica (ad es. lo scopo/l'essenza della passività, se lo strumento è assoggettabile a bail-in a norma del diritto applicabile del paese terzo).

0070

TIPO DI PASSIVITÀ

Gli enti e le entità attribuiscono il contratto/strumento ad uno dei seguenti tipi:

a)

depositi interbancari;

b)

depositi presso clienti non bancari;

c)

derivati;

d)

assunzione di prestito/finanziamento;

e)

finanziamenti al commercio;

f)

servizi operativi non essenziali per il funzionamento dell'entità;

g)

altro.

Se è applicabile più di un tipo, selezionare il tipo che meglio descrive la finalità del contratto/strumento.

0080

DIRITTO APPLICABILE

Gli enti e le entità forniscono il codice alfabetico di tre lettere ISO 3166-1 del paese il cui diritto disciplina il contratto/strumento.

0090

RANGO IN CASO DI INSOLVENZA A NORMA DEL DIRITTO DI UN PAESE TERZO

L'ente o l'entità indica il valore corrispondente al rango della passività su una scala da 1 a x, in cui 1 costituisce il rango più subordinato e x il rango più senior, come definito dal pertinente diritto applicabile del paese terzo che disciplina la passività.

L'ente cerca di ottenere il rango dalla pertinente autorità di risoluzione del paese terzo o, in mancanza del rango ufficiale, determina esso stesso il valore (su una scala da 1 a x) sulla base del rango delle passività a norma del pertinente diritto del paese terzo.

0100

CLASSIFICAZIONE IN CASO DI INSOLVENZA NELLO STATO MEMBRO DI COSTITUZIONE

Gli enti e le entità indicano il valore corrispondente al rango della passività su una scala da 1 a x, in cui 1 rappresenta il rango più subordinato e x il rango più senior, secondo la definizione del pertinente diritto applicabile nello Stato membro in cui l'ente o l'entità notificante sono costituiti.

0110

IMPORTO NOMINALE NELLA VALUTA ORIGINALE PRINCIPALE

Gli enti e le entità forniscono l'importo nominale della passività come stabilito nel contratto/strumento.

Per gli accordi quadro, l'ente o l'entità indica l'importo massimo che prevede di raggiungere nell'ambito dell'accordo quadro o l'importo massimo consentito dall'accordo quadro.

Se il contratto/strumento contempla più di una valuta, gli enti e le entità indicano l'importo nominale nella valuta prevalente del contratto.

0120

VALUTA ORIGINALE PRINCIPALE

Gli enti e le entità assegnano un codice ISO della valuta corrispondente alla denominazione della passività a norma del contratto. È utilizzato il codice unitario della valuta a tre lettere, conformemente alla ISO 4217.

Se il contratto contempla più di una valuta, gli enti e le entità indicano l'importo nominale nella valuta prevalente del contratto.

0130

IMPORTO NOMINALE IN VALUTA LOCALE

Gli enti e le entità compilano questa colonna se la valuta utilizzata nella colonna 0110 non è la valuta locale del luogo in cui l'ente o l'entità sono costituiti. Gli enti e le entità utilizzano il tasso di cambio applicabile alla data della notifica.

0140-0190

IMPRATICABILITÀ

0140

CONDIZIONI

Gli enti e le entità individuano le condizioni alle quali ritengono giuridicamente o altrimenti impossibile includere la clausola contrattuale, come specificato nel regolamento delegato (UE) 2021/1527 della Commissione (3).

Gli enti e le entità forniscono la combinazione delle condizioni applicabili (possono indicarne da una ad un massimo di cinque):

a)

condizione a): l'inclusione della clausola contrattuale costituirebbe una violazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative del paese terzo che disciplinano la passività;

b)

condizione b): l'inclusione della clausola contrattuale sarebbe contraria a un'istruzione esplicita e vincolante impartita da un'autorità di un paese terzo;

c)

condizione c): la passività deriva da strumenti o accordi conclusi conformemente a termini o protocolli internazionali standardizzati che l'ente o l'entità non ha la possibilità di modificare;

d)

condizione d): la passività è disciplinata da clausole contrattuali che l'ente o l'entità deve accettare per poter partecipare o utilizzare i servizi di un organismo non dell'Unione e che l'ente o l'entità non ha la possibilità di modificare;

e)

condizione e): la passività è dovuta a un creditore che sia fornitore o impresa commerciale, e riguarda la fornitura di beni o servizi che, pur non essendo essenziali, sono utilizzati per il funzionamento operativo quotidiano dell'ente o dell'entità e l'ente o l'entità non ha la possibilità di modificare i termini dell'accordo.

Notificare tutte le condizioni applicabili.

0150

CATEGORIA

Gli enti e le entità indicano, se del caso, le categorie di passività specificate dalla pertinente autorità di risoluzione a norma dell'articolo 55, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE.

0160

MOTIVI PER CUI LE CONDIZIONI SONO SODDISFATTE

Gli enti e le entità descrivono in modo chiaro i motivi che li hanno indotti a determinare l'impraticabilità risultante dalle condizioni indicate nella colonna 0140.

Le informazioni inserite in questo campo sono pertinenti per determinare se il contratto/strumento notificato soddisfa le condizioni di impraticabilità, e costituiscono pertanto la base per la valutazione da parte dell'autorità di risoluzione della determinazione dell'ente.

Gli enti e le entità evitano motivazioni troppo brevi come «Il prodotto non può essere utilizzato» o «Perdita di competitività» e presentano motivazioni più approfondite per consentire all'autorità di risoluzione di prendere una decisione informata.

0170

PARERE GIURIDICO?

Gli enti e le entità informano l'autorità di risoluzione se esiste un parere giuridico sull'impraticabilità notificata della passività.

Gli enti e le entità indicano uno dei seguenti valori:

No

Se indicano «Sì», gli enti o le entità trasmettono il parere giuridico all'autorità di risoluzione con i mezzi specificati dalla stessa autorità.

0180-0210

CONTROPARTE

Gli enti e le entità indicano l'identità della controparte della passività.

0180

NOME

Indicare il nome della singola controparte.

In caso di contratto multilaterale, l'ente indica la controparte principale o utilizza il valore «contratto multilaterale».

0190

CODICE

Il codice come parte di un identificativo di riga deve essere unico per ciascuna entità notificante. Per gli enti, il codice è il codice LEI. Per altre entità, il codice è il codice LEI o, se non disponibile, il codice nazionale. Il codice è unico e utilizzato in modo coerente in tutti i modelli e nel corso del tempo. Il campo del codice deve sempre contenere un valore.

0200

TIPO DI CODICE

Gli enti o le entità identificano il tipo di codice riportato nella colonna 0190 come «codice LEI» o «codice nazionale».

0210

CODICE NAZIONALE

Gli enti o le entità possono anche fornire un codice nazionale se utilizzano il codice LEI come identificativo nella colonna 0190 «Codice».

5.   N 01.02 — Impraticabilità del riconoscimento contrattuale del bail-in per categoria

5.1   Osservazioni generali

Il modello N 01.02 è utilizzato per la trasmissione di informazioni relative alla notifica delle categorie di passività quando, a norma dell'articolo 55, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, l'autorità di risoluzione pertinente ritiene necessario specificare le categorie di passività per le quali è possibile determinare l'impraticabilità di includere la clausola contrattuale di riconoscimento.

5.2   Istruzioni relative a specifiche colonne

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

CATEGORIA

Gli enti e le entità indicano la categoria delle passività, precisata dalla pertinente autorità di risoluzione, a norma dell'articolo 55, paragrafo 7, della direttiva 2014/59/UE, per le quali effettuano la notifica.

Le notifiche effettuate utilizzando il modello N 01.02 possono includere tutte le categorie di passività necessarie.

0020

VALORE TOTALE DELLE PASSIVITÀ IN VALUTA LOCALE NELLA CATEGORIA

Gli enti e le entità indicano l'importo totale atteso delle passività per ciascuna delle categorie notificate indicate nella colonna 0010.

L'importo è un importo massimo stimato da raggiungere nell'ambito della categoria specificata per un periodo di 6 mesi a decorrere dalla data della notifica.

L'importo è espresso nella valuta dello Stato membro in cui l'ente o l'entità sono costituiti.

Se durante il periodo di 6 mesi successivo alla notifica stabilisce che il valore delle passività nella categoria è aumentato di oltre il 10 % dell'importo notificato, l'ente o l'entità trasmette un'altra notifica all'autorità di risoluzione.

0030

MOTIVI PER CUI LE CATEGORIE/CONDIZIONI SONO SODDISFATTE

Gli enti e le entità spiegano perché la categoria di passività è stata notificata.

Il ragionamento costituirà la base su cui l'autorità di risoluzione valuterà la notifica di impraticabilità.

0040

RANGO IN CASO DI INSOLVENZA

Gli enti e le entità indicano i valori corrispondenti al rango delle passività in ciascuna categoria della colonna 0010, su una scala da 1 a x, in cui 1 è il rango più subordinato e x è il rango più senior, come definito dal pertinente diritto applicabile nello Stato membro in cui l'ente o l'entità notificante sono costituiti.

0050

NUMERO DI PASSIVITÀ SOTTOSTANTI

Gli enti e le entità indicano il numero massimo stimato di contratti/strumenti da detenere nell'ambito della rispettiva categoria di passività per un periodo di 6 mesi dalla data della notifica.

6.   N 02.00 — Classi di passività in caso di insolvenza

6.1   Osservazioni generali

Gli enti o le entità compilano il modello N 02.00 con riferimento all'ultimo trimestre per il quale sono disponibili dati (4), ad eccezione dei valori della colonna 0070.

Per impostazione predefinita, gli importi notificati in questo modello sono valori in essere, ad eccezione della colonna 0070. L'importo in essere di un credito o di uno strumento è la somma dell'importo del capitale e degli interessi maturati sul credito o sullo strumento. L'importo in essere dovuto è pari al valore del credito che il creditore potrebbe vantare nel quadro della procedura di insolvenza. I valori della colonna 0070 dovrebbero riflettere l'importo totale notificato nei modelli N 01.01 e N 01.02, e dovrebbero pertanto essere il valore massimo atteso da raggiungere nell'ambito dei contratti/strumenti e/o categorie oggetto della presente notifica.

Per gli elementi fuori bilancio, gli enti e le entità forniscono il rango in caso di insolvenza della passività che si avrebbe in caso di attivazione degli elementi fuori bilancio.

Tutti i valori in questo modello sono espressi nella valuta locale dello Stato membro in cui l'ente o l'entità sono costituiti.

6.2   Istruzioni relative a specifiche colonne

Colonne

Riferimenti giuridici e istruzioni

0010

RANGO IN CASO DI INSOLVENZA

L'ente o l'entità indica il valore corrispondente al rango della passività su una scala da 1 a x, in cui 1 rappresenta il rango più subordinato e x il rango più senior, secondo la definizione del diritto nazionale applicabile nello Stato membro in cui l'ente o l'entità sono costituiti.

Il modello N 02.00 comprende una riga per ogni rango in caso di insolvenza indicato nel modello N 01.01, colonna 0100, e nel modello N 01.02, colonna 0040.

0020

IMPORTO IN ESSERE DELLE PASSIVITÀ TOTALI NEL RANGO

L'importo totale in essere di tutte le passività per il rango in caso di insolvenza indicato nella colonna 0010.

0030

DI CUI: PASSIVITÀ DISCIPLINATE DAL DIRITTO DI UN PAESE TERZO

In questa colonna è indicato l'importo in essere delle passività disciplinate dal diritto di un paese terzo.

0040

DI CUI: CHE NON INCLUDONO IL RICONOSCIMENTO CONTRATTUALE

In questa colonna è indicato l'importo in essere di tutte le passività disciplinate dal diritto di un paese terzo che non includono il riconoscimento contrattuale della clausola di bail-in come previsto dall'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE. Il valore è pari all'importo in essere.

Il valore è calcolato come la somma di tutte le passività che soddisfano le seguenti condizioni:

a)

le passività sono ancora esistenti;

b)

le passività sono disciplinate dal diritto di uno Stato terzo;

c)

le passività non includono la clausola contrattuale di riconoscimento prevista dall'articolo 55, paragrafo 1, della direttiva 2014/59/UE;

d)

le passività non sono escluse dal bail-in;

e)

le passività non sono depositi di cui all'articolo 108, lettera a), della direttiva 2014/59/UE.

0050

DI CUI: OGGETTO DELLA PRESENTE NOTIFICA ALL'AUTORITÀ DI RISOLUZIONE

In questa colonna sono indicati gli importi in essere di tutte le passività e/o categorie di passività oggetto della presente notifica con i modelli N 01.01 e N 01.02.

0060

DI CUI: ESCLUSE DAL BAIL-IN

In questa colonna sono indicate le passività escluse dall'applicazione dello strumento del bail-in a norma dell'articolo 44, paragrafo 2, della direttiva 2014/59/UE o che potrebbero rientrare in una delle condizioni di cui all'articolo 44, paragrafo 3, della medesima direttiva.

0070

IMPORTO NOMINALE DELLE PASSIVITÀ TOTALI OGGETTO DELLA PRESENTE NOTIFICA ALL'AUTORITÀ DI RISOLUZIONE

In questa colonna è indicato il totale (somma) degli importi nominali e/o degli importi massimi previsti delle passività e/o categorie di passività oggetto della presente notifica con i modelli N 01.01 e N 01.02.


(1)  Il modello N 02.00 deve essere presentato in tutti i casi di cui alle lettere a), b) e c).

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1624 della Commissione, del 23 ottobre 2018, che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda le procedure e i moduli e modelli standard per la presentazione di informazioni ai fini dei piani di risoluzione per gli enti creditizi e le imprese di investimento ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1066 della Commissione (GU L 277 del 7.11.2018, pag. 1).

(3)  Regolamento delegato (UE) 2021/1527 della Commissione, del 31 maggio 2021, che integra la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per il riconoscimento contrattuale dei poteri di svalutazione e di conversione (GU L 329 del 17.9.2021, pag. 2).

(4)  L'ultimo trimestre per il quale sono disponibili dati deve essere in linea con le date d'invio della segnalazione trimestrale: 12 maggio (per la data di riferimento 31 marzo), 11 agosto (per la data di riferimento 30 giugno), 11 novembre (per la data di riferimento 30 settembre) e 11 febbraio (per la data di riferimento 31 dicembre).


ALLEGATO III

Modello unico di punti di dati

Tutte le voci (data item) riportate negli allegati del presente regolamento devono essere trasformate in un modello unico di punti di dati, affinché i sistemi informatici degli enti e delle autorità di risoluzione siano uniformi.

Il modello unico di punti di dati deve rispondere ai criteri seguenti:

a)

fornire una rappresentazione strutturata di tutte le voci (data item) riportate negli allegati del presente regolamento;

b)

identificare tutti i concetti di business previsti negli allegati del presente regolamento;

c)

fornire un dizionario di dati che definisca le etichette di: tabella, riga, colonna, dominio, dimensione e membro;

d)

presentare metriche che determinino proprietà o importo dei punti di dati;

e)

prevedere definizioni dei punti di dati espresse come somma di caratteristiche che identificano in modo univoco il concetto finanziario;

f)

riportare tutte le specifiche tecniche necessarie allo sviluppo di soluzioni informatiche da applicare alle comunicazioni che permettano di ottenere dati sulla risoluzione uniformi.


ALLEGATO IV

Regole di convalida

Alle voci riportate nell’allegato I devono applicarsi regole di convalida che assicurino la qualità e la coerenza dei dati. Le regole di convalida devono rispondere ai criteri seguenti:

a)

stabilire il nesso logico tra punti di dati;

b)

prevedere filtri e condizioni preliminari che definiscano la serie di dati cui si applica la regola di convalida;

c)

verificare la coerenza dei dati trasmessi;

d)

verificare l’esattezza dei dati trasmessi;

e)

fissare i valori predefiniti applicabili nei casi in cui l’informazione non sia trasmessa.


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