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Document 32021R1705

Regolamento delegato (UE) 2021/1705 della Commissione del 14 luglio 2021 recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/5121

GU L 339 del 24.9.2021, p. 40–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1705/oj

24.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 339/40


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1705 DELLA COMMISSIONE

del 14 luglio 2021

recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/692 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di sanità animale («normativa in materia di sanità animale») (1), in particolare l’articolo 234, paragrafo 2, l’articolo 237, paragrafo 4, l’articolo 239, paragrafo 2, e l’articolo 279, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (2) integra le norme in materia di sanità animale stabilite nel regolamento (UE) 2016/429 per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione, e i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.

(2)

In seguito alla pubblicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 3 giugno 2020, nelle disposizioni di tale regolamento delegato sono stati individuati alcuni errori e omissioni di lieve entità. Tali errori e omissioni dovrebbero essere corretti e il regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(3)

È inoltre opportuno modificare determinate norme stabilite nel regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di garantirne la coerenza con le norme stabilite in altri atti delegati adottati a norma del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(4)

È altresì necessario modificare il regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di contemplare determinate circostanze di cui inizialmente non si era tenuto conto nell’ambito di applicazione di tale atto, come pure di contemplare determinate possibilità previste da atti dell’Unione adottati prima del regolamento (UE) 2016/429 e che dovrebbero essere mantenute nel quadro del regolamento (UE) 2016/429. Tale modifica è importante onde garantire un’agevole transizione dalle prescrizioni stabilite in tali precedenti atti dell’Unione concernenti l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale, o chiarire a quali specie e categorie di animali e prodotti di origine animale determinate prescrizioni dovrebbero o meno applicarsi.

(5)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe inoltre garantire un’agevole transizione dalle prescrizioni stabilite in precedenti atti dell’Unione concernenti l’ingresso nell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale da essi derivati, poiché tali prescrizioni si sono dimostrate efficaci. È pertanto opportuno mantenere lo scopo e il contenuto di tali norme vigenti in tale regolamento delegato, adattandole tuttavia al nuovo quadro legislativo istituito dal regolamento (UE) 2016/429.

(6)

Inoltre le prescrizioni in materia di sanità animale di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 non dovrebbero applicarsi ai prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi, esclusi quelli destinati a ulteriore trasformazione nell’Unione, dato che non vi sono motivi di sanità animale significativi per includere tali prodotti nell’ambito di applicazione di detto regolamento delegato. È pertanto opportuno modificare l’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento delegato (UE) 2020/692, che stabilisce l’ambito di applicazione di tale atto.

(7)

La definizione di «suino» quale attualmente stabilita all’articolo 2, punto 8, del regolamento delegato (UE) 2020/692 è idonea unicamente ai fini dell’ingresso nell’Unione di tali animali. Il regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione (4), che stabilisce norme relative ai movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale, fornisce una definizione diversa di «suino», idonea per i donatori di materiale germinale. È pertanto opportuno modificare la definizione di «suino» di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di contemplare l’ingresso nell’Unione di suini e di materiale germinale di suini.

(8)

La definizione di «barca vivaio» attualmente stabilita all’articolo 2, punto 48, del regolamento delegato (UE) 2020/692 non è in linea con la definizione di «barca vivaio» di cui all’articolo 2, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione (5). Nell’interesse della coerenza delle norme dell’Unione, è opportuno modificare la definizione di cui all’articolo 2, punto 48, del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di allinearla alla definizione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/990.

(9)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni relative all’ispezione degli animali terrestri prima della loro spedizione nell’Unione che, in caso di pollame, riguarda anche il relativo gruppo di origine. È tuttavia opportuno chiarire che tali prescrizioni non si applicano al gruppo (allevamento) di origine dei pulcini di un giorno, conformemente alle prescrizioni applicabili fino al 21 aprile 2021 stabilite nel regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione (6). È pertanto opportuno modificare l’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 di conseguenza.

(10)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692, che si applica a decorrere dal 21 aprile 2021, dovrebbe garantire un’agevole transizione dalle prescrizioni stabilite in precedenti atti dell’Unione concernenti l’ingresso nell’Unione di animali terrestri, come pure di materiale germinale e prodotti di origine animale ottenuti da animali terrestri, poiché tali prescrizioni si sono dimostrate efficaci. È pertanto opportuno mantenere lo scopo e il contenuto di tali norme in tale regolamento delegato, adattandole tuttavia al nuovo quadro legislativo istituito dal regolamento (UE) 2016/429. L’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (7) prevedeva che, dopo la loro introduzione nell’Unione, le partite di ungulati, salvo quelli destinati a stabilimenti confinati, dovessero restare nell’azienda di destinazione per almeno 30 giorni, tranne in caso di trasferimento diretto a un macello. Il regolamento (UE) n. 206/2010 è stato abrogato dal regolamento delegato (UE) 2020/692. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 non prevede tuttavia la possibilità di spostare ungulati verso un macello nei 30 giorni dopo l’ingresso nell’Unione. È pertanto opportuno modificare l’articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di prevedere tale possibilità, in quanto i movimenti durante tale periodo non destano preoccupazioni significative in materia di sanità animale.

(11)

Inoltre la deroga all’obbligo di permanenza di 30 giorni nello stabilimento di destinazione dopo l’ingresso nell’Unione, di cui all’articolo 26 del regolamento delegato (UE) 2020/692, che attualmente si applica solo agli equini destinati a corse, competizioni e manifestazioni culturali, dovrebbe essere estesa a tutti gli equini, e tale articolo dovrebbe essere modificato di conseguenza.

(12)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede una deroga alle prescrizioni stabilite in tale atto per l’ingresso nell’Unione di partite di pollame e uova da cova di pollame in caso di partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e di partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti. Determinate prescrizioni applicabili al pollame e alle uova da cova per quanto riguarda i mezzi di trasporto, i contenitori nei quali sono trasportati nell’Unione, la vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità e la disinfezione dovrebbero tuttavia applicarsi anche all’ingresso nell’Unione di partite di meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti e di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti. È pertanto opportuno modificare gli articoli 49 e 101 del regolamento delegato (UE) 2020/692 di conseguenza.

(13)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che tutti i volatili in cattività spediti nell’Unione siano stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle. Tuttavia ciò non è possibile nella pratica ed è incompatibile con le prescrizioni per l’ingresso negli Stati membri aventi lo status di indenne da infezione da virus della malattia di Newcastle senza vaccinazione. È pertanto opportuno modificare l’articolo 57 del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di chiarire che le prescrizioni relative ai vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle si applicano nel caso in cui i volatili in cattività siano stati vaccinati contro tale malattia.

(14)

I colombi viaggiatori rientrano nella definizione di «volatili in cattività» stabilita all’articolo 4, punto 10, del regolamento (UE) 2016/429. Le prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i volatili in cattività di cui alla parte II, titolo 3, capo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 si applicano pertanto anche a tali animali. Tali prescrizioni limitano tuttavia la possibilità di ingresso nell’Unione di colombi viaggiatori da un paese terzo, un territorio o una loro zona con l’intenzione che tornino in volo in tale paese terzo, territorio o loro zona. Inoltre i colombi viaggiatori introdotti nell’Unione con l’intenzione che tornino in volo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona non comporta lo stesso rischio per la sanità animale di quello connesso ad altri volatili in cattività. È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di prevedere una deroga alle prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i volatili in cattività per l’ingresso nell’Unione di colombi viaggiatori da un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui sono abitualmente detenuti, con l’intenzione di rilasciarli immediatamente prevedendo un loro ritorno in volo in tale paese terzo, territorio o loro zona.

(15)

L’articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni in materia di identificazione per l’ingresso nell’Unione di cani, gatti e furetti. Per quanto riguarda le prescrizioni per i relativi mezzi di identificazione, tale articolo fa riferimento agli atti di esecuzione adottati dalla Commissione a norma dell’articolo 120 del regolamento (UE) 2016/429. Tali atti di esecuzione non sono tuttavia stati ancora adottati in quanto l’articolo 277 del regolamento (UE) 2016/429 prevede che il regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) continui ad applicarsi fino al 21 aprile 2026 per quanto riguarda i movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia di tali specie. È pertanto opportuno modificare l’articolo 74 del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di fare riferimento alle prescrizioni di cui al regolamento (UE) n. 576/2013.

(16)

A causa di un’omissione il regolamento delegato (UE) 2020/692 non contiene disposizioni concernenti l’ispezione delle partite di materiale germinale prima della loro spedizione nell’Unione. Al fine di garantire che le partite di materiale germinale soddisfino le prescrizioni di cui al regolamento delegato (UE) 2020/692 prima che ne sia consentito l’ingresso nell’Unione è opportuno modificare tale regolamento delegato onde stabilire norme relative agli esami e ai controlli necessari di tali partite.

(17)

L’articolo 86 del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che l’ingresso nell’Unione di partite di ovociti ed embrioni di bovini sia consentito se gli animali donatori provengono da uno stabilimento indenne da leucosi bovina enzootica. L’articolo 87, paragrafo 2, di tale regolamento delegato prevede una deroga per uno stabilimento non indenne da leucosi bovina enzootica purché l’animale donatore abbia un’età inferiore a due anni e non si siano verificati casi clinici di leucosi bovina enzootica per un periodo almeno pari ai tre anni precedenti. Tale deroga dovrebbe applicarsi ai bovini donatori indipendentemente dalla loro età. È pertanto opportuno modificare l’articolo 87, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 di conseguenza.

(18)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede che le uova da cova di pollame debbano essere originarie di gruppi che sono stati sottoposti ad ispezione clinica nelle 24 ore precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione nell’Unione. I paesi terzi e le parti interessate hanno tuttavia affermato che tale requisito comporta un aumento ingiustificato degli oneri amministrativi per le autorità competenti e gli operatori e costituisce un rischio per la biosicurezza degli stabilimenti. Poiché tali uova sono originarie di stabilimenti riconosciuti che applicano rigorose norme di biosicurezza, è opportuno prevedere un lasso di tempo più ampio per l’ispezione clinica del gruppo di origine delle uova da cova, analogamente a quanto previsto dal regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione (9) per i movimenti di tali prodotti tra Stati membri. È pertanto opportuno modificare l’articolo 107 del regolamento delegato (UE) 2020/692 di conseguenza.

(19)

La parte III, titolo 2, capo 4, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di uova esenti da organismi patogeni specifici, comprese prescrizioni relative allo stabilimento di origine di tali uova. È opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di prevedere che tali stabilimenti situati in paesi terzi siano riconosciuti conformemente alle norme che si applicano a tali stabilimenti situati nell’Unione.

(20)

Gli animali acquatici quali definiti all’articolo 4, punto 3, del regolamento (UE) 2016/429 comprendono gli animali detenuti e gli animali selvatici. L’ingresso di animali acquatici nell’Unione può essere pertanto consentito in provenienza da stabilimenti di acquacoltura e da habitat selvatici. Tali animali possono quindi essere spediti da un «luogo di origine» o da uno «stabilimento di origine». Tale possibilità dovrebbe essere prevista dal regolamento delegato (UE) 2020/692 e l’articolo 167, lettere a) e d), di tale regolamento delegato dovrebbe pertanto essere modificato di conseguenza.

(21)

L’articolo 172 del regolamento delegato (UE) 2020/692 prevede deroghe, per determinate categorie di animali acquatici e prodotti da essi derivati, all’obbligo di essere originari di un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento indenne da malattia. In ogni caso gli animali di acquacoltura e i relativi prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento delegato (UE) 2020/692 devono tuttavia essere originari di uno stabilimento registrato o riconosciuto conformemente alla parte IV, titolo II, capo 1, del regolamento (UE) 2016/429. Il presente regolamento dovrebbe pertanto modificare l’articolo 172 del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di chiarire che la deroga da esso prevista non si applica all’articolo 170, ma specificamente all’articolo 170, paragrafo 1, di tale regolamento delegato.

(22)

A causa di un’omissione è opportuno modificare l’articolo 174, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2020/692 affinché faccia riferimento all’articolo 170, paragrafo 1, lettera a), punto iii), anziché all’articolo 170, lettera a), punto iii).

(23)

L’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 prevede che gli Stati membri dispongano di misure nazionali approvate per una malattia diversa da una malattia elencata di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento. È opportuno modificare l’articolo 175 e l’allegato XXIX del regolamento delegato (UE) 2020/692 al fine di chiarire che gli Stati membri possono adottare tali misure non solo per le malattie non elencate, ma anche per le malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/429.

(24)

Poiché lo sperma, gli ovociti e gli embrioni possono essere immagazzinati per un lungo periodo, la parte IV del regolamento delegato (UE) 2020/692 dovrebbe stabilire determinate misure transitorie per quanto riguarda il materiale germinale raccolto, prodotto, trasformato e immagazzinato conformemente alle direttive 88/407/CEE (10), 89/556/CEE (11), 90/429/CEE (12) e 92/65/CEE (13) del Consiglio. Tali misure dovrebbero riguardare il riconoscimento dei centri di raccolta dello sperma, dei centri di stoccaggio dello sperma, dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni a norma di tali direttive, nonché la marcatura delle paillette e degli altri imballaggi in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni sono collocati, immagazzinati e trasportati. Tali misure dovrebbero riguardare anche le prescrizioni riguardanti la raccolta, la produzione, la trasformazione e lo stoccaggio di materiale germinale, la sanità animale degli animali donatori e le prove di laboratorio e altre prove effettuate sugli animali donatori e sul materiale germinale a norma di tali direttive. È necessario garantire che non vi siano perturbazioni negli scambi di tale materiale germinale, data la sua importanza per il settore della riproduzione animale. Al fine di garantire la continuità per quanto riguarda l’ingresso nell’Unione di partite di materiale germinale raccolto o prodotto prima del 21 aprile 2021 che soddisfa le prescrizioni di cui alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE, è opportuno stabilire determinate disposizioni transitorie nel regolamento delegato (UE) 2020/692. È pertanto opportuno modificare tale regolamento delegato di conseguenza.

(25)

L’allegato III, tabella 1, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce, tra l’altro, prescrizioni relative ai periodi di permanenza degli equini prima del loro ingresso nell’Unione. In particolare sono stabiliti periodi di permanenza specifici per gli equini diversi dagli equini registrati, per gli equini registrati e per i cavalli registrati reintrodotti dopo un’esportazione temporanea. Tali periodi di permanenza dovrebbero essere definiti in maniera più dettagliata al fine di far fronte ai rischi derivanti dall’ingresso di equini non destinati alla macellazione, di cavalli registrati e di equini destinati alla macellazione, come pure ai rischi derivanti dalla reintroduzione di cavalli registrati dopo un’esportazione temporanea. È opportuno modificare tale allegato di conseguenza.

(26)

L’allegato III, tabella 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni relative ai periodi di permanenza del pollame prima del suo ingresso nell’Unione. In particolare sono stabiliti periodi di permanenza specifici per il pollame da reddito per la produzione di carne o uova per il consumo e per il pollame da reddito per il ripopolamento di selvaggina da penna, ma non per il pollame da reddito per la produzione di altri prodotti. È pertanto opportuno stabilire un periodo di permanenza specifico anche per la categoria del pollame da reddito per la produzione di altri prodotti. È opportuno modificare tale allegato di conseguenza.

(27)

L’allegato XV, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce prescrizioni in materia di sanità animale per il pollame e le uova da cova originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui al punto 1 di tale allegato. È tuttavia opportuno chiarire ulteriormente quali di tali prescrizioni si applichino al pollame, alle uova da cova e ai relativi gruppi di origine. È opportuno modificare tale allegato di conseguenza.

(28)

Le norme previste dal regolamento delegato (UE) 2020/692 integrano quelle stabilite nel regolamento (UE) 2016/429. Poiché tali norme sono interconnesse, esse sono stabilite congiuntamente in un unico atto. Per motivi di chiarezza e ai fini di una loro applicazione efficace, è opportuno che anche le norme che modificano il regolamento delegato (UE) 2020/692 siano stabilite in un unico atto delegato che preveda una serie completa di prescrizioni per l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale.

(29)

È pertanto opportuno modificare il regolamento delegato (UE) 2020/692 di conseguenza.

(30)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 si applica a decorrere dal 21 aprile 2021. Ai fini della certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

al paragrafo 6, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«6.   La parte V stabilisce le prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione, i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, come pure le deroghe a tali prescrizioni, per quanto riguarda le seguenti specie di animali acquatici in tutte le fasi della vita e i loro prodotti di origine animale, esclusi i prodotti di origine animale diversi dagli animali acquatici vivi destinati al consumo umano diretto e gli animali acquatici selvatici e i prodotti di origine animale ottenuti da tali animali acquatici selvatici sbarcati da pescherecci destinati al consumo umano diretto:»;

b)

il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:

«8.   La parte VII stabilisce le disposizioni transitorie e finali.»;

2)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il punto 8 è sostituito dal seguente:

«8)

“suino”: un animale di una delle specie di ungulati appartenenti alla famiglia Suidae di cui all’allegato III del regolamento (UE) 2016/429 ai fini dell’ingresso nell’Unione di animali, oppure un animale della specie Sus scrofa ai fini dell’ingresso nell’Unione di materiale germinale;»;

b)

il punto 48 è sostituito dal seguente:

«48)

“barca vivaio”: una barca vivaio come definita all’articolo 2, punto 2, del regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione (*1);

(*1)  Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).»;"

3)

all’articolo 3, lettera a), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

in caso di animali terrestri e materiale germinale e prodotti di origine animale ottenuti da tali animali, da un paese terzo, territorio o loro zona elencati per le specie e categorie specifiche di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale;»;

4)

all’articolo 13, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«In caso di pollame, esclusi i pulcini di un giorno, e volatili in cattività, l’ispezione riguarda anche il gruppo di origine degli animali destinati ad essere spediti nell’Unione.»;

5)

l’articolo 26 è sostituito dal seguente:

«Articolo 26

Movimenti e manipolazione degli ungulati dopo l’ingresso nell’Unione

Dopo l’ingresso nell’Unione, gli ungulati, ad eccezione degli equini, restano nello stabilimento di destinazione per un periodo almeno pari ai 30 giorni successivi alla data del loro arrivo in tale stabilimento, tranne qualora siano spostati a fini di macellazione.»;

6)

l’articolo 49 è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga all’articolo 14, paragrafo 3, all’articolo 40 nonché agli articoli da 43 a 48, l’ingresso nell’Unione di partite contenenti meno di 20 capi di pollame diversi dai ratiti è consentito a condizione che tali partite soddisfino le seguenti prescrizioni:»;

b)

la lettera c) è sostituita dalla seguente:

«c)

per quanto riguarda la vaccinazione contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità:

i)

il pollame non è stato vaccinato contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità;

ii)

il gruppo di origine del pollame, esclusi i pulcini di un giorno, non è stato vaccinato contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità;

iii)

se i gruppi (parent) dei pulcini di un giorno sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità, il paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie in merito alla conformità alle prescrizioni minime per i programmi di vaccinazione e per la sorveglianza supplementare di cui all’allegato XIII;»;

c)

alla lettera e), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum in caso di Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;»;

d)

è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

i pulcini di un giorno sono nati da uova da cova che, prima dell’incubazione, sono state disinfettate secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine.»;

7)

l’articolo 57 è sostituito dal seguente:

«Articolo 57

Prescrizioni specifiche in materia di sanità animale per i volatili in cattività

L’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività è consentito solo se gli animali di tali partite soddisfano le seguenti prescrizioni:

a)

non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità;

b)

se sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle, l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1;

c)

sono stati sottoposti, con esito negativo, a una prova per la ricerca del virus dell’influenza aviaria ad alta patogenicità e dell’infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo compreso fra i sette e i 14 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione.»;

8)

all’articolo 60, la lettera b), punto vi), è rinumerata come lettera c) e riformulata come segue:

«c)

fanno uscire i volatili in cattività dalla quarantena solo previa autorizzazione scritta di un veterinario ufficiale.»;

9)

l’articolo 62 è sostituito dal seguente:

«Articolo 62

Deroghe alle prescrizioni in materia di sanità animale per l’ingresso nell’Unione di volatili in cattività

1.   In deroga alle prescrizioni di cui agli articoli da 3 a 10, ad eccezione dell’articolo 3, lettera a), punto i), e agli articoli da 11 a 19 e da 53 a 61, l’ingresso nell’Unione di partite di volatili in cattività non conformi alle suddette prescrizioni è consentito se tali partite sono originarie di paesi terzi o territori espressamente elencati per l’ingresso nell’Unione di volatili in cattività sulla base di garanzie equivalenti.

2.   In deroga alle prescrizioni di cui all’articolo 11 e agli articoli da 54 a 58, l’ingresso nell’Unione di partite di colombi viaggiatori introdotti nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona in cui sono abitualmente detenuti, con l’intenzione di rilasciarli immediatamente prevedendo un loro ritorno in volo in tale paese terzo, territorio o loro zona e che non soddisfano le suddette prescrizioni, è autorizzato se soddisfano le prescrizioni seguenti:

a)

lo Stato membro di destinazione ha deciso che i colombi viaggiatori possono entrare nel suo territorio da tale paese terzo, territorio o loro zona conformemente all’articolo 230, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429;

b)

provengono da uno stabilimento registrato attorno al quale in un raggio di 10 km, compreso se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità né di infezione da virus della malattia di Newcastle nel periodo almeno pari ai 30 giorni precedenti la data di carico per la spedizione nell’Unione;

c)

non sono stati vaccinati contro l’influenza aviaria ad alta patogenicità;

d)

sono stati vaccinati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle e l’autorità competente del paese terzo o territorio di origine ha fornito garanzie che i vaccini utilizzati soddisfano i criteri generali e specifici per i vaccini contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle di cui all’allegato XV, punto 1;

e)

provengono da uno stabilimento in cui è effettuata la vaccinazione contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle.

3.   In deroga alle prescrizioni di cui agli articoli 59, 60 e 61, l’autorità competente dello Stato membro di ingresso nell’Unione può autorizzare l’ingresso nell’Unione di colombi viaggiatori che non saranno trasportati direttamente in uno stabilimento di quarantena riconosciuto conformemente all’articolo 14 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 se:

a)

sono colombi viaggiatori entrati nell’Unione da un paese terzo, un territorio o una loro zona, in cui sono abitualmente detenuti conformemente al paragrafo 2;

b)

sono immediatamente rilasciati, sotto il controllo dell’autorità competente, prevedendo un loro ritorno in volo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona.»;

10)

all’articolo 74, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   L’ingresso nell’Unione di partite di cani, gatti e furetti è consentito solo se ogni animale di tali partite è identificato individualmente tramite un transponder iniettabile di cui all’allegato III, lettera e), del regolamento delegato (UE) 2019/2035, impiantato da un veterinario e conforme ai requisiti tecnici di cui all’allegato II del regolamento (UE) n. 576/2013.»;

11)

all’articolo 80, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

prima della data di raccolta sono rimasti in un paese terzo, un territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di materiale germinale:

i)

nel caso di bovini, ovini e caprini, per un periodo almeno pari a sei mesi;

ii)

nel caso di suini ed equini, per un periodo almeno pari a tre mesi;»;

12)

all’articolo 83, lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

il numero di riconoscimento unico dello stabilimento di materiale germinale di raccolta o produzione, trasformazione e stoccaggio di tale materiale germinale;»;

13)

dopo l’articolo 85 è inserito il seguente articolo 85 bis:

«Articolo 85 bis

Ispezione delle partite di materiale germinale prima della spedizione nell’Unione

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di bovini, suini, ovini, caprini ed equini è consentito solo se tali partite sono state sottoposte a un esame visivo e a un controllo documentale effettuati da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il momento della spedizione nell’Unione, come segue:

a)

un esame visivo del contenitore usato per il trasporto al fine di verificare la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 84;

b)

un controllo documentale dei dati presentati dal veterinario del centro o dal veterinario del gruppo al fine di garantire che:

i)

le informazioni da certificare siano comprovate dalla documentazione conservata conformemente:

all’articolo 8, paragrafo 1, lettera a), del regolamento delegato (UE) 2020/686; e

all’articolo 8, lettera d), del presente regolamento;

ii)

il marchio sulle paillette o sugli altri imballaggi, apposto conformemente all’articolo 83, lettera a), corrisponda al numero indicato nel certificato sanitario e sul contenitore usato per il trasporto;

iii)

siano soddisfatte le prescrizioni in materia di sanità animale di cui alla parte III, titolo 1.»;

14)

all’articolo 87, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   In deroga all’articolo 86, lettera b), punto iii), l’ingresso nell’Unione di partite di ovociti ed embrioni di bovini è consentito se l’animale donatore proviene da uno stabilimento non indenne da leucosi bovina enzootica purché il veterinario ufficiale responsabile dello stabilimento di origine abbia certificato che non si sono verificati casi clinici di leucosi bovina enzootica in tale stabilimento per un periodo almeno pari ai tre anni precedenti.»;

15)

l’articolo 91 è sostituito dal seguente:

«Articolo 91

Stabilimento di origine degli ovini e dei caprini donatori

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di ovini e caprini è consentito solo se tale materiale germinale è stato raccolto da animali donatori provenienti da uno stabilimento indenne da infezione da Brucella abortus, B. melitensis e B. suis e se tali animali non sono mai stati in uno stabilimento di stato sanitario inferiore.»;

16)

all’articolo 100, lettera b), il punto ii) è sostituito dal seguente:

«ii)

le uova da cova siano state trasferite direttamente e quanto prima, per proseguire il viaggio verso l’Unione, su una nave o un aeromobile che soddisfano le prescrizioni di cui all’articolo 102, lettera a), senza lasciare i locali del porto o dell’aeroporto;»;

17)

all’articolo 102, lettera a), la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«a)

le uova da cova devono essere state trasportate in mezzi di trasporto che:»;

18)

all’articolo 107, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f)

i gruppi:

i)

sono stati sottoposti ad ispezione clinica, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione nell’Unione, al fine di individuare i segni indicativi dell’insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all’allegato I e le malattie emergenti, senza presentare sintomi di malattia né elementi che facessero sospettare la presenza di nessuna di tali malattie;

o

ii)

sono stati sottoposti a:

ispezioni cliniche mensili, effettuate da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona, la più recente delle quali è stata effettuata nei 31 giorni precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione nell’Unione, al fine di individuare i segni indicativi dell’insorgenza di malattie, comprese le pertinenti malattie elencate di cui all’allegato I e le malattie emergenti, senza presentare sintomi di malattia né elementi che facessero sospettare la presenza di nessuna di tali malattie;

una valutazione del loro stato sanitario attuale, effettuata da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il carico della partita di uova da cova per la spedizione nell’Unione in base alle informazioni aggiornate fornite dall’operatore e ai controlli della documentazione sanitaria e di produzione conservata nello stabilimento, al fine di individuare i segni indicativi dell’insorgenza di malattie, comprese le malattie emergenti e le pertinenti malattie elencate di cui all’allegato I.»;

19)

l’articolo 110 è così modificato:

a)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga agli articoli 101, 106, 107 e 108, l’ingresso nell’Unione di partite di meno di 20 uova da cova di pollame diverso dai ratiti è consentito se tali uova soddisfano le seguenti prescrizioni:»;

b)

(non riguarda la versione italiana)

c)

alla lettera e), punto ii), il terzo trattino è sostituito dal seguente:

«—

Salmonella pullorum e Salmonella gallinarum in caso di Numida meleagris, Coturnix coturnix, Phasianus colchicus, Perdix perdix, Anas spp.;»;

d)

è aggiunta la seguente lettera f):

«f)

le uova da cova devono essere state disinfettate secondo le istruzioni dell’autorità competente del paese terzo o territorio di origine.»;

20)

all’articolo 111, lettera a), il punto iii) è sostituito dal seguente:

«iii)

sono stati tenuti, per un periodo continuativo almeno pari alle sei settimane precedenti la data della raccolta delle uova per la spedizione nell’Unione, in stabilimenti che:

soddisfano le condizioni descritte nella Farmacopea europea;

sono riconosciuti dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine conformemente a prescrizioni almeno equivalenti a quelle di cui all’articolo 8 del regolamento delegato (UE) 2019/2035 e il cui riconoscimento non è stato sospeso né revocato;»;

21)

dopo l’articolo 119 è inserito il seguente articolo 119 bis:

«Articolo 119 bis

Ispezione delle partite di materiale germinale prima della spedizione nell’Unione

L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni di cui all’articolo 117 è consentito solo se tali partite sono state sottoposte a un esame visivo e a un controllo documentale effettuati da un veterinario ufficiale nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona nelle 72 ore precedenti il momento della spedizione nell’Unione, come segue:

a)

un esame visivo del contenitore usato per il trasporto al fine di verificare la conformità alle prescrizioni di cui all’articolo 119;

b)

un controllo documentale dei dati presentati dal veterinario dello stabilimento responsabile delle attività svolte presso lo stabilimento confinato al fine di garantire che:

i)

le informazioni da certificare siano comprovate dalla documentazione conservata presso lo stabilimento confinato;

ii)

il marchio sulle paillette o sugli altri imballaggi, apposto conformemente all’articolo 119, lettera a), corrisponda al numero indicato nel certificato sanitario e sul contenitore usato per il trasporto;

iii)

siano soddisfatte le prescrizioni in materia di sanità animale di cui alla parte III, titolo 3.»;

22)

all’articolo 125, lettera c), il punto i) è sostituito dal seguente:

«i)

sono stati puliti e disinfettati, con un disinfettante autorizzato dall’autorità competente del paese terzo o territorio di origine, prima del carico delle carcasse per la spedizione al centro di lavorazione della selvaggina;»;

23)

all’articolo 154 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Gli animali da cui da cui sono ottenuti il latte crudo, il colostro o i prodotti ottenuti dal colostro destinati all’ingresso nell’Unione non sono tenuti a rispettare il periodo di permanenza di cui al paragrafo 2 purché siano stati introdotti nel paese terzo, nel territorio o nella loro zona a partire da:

a)

un altro paese terzo o territorio o una loro zona elencati per l’ingresso nell’Unione di latte crudo, colostro o prodotti ottenuti dal colostro, dove gli animali siano rimasti per almeno tre mesi prima della mungitura; o

b)

uno Stato membro.»;

24)

l’articolo 167 è così modificato:

a)

le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«a)

sono stati spediti nell’Unione direttamente dal loro luogo di origine;

b)

non sono stati scaricati dal loro contenitore durante il trasporto per via aerea, via mare, per ferrovia o su strada, né l’acqua in cui sono trasportati è stata cambiata, in un paese terzo, un territorio, una zona o un compartimento non elencati per l’ingresso nell’Unione delle specie e categorie specifiche di animali acquatici;»;

b)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

tra il momento del carico nel luogo di origine e il momento del loro arrivo nell’Unione non devono essere stati trasportati nella stessa acqua, nello stesso contenitore o nella stessa barca vivaio di animali acquatici di stato sanitario inferiore o non destinati all’ingresso nell’Unione;»;

25)

all’articolo 169, paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

l’etichetta leggibile di cui alla lettera a) deve inoltre riportare le seguenti diciture, a seconda dei casi:

i)

“pesci destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell’Unione europea”;

ii)

“molluschi destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell’Unione europea”;

iii)

“crostacei destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell’Unione europea”.»;

26)

all’articolo 172, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«In deroga all’articolo 170, paragrafo 1, le prescrizioni stabilite in tale articolo non si applicano alle seguenti categorie di animali acquatici:»;

27)

all’articolo 173, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

pesci destinati al consumo umano dopo ulteriore trasformazione nell’Unione, macellati ed eviscerati prima della spedizione nell’Unione.»;

28)

all’articolo 174, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   L’autorità competente dello Stato membro può concedere l’autorizzazione di cui al paragrafo 2 del presente articolo solo se il rilascio o l’immersione nelle acque naturali non compromettono lo stato sanitario degli animali acquatici nel luogo di rilascio o immersione e, in ogni caso, il rilascio in natura deve essere conforme alla prescrizione di cui all’articolo 170, paragrafo 1, lettera a), punto iii).»;

29)

l’articolo 175 è così modificato:

a)

il titolo è sostituito dal seguente:

«Articolo 175

Prescrizioni supplementari in materia di sanità animale intese a limitare le ripercussioni di malattie per le quali gli Stati membri dispongono di misure nazionali approvate conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429»;

b)

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Le autorità competenti degli Stati membri che dispongono di misure nazionali approvate conformemente all’articolo 226, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/429 contro malattie diverse dalle malattie elencate di cui all’articolo 9, paragrafo 1, lettera d), di tale regolamento adottano misure per prevenire l’introduzione di tali malattie mediante l’applicazione di prescrizioni supplementari in materia di sanità animale per l’ingresso in tali Stati membri di partite di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici diversi dagli animali acquatici vivi delle specie elencate nella seconda colonna della tabella di cui all’allegato XXIX del presente regolamento.»;

30)

la parte VII è così modificata:

a)

il titolo della parte VII è sostituito dal seguente:

«PARTE VII

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI»;

b)

dopo il titolo della parte VII e prima dell’articolo 183 è inserito il seguente articolo 182 bis:

«Articolo 182 bis

Misure transitorie

1.   I centri di raccolta dello sperma, i centri di stoccaggio dello sperma, i gruppi di raccolta di embrioni e i gruppi di produzione di embrioni riconosciuti prima del 21 aprile 2021 conformemente alle direttive 88/407/CEE (*2), 89/556/CEE (*3), 90/429/CEE (*4) e 92/65/CEE (*5) del Consiglio di cui all’articolo 270, paragrafo 2, sesto, settimo, ottavo e dodicesimo trattino, del regolamento (UE) 2016/429, sono considerati stabilimenti riconosciuti di materiale germinale di cui all’articolo 82, paragrafo 1, del presente regolamento.

Per quanto riguarda tutti gli altri aspetti, essi sono soggetti alle norme di cui all’articolo 82, paragrafo 2, del presente regolamento e all’articolo 233 del regolamento (UE) 2016/429.

2.   L’ingresso nell’Unione di partite di sperma, ovociti ed embrioni raccolti, prodotti, trasformati e immagazzinati prima del 21 aprile 2021 è consentito a condizione che soddisfino, per quanto riguarda la raccolta, la produzione, la trasformazione e lo stoccaggio di materiale germinale, le prescrizioni in materia di sanità animale degli animali donatori e le prove di laboratorio e altre prove effettuate sugli animali donatori e sul materiale germinale, le prescrizioni di cui alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE a seconda della specie degli animali donatori.

3.   Le paillette e gli altri imballaggi in cui lo sperma, gli ovociti o gli embrioni, separati o meno in singole dosi, sono collocati, immagazzinati e trasportati, marcati prima del 21 aprile 2021 conformemente alle direttive 88/407/CEE, 89/556/CEE, 90/429/CEE e 92/65/CEE a seconda della specie degli animali donatori, sono considerati marcati conformemente all’articolo 83, lettera a), del presente regolamento.

(*2)  Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10)."

(*3)  Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1)."

(*4)  Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62)."

(*5)  Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).»;"

c)

all’articolo 184 è aggiunto il titolo seguente:

«Entrata in vigore e applicazione»;

31)

gli allegati III, VIII, XV, XXVIII e XXIX sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 14 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 84 del 31.3.2016, pag. 1.

(2)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(3)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(4)  Regolamento delegato (UE) 2020/686 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli stabilimenti di materiale germinale e le prescrizioni in materia di tracciabilità e di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di materiale germinale di determinati animali terrestri detenuti (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2020/990 della Commissione, del 28 aprile 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale e di certificazione per i movimenti all’interno dell’Unione di animali acquatici e di prodotti di origine animale ottenuti da animali acquatici (GU L 221 del 10.7.2020, pag. 42).

(6)  Regolamento (CE) n. 798/2008 della Commissione, dell’8 agosto 2008, che istituisce un elenco di paesi terzi, loro territori, zone o compartimenti da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame e prodotti a base di pollame e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 226 del 23.8.2008, pag. 1).

(7)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(8)  Regolamento (UE) n. 576/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, sui movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che abroga il regolamento (CE) n. 998/2003 (GU L 178 del 28.6.2013, pag. 1).

(9)  Regolamento delegato (UE) 2020/688 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di sanità animale per i movimenti all’interno dell’Unione di animali terrestri e di uova da cova (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 140).

(10)  Direttiva 88/407/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1988, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie bovina (GU L 194 del 22.7.1988, pag. 10).

(11)  Direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina (GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1).

(12)  Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina (GU L 224 del 18.8.1990, pag. 62).

(13)  Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all’allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE (GU L 268 del 14.9.1992, pag. 54).


ALLEGATO

Gli allegati III, VIII, XV, XXVIII e XXIX del regolamento delegato (UE) 2020/692 sono così modificati:

1.

l’allegato III è così modificato:

a)

nella tabella 1, terza, quarta e quinta riga, le voci relative agli equini diversi dagli equini registrati, agli equini registrati e ai cavalli registrati reintrodotti dopo un’esportazione temporanea per competizioni, corse o manifestazioni culturali equestri sono sostituite dalle seguenti:

Specie e categoria di animali

Periodo di permanenza minimo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona, di cui all’articolo 11, lettera b), punto i)

Periodo di permanenza minimo nello stabilimento di origine di cui all’articolo 11, lettera b), punto ii)

Periodo minimo senza contatto con animali di stato sanitario inferiore di cui all’articolo 11, lettera b), punto iii)

«Equini non destinati alla macellazione

40 giorni o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 40 giorni, o dall’ingresso dall’Unione

30 giorni (40 giorni da aree a rischio di peste equina) o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 30 giorni (40 giorni), o dall’ingresso dall’Unione

15 giorni

Cavalli registrati

40 giorni o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 40 giorni, o dall’ingresso dall’Unione o da determinati paesi elencati

30 giorni (40 giorni da aree a rischio di peste equina) o dalla nascita se gli animali hanno un’età inferiore a 30 giorni (40 giorni), o dall’ingresso dall’Unione o da determinati paesi elencati

15 giorni

Cavalli registrati reintrodotti nell’Unione dopo un’esportazione temporanea per competizioni, corse o manifestazioni culturali equestri

fino a 30 giorni o fino a 90 giorni nel caso di competizioni, corse o manifestazioni culturali equestri specifiche

non stabilito

l’intero periodo di esportazione temporanea

Equini destinati alla macellazione

90 giorni

30 giorni (40 giorni da aree a rischio di peste equina)

30 giorni (40 giorni da aree a rischio di peste equina)»;

b)

la tabella 2 è così modificata:

i)

nella seconda riga, la voce relativa al pollame da reddito per la produzione di carne e uova per il consumo è sostituita dalla seguente:

Categoria di volatili

Il periodo di permanenza si applica a:

Periodo di permanenza minimo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona, di cui all’articolo 11, lettera b), punto i)

Periodo di permanenza minimo nello stabilimento di origine di cui all’articolo 11, lettera b), punto ii)

Periodo minimo senza contatto con animali di stato sanitario inferiore di cui all’articolo 11, lettera b), punto iii)

«Pollame da reddito per la produzione di carne, uova per il consumo e altri prodotti

AP

3 mesi o dalla schiusa se gli animali hanno un’età inferiore a 3 mesi

6 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un’età inferiore a 6 settimane

6 settimane o dalla schiusa se gli animali hanno un’età inferiore a 6 settimane»;

ii)

nella quinta riga, la voce relativa ai pulcini di un giorno è sostituita dalla seguente:

Categoria di volatili

Il periodo di permanenza si applica a:

Periodo di permanenza minimo nel paese terzo o territorio di origine o nella loro zona, di cui all’articolo 11, lettera b), punto i)

Periodo di permanenza minimo nello stabilimento di origine di cui all’articolo 11, lettera b), punto ii)

Periodo minimo senza contatto con animali di stato sanitario inferiore di cui all’articolo 11, lettera b), punto iii)

«Pulcini di un giorno

AP

dalla schiusa

dalla schiusa

dalla schiusa

GO

3 mesi prima della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno

6 settimane prima della raccolta delle uova da cui sono nati i pulcini di un giorno

-";

2.

nell’allegato VIII, punto 1, la nota a piè di pagina (**) è sostituita dalla seguente:

«(**)

Non applicabile se gli animali sono originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona riconosciuti indenni o stagionalmente indenni da malattia nell’elenco di paesi terzi, territori o loro zone da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di ungulati.»;

3.

nell’allegato XV, il punto 2 è sostituito dal seguente:

«2.   PRESCRIZIONI IN MATERIA DI SANITÀ ANIMALE PER IL POLLAME E LE UOVA DA COVA ORIGINARI DI UN PAESE TERZO, DI UN TERRITORIO O DI UNA LORO ZONA IN CUI I VACCINI UTILIZZATI CONTRO L’INFEZIONE DA VIRUS DELLA MALATTIA DI NEWCASTLE NON SODDISFANO I CRITERI SPECIFICI DI CUI AL PUNTO 1

Il pollame e le uova da cova originari di un paese terzo, di un territorio o di una loro zona in cui i vaccini utilizzati contro l’infezione da virus della malattia di Newcastle non soddisfano i criteri specifici di cui al punto 1.2 devono soddisfare le seguenti prescrizioni:

a)

il pollame, il gruppo di origine dei pulcini di un giorno e il gruppo di origine delle uova da cova non devono essere stati vaccinati con tali vaccini per un periodo almeno pari ai 12 mesi precedenti la data di carico della partita per la spedizione nell’Unione;

b)

il gruppo di origine del pollame e delle uova da cova deve essere stato sottoposto a una prova di isolamento del virus per la ricerca dell’infezione da virus della malattia di Newcastle non prima di due settimane prima della data di carico della partita per la spedizione nell’Unione o, nel caso delle uova da cova, non prima di due settimane prima della raccolta delle uova. La prova deve essere stata eseguita in un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali prelevati da almeno 60 volatili in ciascun gruppo, e non deve aver rilevato paramyxovirus aviari con un ICPI superiore a 0,4;

c)

il pollame, esclusi i pulcini di un giorno, il gruppo di origine dei pulcini di un giorno e il gruppo di origine delle uova da cova devono essere stati tenuti in isolamento sotto sorveglianza ufficiale nello stabilimento di origine durante il periodo di due settimane di cui alla lettera b);

d)

il pollame, esclusi i pulcini di un giorno, il gruppo di origine dei pulcini di un giorno e il gruppo di origine delle uova da cova non devono essere stati a contatto con pollame che non soddisfa le prescrizioni di cui alle lettere a) e b):

i)

nel caso del pollame, nei 60 giorni precedenti la data in cui la partita è stata caricata per la spedizione nell’Unione;

ii)

nel caso delle uova da cova, nei 60 giorni precedenti la data di raccolta delle uova;

e)

le uova da cova da cui derivano i pulcini di un giorno non devono essere state a contatto, nell’incubatoio o durante il trasporto verso l’incubatorio, con pollame o uova da cova che non soddisfano le prescrizioni di cui alle lettere da a) a d).»;

4.

nell’allegato XXVIII, punto 1, tabella, terza riga, la voce relativa all’albume essiccato è sostituita dalla seguente:

Ovoprodotto

Trattamento

 

Temperatura nella parte più interna [in gradi Celsius (°C)]

Durata del trattamento [in secondi (s) o ore (ore)]

«Albume essiccato

67 °C

20 ore

54,4 °C

50,4 ore»;

5.

nell’allegato XXIX, la tabella è modificata inserendo il testo seguente direttamente al di sopra della riga concernente la viremia primaverile delle carpe (VPC) e le relative specie sensibili:

«Malattia da virus erpetico della carpa koi

Come indicato nella colonna 3 della tabella di cui all’allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione».


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