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Document 32021R1378
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/1378 of 19 August 2021 laying down certain rules concerning the certificate issued to operators, groups of operators and exporters in third countries involved in the imports of organic and in-conversion products into the Union and establishing the list of recognised control authorities and control bodies in accordance with Regulation (EU) 2018/848 of the European Parliament and of the Council (Text with EEA relevance)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione del 19 agosto 2021 che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione e stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione del 19 agosto 2021 che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione e stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/6052
GU L 297 del 20.8.2021, pp. 24–31
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force: This act has been changed. Current consolidated version:
18/05/2025
20.8.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 297/24 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1378 DELLA COMMISSIONE
del 19 agosto 2021
che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione e stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 45, paragrafo 4, e l’articolo 46, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848, un prodotto può essere importato da un paese terzo per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico o in conversione se gli operatori e i gruppi di operatori, compresi gli esportatori nel paese terzo in questione, sono stati sottoposti a controlli da parte delle autorità di controllo o degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46 di detto regolamento e tali autorità od organismi hanno fornito a tutti i detti operatori, gruppi di operatori ed esportatori un certificato che attesti che sono in conformità con il regolamento (UE) 2018/848. |
(2) |
Al fine di dare attuazione all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848, è opportuno specificare il contenuto del certificato cui fa riferimento tale disposizione, nonché i mezzi tecnici con cui il certificato deve essere rilasciato. |
(3) |
Inoltre, ai fini dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del regolamento (UE) 2018/848, è opportuno stabilire nel presente regolamento l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti che sono competenti per eseguire tali controlli e rilasciare tale certificato nei paesi terzi. |
(4) |
A fini di chiarezza e certezza del diritto, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) 2018/848. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Certificato per gli operatori, i gruppi di operatori e gli esportatori dei paesi terzi
Le autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 forniscono agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori dei paesi terzi che sono stati sottoposti ai controlli di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), di detto regolamento un certificato attestante che detti operatori, gruppi di operatori ed esportatori sono in conformità con il regolamento (UE) 2018/848 («il certificato»).
Il certificato:
a) |
è rilasciato in formato elettronico secondo il modello di cui all’allegato I del presente regolamento e utilizzando il sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) di cui all’articolo 2, punto 36, del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione (2); |
b) |
consente l’identificazione:
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c) |
attesta che l’attività dell’operatore, del gruppo di operatori o dell’esportatore è conforme al regolamento (UE) 2018/848; e |
d) |
è aggiornato ogniqualvolta siano modificati i dati che vi figurano. |
Articolo 2
Elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo
1. L’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848 figura nell’allegato II del presente regolamento. L’elenco contiene le seguenti informazioni su ogni autorità di controllo od organismo di controllo riconosciuto:
a) |
il nome e il numero di codice dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo; |
b) |
le categorie di prodotti di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2018/848 per ciascun paese terzo; |
c) |
i paesi terzi di cui sono originarie le categorie di prodotti, a condizione che tali paesi terzi non siano già coperti, per la categoria di prodotti o il prodotto in questione, da un accordo sul commercio di prodotti biologici a norma dell’articolo 47 del regolamento (UE) 2018/848 o da un riconoscimento dell’equivalenza a norma dell’articolo 48 di detto regolamento; |
d) |
la durata del riconoscimento; e |
e) |
le eccezioni al riconoscimento, se del caso. 2. Informazioni dettagliate concernenti l’indirizzo postale, l’indirizzo del sito Internet e l’indirizzo email di contatto dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo, nonché il nome dell’organismo di accreditamento che concede l’accreditamento a norma dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848, sono rese disponibili pubblicamente tramite il sito web della Commissione dedicato all’agricoltura biologica. |
Articolo 3
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 19 agosto 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1.
(2) Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1715 della Commissione, del 30 settembre 2019, che stabilisce norme per il funzionamento del sistema per il trattamento delle informazioni per i controlli ufficiali e dei suoi elementi di sistema («il regolamento IMSOC») (GU L 261 del 14.10.2019, pag. 37).
ALLEGATO I
MODELLO DI CERTIFICATO
CERTIFICATO DESTINATO AGLI OPERATORI, AI GRUPPI DI OPERATORI E AGLI ESPORTATORI DI PAESI TERZI PER L’IMPORTAZIONE DI PRODOTTI NELL’UNIONE EUROPEA COME PRODOTTI BIOLOGICI O PRODOTTI IN CONVERSIONE
Parte I: elementi obbligatori
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Nome del prodotto e/o codice della nomenclatura combinata (NC) di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (2) per i prodotti che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 |
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Il presente documento è stato rilasciato in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione (3) per certificare che l’operatore, il gruppo di operatori o l’esportatore (selezionare l’opzione pertinente) è in conformità con il regolamento (UE) 2018/848. |
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Nome e firma per conto dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo che ha rilasciato il certificato: |
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10. |
Elenco dei membri del gruppo di operatori di cui all’articolo 36 del regolamento (UE) 2018/848
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Parte II: elementi specifici opzionali
Uno o più elementi da compilare se così deciso dall’autorità di controllo o dall’organismo di controllo che rilascia il certificato all’operatore, al gruppo di operatori o all’esportatore in conformità del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378
1. |
Quantitativo di prodotti
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2. |
Informazioni sui terreni
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3. |
Elenco dei locali o delle unità in cui si svolge l’attività dell’operatore o del gruppo di operatori
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4. |
Informazioni riguardanti la/e attività svolte dall’operatore o dal gruppo di operatori e se sono svolte per fini propri o in qualità di appaltatore per conto di un altro operatore, laddove l’appaltatore rimane responsabile della/e attività svolte
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5. |
Informazioni sulla/e attività svolte dall’appaltatore terzo
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6. |
Elenco degli appaltatori che svolgono attività per conto dell’operatore o del gruppo di operatori di cui l’operatore o il gruppo di operatori rimane responsabile per quanto riguarda la produzione biologica e di cui non ha trasferito la responsabilità all’appaltatore
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7. |
Informazioni sull’accreditamento dell’organismo di controllo a norma dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE) 2018/848:
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8. |
Altre informazioni
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(1) Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150 del 14.6.2018, pag. 1).
(2) Regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1).
(3) Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1378 della Commissione, del 19 agosto 2021, che fissa determinate norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici nell’Unione e che stabilisce l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 297 del 20.8.2021, pag. 24).
ALLEGATO II
Elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46 del regolamento (UE) 2018/848
Ai fini del presente allegato, le categorie di prodotti sono designate dai codici seguenti:
A |
: |
vegetali e prodotti vegetali non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale; |
B |
: |
animali e prodotti animali non trasformati; |
C |
: |
alghe e prodotti di acquacoltura non trasformati; |
D |
: |
prodotti agricoli trasformati, inclusi prodotti di acquacoltura, destinati ad essere utilizzati come alimenti; |
E |
: |
mangimi; |
F |
: |
vino; |
G |
: |
altri prodotti di cui all’allegato I del regolamento (UE) 2018/848 o non rientranti nelle categorie precedenti. |
Informazioni concernenti l’indirizzo postale, l’indirizzo del sito Internet e l’indirizzo email di contatto dell’autorità di controllo o dell’organismo di controllo, nonché il nome dell’organismo di accreditamento che concede il suo accreditamento, sono reperibili sul sito web della Commissione dedicato all’agricoltura biologica.
Nome dell’autorità o dell’organismo di controllo
1) |
Codici numerici, paesi terzi e categorie di prodotti interessate:
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2) |
Durata del riconoscimento: |
3) |
Eccezioni: |