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Document 32021R1376

    Regolamento (UE) 2021/1376 della Commissione del 13 agosto 2021 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

    C/2021/6102

    GU L 297 del 20.8.2021, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1376/oj

    20.8.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 297/18


    REGOLAMENTO (UE) 2021/1376 DELLA COMMISSIONE

    del 13 agosto 2021

    che stabilisce la chiusura delle attività di pesca degli scorfani nella zona NAFO 3M per le navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca (1), in particolare l’articolo 36, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio (2) fissa i contingenti per il 2021.

    (2)

    In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di scorfani nella zona NAFO 3M da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea hanno determinato l’esaurimento del contingente assegnato per il 2021.

    (3)

    È quindi necessario vietare le attività di pesca diretta di detto stock,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Esaurimento del contingente

    Il contingente di pesca assegnato agli Stati membri dell’Unione europea per lo stock di scorfani nella zona NAFO 3M per il 2021 di cui all’allegato è considerato esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

    Articolo 2

    Divieti

    Le attività di pesca diretta dello stock di cui all’articolo 1 da parte di navi battenti bandiera di uno Stato membro dell’Unione europea o immatricolate in uno Stato membro dell’Unione europea sono vietate a decorrere dalla data stabilita nell’allegato.

    Articolo 3

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 13 agosto 2021

    Per la Commissione

    A nome della presidente

    John DALLI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) 2021/92 del Consiglio, del 28 gennaio 2021, che fissa, per il 2021, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici e gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell’Unione e, per i pescherecci dell’Unione, in determinate acque non dell’Unione (GU L 31 del 29.1.2021, pag. 31).


    ALLEGATO

    N.

    14/TQ92

    STATO MEMBRO

    Unione europea (tutti gli Stati membri)

    STOCK

    RED/N3M.

    SPECIE

    Scorfani (Sebastes spp.)

    ZONA

    NAFO 3M

    PERIODO DI CHIUSURA

    24 luglio 2021 alle ore 24.00 UTC


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