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Document 32021R1348

    Regolamento delegato (UE) 2021/1348 della Commissione del 6 maggio 2021 che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri in base ai quali le autorità competenti possono esigere modifiche della dichiarazione di conformità degli indici di riferimento non significativi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/3116

    GU L 291 del 13.8.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1348/oj

    13.8.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 291/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1348 DELLA COMMISSIONE

    del 6 maggio 2021

    che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i criteri in base ai quali le autorità competenti possono esigere modifiche della dichiarazione di conformità degli indici di riferimento non significativi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2016, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento e recante modifica delle direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE e del regolamento (UE) n. 596/2014 (1), in particolare l’articolo 26, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    I criteri in base ai quali le autorità competenti possono esigere modifiche della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 dovrebbero tenere conto della natura delle disposizioni di tale regolamento che gli amministratori di indici di riferimento non significativi, conformemente all’articolo 26, paragrafo 1, del medesimo regolamento, possono decidere di non applicare. Poiché alcuni dei requisiti o obblighi stabiliti in tali disposizioni riguardano la struttura organizzativa dell’amministratore, mentre altri riguardano l’indice di riferimento o la famiglia di indici di riferimento in questione, la stessa distinzione si applica ai criteri in base ai quali le autorità competenti possono esigere modifiche della dichiarazione di conformità.

    (2)

    Per quanto riguarda i requisiti relativi alla struttura organizzativa dell’amministratore, le autorità competenti dovrebbero poter esigere modifiche della dichiarazione di conformità di un indice di riferimento non significativo se ritengono che la dichiarazione di conformità non sia chiara sulla ragione per cui è opportuno che all’amministratore in questione sia concesso di non rispettare i requisiti di cui agli articoli 4, 5 e 6 del regolamento (UE) 2016/1011. Ciò dovrebbe verificarsi, in particolare, nel caso in cui vi sia una mancanza di chiarezza circa la struttura organizzativa dell’amministratore interessato, l’individuazione di potenziali conflitti di interesse che potrebbero insorgere tra le persone coinvolte nella fornitura dell’indice di riferimento e altri dipendenti o parti dell’organizzazione dell’amministratore, il processo di sorveglianza della fornitura dell’indice di riferimento non significativo o il sistema dei controlli per la fornitura o la pubblicazione dell’indice di riferimento non significativo o per la sua messa a disposizione.

    (3)

    Per quanto riguarda i requisiti o obblighi relativi all’indice di riferimento o alla famiglia di indici di riferimento, le autorità competenti dovrebbero poter esigere modifiche della dichiarazione di conformità di un indice di riferimento non significativo se ritengono che la dichiarazione di conformità non sia chiara sulla ragione per cui è opportuno che all’amministratore in questione sia concesso di non rispettare i requisiti o obblighi di cui all’articolo 11 e agli articoli da 13 a 16 del regolamento (UE) 2016/1011. Ciò dovrebbe verificarsi, in particolare, nel caso in cui vi sia una mancanza di chiarezza circa il livello di controllo sulla fornitura dei dati, la trasparenza delle procedure per la consultazione su qualunque modifica metodologica rilevante dell’indice di riferimento non significativo, il processo di segnalazione dei casi di manipolazione o tentata manipolazione dell’indice di riferimento non significativo, il codice di condotta laddove l’indice di riferimento non significativo si basi su dati forniti dai contributori, la capacità dell’amministratore di riesaminare e riferire sull’applicazione da parte dell’amministratore della metodologia dell’indice di riferimento non significativo e sul rispetto del regolamento (UE) 2016/1011 e, qualora i dati siano forniti da un contributore di dati sottoposto a vigilanza, il fatto che vi siano o meno controlli appropriati per assicurare l’accuratezza, l’integrità e l’affidabilità dei dati.

    (4)

    Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) ha presentato alla Commissione.

    (5)

    L’ESMA ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione sul quale è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto la consulenza del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall’articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).

    (6)

    Al fine di garantire la coerenza con la data di applicazione dell’articolo 5 del regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio (3), che ha introdotto nel regolamento (UE) 2016/1011 l’articolo 26, paragrafo 6, di tale regolamento, il presente regolamento dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2022,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Criteri a livello dell’amministratore

    Le autorità competenti possono esigere modifiche della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 se ritengono che tale dichiarazione non sia chiara sul motivo per cui è opportuno che all’amministratore interessato sia concesso di non rispettare uno o più requisiti o obblighi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 e, più in particolare, in caso di mancanza di chiarezza in merito ai seguenti elementi:

    a)

    la struttura organizzativa dell’amministratore interessato e i conflitti di interesse che possono insorgere a causa di tale struttura;

    b)

    l’individuazione e la gestione dei conflitti di interesse relativi ai dipendenti dell’amministratore interessato, alle persone i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e alle persone direttamente coinvolte nella fornitura dell’indice di riferimento non significativo;

    c)

    il processo di sorveglianza della fornitura dell’indice di riferimento non significativo, tenendo conto della vulnerabilità dell’indice di riferimento in questione e delle dimensioni dell’organizzazione dell’amministratore;

    d)

    il sistema dei controlli per la fornitura o la pubblicazione dell’indice di riferimento non significativo o per la sua messa a disposizione, compresa l’esposizione dell’amministratore al rischio operativo, al rischio in materia di continuità operativa o al rischio di interruzione del processo di fornitura dell’indice di riferimento.

    Articolo 2

    Criteri a livello dell’indice di riferimento o della famiglia di indici di riferimento

    Le autorità competenti possono esigere modifiche della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 26, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2016/1011 se ritengono che tale dichiarazione non sia chiara sul motivo per cui è opportuno che l’amministratore interessato non rispetti uno o più dei requisiti o obblighi di cui all’articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1011 e, più in particolare, in caso di mancanza di chiarezza in merito ai seguenti elementi:

    a)

    il livello di controllo sulla fornitura dei dati e se, tenuto conto della natura dei dati, tale livello di controllo sia sufficiente a garantire l’accuratezza, l’integrità e l’affidabilità dei dati;

    b)

    la trasparenza delle procedure di consultazione su qualunque modifica metodologica rilevante dell’indice di riferimento non significativo, tenendo conto della complessità della metodologia e della natura dei dati utilizzati;

    c)

    il processo di segnalazione di casi di manipolazione o tentata manipolazione dell’indice di riferimento non significativo, in particolare in relazione al monitoraggio dei dati e dei contributori di dati;

    d)

    ove l’indice di riferimento non significativo si basi su dati ottenuti da contributori, il codice di condotta e se, tenendo conto della natura dei dati, esso comprenda misure di salvaguardia dell’integrità dei dati utilizzati;

    e)

    la capacità dell’amministratore di riesaminare e riferire sull’applicazione da parte dell’amministratore della metodologia dell’indice di riferimento non significativo e sul rispetto del regolamento (UE) 2016/1011;

    f)

    qualora i dati siano forniti da un contributore di dati sottoposto a vigilanza, il fatto che vi siano o meno controlli appropriati per assicurare l’accuratezza, l’integrità e l’affidabilità dei dati.

    Articolo 3

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 6 maggio 2021

    Per la Commissione

    La president

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 171 del 29.6.2016, pag. 1.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

    (3)  Regolamento (UE) 2019/2175 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), il regolamento (UE) n. 1094/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), il regolamento (UE) n. 1095/2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), il regolamento (UE) n. 600/2014, sui mercati degli strumenti finanziari, il regolamento (UE) 2016/1011, sugli indici usati come indici di riferimento negli strumenti finanziari e nei contratti finanziari o per misurare la performance di fondi di investimento, e il regolamento (UE) 2015/847, riguardante i dati informativi che accompagnanoI trasferimenti di fondi (GU L 334 del 27.12.2019, pag. 1).


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