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Document 32021R1310

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1310 della Commissione del 6 agosto 2021 che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/5826

GU L 284 del 9.8.2021, p. 15–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1310/oj

9.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 284/15


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1310 DELLA COMMISSIONE

del 6 agosto 2021

che rettifica alcune versioni linguistiche del regolamento (UE) n. 1178/2011 che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 23, paragrafo 1, e l’articolo 27, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La versione in lingua svedese del regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione (2), nell’allegato I (parte-FCL), sottoparte A, norma FCL.025, lettera b), punto 4, contiene testo in eccesso che comporta l’applicazione di una condizione supplementare.

(2)

La versione in lingua francese del regolamento (UE) n. 1178/2011, nell’allegato I (parte-FCL), sottoparte J, sezione 2, punto FCL.905.FI, lettera c), frase introduttiva, contiene un errore che altera il significato del testo.

(3)

La versione in lingua tedesca del regolamento (UE) n. 1178/2011, nell’allegato I (parte-FCL), appendice 9, parte B, punto 7 «Abilitazioni per classe – mare», tabella, sezione 1, punti 1.5, 1.6 e 1.7, e nell’allegato IV (parte medica), sottoparte B, sezione 2, punto MED.B.070, lettera c), punto 3, prima frase, contiene errori che alterano il significato del testo.

(4)

È quindi opportuno rettificare di conseguenza le versioni in lingua francese, svedese e tedesca, del regolamento (UE) n. 1178/2011. La rettifica non riguarda le altre versioni linguistiche.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato previsto all’articolo 127, del regolamento (UE) 2018/1139,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

(non riguarda la versione italiana)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 agosto 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

(2)  Regolamento (UE) n. 1178/2011 della Commissione, del 3 novembre 2011, che stabilisce i requisiti tecnici e le procedure amministrative relativamente agli equipaggi dell’aviazione civile ai sensi del regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 311 del 25.11.2011, pag. 1).


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