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Document 32021R1255

Regolamento delegato (UE) 2021/1255 della Commissione del 21 aprile 2021 che modifica il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere conto (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/2615

GU L 277 del 2.8.2021, p. 11–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1255/oj

2.8.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 277/11


REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1255 DELLA COMMISSIONE

del 21 aprile 2021

che modifica il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 per quanto riguarda i rischi di sostenibilità e i fattori di sostenibilità di cui i gestori di fondi di investimento alternativi debbono tenere conto

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (1), in particolare l’articolo 12, paragrafo 3, l’articolo 14, paragrafo 4, l’articolo 15, paragrafo 5, e l’articolo 18, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

La transizione verso un’economia a basse emissioni di carbonio, più sostenibile, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile, è fondamentale per garantire la competitività a lungo termine dell’economia dell’Unione. Nel 2016 l’Unione ha concluso l’accordo di Parigi (2). L’articolo 2, paragrafo 1, lettera c), dell’accordo di Parigi fissa l’obiettivo del rafforzamento della risposta ai cambiamenti climatici, tra l’altro rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas a effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

(2)

Raccogliendo tale sfida, la Commissione ha presentato il Green Deal europeo (3) nel dicembre 2019. Il Green Deal è una nuova strategia di crescita mirata a trasformare l’Unione in una società giusta e prospera, dotata di un’economia moderna, efficiente sotto il profilo delle risorse e competitiva, che a partire dal 2050 non genererà emissioni nette di gas a effetto serra e in cui la crescita economica sarà dissociata dall’uso delle risorse. Per raggiungere tale obiettivo occorre inviare agli investitori chiari segnali che li inducano ad evitare gli investimenti in attivi non recuperabili e a raccogliere finanziamenti sostenibili.

(3)

A marzo 2018 la Commissione ha pubblicato il Piano d’azione per finanziare la crescita sostenibile (4) definendo un’ambiziosa strategia globale sulla finanza sostenibile. Uno degli obiettivi fissati nel piano d’azione è riorientare i flussi di capitali verso investimenti sostenibili per consentire una crescita sostenibile e inclusiva. La valutazione d’impatto alla base delle successive iniziative legislative, pubblicata nel maggio 2018 (5), ha evidenziato la necessità di chiarire che i gestori di fondi di investimento alternativi (GEFIA) debbono tenere conto dei fattori di sostenibilità in sede di assolvimento dei loro doveri nei confronti degli investitori. I GEFIA dovrebbero pertanto valutare non solo tutti i pertinenti rischi finanziari su base continuativa, ma anche tutti i pertinenti rischi di sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) che, laddove si verifichino, potrebbero causare un significativo impatto negativo effettivo o potenziale sul valore di un investimento. Il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione (7) non fa esplicito riferimento ai rischi di sostenibilità. Per tale motivo e per garantire che le procedure interne e le modalità organizzative siano attuate correttamente e rispettate, è necessario chiarire che i processi, i sistemi e i controlli interni dei GEFIA riflettono i rischi di sostenibilità e che per analizzare tali rischi sono necessarie capacità e conoscenze tecniche.

(4)

A norma del regolamento (UE) 2019/2088 i GEFIA che, per obbligo o per scelta, prendono in considerazione i principali effetti negativi delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità sono tenuti a comunicare le loro politiche di dovuta diligenza riguardanti tali effetti. Al fine di garantire la coerenza tra il regolamento delegato (UE) 2019/2088 e il regolamento delegato (UE) n. 231/2013, tale obbligo dovrebbe riflettersi nel regolamento (UE) n. 231/2013.

(5)

Quando individuano i tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi dei FIA, i GEFIA dovrebbero includere quelli che possono insorgere a seguito dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nei loro processi, sistemi e controlli interni, al fine di mantenere un livello elevato di tutela degli investitori. Tra di essi rientrano i conflitti di interesse derivanti dalla remunerazione o dalle operazioni personali dei membri del personale interessati, quelli che potrebbero dar luogo a greenwashing, vendite improprie o travisamento di strategie di investimento e quelli tra diversi FIA gestiti dallo stesso GEFIA.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento delegato (UE) n. 231/2013.

(7)

Le autorità competenti e i GEFIA dovrebbero disporre di tempo sufficiente per adeguarsi ai nuovi obblighi previsti dal presente regolamento. La sua applicazione dovrebbe pertanto essere differita,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento delegato (UE) n. 231/2013 è così modificato:

(1)

all’articolo 1 sono aggiunti i seguenti punti 6 e 7:

«6)

“rischio di sostenibilità”: il rischio di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 22, del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);

7)

“fattori di sostenibilità”: fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 2, punto 24, del regolamento (UE) 2019/2088.

(*1)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).»;"

(2)

all’articolo 18 sono aggiunti i seguenti paragrafi 5 e 6:

«5.   Il GEFIA tiene conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3.

6.   Nel conformarsi agli obblighi di cui ai paragrafi da 1 a 3 del presente articolo, il GEFIA tiene conto degli effetti negativi principali delle decisioni di investimento sui fattori di sostenibilità ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), o dell’articolo 4, paragrafo 3 o 4, del regolamento (UE) 2019/2088.»;

(3)

all’articolo 22 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

«3.   Ai fini del paragrafo 1 il GEFIA si dota delle risorse e delle competenze necessarie per permettere un’efficace integrazione dei rischi di sostenibilità.»;

(4)

all’articolo 30 è aggiunto il seguente comma:

«Quando individua i tipi di conflitti di interesse la cui esistenza può ledere gli interessi del FIA, il GEFIA include i tipi di conflitti di interesse che possono insorgere a seguito dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nei suoi processi, sistemi e controlli interni.»;

(5)

all’articolo 40, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La politica di gestione del rischio include tutte le procedure necessarie per permettere al GEFIA di valutare, per ogni FIA che gestisce, l’esposizione al rischio di mercato, di liquidità, di sostenibilità e di controparte, nonché l’esposizione a qualsiasi altro rischio pertinente, compreso il rischio operativo, che potrebbe essere significativo per ogni FIA gestito.»;

(6)

all’articolo 57, paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Il GEFIA tiene conto dei rischi di sostenibilità nell’adempimento degli obblighi di cui al primo comma.»;

(7)

all’articolo 60, paragrafo 2, è aggiunta la seguente lettera i):

«i)

sia responsabile dell’integrazione dei rischi di sostenibilità nelle attività di cui alle lettere da a) a h).»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o agosto 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 aprile 2021

Per la Commissione

La president

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 174 dell’1.7.2011, pag. 1.

(2)  Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell’Unione europea, dell’accordo di Parigi adottato nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4).

(3)  COM(2019) 640 final.

(4)  COM(2018) 97 final.

(5)  SWD(2018) 264 final.

(6)  Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (GU L 317 del 9.12.2019, pag. 1).

(7)  Regolamento delegato (UE) n. 231/2013 della Commissione, del 19 dicembre 2012, che integra la direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda deroghe, condizioni generali di esercizio, depositari, leva finanziaria, trasparenza e sorveglianza (GU L 83 del 22.3.2013, pag. 1).


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