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Document 32021R1236

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione del 12 maggio 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione, l’utilizzo del simbolo e il controllo

    C/2021/2839

    GU L 270 del 29.7.2021, p. 10–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1236/oj

    29.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 270/10


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1236 DELLA COMMISSIONE

    del 12 maggio 2021

    recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione, l’utilizzo del simbolo e il controllo

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (1), in particolare l’articolo 20, primo comma, lettera c), e l’articolo 42,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (UE) 2019/787 ha abrogato e sostituito il regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (2). Il capo III del regolamento (UE) 2019/787 stabilisce norme in materia di indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose e conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati e atti di esecuzione al riguardo. Al fine di garantire il buon funzionamento del mercato delle bevande spiritose nel nuovo quadro giuridico e in particolare di semplificare e razionalizzare il funzionamento del regime delle indicazioni geografiche per le bevande spiritose, è opportuno adottare alcune norme mediante tali atti. Tali atti dovrebbero sostituire parzialmente le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione (3), abrogato dal regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione (4).

    (2)

    Il regolamento (UE) 2019/787 consente a più gruppi di diversi Stati membri o paesi terzi di presentare una domanda di registrazione comune di un’indicazione geografica di bevande spiritose. A fini di chiarezza dovrebbero essere stabilite norme supplementari relative alla presentazione di tali domande comuni che interessano più di un territorio nazionale.

    (3)

    Per garantire la messa in atto di procedure uniformi ed efficienti, dovrebbero essere stabilite norme concernenti le informazioni e i moduli necessari per presentare le domande di registrazione, le domande di approvazione di modifiche dell’Unione di un disciplinare e le comunicazioni di modifiche standard e temporanee approvate, le notifiche e le dichiarazioni di opposizione motivate, le notifiche di termine della consultazione a seguito di una procedura di opposizione e le richieste di cancellazione della registrazione.

    (4)

    La zona geografica dell’indicazione geografica per la quale è chiesta la protezione dovrebbe essere descritta nel disciplinare in modo dettagliato, preciso e inequivocabile, per consentire ai produttori, alle autorità competenti e agli organismi di controllo di lavorare su basi certe, chiare e affidabili. Il documento unico dovrebbe inoltre contenere una sintesi concisa della zona geografica.

    (5)

    Gli interessi dei terzi interessati di uno Stato membro dovrebbero essere protetti qualora vengano apportate modifiche sostanziali al disciplinare presentato contestualmente alla domanda a seguito delle osservazioni della Commissione nel quadro dell’esame effettuato ai sensi dell’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787. Tali modifiche dovrebbero essere adeguatamente pubblicate a livello dello Stato membro per consentire alle persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo di presentare un’opposizione.

    (6)

    Ai fini della certezza del diritto e della gestione efficiente del regime, dovrebbero essere previste norme dettagliate concernenti i requisiti e i termini per la procedura di opposizione, le domande di approvazione di modifiche dell’Unione, le comunicazioni di modifiche standard e temporanee approvate nonché le richieste di cancellazione.

    (7)

    A norma dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787, la Commissione è tenuta a trasmettere all’autorità, all’organismo o alla persona che ha presentato la domanda o richiesta la notifica di opposizione alla domanda di registrazione di un’indicazione geografica, alla domanda di approvazione di una modifica dell’Unione o alla richiesta di cancellazione. Per motivi di trasparenza e per l’economia della procedura, tale notifica dovrebbe includere il nome e i recapiti dell’opponente. Il richiedente dovrebbe essere in grado di avviare immediatamente consultazioni informali con il potenziale opponente, allo scopo di chiarire se possibile la questione prima che l’opponente trasmetta la dichiarazione di opposizione motivata.

    (8)

    Se una notifica di opposizione è seguita da una dichiarazione di opposizione motivata ricevibile, la Commissione è tenuta a fornire all’autorità, all’organismo o alla persona che ha presentato detta notifica di opposizione e all’autorità, all’organismo o alla persona che ha presentato la domanda di registrazione o di modifica o la richiesta di cancellazione i rispettivi recapiti, al fine di consentire alle parti di avviare le idonee consultazioni a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787.

    (9)

    Il nome del richiedente che presenta la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione o il nome di una persona fisica o giuridica che presenta richiesta di cancellazione a norma rispettivamente degli articoli 31 o 32 del regolamento (UE) 2019/787 è pubblicato al fine di identificare chi ha attivato la procedura di modifica o di cancellazione e consentire a eventuali opponenti di far valere il proprio interesse legittimo.

    (10)

    La pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle modifiche standard e temporanee approvate è necessaria per rendere la modifica pubblica e applicabile nel territorio dell’Unione a norma del nuovo sistema di competenze per le modifiche di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787. La pubblicazione di una modifica standard approvata di un’indicazione geografica originaria di un paese terzo e notificata da una persona fisica o giuridica può contenere dati personali atti a identificare il responsabile della comunicazione di tale modifica.

    (11)

    Le norme vigenti in materia di riproduzione del simbolo dell’Unione per le indicazioni geografiche protette dei prodotti agricoli e alimentari stabilite dal regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (5) dovrebbero essere replicate al fine di consentire ai consumatori di riconoscere le bevande spiritose recanti un’indicazione geografica protetta.

    (12)

    Il valore aggiunto di un’indicazione geografica si basa sulla fiducia dei consumatori. Il regime è credibile solo se accompagnato da verifiche, controlli e audit efficaci, che comprendono un sistema di controlli in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione gestito dalle autorità competenti designate dagli Stati membri a norma dell’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787 in combinato disposto con l’articolo 38, paragrafo 2, dello stesso. Ai fini del funzionamento ottimale del mercato unico è importante che i produttori possano dimostrare rapidamente e agevolmente in diversi contesti di essere autorizzati a usare il nome protetto, ad esempio in caso di controlli da parte dei funzionari doganali, ispezioni di mercato o su richiesta degli operatori commerciali. Il sistema istituito dagli Stati membri dovrebbe altresì garantire che i produttori rispettosi delle norme abbiano il diritto di essere tutelati dalla verifica del rispetto del disciplinare.

    (13)

    È opportuno stabilire le norme e i moduli inerenti alla prova della certificazione delle bevande spiritose recanti un’indicazione geografica connessa a una zona geografica di un paese terzo.

    (14)

    Ai fini di un’efficace gestione amministrativa e tenendo conto dell’esperienza maturata attraverso i sistemi di informazione istituiti dalla Commissione, le comunicazioni fra gli Stati membri e la Commissione dovrebbero essere semplificate e le informazioni dovrebbero essere scambiate in conformità del regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione (6) e del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione (7).

    (15)

    La Commissione ha istituito il sistema di informazione «e-Ambrosia» per la gestione delle domande di protezione delle indicazioni geografiche di prodotti alimentari, vini, bevande spiritose e vini aromatizzati. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero continuare a utilizzare tale sistema per le bevande spiritose ai fini delle comunicazioni riguardanti le procedure relative alle domande di registrazione e di approvazione delle modifiche del disciplinare. Per contro, dato il rigoroso regime di accreditamento, tale sistema non dovrebbe essere utilizzato per le comunicazioni con gli Stati membri riguardanti la procedura di opposizione e le richieste di cancellazione né, in attesa delle necessarie garanzie di sicurezza digitale, dovrebbe essere utilizzato per le comunicazioni con i paesi terzi. Per le procedure di opposizione e le richieste di cancellazione gli Stati membri, le autorità competenti e i produttori dei paesi terzi nonché le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del regolamento (UE) 2019/787 dovrebbero invece comunicare con la Commissione tramite posta elettronica.

    (16)

    Dovrebbero essere definite le modalità con le quali la Commissione rende accessibili al pubblico le informazioni relative alle indicazioni geografiche nel settore delle bevande spiritose.

    (17)

    Le procedure per la registrazione, la modifica del disciplinare e la cancellazione della registrazione di indicazioni geografiche relative a bevande spiritose originarie dell’Unione e le procedure relative ai controlli ai sensi del regolamento (UE) 2019/787, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 e del presente regolamento sono espletate dalla Commissione e dagli Stati membri. La Commissione e gli Stati membri sono responsabili di fasi distinte di ciascun tipo di procedura. Gli Stati membri sono responsabili della prima fase, che consiste nel ricevere la domanda dal gruppo di produttori, valutarla, anche mediante l’espletamento di una procedura nazionale di opposizione e, in base al risultato di tale valutazione, presentare la domanda alla Commissione. La Commissione è responsabile dell’esame delle domande, anche mediante l’espletamento di una procedura di opposizione a livello mondiale, e della decisione di concedere la protezione all’indicazione geografica. La Commissione espleta inoltre le corrispondenti procedure per le indicazioni geografiche originarie di paesi terzi.

    (18)

    Al fine di minimizzare l’esposizione dei dati personali, nei documenti da presentare nel corso delle procedure pertinenti è opportuno evitare il più possibile di richiedere la trasmissione di dati personali. La Commissione e gli Stati membri possono tuttavia avere la necessità di trattare informazioni contenenti dati personali, quali i nomi e i recapiti. In casi debitamente giustificati, tali dati possono essere divulgati o pubblicati.

    (19)

    Al trattamento dei dati personali effettuato dalla Commissione nel corso di tali procedure si applica il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). È opportuno chiarire che la Commissione va considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali è responsabile a norma del regolamento (UE) 2019/787.

    (20)

    Al trattamento dei dati personali effettuato dagli Stati membri nel corso delle pertinenti procedure si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (9). È pertanto opportuno chiarire che le autorità competenti degli Stati membri vanno considerate titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono responsabili a norma del regolamento (UE) 2019/787.

    (21)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per le bevande spiritose,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    Disposizione introduttiva

    Articolo 1

    Oggetto

    Il presente regolamento stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 per quanto riguarda le indicazioni geografiche delle bevande spiritose, per quanto concerne:

    a)

    le domande di registrazione;

    b)

    la procedura di opposizione;

    c)

    le modifiche del disciplinare;

    d)

    la cancellazione della registrazione;

    e)

    l’utilizzo del simbolo dell’Unione;

    f)

    i controlli;

    g)

    le comunicazioni.

    CAPO II

    Disposizioni specifiche

    SEZIONE 1

    DOMANDA DI REGISTRAZIONE

    Articolo 2

    [Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Domande comuni

    1.   Ai fini dell’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, per quanto attiene alle domande di registrazione comuni di un’indicazione geografica, i requisiti di cui all’articolo 23 di detto regolamento e all’articolo 2 del regolamento delegato (UE) 2021/1235 sono soddisfatti in tutti gli Stati membri e paesi terzi. L’articolo 3 del regolamento delegato (UE) 2021/1235 si applica a tutti gli Stati membri interessati.

    2.   Lo Stato membro, l’autorità del paese terzo o il richiedente stabilito in un paese terzo che presenta alla Commissione una domanda comune ai sensi del paragrafo 1 diventa il destinatario delle notifiche o delle decisioni della Commissione.

    Articolo 3

    [Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Documento unico

    1.   Ai fini dell’articolo 23, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e dell’articolo 23, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (UE) 2019/787, il documento unico è conciso e non supera le 2 500 parole, salvo in casi debitamente giustificati.

    2.   Nel caso in cui la domanda sia riferita a una zona geografica di uno Stato membro, il documento unico è redatto utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera a).

    3.   Nel caso in cui la domanda sia riferita a una zona geografica di un paese terzo, l’autorità del paese terzo o il richiedente stabilito in un paese terzo si avvale del modello di documento unico di cui all’allegato I. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.

    4.   I paragrafi 1 e 2 si applicano anche a un documento unico oggetto di una domanda di pubblicazione ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2019/787.

    Articolo 4

    [Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 1, lett. a), del reg. (UE) 2019/787] Zona geografica

    La zona geografica di cui all’articolo 22, paragrafo 1, primo comma, lettera d), del regolamento (UE) 2019/787 è definita nel disciplinare in modo preciso e univoco, facendo riferimento nella misura del possibile a confini fisici o amministrativi.

    Articolo 5

    [Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Procedura di esame nazionale supplementare

    Se, in seguito agli scambi di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787 fra la Commissione e lo Stato membro interessato, vengono apportate modifiche sostanziali al disciplinare, tali modifiche sono adeguatamente pubblicate nello Stato membro interessato, al fine di consentire a ogni persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita o residente nel territorio dello Stato membro in questione di presentare opposizione prima che la nuova versione del documento unico sia trasmessa alla Commissione.

    Nei casi in cui sia necessario avviare una procedura di opposizione nazionale supplementare, su richiesta dello Stato membro interessato la Commissione può prorogare fino a sei mesi il termine per la presentazione di osservazioni di cui all’articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787.

    Il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare è aggiornato e rinvia alla versione consolidata del disciplinare proposto.

    SEZIONE 2

    PROCEDURA DI OPPOSIZIONE

    Articolo 6

    [Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 1, lett. b), del reg. (UE) 2019/787] Norme procedurali in materia di opposizione

    1.   La notifica di opposizione di cui all’articolo 27, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2019/787 contiene:

    a)

    il nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, cui si riferisce l’opposizione;

    b)

    il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in cui era stata pubblicata la domanda di registrazione del nome, la domanda di modifica dell’Unione o la richiesta di cancellazione;

    c)

    il nome e i recapiti dell’autorità dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta la notifica di opposizione;

    d)

    la dichiarazione che la domanda potrebbe violare le prescrizioni del capo III del regolamento (UE) 2019/787.

    La notifica di opposizione è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato II.

    2.   La dichiarazione di opposizione motivata di cui all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787 contiene:

    a)

    il nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, cui fa riferimento l’opposizione;

    b)

    il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in cui era stato pubblicato il nome cui fa riferimento l’opposizione;

    c)

    il nome e i recapiti dell’autorità dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta la dichiarazione di opposizione motivata;

    d)

    la descrizione dell’interesse legittimo della persona fisica o giuridica che ha presentato la notifica di opposizione; tale requisito non si applica alle autorità nazionali;

    e)

    l’indicazione dei motivi di opposizione, conformemente all’articolo 28 del regolamento (UE) 2019/787;

    f)

    informazioni dettagliate sui fatti, prove e osservazioni a sostegno dell’opposizione.

    Se del caso, la dichiarazione motivata può essere corredata di documenti giustificativi.

    La dichiarazione di opposizione motivata è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato III. In deroga, la Commissione può accettare una dichiarazione motivata non redatta utilizzando tale modulo, a condizione che vi figurino tutte le informazioni richieste dal presente articolo.

    3.   Ai fini dell’articolo 27, paragrafo 1, quinto comma, del regolamento (UE) 2019/787, il nome e i recapiti dell’autorità o della persona che ha presentato la notifica di opposizione sono comunicati all’autorità, all’organismo o alla persona che ha presentato la domanda di registrazione o di approvazione di una modifica dell’Unione o la richiesta di cancellazione.

    4.   Ai fini dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787, il nome e i recapiti dell’autorità o della persona che ha presentato la dichiarazione di opposizione motivata e quelli dell’autorità, dell’organismo o della persona che ha presentato la domanda di registrazione o di approvazione di una modifica dell’Unione o la richiesta di cancellazione sono comunicati all’altra parte.

    5.   I risultati delle consultazioni di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 sono notificati alla Commissione entro un mese dalla conclusione delle consultazioni. Tale notificazione contiene:

    a)

    il nome pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, cui fa riferimento l’opposizione;

    b)

    il riferimento alla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in cui era stato pubblicato il nome cui fa riferimento l’opposizione;

    c)

    il nome dell’opponente o degli opponenti;

    d)

    il risultato delle consultazioni;

    e)

    l’indicazione se il documento unico o il disciplinare è stato modificato, con una descrizione di tali modifiche.

    La notificazione della conclusione delle consultazioni nell’ambito della procedura di opposizione è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato IV del presente regolamento.

    SEZIONE 3

    MODIFICHE DEL DISCIPLINARE

    Articolo 7

    [Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 1, lett. c), del reg. (UE) 2019/787] Domande di modifiche dell’Unione

    1.   La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione di un disciplinare di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787 contiene:

    a)

    il nome protetto cui si riferisce la modifica;

    b)

    il nome e i recapiti del richiedente e una descrizione del suo interesse legittimo;

    c)

    le voci del disciplinare e del documento unico interessate dalla modifica;

    d)

    la spiegazione del motivo per cui la modifica rientra nella definizione di modifica dell’Unione di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787;

    e)

    la descrizione e i motivi di ciascuna delle modifiche proposte;

    f)

    il documento unico consolidato, nella versione modificata;

    g)

    il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata;

    h)

    la dichiarazione dello Stato membro attestante che la domanda soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) 2019/787 e le disposizioni adottate a norma del medesimo regolamento;

    i)

    unicamente per le domande originarie di paesi terzi, la prova che la modifica richiesta soddisfa la normativa sulla protezione delle indicazioni geografiche vigente in detto paese terzo.

    La descrizione e i motivi di cui alla lettera e) e il documento di cui alla lettera f) non superano le 2 500 parole ciascuno, salvo in casi debitamente giustificati.

    2.   La domanda di approvazione di una modifica dell’Unione è concisa e non supera le 5 000 parole, salvo in casi debitamente giustificati. La domanda di uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera a). I richiedenti di paesi terzi utilizzano il modulo di cui all’allegato V. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.

    3.   Il documento unico modificato è redatto conformemente all’articolo 3. La domanda di un paese terzo può includere la versione consolidata del disciplinare anziché il riferimento elettronico al disciplinare pubblicato.

    4.   Ai fini dell’articolo 31, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/787, in combinato disposto con l’articolo 26, paragrafo 2, del medesimo regolamento, oltre al documento unico nella versione modificata e al riferimento alla pubblicazione del disciplinare nella versione modificata, la Commissione pubblica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, la domanda di approvazione di una modifica dell’Unione di un disciplinare.

    I nomi delle persone fisiche o giuridiche o dei funzionari dello Stato membro o dei paesi terzi che presentano la domanda sono pubblicati in quanto facenti parte di detta domanda.

    Articolo 8

    [Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 1, lett. c), del reg. (UE) 2019/787] Comunicazione di una modifica standard

    1.   La comunicazione di una modifica standard approvata del disciplinare a norma dell’articolo 8, paragrafo 2, secondo comma, e dell’articolo 8, paragrafi 3, 7 e 8, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 contiene:

    a)

    il riferimento al nome protetto cui si riferisce la modifica;

    b)

    la spiegazione del motivo per cui la modifica rientra nella definizione di modifica standard di cui all’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787;

    c)

    la descrizione della modifica approvata, che indica se la modifica comporta una modifica del documento unico;

    d)

    una sintesi dei motivi per i quali è richiesta la modifica;

    e)

    la decisione che approva la modifica standard di cui all’articolo 8, paragrafi 2 e 3, del regolamento delegato (UE) 2021/1235;

    f)

    se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata;

    g)

    il riferimento elettronico alla pubblicazione del disciplinare consolidato, nella versione modificata.

    2.   Se è effettuata da uno Stato membro, la comunicazione comprende la dichiarazione di detto Stato membro attestante che la modifica approvata soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) 2019/787 e le disposizioni adottate a norma del medesimo regolamento.

    3.   Nel caso delle bevande spiritose originarie di paesi terzi, la comunicazione delle autorità del paese terzo o del richiedente di un paese terzo avente un interesse legittimo riporta il nome del paese terzo o del richiedente che trasmette la comunicazione e include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Essa può includere il disciplinare pubblicato anziché il riferimento elettronico alla sua pubblicazione.

    4.   La comunicazione di una modifica standard approvata da uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Per le comunicazioni provenienti da paesi terzi è utilizzato il modulo di cui all’allegato VI. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.

    5.   Ai fini dell’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/1235, il nome dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta la comunicazione di una modifica standard approvata del disciplinare di un’indicazione geografica è pubblicato in quanto parte della comunicazione.

    Articolo 9

    [Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 1, lett. c), del reg. (UE) 2019/787] Comunicazione di una modifica temporanea

    1.   La comunicazione di una modifica temporanea approvata del disciplinare a norma dell’articolo 10, paragrafi da 1 a 4, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 contiene:

    a)

    il riferimento al nome protetto cui si riferisce;

    b)

    la descrizione della modifica temporanea approvata corredata dei motivi che la giustificano, a norma dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787;

    c)

    il riferimento del riconoscimento ufficiale da parte delle autorità competenti dello stato di calamità naturale o delle condizioni meteorologiche sfavorevoli o dell’imposizione di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie;

    d)

    il riferimento elettronico alla pubblicazione della decisione nazionale che approva la modifica temporanea.

    2.   Se è effettuata da uno Stato membro, la comunicazione comprende la dichiarazione di detto Stato membro attestante che la modifica approvata soddisfa le prescrizioni del regolamento (UE) 2019/787 e le disposizioni adottate a norma del medesimo regolamento.

    3.   Nel caso delle bevande spiritose originarie di paesi terzi, la comunicazione delle autorità del paese terzo o del richiedente del paese terzo avente un interesse legittimo riporta il nome del paese terzo o del richiedente che trasmette la comunicazione e include la prova che la modifica è applicabile nel paese terzo. Essa può includere la decisione nazionale che approva la modifica temporanea pubblicata anziché il riferimento elettronico al riferimento della pubblicazione.

    4.   La comunicazione di una modifica temporanea approvata da uno Stato membro è redatta utilizzando il modulo disponibile nei sistemi digitali di cui all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera a). Per le comunicazioni provenienti da paesi terzi è utilizzato il modulo di cui all’allegato VII. Le informazioni in tal modo comunicate possono essere inserite dalla Commissione nei suoi sistemi digitali.

    5.   Ai fini dell’articolo 10, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) 2021/1235, il nome dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica che presenta la comunicazione di una modifica temporanea approvata del disciplinare di un’indicazione geografica è pubblicato in quanto parte della comunicazione.

    SEZIONE 4

    CANCELLAZIONE

    Articolo 10

    [Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 1, lett. d), del reg. (UE) 2019/787] Richieste di cancellazione

    1.   La richiesta di cancellazione della registrazione di un’indicazione geografica di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/787 contiene:

    a)

    il riferimento al nome protetto cui si riferisce;

    b)

    lo Stato membro o il paese terzo cui appartiene la zona geografica;

    c)

    il nome e i recapiti dell’autorità o della persona giuridica che chiede la cancellazione della registrazione. Se la cancellazione è richiesta da una persona fisica, il nome e gli altri dati personali possono essere omessi nella richiesta e trasmessi separatamente alla Commissione;

    d)

    la descrizione dell’interesse legittimo della persona fisica o giuridica che chiede di cancellare la registrazione. Tale requisito non si applica alle autorità nazionali;

    e)

    l’indicazione dei motivi della cancellazione;

    f)

    informazioni dettagliate su fatti, prove e osservazioni a sostegno della richiesta di cancellazione;

    g)

    la dichiarazione dello Stato membro attestante che la richiesta di cancellazione soddisfa le prescrizioni dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/787 e le disposizioni adottate a norma del medesimo regolamento.

    Se del caso, la richiesta di cancellazione può essere corredata di documenti giustificativi.

    2.   La richiesta di cancellazione è redatta utilizzando il modulo di cui all’allegato VIII.

    3.   Ai fini dell’articolo 32, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2019/787, in combinato disposto con l’articolo 26, paragrafo 2, del medesimo regolamento, la Commissione pubblica la richiesta di cancellazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. I nomi delle persone fisiche o giuridiche o dei funzionari dello Stato membro o dei paesi terzi che presentano la richiesta di cancellazione sono pubblicati in quanto facenti parte di detta richiesta.

    SEZIONE 5

    UTILIZZO DEL SIMBOLO DELL’UNIONE

    Articolo 11

    [Competenza di esecuzione articolo 20, lett. c), del reg. (UE) 2019/787] Simbolo dell’Unione

    Il simbolo dell’Unione che indica la protezione in quanto indicazione geografica, di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2019/787, è riprodotto conformemente a quanto disposto all’allegato X del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

    SEZIONE 6

    CONTROLLI

    Articolo 12

    [Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 1, lett. e), del reg. (UE) 2019/787] Verifica del rispetto del disciplinare

    1.   Ai fini del presente articolo, per «produttore di una bevanda spiritosa recante un’indicazione geografica» o «trasformatore di una bevanda spiritosa recante un’indicazione geografica», in appresso rispettivamente «produttore» o «trasformatore», si intende un operatore le cui attività sono oggetto del disciplinare della corrispondente indicazione geografica.

    2.   I produttori e i trasformatori rispettosi delle norme di cui al capo III del regolamento (UE) 2019/787 hanno il diritto di essere tutelati dalla verifica del rispetto del disciplinare istituita dall’articolo 38 di detto regolamento. I produttori e i trasformatori dichiarano la loro attività all’autorità competente di cui all’articolo 38, paragrafo 2, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2019/787.

    3.   I produttori e i trasformatori il cui prodotto, in seguito al processo di verifica di cui all’articolo 38 del regolamento (UE) 2019/787, risulta rispettare il disciplinare di un’indicazione geografica protetta a norma del predetto regolamento:

    a)

    ottengono un certificato, che può essere una copia certificata, attestante la conformità con il disciplinare. Il certificato è rilasciato almeno in forma elettronica e può essere reso disponibile mediante visualizzazione su una pagina web alla quale il produttore o il trasformatore abbia accesso e dalla quale possa scaricarlo. Il certificato reca la data del rilascio. I produttori e i trasformatori certificati mettono il certificato a disposizione di qualsiasi organo di controllo ufficiale o di ogni altra autorità preposta all’applicazione. Essi possono altresì mettere il certificato a disposizione del pubblico o di chiunque possa richiedere una prova della certificazione nell’ambito delle attività commerciali. Tale certificato è redatto in caratteri latini o è corredato di una trascrizione o di una traslitterazione in caratteri latini; oppure

    b)

    sono inseriti in un elenco di produttori e trasformatori riconosciuti, stilato dall’autorità competente. L’elenco, che può consistere nell’estratto rilevante dell’elenco completo, è messo a disposizione di ciascun produttore e trasformatore ivi elencato. Esso è rilasciato almeno in forma elettronica e può essere reso disponibile mediante visualizzazione su una pagina web alla quale il produttore o il trasformatore abbia accesso e dalla quale possa scaricare un estratto ufficiale del corrispondente elenco. L’elenco reca la data alla quale è stato stilato. Su richiesta, i produttori o i trasformatori mettono l’elenco a disposizione di qualsiasi organo di controllo ufficiale o di ogni altra autorità preposta all’applicazione. Essi possono altresì mettere l’elenco a disposizione del pubblico e di chiunque possa richiedere una prova dell’inserimento nell’elenco nell’ambito delle attività commerciali. L’elenco è redatto in caratteri latini o è corredato di una trascrizione o di una traslitterazione in caratteri latini.

    4.   Il certificato e l’elenco di cui al paragrafo 3 sono aggiornati periodicamente, sulla base di una valutazione dei rischi. Il certificato e l’elenco contengono almeno i seguenti dati:

    a)

    il nome dell’indicazione geografica protetta;

    b)

    la categoria della bevanda spiritosa;

    c)

    il numero del produttore (facoltativo);

    d)

    la ragione sociale e i recapiti del produttore o del trasformatore;

    e)

    la ragione sociale o il nome ufficiale e i recapiti dell’organismo di controllo o dell’autorità responsabile dell’inserimento nell’elenco;

    f)

    le attività del produttore o del trasformatore cui si applica la certificazione o l’inserimento nell’elenco, ossia «produzione», «trasformazione», «imbottigliamento (confezionamento)» e/o «altro» (da precisare);

    g)

    la data di rilascio del certificato o della redazione dell’elenco;

    h)

    la firma, il sigillo o il marchio dell’organismo di controllo o dell’autorità responsabile dell’inserimento nell’elenco, che può essere in forma elettronica.

    5.   In caso di revoca della certificazione o di depennamento dall’elenco, gli Stati membri garantiscono che il produttore o il trasformatore cessi di esporre o utilizzare il certificato o l’elenco.

    6.   Al fine di agevolare la libera circolazione nell’Unione, gli organismi che rilasciano i certificati e le autorità responsabili della redazione dell’elenco di cui al paragrafo 3 possono utilizzare il modulo di cui all’allegato IX.

    7.   Per i prodotti ottenuti in paesi terzi, il produttore o trasformatore il cui prodotto recante l’indicazione geografica registrata è importato nell’Unione mette, su richiesta, a disposizione dell’importatore del prodotto nell’Unione una prova della certificazione di produttore o trasformatore di un prodotto recante detta indicazione geografica fornita dall’autorità nazionale di controllo o dall’organismo di certificazione di detto paese terzo.

    La prova della certificazione può consistere in un certificato o in un elenco di produttori e trasformatori autorizzati e può essere fornita direttamente da tale autorità nazionale di controllo o dall’organismo di certificazione. La prova della certificazione può avere forma cartacea o elettronica. Essa è redatta in una lingua ufficiale dell’Unione, o corredata di una traduzione in una di queste lingue, in caratteri facilmente comprensibili nello o negli Stati membri in cui il prodotto è commercializzato. Alla data alla quale è messa a disposizione dell’importatore la prova della certificazione non è scaduta, a norma della legislazione nazionale del paese terzo.

    8.   Su richiesta, l’importatore mette la prova della certificazione di cui al paragrafo 7 a disposizione delle autorità doganali o di altre autorità dell’UE impegnate nella verifica dell’utilizzo delle indicazioni geografiche sui prodotti dichiarati per l’immissione in libera pratica o immessi sul mercato dell’Unione. L’importatore può mettere la prova della certificazione a disposizione del pubblico o di chiunque possa richiedere una prova della certificazione nell’ambito delle attività commerciali.

    CAPO III

    Comunicazioni

    Articolo 13

    [Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Comunicazioni fra la Commissione, gli Stati membri, i paesi terzi e altri operatori

    1.   I documenti e le informazioni necessari ai fini dell’applicazione del capo III del regolamento (UE) 2019/787 e del capo II del presente regolamento sono comunicati alla Commissione con le seguenti modalità:

    a)

    per le autorità competenti degli Stati membri, tramite i sistemi digitali messi a disposizione dalla Commissione, subordinatamente al paragrafo 2;

    b)

    per le autorità competenti e i produttori di paesi terzi nonché per le persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del regolamento (UE) 2019/787, tramite posta elettronica utilizzando i moduli di cui agli allegati da I a VIII del presente regolamento.

    I principi e i requisiti stabiliti nel regolamento delegato (UE) 2017/1183 e nel regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 si applicano alle comunicazioni effettuate a norma del primo comma, lettera a).

    2.   In deroga al paragrafo 1, primo comma, lettera a), le autorità competenti degli Stati membri presentano alla Commissione per posta elettronica la notifica di opposizione, la dichiarazione di opposizione motivata e la notificazione del risultato delle consultazioni di cui all’articolo 6 nonché la richiesta di cancellazione di cui all’articolo 10 tramite posta elettronica.

    3.   A norma del paragrafo 1, primo comma, lettera a), la Commissione comunica e mette le informazioni a disposizione delle autorità competenti degli Stati membri attraverso i propri sistemi digitali. La Commissione comunica le informazioni nell’ambito delle procedure di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera b), e al paragrafo 2 agli Stati membri, alle autorità competenti e ai gruppi di richiedenti di paesi terzi nonché alle persone fisiche o giuridiche aventi un interesse legittimo ai sensi del regolamento (UE) 2019/787 tramite posta elettronica.

    4.   Per quanto riguarda le comunicazioni tecniche ufficiali relative alle indicazioni geografiche di bevande spiritose, ciascuno Stato membro comunica alla Commissione un punto di contatto che comprende un indirizzo postale di servizio, una casella di posta elettronica funzionale e un numero di telefono di servizio. Gli Stati membri mantengono aggiornati tali punti di contatto. Tali dati identificano unicamente funzioni, uffici e servizi ufficiali. Nessun dato identifica persone fisiche, dettagli personali altrimenti contenuti negli indirizzi, numeri di contatto o altri elementi.

    La Commissione può tenere, conservare, condividere, pubblicare e divulgare periodicamente l’elenco completo di tali punti di contatto, anche ai propri servizi interni, ad altri organismi e istituzioni dell’Unione nonché a tutti i punti di contatto che figurano nell’elenco. La Commissione può chiedere che tali dati siano presentati attraverso i sistemi digitali che ha messo a disposizione.

    Articolo 14

    [Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Presentazione e ricevimento delle comunicazioni

    1.   Le comunicazioni e la documentazione di cui all’articolo 13 si considerano presentate alla data in cui sono ricevute dalla Commissione.

    2.   La Commissione conferma il ricevimento di tutte le comunicazioni pervenute e di tutti i fascicoli trasmessi tramite i sistemi digitali di cui all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera a), alle autorità competenti degli Stati membri attraverso i sistemi digitali.

    La Commissione attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, domanda di approvazione di una modifica dell’Unione, comunicazione relativa alle modifiche standard approvate e comunicazione relativa alle modifiche temporanee approvate.

    La conferma del ricevimento include almeno i seguenti elementi:

    a)

    il numero di fascicolo;

    b)

    il nome del prodotto interessato;

    c)

    la data di ricevimento.

    La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e osservazioni relative a tali comunicazioni e documentazione attraverso i sistemi digitali di cui all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera a).

    3.   Per le comunicazioni e la presentazione di fascicoli effettuate tramite posta elettronica, la Commissione conferma il ricevimento tramite posta elettronica.

    Essa attribuisce un numero di fascicolo a ciascuna nuova domanda di registrazione, domanda di approvazione di una modifica dell’Unione, comunicazione relativa alle modifiche standard approvate e comunicazione relativa alle modifiche temporanee approvate.

    La conferma del ricevimento include almeno i seguenti elementi:

    a)

    il numero di fascicolo;

    b)

    il nome del prodotto interessato;

    c)

    la data di ricevimento.

    La Commissione comunica e mette a disposizione le informazioni e osservazioni relative a tali comunicazioni e documentazione tramite posta elettronica.

    4.   L’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/1183 e gli articoli da 1 a 5 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 si applicano mutatis mutandis alla comunicazione e messa a disposizione delle informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

    Articolo 15

    [Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 2, del reg. (UE) 2019/787] Informazioni da rendere pubbliche

    Le informazioni che la Commissione è tenuta a rendere pubbliche a norma del capo III del regolamento (UE) 2019/787, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 e del presente regolamento sono rese pubbliche attraverso i sistemi digitali della Commissione di cui all’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del presente regolamento.

    CAPO IV

    Dati personali

    Articolo 16

    [Competenza di esecuzione articolo 42, paragrafo 1 e 2, del reg. (UE) 2019/787] Dati personali

    1.   La Commissione e gli Stati membri trattano i dati personali ricevuti nel corso delle procedure di registrazione, approvazione di modifiche, cancellazione e controllo a norma del regolamento (UE) 2019/787, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 e del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2018/1725 e al regolamento (UE) 2016/679.

    2.   La Commissione è considerata titolare del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2018/1725 in relazione al trattamento dei dati personali nella procedura per la quale è competente a norma del regolamento (UE) 2019/787, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 e del presente regolamento.

    3.   Le autorità competenti degli Stati membri sono considerate titolari del trattamento ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 in relazione al trattamento dei dati personali nelle procedure per le quali sono competenti a norma del regolamento (UE) 2019/787, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 e del presente regolamento.

    CAPO V

    Disposizioni finali

    Articolo 17

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 12 maggio 2021

    Per la Commissione

    La president

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio (GU L 39 del 13.2.2008, pag. 16).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 716/2013 della Commissione, del 25 luglio 2013, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all’etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose (GU L 201 del 26.7.2013, pag. 21).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione, del 12 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro (cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).

    (5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).

    (6)  Regolamento delegato (UE) 2017/1183 della Commissione, del 20 aprile 2017, che integra i regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 100).

    (7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1185 della Commissione, del 20 aprile 2017, recante modalità di applicazione dei regolamenti (UE) n. 1307/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le notifiche alla Commissione di informazioni e documenti e che modifica e abroga alcuni regolamenti della Commissione (GU L 171 del 4.7.2017, pag. 113).

    (8)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (9)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


    ALLEGATO I

    DOCUMENTO UNICO [REGOLAMENTO (UE) 2019/787]

    «NOME»

    GI-XX-XXXX

    Data della domanda: XX-XX-XXXX

    Avvertenza importante: si consiglia ai richiedenti di omettere tutti i dati personali (compresi i nomi delle persone), in particolare dai recapiti (ad esempio numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica privati). I dati personali comunicati nel presente modulo saranno trattati in conformità con il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) . In caso di opposizione il nome del richiedente è comunicato all’opponente al fine di consentire di avviare le idonee consultazioni a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) . La dichiarazione di riservatezza è disponibile sul sito Europa.

    1.   Nome o nomi da registrare:

    2.   Paese terzo o paesi terzi cui appartiene la zona geografica:

    3.   Tipo di indicazione geografica:

    Indicazione geografica

    4.   Categoria o categorie della bevanda spiritosa:

    5.   Descrizione delle caratteristiche della bevanda spiritosa:

    6.   Definizione della zona geografica:

    7.   Metodo di produzione:

    8.   Norme specifiche in materia di confezionamento:

    …[Se non pertinente, lasciare in bianco. Fornire motivazioni sintetiche in caso di restrizioni].

    9.   Norme specifiche in materia di etichettatura:

    …[Se non pertinente, lasciare in bianco. Fornire motivazioni sintetiche in caso di restrizioni.]

    10.   Descrizione del legame tra la bevanda spiritosa e la sua origine geografica, compresi, se del caso, gli elementi specifici della descrizione del prodotto o del metodo di produzione che giustificano il legame:

    ----------------------------------------------------

    Riferimento alla pubblicazione del disciplinare


    (1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (2)  Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).


    ALLEGATO II

    NOTIFICA DI OPPOSIZIONE [REGOLAMENTO (UE) 2019/787]

    Avvertenza importante: si consiglia ai richiedenti di omettere tutti i dati personali (compresi i nomi delle persone), in particolare dai recapiti (ad esempio numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica privati). I dati personali comunicati nel presente modulo saranno trattati in conformità con il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1). La notifica di opposizione, incluso il nome dell’opponente, è trasmessa al richiedente a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) . La dichiarazione di riservatezza è disponibile sul sito Europa.

    1.   Nome del prodotto

    [quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

    2.   Riferimento

    [quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

    Numero di riferimento:…

    Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale:…

    3.   Notifica di opposizione

    [Nome dello Stato membro o del paese terzo oppure della persona fisica o giuridica avente un interesse legittimo e stabilita in un paese terzo che presenta la notifica di opposizione] ritiene che la domanda di cui ai punti 1 e 2 possa violare le condizioni di cui al capo III del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio e si riserva il diritto di inviare una dichiarazione di opposizione motivata a norma dell’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787.

    4.   Recapiti

    Contatto*:…

    Gruppo/organizzazione o autorità nazionale: ...

    Servizio:…

    Indirizzo:

    Telefono:+…

    Indirizzo di posta elettronica:…

    5.   Data e firma

    [Nome]

    [Servizio/organizzazione]

    [Indirizzo]

    [Telefono:+]

    [Indirizzo di posta elettronica:]

    [Data:]

    [Firma:]


    (1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (2)  Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).


    ALLEGATO III

    DICHIARAZIONE DI OPPOSIZIONE MOTIVATA [REGOLAMENTO (UE) 2019/787]

    Avvertenza importante: si consiglia ai richiedenti di omettere tutti i dati personali (compresi i nomi delle persone), in particolare dai recapiti (ad esempio numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica privati). I dati personali comunicati nel presente modulo saranno trattati in conformità con il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) . Se l’opposizione è ritenuta ricevibile, il nome dell’opponente è comunicato al richiedente al fine di consentire di avviare le idonee consultazioni a norma dell’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (2) . La dichiarazione di riservatezza è disponibile sul sito Europa.

    1.   Nome del prodotto

    [quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

    2.   Riferimento

    [quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

    Numero di riferimento: …

    Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale: …

    3.   Nome dell’opponente

    [Stato membro, paese terzo, persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo]

    4.   Recapiti

    Contatto:

    Gruppo/organizzazione o autorità nazionale:

    Servizio: …

    Indirizzo:

    Telefono: + …

    Indirizzo di posta elettronica: …

    5.   Interesse legittimo (il requisito non si applica alle autorità nazionali)

    [Fornire una dichiarazione che illustri l’interesse legittimo dell’opponente. In caso di opposizione a una richiesta di cancellazione, dimostrare l’uso commerciale del nome registrato (articolo 12, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE)2021/1235della Commissione (3) ). Le autorità nazionali sono esentate da questo obbligo.]

    6.   Motivi dell’opposizione:

    La domanda di registrazione o di approvazione di una modifica dell’Unione o la richiesta di cancellazione è incompatibile con le norme in materia di indicazioni geografiche di bevande spiritose perché confliggerebbe rispettivamente con l’articolo 3, paragrafo 4, e con gli articoli 22, 31 o 32 del regolamento (UE) 2019/787 e con le disposizioni adottate a norma dei medesimi articoli.

    La domanda di registrazione o di approvazione di una modifica dell’Unione è incompatibile con le norme in materia di indicazioni geografiche di bevande spiritose perché la registrazione del nome proposto confliggerebbe con l’articolo 34 o con l’articolo 35 del regolamento (UE) 2019/787.

    La domanda di registrazione o di approvazione di una modifica dell’Unione è incompatibile con le norme in materia di indicazioni geografiche di bevande spiritose perché la registrazione dell’indicazione geografica proposta lederebbe l’esistenza di un nome totalmente o parzialmente identico o di un marchio d’impresa oppure l’esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione di cui all’articolo 26, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787.

    7.   Elementi dell’opposizione

    [Fornire ragioni debitamente motivate e la giustificazione dell’opposizione nonché informazioni dettagliate sui fatti, prove e osservazioni a sostegno di questa. In caso di opposizione basata sulla reputazione e notorietà di un marchio d’impresa preesistente [articolo 35, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787] fornire i documenti necessari.]

    8.   Elenco dei documenti giustificativi [Fornire l’elenco dei documenti trasmessi a sostegno dell’opposizione.]

    9.   Data e firma

    [Nome]

    [Servizio/organizzazione]

    [Indirizzo]

    [Telefono: +]

    [Indirizzo di posta elettronica:]

    [Data:]

    [Firma:]


    (1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (2)  Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione, del 12 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro (GU L 270 del …, pag. …).


    ALLEGATO IV

    NOTIFICAZIONE DELLA CONCLUSIONE DELLE CONSULTAZIONI NELL’AMBITO DELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE [REGOLAMENTO (UE) 2019/787]

    Avvertenza importante: si consiglia ai richiedenti di omettere tutti i dati personali (compresi i nomi delle persone), in particolare dai recapiti (ad esempio numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica privati). La dichiarazione di riservatezza è disponibile sul sito Europa.

    1.   Nome del prodotto

    [quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

    2.   Riferimento

    [quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

    Numero di riferimento:

    Data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale:

    3.   Nome dell’opponente

    [Stato membro, paese terzo, persona fisica o giuridica stabilita in un paese terzo]

    4.   Esito delle consultazioni

    4.1    È stato raggiunto un accordo con l’opponente o gli opponenti seguenti:

    [Allegare copia delle lettere che comprovano l’accordo e comunicare tutti gli elementi che hanno permesso di raggiungere tale accordo (articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (1))]

    4.2    Non è stato raggiunto un accordo con l’opponente o gli opponenti seguenti:

    [Allegare le informazioni di cui all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787]

    5.   Disciplinare e documento unico

    5.1    Il disciplinare è stato modificato:

    … Sì* … No

    *In caso affermativo, allegare una descrizione delle modifiche e il disciplinare modificato.

    5.2    Il documento unico è stato modificato:

    … Sì**… No

    **In caso affermativo, allegare il documento aggiornato.

    6.   Data e firma

    _____________________________________________________________

    [Nome]

    [Servizio/organizzazione]

    [Indirizzo]

    [Telefono: +]

    [Indirizzo di posta elettronica:]

    [Data:]

    [Firma:]


    (1)  Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).


    ALLEGATO V

    DOMANDA DI APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA DELL’UNIONE DEL DISCIPLINARE [REGOLAMENTO (UE) 2019/787]

    Avvertenza importante: si consiglia ai richiedenti di omettere tutti i dati personali (compresi i nomi delle persone), in particolare dai recapiti (ad esempio numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica privati). I dati personali comunicati nel presente modulo saranno trattati in conformità con il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) . Per motivi di trasparenza e onde consentire a eventuali opponenti di contestare l’interesse legittimo del richiedente, il nome di chi presenta domanda di modifica dell’Unione del disciplinare deve essere pubblicato. La dichiarazione di riservatezza è disponibile sul sito Europa.

    1.   Nome del prodotto

    [quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

    2.   Richiedente e interesse legittimo

    [Specificare il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica del richiedente che propone la modifica. Se riguardano una persona fisica, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica non possono essere inclusi nel presente modulo e sono trasmessi separatamente alla Commissione.

    Fornire inoltre una dichiarazione che illustra l’interesse legittimo del richiedente.]

    3.   Paese terzo cui appartiene la zona geografica

    4.   Voce del disciplinare e del documento unico interessata dalla o dalle modifiche

    Nome del prodotto

    Categoria o denominazione legale della bevanda spiritosa

    Legame

    Restrizioni in materia di commercializzazione

    5.   Tipo di modifica

    [Fornire una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione di«modifica dell’Unione»ai sensi dell’articolo 31 del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (2).]

    6.   Modifica (modifiche)

    [Fornire una descrizione e le ragioni specifiche di ciascuna modifica. La domanda di modifica deve essere completa ed esauriente ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento delegato (UE) 2021/1235 della Commissione (3) e dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione (4).]

    7.   Allegati

    7.1.

    Il documento unico consolidato, nella versione modificata

    7.2.

    La versione consolidata del disciplinare pubblicata, oppure il riferimento alla pubblicazione del disciplinare

    7.3.

    La prova che i documenti modificati corrispondono all’indicazione geografica vigente nel paese terzo


    (1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (2)  Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2021/[2021/1235 della Commissione, del 12 maggio 2021, che integra il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio con norme concernenti le domande di registrazione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione e il registro (GU L 270 del …, pag. …).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione, del 12 maggio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione, l’utilizzo del simbolo e il controllo (GU L 270 del …, pag. …).


    ALLEGATO VI

    COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA STANDARD [REGOLAMENTO (UE) 2019/787]

    Avvertenza importante: si consiglia ai richiedenti di omettere tutti i dati personali (compresi i nomi delle persone), in particolare dai recapiti (ad esempio numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica privati). I dati personali comunicati nel presente modulo saranno trattati in conformità con il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) . Per motivi di trasparenza il nome del mittente deve essere pubblicato. La dichiarazione di riservatezza è disponibile sul sito Europa.

    1.   Nome del prodotto

    [quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

    2.   Paese terzo cui appartiene la zona geografica

    3.   Mittente

    [Singolo produttore o gruppo di produttori avente un interesse legittimo o autorità del paese terzo cui appartiene la zona geografica [cfr. articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)].]

    4.   Descrizione della o delle modifiche approvate

    [Fornire una descrizione della o delle modifiche standard e una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione di modifica standard ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) 2019/787. Allegare una sintesi dei motivi per i quali sono necessarie le modifiche. Indicare se le modifiche comportano o no la modifica del documento unico.].

    5.   Allegati

    5.1.

    La decisione di approvazione della modifica standard

    5.2.

    La prova che la modifica è applicabile nel paese terzo

    5.3.

    Se del caso, il documento unico consolidato, nella versione modificata

    5.4.

    Copia della versione consolidata del disciplinare pubblicata, oppure il riferimento alla pubblicazione del disciplinare


    (1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (2)  Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).


    ALLEGATO VII

    COMUNICAZIONE DELL’APPROVAZIONE DI UNA MODIFICA TEMPORANEA [REGOLAMENTO (UE) 2019/787]

    Avvertenza importante: si consiglia ai richiedenti di omettere tutti i dati personali (compresi i nomi delle persone), in particolare dai recapiti (ad esempio numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica privati). I dati personali comunicati nel presente modulo saranno trattati in conformità con il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) . Per motivi di trasparenza il nome del mittente deve essere pubblicato. La dichiarazione di riservatezza è disponibile sul sito Europa.

    1.   Nome del prodotto

    [quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale]

    2.   Paese terzo cui appartiene la zona geografica

    3.   Mittente

    [Singolo produttore o gruppo di produttori avente un interesse legittimo o autorità del paese terzo cui appartiene la zona geografica [cfr. articolo 24, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)].]

    4.   Descrizione della o delle modifiche approvate

    [Fornire una descrizione e le ragioni specifiche della o delle modifiche temporanee, compreso il riferimento del riconoscimento ufficiale da parte delle autorità competenti dello stato di calamità naturale o delle condizioni meteorologiche sfavorevoli o dell’imposizione di misure sanitarie e fitosanitarie obbligatorie. Fornire inoltre una dichiarazione che illustri perché la o le modifiche rientrano nella definizione di«modifica temporanea»ai sensi dell’articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/787.]

    5.   Allegati

    5.1.

    La domanda di modifica temporanea approvata

    5.2.

    La decisione di approvazione della modifica temporanea

    5.3.

    La prova che la modifica è applicabile nel paese terzo


    (1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (2)  Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).


    ALLEGATO VIII

    RICHIESTA DI CANCELLAZIONE [REGOLAMENTO (UE) 2019/787]

    Avvertenza importante: si consiglia ai richiedenti di omettere tutti i dati personali (compresi i nomi delle persone), in particolare dai recapiti (ad esempio numeri di telefono e indirizzi di posta elettronica privati). I dati personali comunicati nel presente modulo saranno trattati in conformità con il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) . Per motivi di trasparenza e onde consentire a eventuali opponenti di contestare l’interesse legittimo della persona fisica o giuridica che presenta la richiesta di cancellazione, il nome di tale persona deve essere pubblicato. La dichiarazione di riservatezza è disponibile sul sito Europa.

    1.   Nome registrato di cui si propone la cancellazione

    2.   Stato membro o paese terzo cui appartiene la zona geografica

    3.   Persona fisica o giuridica, Stato membro o paese terzo che presenta la richiesta di cancellazione

    [Specificare il nome, l’indirizzo, il numero di telefono e l’indirizzo di posta elettronica della persona fisica o giuridica o dei produttori che richiedono la cancellazione. Se riguardano una persona fisica, indirizzo, numero di telefono e indirizzo di posta elettronica possono non essere inclusi in questo modulo e sono trasmessi separatamente alla Commissione.

    Fornire inoltre una dichiarazione che illustri l’interesse legittimo della persona fisica o giuridica che richiede la cancellazione (questo obbligo non si applica alle autorità nazionali).]

    4.   Motivi della cancellazione e considerazioni connesse

    A norma dell’articolo 32, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)

    Lettera a)

    [Fornire i dettagli dei motivi e, se del caso, la prova della cancellazione della registrazione del nome a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2019/787.]

    Lettera b)

    [Fornire i dettagli dei motivi e, se del caso, la prova della cancellazione della registrazione del nome a norma dell’articolo 32, paragrafo 1, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) 2019/787.]

    A norma dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787

    [Fornire i dettagli dei motivi e, se del caso, la prova della cancellazione della registrazione del nome a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/787.]

    5.   Elenco dei documenti giustificativi

    [Se del caso, fornire l’elenco dei documenti inviati a sostegno della richiesta di cancellazione.

    Per gli Stati membri, allegare la dichiarazione attestante che la richiesta di cancellazione soddisfa le prescrizioni dell’articolo 32 del regolamento (UE) 2019/787 e le disposizioni adottate a norma del medesimo regolamento.]

    6.   Data e firma

    _____________________________________________________________

    [Nome]

    [Servizio/organizzazione]

    [Data:]

    [Firma:]


    (1)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

    (2)  Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).


    ALLEGATO IX

    CERTIFICATO O ELENCO UFFICIALE DEI PRODUTTORI O TRASFORMATORI CHE RISPETTANO IL DISCIPLINARE DI UN’INDICAZIONE GEOGRAFICA (IG) NEL SETTORE DELLE BEVANDE SPIRITOSE, A NORMA DELL’ARTICOLO 12, PARAGRAFO 3, DEL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE)2021/1236DELLA COMMISSIONE (1)

    Il presente documento attesta che il produttore o trasformatore è certificato per designare un prodotto come indicazione geografica (IG) protetta a norma del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio  (2)

    1.

    Indicazione geografica protetta (IG) (*1)

    [IG iscritta nel registro]

     

    2.

    Categoria della bevanda spiritosa (*1)

     

    3.

    Produttore o trasformatore (*1)

    [ragione sociale, recapiti e numero del produttore]

     

    4.

    Organismo di controllo o autorità competente (*1)

    [ragione sociale e recapiti]

     

    5.

    Riferimento

    [facoltativo per l’organismo di controllo o l’autorità competente]

     

    6.

    Attività del produttore o trasformatore cui si applica la certificazione (*1)

    produzione»,«trasformazione»,«imbottigliamento (confezionamento)» o«altro»(precisare) — includere quanto pertinente]

     

    7.

    Data di rilascio del certificato o data alla quale è stato stilato l’elenco (l’elenco può consistere nell’estratto pertinente) (*1)

    [gg.mm.aaaa]

     

    8.

    Firma, sigillo o marchio dell’organismo di controllo o dell’autorità competente (*1)

     


    (1)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1236 della Commissione, del 12 maggio 2021, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di registrazione delle indicazioni geografiche di bevande spiritose, la procedura di opposizione, le modifiche del disciplinare, la cancellazione della registrazione, l’utilizzo del simbolo e il controllo (GU L 270 del …, pag. …).

    (*1)  campi obbligatori

    (2)  Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose, all’uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell’etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all’uso dell’alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 (GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1).


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