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Document 32021R1225

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1225 della Commissione del 27 luglio 2021 che specifica le modalità degli scambi di dati a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione per quanto riguarda lo Stato membro di esportazione extra-UE e gli obblighi delle unità rispondenti (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/5404

GU L 269 del 28.7.2021, p. 58–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/1225/oj

28.7.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 269/58


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/1225 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 2021

che specifica le modalità degli scambi di dati a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione per quanto riguarda lo Stato membro di esportazione extra-UE e gli obblighi delle unità rispondenti

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 5, e l’articolo 7, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

È necessario specificare le modalità degli scambi di dati per le informazioni statistiche relative a esportazioni e importazioni di beni che le autorità doganali e fiscali di ciascuno Stato membro devono fornire alle competenti autorità statistiche nazionali (ASN).

(2)

Il regolamento (UE) 2019/2152 dispone lo scambio di microdati tratti dalle dichiarazioni doganali tra le ASN degli Stati membri a fini statistici, allo scopo di produrre statistiche armonizzate sugli scambi internazionali di beni e di migliorare la qualità di tali statistiche. È necessario specificare le modalità di tale scambio di microdati tra le ASN, definirne l’ambito, elencare i microdati da scambiare e stabilire il formato, le misure di sicurezza e la procedura per lo scambio dei microdati.

(3)

È necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione (2) per quanto riguarda il primo periodo di riferimento per l’applicazione della definizione di Stato membro di esportazione extra-UE, rinviandone l’applicazione di due anni. L’obiettivo è quello di garantire che le ASN siano in grado di identificare le merci in quasi esportazione e di determinare lo Stato membro di effettiva esportazione in maniera coerente con l’aiuto dei microdati da scambiare, e di mettere le ASN in condizione di assicurare la qualità delle statistiche prodotte.

(4)

È inoltre necessario modificare il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 per quanto riguarda l’obbligo degli importatori e degli esportatori di assistere le ASN nel chiarire le questioni inerenti alla qualità dei dati.

(5)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo istituito dall’articolo 7 del regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento specifica le modalità degli scambi di dati tra le autorità doganali e le autorità statistiche nazionali (ASN) e degli scambi di dati tra le autorità fiscali e le ASN. Esso specifica inoltre le modalità degli scambi tra le ASN di microdati tratti dalle dichiarazioni doganali riguardanti le esportazioni e le importazioni di beni.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

a)

«sdoganamento centralizzato durante il periodo di transizione»: lo sdoganamento centralizzato ai sensi dell’articolo 179 del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), che coinvolge le autorità doganali di più di uno Stato membro e i cui mezzi di scambio di informazioni tra le autorità doganali sono definiti dall’articolo 18 del regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione (5);

b)

«Stato membro di invio»: lo Stato membro in cui è presentata la dichiarazione doganale, qualora i dati tratti dalle dichiarazioni doganali si riferiscano allo sdoganamento centralizzato nel periodo di transizione oppure alle merci in quasi esportazione;

c)

«Stato membro ricevente»: lo Stato membro che ottiene i microdati dallo Stato membro di invio.

Articolo 3

Modalità degli scambi di dati tra le autorità doganali e le ASN

1.   I dati tratti dalle dichiarazioni doganali, come indicato nell’allegato VI, lettera c), del regolamento (UE) 2019/2152, sono forniti dalle autorità doganali alle rispettive ASN senza indugio e al più tardi nel corso del mese successivo a quello in cui le dichiarazioni doganali sono state accettate o sono state oggetto di decisioni delle autorità doganali.

2.   In caso di correzione o modifica dei dati contenuti nelle dichiarazioni doganali fornite, le autorità doganali forniscono alle ASN le informazioni rivedute.

3.   Su richiesta delle rispettive ASN le autorità doganali verificano la correttezza e la completezza dei dati tratti dalle dichiarazioni doganali fornite.

Articolo 4

Modalità degli scambi di dati tra le autorità fiscali e le autorità statistiche nazionali

1.   Le informazioni di cui all’allegato V del regolamento (UE) 2019/2152 sono fornite dalle autorità fiscali alle rispettive ASN al ricevimento delle informazioni e al più tardi nel corso del mese successivo a quello in cui le informazioni sono divenute disponibili.

2.   In caso di correzione o modifica delle informazioni fornite dalle autorità fiscali, le autorità fiscali forniscono alle ASN le informazioni rivedute.

3.   Su richiesta delle rispettive ASN le autorità fiscali verificano la correttezza e la completezza delle informazioni fornite.

Articolo 5

Modalità degli scambi di microdati tratti dalle dichiarazioni doganali tra Stati membri a fini statistici

1.   Se i dati tratti dalle dichiarazioni doganali si riferiscono allo sdoganamento centralizzato nel periodo di transizione oppure a merci in quasi esportazione, l’ASN dello Stato membro di invio fornisce all’ASN dello Stato membro ricevente i microdati relativi alle esportazioni o importazioni di beni forniti dall’autorità doganale dello Stato membro di invio.

2.   Se i dati tratti dalle dichiarazioni doganali si riferiscono allo sdoganamento centralizzato nel periodo di transizione, lo Stato membro ricevente è lo Stato membro nel cui territorio statistico le merci si trovano al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale o al momento della riesportazione.

3.   Se i dati tratti dalle dichiarazioni doganali si riferiscono a merci in quasi esportazione, come definite nell’allegato V, sezione 1, lettera l), del regolamento (UE) 2020/1197, lo Stato membro ricevente è lo Stato membro di effettiva esportazione, come definito nell’allegato V, sezione 17, punto 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2020/1197.

4.   I microdati di cui al paragrafo 1 comprendono:

a)

se i dati tratti dalle dichiarazioni doganali si riferiscono a importazioni oggetto di sdoganamento centralizzato nel periodo di transizione, i microdati indicati nella colonna C1 dell’allegato;

b)

se i dati tratti dalle dichiarazioni doganali si riferiscono a esportazioni oggetto di sdoganamento centralizzato nel periodo di transizione, i microdati indicati nella colonna C2 dell’allegato;

c)

se i dati tratti dalle dichiarazioni doganali si riferiscono a merci in quasi esportazione, i microdati indicati nella colonna C3 dell’allegato.

5.   L’ASN dello Stato membro di invio fornisce all’ASN dello Stato membro ricevente i metadati pertinenti per l’uso dei microdati scambiati nella compilazione di statistiche.

6.   I paragrafi da 1 a 5 non si applicano se lo Stato membro di invio è lo Stato membro di effettiva esportazione, come definito nell’allegato V, sezione 17, punto 2, secondo comma, del regolamento (UE) 2020/1197.

Articolo 6

Tempistica per lo scambio dei microdati tra gli Stati membri

1.   L’ASN dello Stato membro di invio fornisce all’ASN dello Stato membro ricevente i microdati di cui all’articolo 5 al più tardi entro 30 giorni di calendario dopo la fine del mese di riferimento.

2.   Se l’ASN dello Stato membro di invio riceve dati aggiuntivi, corretti o modificati tratti dalle dichiarazioni doganali dopo la scadenza di cui al paragrafo 1, l’ASN dello Stato membro di invio fornisce all’ASN dello Stato membro ricevente i microdati riveduti appena possibile e al più tardi entro 30 giorni di calendario dopo la fine del mese in cui sono divenuti disponibili i dati aggiuntivi, corretti o modificati tratti dalle dichiarazioni doganali.

Articolo 7

Misure di sicurezza

A norma dell’articolo 10, paragrafo 2, della decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione (6), per avere il permesso di ricevere microdati e metadati conformemente all’articolo 5 del presente regolamento, le ASN che ricevono o trattano tali microdati e metadati nello Stato membro ricevente devono garantire che i loro sistemi informatici siano protetti a un livello equivalente a quello della politica in materia di sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione di cui alla decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione (7), dalle relative norme di attuazione e dagli standard di sicurezza corrispondenti.

Articolo 8

Protezione dei dati

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali, le ASN adempiono ai loro compiti ai fini del presente regolamento conformemente al regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (8).

Per quanto riguarda il trattamento dei dati personali da parte della Commissione (Eurostat), esso è conforme al regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

Articolo 9

Formato dei microdati e metadati scambiati e procedura per lo scambio

1.   I microdati e i metadati scambiati in conformità all’articolo 5 sono scambiati in formato elettronico e trasmessi o caricati tramite il punto unico di accesso della Commissione (Eurostat) per i microdati e, se del caso, per i metadati.

2.   Gli Stati membri dovrebbero applicare gli standard in materia di scambio dei dati conformemente agli orientamenti forniti in materia dalla Commissione (Eurostat).

Articolo 10

Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 è così modificato:

a)

Nell’allegato V, sezione 2, punto 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a)

“Stato membro di esportazione extra-UE”: lo Stato membro nel cui territorio statistico le merci si trovano al momento dello svincolo nell’ambito del regime doganale o al momento della riesportazione.

Tuttavia, nel caso delle merci in quasi esportazione, se lo “Stato membro di effettiva esportazione” di cui alla sezione 17, punto 2, secondo comma, del presente allegato può essere determinato, lo “Stato membro di esportazione extra-UE”, a partire dal periodo di riferimento di gennaio 2024, è lo Stato membro di effettiva esportazione.»;

b)

nell’allegato V, sezione 8, il punto 3 è sostituito dal seguente:

«3.

L’importatore nello Stato membro di importazione o l’esportatore nello Stato membro di esportazione è tenuto ad assistere l’ASN nello Stato membro di importazione o, rispettivamente, nello Stato membro di esportazione nel chiarire le questioni inerenti alla qualità dei dati in merito alle informazioni statistiche, esclusivamente allo scopo di garantire la qualità dei dati sugli scambi internazionali di beni.».

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 327 del 17.12.2019, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1197 della Commissione, del 30 luglio 2020, che stabilisce le specifiche tecniche e le modalità a norma del regolamento (UE) 2019/2152 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sulle imprese, che abroga dieci atti giuridici nel settore delle statistiche sulle imprese (GU L 271 del 18.8.2020, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2009, relativo alle statistiche europee e che abroga il regolamento (CE, Euratom) n. 1101/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla trasmissione all’Istituto statistico delle Comunità europee di dati statistici protetti dal segreto, il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie, e la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio, che istituisce un comitato del programma statistico delle Comunità europee (GU L 87 del 31.3.2009, pag. 164).

(4)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2016/341 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme transitorie relative a talune disposizioni del codice doganale dell’Unione nei casi in cui i pertinenti sistemi elettronici non sono ancora operativi e che modifica il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione (GU L 69 del 15.3.2016, pag. 1).

(6)  Decisione (UE, Euratom) 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione (GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41).

(7)  Decisione (UE, Euratom) 2017/46 della Commissione, del 10 gennaio 2017, sulla sicurezza dei sistemi di comunicazione e informazione della Commissione europea (GU L 6 dell’11.1.2017, pag. 40).

(8)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

(9)  Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell’Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).


ALLEGATO

Microdati da scambiare

Le voci contrassegnate con la lettera «M» sono obbligatorie, le voci contrassegnate con la lettera «C» sono obbligatorie se presenti nel sistema doganale nazionale e le voci contrassegnate con la lettera «O» sono facoltative. Le voci contrassegnate con «-» non sono applicabili.

A

B

C1

C2

C3

 

Microdati da scambiare  (1)

Importazioni oggetto di sdoganamento centralizzato

Esportazioni oggetto di sdoganamento centralizzato

Merci in quasi esportazione

 

Gruppo 1 — Informazioni generali

 

 

 

1.1.

Data di accettazione della dichiarazione doganale

C

C

C

1.2.

Periodo di riferimento

M

M

M

1.3.

Flusso commerciale

M

M

M

1.4.

Allegato applicato che regolamenta i dati doganali

M

M

M

1.5.

Stato membro ricevente

M

M

M

1.6.

Tipo di dichiarazione

C

C

C

1.7.

Tipo di dichiarazione supplementare

C

C

C

1.8.

Regime

C

C

C

1.9.

Regimi aggiuntivi

C

C

C

1.10.

Numero di autorizzazione del titolare dell’autorizzazione

C

C

-

 

Gruppo 2 — Unità di misura

 

 

 

2.1.

Valore statistico

C

C

C

2.2.

Massa netta

C

C

C

2.3.

Unità supplementari

C

C

C

 

Gruppo 3 — Suddivisioni

 

 

 

3.1.

Codice della merce a livello TARIC (codice a 10 cifre)

C

-

-

3.2.

Codice della merce a livello NC (codice a 8 cifre)

-

C

C

3.3.

Codice del paese di origine

C

-

-

3.4.

Codice del paese di origine preferenziale

C

-

-

3.5.

Codice del paese di spedizione/esportazione

[Paese di provenienza]

C

-

-

3.6.

Codice del paese di destinazione

[Paese di ultima destinazione conosciuta]

-

C

C

3.7.

Codice del paese di destinazione

[Stato membro di presunta destinazione]

C

-

-

3.8.

Codice del paese di spedizione/esportazione

[Stato membro di effettiva esportazione]

-

-

C

3.9.

Natura della transazione

C

C

C

3.10.

Preferenze

C

-

-

3.11.

Container

C

C

C

3.12.

Modo di trasporto alla frontiera

C

C

C

3.13.

Modo di trasporto interno

C

C

C

3.14.

Valuta di fatturazione

C

C

C

 

Gruppo 4 — parti

 

 

 

4.1.

Numero di identificazione dell’importatore

C

-

-

4.2.

Numero di identificazione dell’acquirente

C

-

-

4.3.

Numero di identificazione del destinatario (2)

C

-

-

4.4.

Numero di identificazione dell’esportatore

 

C

C

 

Gruppo 5 — Dati facoltativi

 

 

 

5.1.

Importo totale fatturato

O

O

O

5.2.

Tasso di cambio

O

-

-

5.3

Condizioni di consegna

O

O

O

5.4

Importo dell’articolo fatturato

O

-

-


(1)  Il testo tra parentesi quadre indica il corrispondente elemento dei dati statistici specificato nell’allegato V del regolamento (UE) 2020/1197.

(2)  Solo per i requisiti in materia di dati doganali a norma del regolamento (UE) 2016/341.


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