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Document 32021R1149

    Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 luglio 2021 che istituisce il Fondo Sicurezza interna

    PE/58/2021/INIT

    GU L 251 del 15.7.2021, p. 94–131 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1149/oj

    15.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 251/94


    REGOLAMENTO (UE) 2021/1149 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 7 luglio 2021

    che istituisce il Fondo Sicurezza interna

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 82, paragrafo 1, l’articolo 84 e l’articolo 87, paragrafo 2,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    previa consultazione del Comitato delle regioni,

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Benché la sicurezza nazionale resti di esclusiva competenza degli Stati membri, per proteggere tale sicurezza sono necessari una cooperazione e un coordinamento a livello dell’Unione. È opportuno che l’obiettivo dell’Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell’articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) sia raggiunto, tra l’altro, attraverso misure di prevenzione e lotta contro la criminalità e misure di coordinamento e cooperazione tra autorità di contrasto e altre autorità nazionali degli Stati membri, compreso il coordinamento e la cooperazione con le agenzie e gli altri organi dell’Unione pertinenti, nonché con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali pertinenti, nonché con l’aiuto del settore privato e della società civile.

    (2)

    Per il periodo tra il 2015 e il 2020 la Commissione, il Consiglio dell’Unione europea e il Parlamento europeo hanno definito le priorità comuni fissate nell’agenda europea sulla sicurezza dell’aprile 2015, che sono state ribadite dal Consiglio nella rinnovata strategia di sicurezza interna del giugno 2015 e dal Parlamento europeo nella risoluzione del luglio 2015, segnatamente prevenire e combattere il terrorismo e la radicalizzazione, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, e la criminalità informatica. Tali priorità comuni sono state ribadite per il periodo 2020-2025 nella comunicazione del 24 luglio 2020 della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni dal titolo «la strategia dell’UE per l’Unione della sicurezza».

    (3)

    Nella dichiarazione di Roma firmata il 25 marzo 2017, i leader di 27 Stati membri, il Consiglio europeo, il Parlamento europeo e la Commissione europea hanno ribadito il loro impegno ad operarsi per realizzare un’Europa sicura e a costruire un’Unione in cui tutti i cittadini si sentano sicuri e possano spostarsi liberamente, in cui le frontiere esterne siano protette, con una politica migratoria efficace, responsabile e sostenibile, nel rispetto delle norme internazionali, così come un’Europa determinata a combattere il terrorismo e la criminalità organizzata.

    (4)

    Il Consiglio europeo del 15 dicembre 2016 ha sollecitato il conseguimento di ulteriori risultati sull’interoperabilità dei sistemi di informazione e delle banche dati. Il Consiglio europeo del 23 giugno 2017 ha sottolineato la necessità di migliorare l’interoperabilità tra le banche dati, e il 12 dicembre 2017 la Commissione ha presentato una proposta di regolamento che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi d’informazione dell’UE (cooperazione giudiziaria e di polizia, asilo e migrazione).

    (5)

    Onde preservare l’acquis di Schengen e contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione, dal 6 aprile 2017 gli Stati membri hanno l’obbligo di effettuare verifiche sistematiche nelle banche dati pertinenti sui cittadini dell’Unione che attraversano le frontiere esterne dell’Unione. La Commissione ha inoltre emesso una raccomandazione per gli Stati membri affinché facciano miglior uso dei controlli di polizia e della cooperazione transfrontaliera. I principi fondamentali che dovrebbero presiedere all’azione dell’Unione e degli Stati membri per sviluppare un’autentica ed efficace Unione della sicurezza sono la solidarietà tra gli Stati membri, la trasparenza sulla ripartizione dei compiti, il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali e dello Stato di diritto e una particolare attenzione alla prospettiva mondiale e alla necessaria coerenza con la dimensione esterna della sicurezza.

    (6)

    Per conseguire questo obiettivo è opportuno intraprendere azioni a livello dell’Unione volte a proteggere la popolazione, gli spazi pubblici e le infrastrutture critiche da minacce di natura sempre più transnazionale e a sostenere il lavoro svolto dalle competenti autorità degli Stati membri. Il terrorismo, i reati gravi e di criminalità organizzata, la criminalità itinerante, il traffico illecito di armi e di droga, la corruzione, il riciclaggio dei proventi, la criminalità informatica, lo sfruttamento sessuale, compreso lo sfruttamento sessuale dei minori, le minacce ibride e le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, e la tratta di esseri umani, tra gli altri reati, costituiscono tuttora minacce persistenti alla sicurezza interna dell’Unione. La sicurezza interna è uno sforzo comune a cui dovrebbero contribuire congiuntamente le istituzioni e le agenzie pertinenti dell’Unione e gli Stati membri.

    (7)

    Per contribuire allo sviluppo e all’attuazione di un’autentica ed efficace Unione della sicurezza volta a garantire un livello elevato di sicurezza interna in tutta l’Unione, è opportuno istituire e gestire un Fondo Sicurezza interna («Fondo») al fine di dotare gli Stati membri di un adeguato sostegno finanziario dall’Unione.

    (8)

    È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione siano concentrati su azioni in cui l’intervento dell’Unione possa apportare un maggiore valore aggiunto rispetto all’azione isolata degli Stati membri. In linea con l’articolo 84 e l’articolo 87, paragrafo 2, TFUE, il Fondo dovrebbe sostenere misure per incentivare e sostenere l’azione degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, della formazione comune del personale nonché della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri e gli organismi dell’Unione per quanto riguarda, in particolare, lo scambio di informazioni, una maggiore cooperazione operativa e il sostegno agli sforzi necessari per potenziare le capacità di prevenire e combattere il terrorismo e i reati gravi e di criminalità organizzata. Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere la formazione del personale competente e degli esperti, in linea con i principi generali del programma di formazione europea delle autorità di contrasto. Il Fondo non dovrebbe sostenere i costi operativi e le attività connesse alle funzioni essenziali degli Stati membri per il mantenimento dell’ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna nazionale conformemente all’articolo 72 TFUE.

    (9)

    Il Fondo dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei valori sanciti all’articolo 2 del trattato sull’Unione europea (TUE), dei diritti e dei principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea («Carta») e degli obblighi internazionali dell’Unione relativi ai diritti umani. In particolare, il Fondo dovrebbe essere attuato nel pieno rispetto dei diritti fondamentali, come il diritto alla dignità umana, il diritto alla vita, la proibizione della tortura e delle pene o dei trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla protezione dei dati personali, i diritti dei minori e il diritto a un ricorso effettivo, nonché il pieno rispetto del principio della non discriminazione.

    (10)

    In linea con l’articolo 3 TUE, il Fondo dovrebbe sostenere attività che garantiscano che i minori siano protetti contro la violenza, gli abusi, lo sfruttamento e l’incuria. Occorre che il Fondo sostenga misure di garanzia e assistenza dei minori testimoni e vittime, in particolare dei minori non accompagnati o che per altre ragioni necessitano di tutela.

    (11)

    In linea con le priorità comuni individuate a livello dell’Unione per garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione, il Fondo dovrebbe sostenere azioni volte ad affrontare le principali minacce per la sicurezza e, in particolare, a prevenire e combattere il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica nonché a fornire assistenza e protezione alle vittime di reato. Il Fondo dovrebbe garantire che l’Unione e i suoi Stati membri siano anche ben attrezzati per affrontare le minacce emergenti e in evoluzione, come i traffici illeciti, anche tramite canali online, le minacce ibride e le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, al fine di istituire un’autentica Unione della sicurezza. Tale obiettivo dovrebbe essere perseguito attraverso un’assistenza finanziaria che contribuisca a migliorare lo scambio di informazioni, che potenzi la cooperazione operativa e che rafforzi le capacità nazionali e collettive.

    (12)

    L’assistenza finanziaria fornita dal Fondo dovrebbe in particolare sostenere lo scambio di informazioni, la cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale e la prevenzione per quanto riguarda i reati gravi e di criminalità organizzata, il traffico illecito di armi, la corruzione, il riciclaggio dei proventi, il traffico di droga, la criminalità ambientale, il terrorismo, la tratta di esseri umani, lo sfruttamento dei rifugiati e dei migranti irregolari, lo sfruttamento grave dei lavoratori, lo sfruttamento e gli abusi sessuali, compreso lo sfruttamento e gli abusi sessuali ai danni di minori e donne, la distribuzione di immagini di abusi sui minori e la pedopornografia nonché la criminalità informatica. Il Fondo dovrebbe inoltre sostenere la protezione della popolazione, degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza nonché la preparazione ai rischi e alle crisi in materia di sicurezza e la loro gestione efficace, anche attraverso la formazione comune, lo sviluppo di politiche comuni quali strategie, cicli programmatici, programmi e piani d’azione) nonché della legislazione e della cooperazione pratica.

    (13)

    Il Fondo dovrebbe fornire un sostegno finanziario per far fronte alle sfide emergenti poste dal significativo aumento, negli ultimi anni, della portata di alcuni tipi di reato commessi via Internet, quali la frode nei pagamenti, lo sfruttamento sessuale dei minori e il traffico illecito di armi.

    (14)

    Il Fondo dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti realizzati grazie agli strumenti che lo hanno preceduto, segnatamente il programma «Prevenzione e lotta contro la criminalità» (ISEC), il programma «Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza» (CIPS) per il periodo 2007-2013 e lo strumento per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell’ambito del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito con regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (3). L’ambito di applicazione del Fondo dovrebbe anche consentire di tenere conto di nuovi sviluppi.

    (15)

    È necessario ottimizzare l’impatto dei finanziamenti dell’Unione attraverso la mobilitazione, la messa in comune e l’impiego di risorse finanziarie pubbliche e private. In relazione al proprio obiettivo, il Fondo dovrebbe promuovere e incoraggiare il coinvolgimento attivi e significativi della società civile, comprese le organizzazioni non governative, e del settore industriale europeo nello sviluppo e nell’attuazione della politica di sicurezza, se del caso coinvolgendo anche altri soggetti pertinenti, organi e organismi dell’Unione, e organizzazioni internazionali. Occorre tuttavia garantire che il sostegno del Fondo non sia utilizzato per delegare compiti statutari o pubblici a soggetti privati.

    (16)

    La natura transfrontaliera del terrorismo e dei reati gravi e di criminalità organizzata richiede una risposta e una cooperazione coordinate negli Stati membri, tra gli Stati membri, e con gli organi e organismi competenti dell’Unione. Tutte le autorità competenti degli Stati membri, compresi i servizi di contrasto specializzati, possono detenere informazioni preziose per combattere efficacemente il terrorismo, i reati gravi e della criminalità organizzata. Per accelerare lo scambio di informazioni e migliorare la qualità delle informazioni condivise è fondamentale creare un clima di fiducia reciproca. È opportuno ricercare ed esaminare nuovi approcci alla cooperazione e allo scambio di informazioni, anche per quanto riguarda l’analisi delle minacce, tenendo conto dei quadri esistenti all’interno e al di fuori del quadro dell’Unione, come il Centro UE di situazione e intelligence (INTCEN), il Centro europeo antiterrorismo (ECTC) di Europol, il coordinatore antiterrorismo dell’UE e il gruppo Contro-terrorismo. Il Fondo dovrebbe sostenere le autorità competenti degli Stati membri incaricate della prevenzione o dell’individuazione dei reati e delle relative indagini di cui all’articolo 87 TFUE nella misura in cui le loro attività rientrano nell’ambito di applicazione del Fondo. Tutte le attività finanziate dovrebbero rispettare pienamente lo status giuridico delle diverse autorità competenti e delle diverse strutture europee come pure i necessari principi di titolarità delle informazioni.

    (17)

    Al fine di beneficiare delle conoscenze e del know-how delle agenzie decentrate dell’Unione con competenze in materia di cooperazione e formazione delle autorità di contrasto, monitoraggio delle droghe e delle tossicodipendenze, diritti fondamentali, questioni riguardanti la giustizia e sistemi informatici su larga scala, la Commissione dovrebbe coinvolgere le pertinenti agenzie decentrate nei lavori del comitato per i fondi per gli affari interni istituito dal regolamento (UE) 2021/1148 del parlamento europeo e del Consiglio (4), in particolare all’inizio e al medio termine della fase di programmazione. Se del caso, la Commissione dovrebbe anche poter coinvolgere le pertinenti agenzie decentrate nella sorveglianza e nella valutazione, in particolare al fine di garantire che le azioni sostenute dal Fondo siano conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione.

    (18)

    Nel quadro complessivo della strategia dell’Unione in materia di droga, che sostiene un approccio equilibrato basato sulla riduzione contemporanea dell’offerta e della domanda, l’assistenza finanziaria fornita nell’ambito del Fondo dovrebbe sostenere le azioni volte a prevenire e combattere il traffico di droga, attraverso la riduzione dell’offerta e della domanda, in particolare le misure aventi come bersaglio la produzione, la fabbricazione, l’estrazione, la vendita, il trasporto, l’importazione o l’esportazione di stupefacenti, nonché il possesso e l’acquisto finalizzati allo svolgimento di attività di traffico di droga. Il Fondo dovrebbe coprire inoltre gli aspetti preventivi della politica in materia di droga. Al fine di conseguire ulteriori sinergie e coerenza nel settore della droga, è opportuno che tali elementi degli obiettivi legati alla droga, che nel periodo 2014-2020 rientravano nel programma Giustizia, siano integrati nel Fondo.

    (19)

    Affinché contribuisca effettivamente ad aumentare il livello di sicurezza interna in tutta l’Unione e a contribuire in tal modo a sviluppare un’autentica Unione della sicurezza, il Fondo dovrebbe essere utilizzato in modo tale da apportare il massimo valore aggiunto dell’Unione alle azioni degli Stati membri.

    (20)

    Il Fondo dovrebbe sostenere gli investimenti in attrezzature, mezzi di trasporto e strutture solo qualora tali investimenti presentino un chiaro valore aggiunto dell’Unione, e solo nella misura in cui detti investimenti siano necessari per conseguire gli obiettivi del Fondo. Ad esempio, tali investimenti potrebbero includere investimenti nelle attrezzature necessarie alla pratica forense, alla sorveglianza discreta, all’individuazione di esplosivi e droghe e per altre finalità specifiche che rientrino negli obiettivi del Fondo. Il Fondo non dovrebbe finanziare gli investimenti di rilevanza puramente nazionale o investimenti che sarebbero necessari alle attività quotidiane delle autorità competenti, quali uniformi, automobili, autobus, scooter, stazioni di polizia, centri di formazione non specializzata e attrezzature per l’ufficio.

    (21)

    Nell’interesse della solidarietà all’interno dell’Unione e in uno spirito di ripartizione della responsabilità in materia di sicurezza nell’Unione, nel caso in cui siano individuati carenze o rischi, in particolare a seguito di una valutazione Schengen, lo Stato membro interessato dovrebbe affrontare in modo adeguato tali debolezze utilizzando le risorse del suo programma per attuare le raccomandazioni adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio (5).

    (22)

    Al fine di contribuire al raggiungimento dell’obiettivo strategico del Fondo, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le priorità dei loro programmi perseguano tutti gli obiettivi specifici del Fondo, che le priorità scelte siano conformi alle misure di attuazione previste all’allegato II e che la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze e garantisca il conseguimento dell’obiettivo strategico.

    (23)

    In ottemperanza al principio di efficienza, è opportuno ricercare sinergie e garantire coerenza con altri fondi dell’Unione ed evitare sovrapposizioni tra le diverse azioni.

    (24)

    Al fine di massimizzare l’effettivo conseguimento di obiettivi strategici, sfruttare economie di scala e evitare sovrapposizioni tra azioni, il Fondo dovrebbe essere coerente e complementare con gli altri programmi finanziari dell’Unione nel settore della sicurezza. In particolare, è opportuno garantire sinergie con il Fondo Asilo, migrazione e integrazione e con il Fondo per la gestione integrata delle frontiere, composto dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti istituito con regolamento (UE) 2021/1148, e dallo Strumento di sostegno finanziario per le attrezzature di controllo doganale istituito con regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio (6), nonché con i fondi della politica di coesione rientranti nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio (7),

    la parte relativa alla ricerca in materia di sicurezza del programma Orizzonte Europa istituito con regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (8), il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori istituito con regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), il programma Giustizia istituito con regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio (10) il Programma Europa digitale istituito con regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio (11) e il programma InvestEU istituito con regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio (12). Le sinergie dovrebbero essere ricercate in particolare per quanto riguarda la sicurezza delle infrastrutture e degli spazi pubblici, la cibersicurezza, la protezione delle vittime e la prevenzione della radicalizzazione.

    (25)

    Nel tentativo di rafforzare le complementarità tra il Fondo e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti, dovrebbe essere anche possibile utilizzare attrezzature multifunzionali e sistemi TIC il cui utilizzo principale sia conforme al presente regolamento per il conseguimento degli obiettivi dello Strumento per la gestione delle frontiere e i visti.

    (26)

    È opportuno che le azioni sostenute dal Fondo nei paesi terzi, e in relazione a tali paesi, siano attuate in sinergia e coerenza con altre azioni esterne all’Unione sostenute dai suoi strumenti, e completino tali azioni. In particolare, l’attuazione di tali azioni dovrebbe improntarsi alla piena coerenza con i principi e gli obiettivi generali fissati per l’azione esterna dell’Unione, la sua politica estera e la sua politica di aiuto allo sviluppo nei confronti del paese o della regione in questione. Per quanto riguarda la dimensione esterna del Fondo, il Fondo dovrebbe rafforzare la cooperazione con i paesi terzi nei settori di rilevanza per la sicurezza interna dell’Unione. In tale contesto, i finanziamenti a titolo dello strumento tematico dovrebbero essere utilizzati per sostenere azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi, nell’ambito degli obiettivi del Fondo, in particolare per contribuire a combattere e prevenire la criminalità, tra cui il traffico di droga e la tratta di esseri umani, per contribuire alla lotta contro le reti criminali transfrontaliere di trafficanti.

    (27)

    Nell’attuare lo strumento tematico la Commissione dovrebbe garantire che i finanziamenti rispondano alle sfide e alle esigenze implicate nel conseguimento degli obiettivi del Fondo.

    (28)

    È opportuno che i finanziamenti a carico del bilancio dell’Unione siano concentrati su azioni per le quali l’intervento dell’Unione può apportare valore aggiunto rispetto alle azioni isolate degli Stati membri. La sicurezza ha una dimensione intrinsecamente transfrontaliera e richiede pertanto una risposta forte e coordinata dell’Unione. Il sostegno finanziario fornito dal presente regolamento dovrebbe contribuire in particolare a rafforzare le capacità nazionali e dell’Unione nel settore della sicurezza.

    (29)

    Si può ritenere che uno Stato membro non rispetti il pertinente acquis dell’Unione in relazione al ricorso al sostegno operativo nell’ambito del Fondo se non ha ottemperato agli obblighi previsti dai trattati nel settore della sicurezza, se esiste un evidente rischio di violazione grave dei valori dell’Unione da parte di tale Stato membro nell’attuazione dell’acquis in materia di sicurezza, o se da una relazione di valutazione nel quadro del meccanismo di valutazione e monitoraggio di Schengen di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013 emergono carenze nel settore in questione.

    (30)

    Il Fondo dovrebbe rispondere alla necessità di una maggiore flessibilità e semplificazione, rispettando nel contempo i requisiti relativi alla prevedibilità e garantendo che vi sia una distribuzione equa e trasparente delle risorse per realizzare gli obiettivi stabiliti dal presente regolamento. L’attuazione del Fondo dovrebbe ispirarsi ai principi di efficienza, efficacia, rilevanza, coerenza, valore aggiunto dell’Unione e qualità della spesa. Inoltre il Fondo dovrebbe essere attuato nel modo più facilmente fruibile possibile.

    (31)

    Al fine di ottimizzare il valore aggiunto degli investimenti finanziati integralmente o in parte dal bilancio dell’Unione, è opportuno cercare sinergie, in particolare, tra il Fondo e altri programmi dell’Unione, compresi quelli in regime di gestione concorrente. Per sfruttare al massimo tali sinergie è opportuno garantire meccanismi di facilitazione essenziali, tra cui il finanziamento cumulativo per un’azione del Fondo e da un altro programma dell’Unione. Tale finanziamento cumulativo non dovrebbe superare i costi ammissibili totali di tale azione. A tal fine, il presente regolamento dovrebbe stabilire norme appropriate, in particolare per quanto riguarda la possibilità di dichiarare gli stessi costi o le stesse spese proporzionalmente nell’ambito del Fondo e di un altro programma dell’Unione.

    (32)

    Nel promuovere le azioni sostenute dal Fondo, i destinatari dei finanziamenti dell’Unione dovrebbero fornire informazioni nella lingua o nelle lingue pertinenti per il pubblico destinatario. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell’Unione, i destinatari di tali finanziamenti dovrebbero fare riferimento alla loro provenienza quando comunicano informazioni in merito alle azioni in questione. A tale scopo, i destinatari dovrebbero garantire che in tutte le comunicazioni destinate ai media e al pubblico figuri l’emblema dell’Unione e si menzioni esplicitamente il sostegno finanziario dell’Unione.

    (33)

    La Commissione dovrebbe poter utilizzare le risorse finanziarie nell’ambito del Fondo per promuovere le migliori prassi e lo scambio di informazioni sull’attuazione del Fondo.

    (34)

    La Commissione dovrebbe pubblicare tempestivamente informazioni sul sostegno fornito dallo strumento tematico in regime di gestione diretta o indiretta e, se del caso, aggiornare tali informazioni. Dovrebbe essere possibile ordinare i dati per obiettivo specifico, nome del beneficiario, importo impegnato giuridicamente e natura e finalità della misura.

    (35)

    Il presente regolamento dovrebbe fissare gli importi iniziali da assegnare ai programmi degli Stati membri, calcolati sulla base dei criteri di cui all’allegato I.

    (36)

    Gli importi iniziali da assegnare ai programmi degli Stati membri dovrebbero costituire la base degli investimenti a lungo termine degli Stati membri in materia di sicurezza. Al fine di tener conto dei cambiamenti nelle minacce interne ed esterne per la sicurezza o nella situazione di partenza, un importo aggiuntivo dovrebbe essere assegnato agli Stati membri a metà del periodo di programmazione e dovrebbe essere basato su dati statistici in conformità dell’allegato I, tenendo conto dello stato di attuazione del programma degli Stati membri.

    (37)

    Poiché le sfide nel settore della sicurezza sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l’assegnazione dei finanziamenti ai cambiamenti delle minacce interne ed esterne per la sicurezza e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto dell’Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti delle politiche e delle priorità dell’Unione, e per orientare i finanziamenti verso azioni con un livello elevato di valore aggiunto dell’Unione, una parte del finanziamento dovrebbe essere periodicamente destinata, attraverso uno strumento tematico, ad azioni specifiche, ad azioni dell’Unione e all’assistenza emergenziale.

    (38)

    È opportuno incoraggiare gli Stati membri a usare parte della dotazione assegnata ai loro programmi per finanziare le azioni elencate nell’allegato IV, accordando loro un contributo dell’Unione più elevato, principalmente in virtù del loro considerevole valore aggiunto per l’Unione o della notevole importanza che rivestono per l’Unione.

    (39)

    Parte delle risorse disponibili nell’ambito del Fondo potrebbe essere assegnata a programmi degli Stati membri volti all’attuazione di azioni specifiche che presuppongono cooperazione tra gli Stati membri, o l’attuazione di specifiche azioni in situazioni in cui nuovi sviluppi nell’Unione richiedono finanziamenti aggiuntivi da mettere a disposizione di uno o più Stati membri. È opportuno che la Commissione definisca tali azioni specifiche nei suoi programmi di lavoro.

    (40)

    Il Fondo dovrebbe contribuire a sostenere i costi operativi relativi alla sicurezza interna per consentire agli Stati membri di mantenere capacità che sono determinanti per l’intera Unione. Tale sostegno dovrebbe consistere nel rimborso integrale di costi specifici relativi agli obiettivi del Fondo e dovrebbe costituire parte integrante dei programmi degli Stati membri.

    (41)

    Per completare l’attuazione dell’obiettivo strategico del Fondo svolta a livello nazionale mediante i programmi degli Stati membri, il Fondo dovrebbe sostenere anche azioni a livello di Unione. Tali azioni dovrebbero essere destinate a scopi strategici generali rientranti nell’ambito di intervento del Fondo, relativi all’analisi politica e all’innovazione, all’apprendimento reciproco a livello transnazionale e ai partenariati, e alla sperimentazione di nuove iniziative e azioni in tutta l’Unione o in alcuni Stati membri. Il Fondo dovrebbe sostenere gli sforzi compiuti dagli Stati membri, anche a livello locale, per scambiare le migliori prassi e promuovere la formazione comune, compresa la sensibilizzazione del personale di contrasto, riguardo alla radicalizzazione e a tutte le forme di discriminazione che potrebbero sfociare nella violenza, come l’antisemitismo, l’antiziganismo e altre forme di razzismo. A tal fine potrebbero essere finanziati programmi di scambio specializzati per i giovani membri del personale di contrasto.

    (42)

    Al fine di rafforzare la capacità dell’Unione di reagire immediatamente a incidenti di sicurezza e alle nuove minacce emergenti per l’Unione, dovrebbe essere possibile fornire assistenza emergenziale conformemente al quadro istituito dal presente regolamento. L’assistenza emergenziale non dovrebbe essere fornita per sostenere misure puramente di emergenza o a lungo termine o per affrontare situazioni in cui l’urgenza di agire è conseguente all’inadeguatezza della pianificazione e dell’azione delle autorità competenti.

    (43)

    Per garantire la necessaria flessibilità di azione e rispondere alle esigenze emergenti, è opportuno prevedere la possibilità per le agenzie decentrate di ricevere adeguati mezzi finanziari aggiuntivi per svolgere determinati compiti di emergenza. Qualora il compito da eseguire sia così urgente che non è possibile modificare in tempo la dotazione finanziaria, le agenzie decentrate dovrebbero poter beneficiare dell’assistenza emergenziale, anche sotto forma di sovvenzioni, coerentemente con le priorità e le iniziative individuate a livello dell’Unione dalle istituzioni dell’Unione.

    (44)

    Alla luce della natura transnazionale delle azioni dell’Unione e al fine di promuovere un’azione coordinata per conseguire l’obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza nell’Unione, le agenzie decentrate dovrebbero, in via eccezionale, essere ammissibili quali beneficiari delle azioni dell’Unione, anche sotto forma di sovvenzioni, quando contribuiscono all’attuazione di azioni dell’Unione che rientrano fra le loro competenze e quando tali azioni non sono coperte dal contributo dell’Unione al bilancio di tali agenzie decentrate nel quadro del bilancio annuale. Per garantire un valore aggiunto dell’Unione, tale sostegno dovrebbe essere coerente con le priorità e le iniziative individuate a livello dell’Unione dalle istituzioni dell’Unione.

    (45)

    L’obiettivo strategico del Fondo dovrebbe essere perseguito anche mediante gli strumenti finanziari e le garanzie di bilancio previsti dalle finestre delle politiche del programma InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523. Il sostegno finanziario dovrebbe essere utilizzato per ovviare alle carenze del mercato o a situazioni di investimento non ottimali in modo proporzionato, non dovrebbero duplicare i finanziamenti privati o sostituirvisi o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero avere un chiaro valore aggiunto dell’Unione.

    (46)

    Le operazioni di finanziamento misto hanno carattere facoltativo e sono operazioni sostenute dal bilancio dell’Unione che combinano forme di sostegno non rimborsabili forme di sostegno rimborsabili, o entrambe, a titolo del bilancio dell’Unione con forme di sostegno rimborsabili di istituti di promozione, istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché il sostegno da parte di istituti di finanziamento commerciali e investitori.

    (47)

    Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il Fondo, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l’introduzione di nuove risorse proprie (13).

    (48)

    Al Fondo si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le regole applicabili all’esecuzione del bilancio dell’Unione, in particolare alle sovvenzioni, ai premi, agli appalti, alla gestione indiretta, agli strumenti finanziari, alle garanzie di bilancio, all’assistenza finanziaria e al rimborso di esperti esterni.

    (49)

    Ai fini dell’attuazione delle azioni in regime di gestione concorrente, è opportuno che il Fondo si inserisca in un quadro coerente comprendente il presente regolamento, il regolamento finanziario e il regolamento (UE) 2021/1060.

    (50)

    Il regolamento (UE) 2021/1060 stabilisce il quadro entro il quale si iscrive l’azione del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo Plus, del Fondo di coesione, del Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, del Fondo per una transizione giusta, del Fondo Asilo, migrazione e integrazione, del Fondo Sicurezza interna e dello Strumento per il sostegno finanziario per di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, e fissa, in particolare, le regole di programmazione, di sorveglianza e valutazione, di gestione e di controllo per i fondi dell’Unione attuati in regime di gestione concorrente. Nel presente regolamento occorre inoltre specificare gli obiettivi del Fondo e stabilire disposizioni specifiche relative alle azioni che possono essere finanziate nell’ambito del Fondo.

    (51)

    Una modalità di prefinanziamento per il Fondo è stabilita nel regolamento (UE) 2021/1060 e nel presente regolamento è stabilito un tasso di prefinanziamento specifico. Inoltre, al fine di garantire che sia possibile reagire prontamente a situazioni di emergenza, è opportuno stabilire un tasso di prefinanziamento specifico per l’assistenza emergenziale. La modalità di prefinanziamento dovrebbe garantire che gli Stati membri abbiano i mezzi per fornire sostegno ai beneficiari fin dall’avvio dell’attuazione dei loro programmi.

    (52)

    Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla loro capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenendo conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio di inottemperanza. Nel compiere tale scelta, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

    (53)

    Al fine di sfruttare al meglio il principio dell’audit unico, è opportuno stabilire norme specifiche in materia di controllo e audit dei progetti nei quali i beneficiari sono organizzazioni internazionali i cui sistemi di controllo interno sono stati valutati positivamente dalla Commissione. Per tali progetti le autorità di gestione dovrebbero poter limitare le loro verifiche di gestione, a condizione che il beneficiario fornisca tempestivamente tutti i dati e le informazioni necessari sullo stato di avanzamento del progetto e sull’ammissibilità delle spese sottostanti. Inoltre, qualora un progetto attuato da una siffatta organizzazione internazionale faccia parte di un campione di audit, l’autorità di audit dovrebbe poter svolgere la propria attività in linea con i principi della norma ISRS (International Standard on Related Services) 4400 — Engagements to perform Agreed-upon Procedures regarding Financial Information.

    (54)

    A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Tuttavia, i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione, tranne in casi eccezionali debitamente giustificati. Al fine di evitare interruzioni del finanziamento dell’Unione suscettibili di arrecare pregiudizio agli interessi dell’Unione, dovrebbe essere possibile, per un periodo di tempo limitato all’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che i costi sostenuti in relazione ad azioni già avviate che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento in regime di gestione diretta siano considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza.

    (55)

    In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (15), dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (16), (Euratom, CE) n. 2185/96 (17) e (UE) 2017/1939 (18) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, compresi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altri reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (19).

    In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti. Gli Stati membri dovrebbero cooperare pienamente e prestare tutta l’assistenza necessaria alle istituzioni, agli organi e agli organismi dell’Unione a tutela degli interessi finanziari dell’Unione.

    (56)

    Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario, definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi ed esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

    (57)

    A norma della decisione 2013/755/UE del Consiglio (20) le persone fisiche e i soggetti stabiliti nei paesi e territori d’oltremare sono ammissibili a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del Fondo e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il pertinente paese o territorio d’oltremare è connesso.

    (58)

    In conformità dell’articolo 349 TFUE e in linea con la comunicazione della Commissione del 24 ottobre 2017 dal titolo «Un partenariato strategico rinnovato e rafforzato con le regioni ultraperiferiche dell’UE», approvata dal Consiglio nelle sue conclusioni del 12 aprile 2018, gli Stati membri interessati dovrebbero assicurare che i loro programmi tengano conto delle sfide specifiche cui devono far fronte le regioni ultraperiferiche. Il Fondo dovrebbe sostenere detti Stati membri con risorse adeguate per aiutare ove occorra le regioni ultraperiferiche.

    (59)

    In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (21), è opportuno che il Fondo sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del Fondo sul terreno. Per misurare i risultati raggiunti dal Fondo, è opportuno istituire indicatori e relativi target finali in relazione a ciascuno dei suoi obiettivi specifici. Tali indicatori dovrebbero essere di natura qualitativa e quantitativa.

    (60)

    Tramite indicatori e la rendicontazione finanziaria, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero sorvegliare l’attuazione del Fondo, in conformità delle disposizioni pertinenti del regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni per il periodo 2021-2027 e del presente regolamento. A partire dal 2023 gli Stati membri dovrebbero trasmettere alla Commissione relazioni annuali in materia di performance riguardanti l’ultimo periodo contabile. Le relazioni dovrebbero contenere informazioni sui progressi compiuti nell’attuazione dei programmi degli Stati membri. Gli Stati membri dovrebbero anche trasmettere alla Commissione delle sintesi di tali relazioni. La Commissione dovrebbe tradurre in tutte le lingue ufficiali dell’Unione tali sintesi e metterle a disposizione del pubblico sul suo sito web, insieme ai link ai siti web degli Stati membri di cui al regolamento (UE) 2021/1060.

    (61)

    Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici, in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi, adottato nell’ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (22), e realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell’obiettivo generale di destinare il 30 % di tutta la spesa del quadro finanziario pluriennale all’integrazione degli obiettivi climatici, nonché di adoperarsi per conseguire l’ambizioso traguardo di destinare il 7,5 % del bilancio nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alle spese relative alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra obiettivi in materia di clima e di biodiversità. Il Fondo dovrebbe sostenere attività che rispettino le norme e le priorità climatiche e ambientali dell’Unione e non arrechino un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio (23).

    (62)

    Il regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (24) e qualsiasi altro atto applicabile al periodo di programmazione 2014-2020 dovrebbe continuare ad applicarsi ai programmi e ai progetti sostenuti a titolo dello strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell’ambito del Fondo sicurezza interna durante il periodo di programmazione 2014-2020. Poiché il periodo di attuazione del regolamento (UE) n. 514/2014 si sovrappone al periodo di programmazione del presente regolamento e al fine di garantire la continuità dell’attuazione di determinati progetti approvati a norma di detto regolamento, è opportuno stabilire disposizioni per l’esecuzione scaglionata dei progetti. Ogni singola fase del progetto dovrebbe essere attuata conformemente alle norme del periodo di programmazione nel cui quadro riceve il finanziamento.

    (63)

    Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (64)

    Al fine di integrare e modificare gli elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo all’elenco delle azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati di cui all’allegato IV, al sostegno operativo di cui all’allegato VII e allo sviluppo ulteriore del quadro di sorveglianza e valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (65)

    È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (25). Si dovrebbe ricorrere alla procedura d’esame per l’adozione di atti di esecuzione che prevedono obblighi comuni agli Stati membri, in particolare per quanto attiene gli obblighi riguardanti la trasmissione di informazioni alla Commissione, mentre si dovrebbe ricorrere alla procedura consultiva per l’adozione di atti di esecuzione relativi alle modalità di trasmissione di informazioni alla Commissione nel quadro della programmazione e della rendicontazione, vista la loro natura puramente tecnica. È opportuno che la Commissione adotti atti di esecuzione immediatamente applicabili relativamente all’adozione di decisioni di concedere assistenza di emergenza prevista dal presente regolamento ove sussistano, in casi debitamente giustificati connessi alla natura e finalità di tale assistenza, imperativi motivi di urgenza.

    (66)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al TUE e al TFUE, la Danimarca non partecipa all’adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

    (67)

    A norma dell’articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, l’Irlanda ha notificato che desidera partecipare all’adozione e all’applicazione del presente regolamento.

    (68)

    È opportuno allineare il periodo di applicazione del presente regolamento a quello del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (26).

    (69)

    Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l’attuazione sin dall’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    1.   Il presente regolamento istituisce il Fondo Sicurezza interna («Fondo») per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

    2.   Il presente regolamento stabilisce:

    a)

    l’obiettivo strategico del Fondo;

    b)

    gli obiettivi specifici del Fondo e le misure per attuare tali obiettivi specifici;

    c)

    il bilancio per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027;

    d)

    le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione del finanziamento.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «operazione di finanziamento misto»: un’azione sostenuta dal bilancio dell’Unione, anche nell’ambito dei meccanismi di finanziamento misto ai sensi dell’articolo 2, punto 6), del regolamento finanziario che combina forme di aiuto non rimborsabile e/o strumenti finanziari del bilancio dell’Unione con forme di aiuto rimborsabile di istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché di istituti di finanziamento commerciali e investitori;

    2)

    «autorità competenti»: tutte le autorità degli Stati membri responsabili in materia di prevenzione, individuazione dei reati e relative indagini di cui all’articolo 87, paragrafo 1, TFUE, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell’applicazione della legge specializzati;

    3)

    «prevenzione «: in relazione alla criminalità, tutte le misure che mirano, o altrimenti concorrono, a contrastare la criminalità e a diminuire il senso di insicurezza dei cittadini, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2009/902/GAI del Consiglio (27);

    4)

    «infrastruttura critica»: un elemento, una rete, un sistema o parte di questo che è essenziale per il mantenimento di funzioni vitali della società, della salute, dell’incolumità, della sicurezza, del benessere economico o sociale della popolazione, e il cui danneggiamento, rottura o distruzione avrebbe ripercussioni rilevanti in uno Stato membro o nell’Unione a causa del mancato mantenimento di tali funzioni;

    5)

    «criminalità informatica»: i reati la cui commissione implica necessariamente, come mezzo del reato o obiettivo principale del reato, i sistemi delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC) (reati dipendenti dall’informatica), o i reati tradizionali le cui dimensioni o la cui portata possono essere aumentati mediante l’uso di computer, reti di computer o altri sistemi TIC (reati favoriti dall’informatica);

    6)

    «azione operativa del ciclo programmatico dell’UE/EMPACT»: azione intrapresa nel quadro del ciclo programmatico dell’UE per contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità internazionale, attraverso la piattaforma multidisciplinare europea di lotta alle minacce della criminalità (EMPACT - European Multidisciplinary Platform against Criminal Threats) il cui scopo è affrontare le più importanti minacce poste all’Unione dai reati gravi e di criminalità organizzata incoraggiando la cooperazione tra gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e organismi dell’Unione, nonché, se del caso, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali pertinenti.

    7)

    «scambio di informazioni»: la raccolta, l’archiviazione, il trattamento, l’analisi e il trasferimento, e l’accesso sicuri delle informazioni pertinenti per le autorità di cui all’articolo 87 TFUE e per Europol e altri organismi dell’Unione pertinenti nei settori della prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento di reati, in particolare quelli gravi e di criminalità organizzata transfrontaliera e di terrorismo;

    8)

    «reato di criminalità organizzata»: la condotta punibile relativa alla partecipazione a un’organizzazione criminale quale definita all’articolo 1, punto 1), nella decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio (28);

    9)

    «preparazione»: qualsiasi azione specificamente volta a prevenire o ridurre i rischi collegati a possibili attentati terroristici o altri incidenti di sicurezza rientranti nell’ambito di applicazione del presente regolamento;

    10)

    «meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen»: il meccanismo di valutazione e monitoraggio di cui al regolamento (UE) n. 1053/2013;

    11)

    «terrorismo»: qualsiasi atto intenzionale o reato di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio (29);

    12)

    «situazione di emergenza»: qualsiasi incidente di sicurezza, nuova minaccia emergente o nuova vulnerabilità individuata, rientrante nell’ambito di applicazione del presente regolamento, che ha o potrebbe avere gravi ripercussioni negative sulla sicurezza della popolazione, degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche in uno o più Stati membri;

    13)

    «denaro “esca”»: vero e proprio contante che viene mostrato nel corso di un’indagine penale come prova di liquidità e solvibilità all’indagato o altra persona che dispone di informazioni sulla disponibilità o sulla consegna o che agisce in veste di intermediario, al fine di effettuare un acquisto fittizio volto ad arrestare l’indagato, individuare siti di produzione illegale o smantellare in altro modo un gruppo di criminalità organizzata;

    14)

    «radicalizzazione»: un processo graduale e complesso che porta all’estremismo violento e al terrorismo, in cui un individuo o un gruppo di individui adotta un’ideologia o un credo radicale che accetta, utilizza o tollera la violenza, compresi gli atti di terrorismo, per raggiungere uno specifico obiettivo politico, religioso o ideologico;

    15)

    «azioni specifiche»: progetti transnazionali o nazionali che apportano un valore aggiunto dell’Unione conformemente agli obiettivi del Fondo per i quali uno, più o tutti gli Stati membri ricevono una dotazione aggiuntiva per i rispettivi programmi;

    16)

    «sostegno operativo»: parte della dotazione di uno Stato membro che può essere usata per finanziare il sostegno alle autorità pubbliche responsabili della realizzazione dei compiti e la fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione nella misura in cui contribuiscono a garantire un livello elevato di sicurezza nell’Unione;

    17)

    «azioni dell’Unione»: progetti transnazionali o progetti di particolare interesse per l’Unione, attuati conformemente agli obiettivi del Fondo.

    Articolo 3

    Obiettivi del Fondo

    1.   L’obiettivo strategico del Fondo è contribuire a garantire un elevato livello di sicurezza nell’Unione, in particolare prevenendo e combattendo il terrorismo e la radicalizzazione, i reati gravi e di criminalità organizzata e la criminalità informatica, fornendo assistenza e protezione alle vittime di reato, nonché preparandosi agli incidenti, ai rischi e alle crisi in materia di sicurezza che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento, proteggendosi dagli stessi e gestendoli efficacemente.

    2.   Nell’ambito dell’obiettivo strategico di cui al paragrafo 1, il Fondo contribuisce agli obiettivi specifici seguenti:

    a)

    migliorare e agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, all’interno delle stesse, e gli organi e organismi dell’Unione pertinenti e, se del caso, con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali;

    b)

    migliorare e intensificare la cooperazione transfrontaliera, comprese le operazioni congiunte all’interno e tra le autorità competenti degli Stati membri in relazione al terrorismo e ai reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera; e

    c)

    sostenere il rafforzamento delle capacità degli Stati membri di prevenire e combattere la criminalità, il terrorismo e la radicalizzazione nonché gestire gli incidenti, i rischi e le crisi sicurezza, anche attraverso una maggiore cooperazione tra le autorità pubbliche, gli organi e organismi dell’Unione competenti, la società civile e i partner privati in diversi Stati membri.

    3.   Nell’ambito degli obiettivi specifici di cui al paragrafo 2, il Fondo è attuato mediante le misure di attuazione di cui all’allegato II.

    Articolo 4

    Rispetto dei diritti fondamentali

    Le azioni finanziate a titolo del Fondo sono attuate nel pieno rispetto dei diritti fondamentali e della dignità umana. In particolare, tali azioni sono conformi alla Carta, al diritto dell’Unione sulla protezione dei dati e alla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU). Nell’attuare le azioni a titolo del Fondo, ogniqualvolta possibile, gli Stati membri dedicano un’attenzione specifica all’assistenza e alla protezione delle persone vulnerabili, specialmente i bambini e i minori non accompagnati.

    Articolo 5

    Ambito di applicazione del sostegno

    1.   Nell’ambito dei suoi obiettivi e conformemente alle misure di attuazione elencate all’allegato II, il Fondo sostiene in particolare azioni come quelle elencate nell’allegato III.

    2.   Per conseguire i suoi obiettivi, il Fondo può sostenere, in linea con le priorità dell’Unione, e fatte salve adeguate misure di salvaguardia, le azioni di cui all’allegato III e in relazione ai paesi terzi, se del caso, in conformità dell’articolo 19.

    3.   Per quanto riguarda le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi, la Commissione e gli Stati membri, insieme al servizio europeo per l’azione esterna, assicurano, conformemente alle rispettive competenze, il coordinamento con le politiche, le strategie e gli strumenti pertinenti dell’Unione. Provvedono in particolare affinché le azioni nei paesi terzi e in relazione a tali paesi:

    a)

    siano svolte in sinergia e in modo coerente con altre azioni esterne dell’Unione sostenute da altri strumenti dell’Unione;

    b)

    siano coerenti con la politica esterna dell’Unione, rispettino il principio della coerenza delle politiche per lo sviluppo e siano coerenti con i documenti di programmazione strategica per la regione o il paese in questione;

    c)

    siano incentrate su misure non orientate allo sviluppo; e

    d)

    servano gli interessi delle politiche interne dell’Unione e siano coerenti con le attività intraprese all’interno dell’Unione.

    4.   Le attrezzature e i sistemi TIC finanziati a titolo del Fondo possono essere utilizzati nel settore complementare disciplinato dal regolamento (UE) 2021/1148. Tali attrezzature e sistemi TIC restano disponibili e utilizzabili per gli obiettivi del Fondo.

    L’uso di attrezzature nel settore complementare di cui al primo comma non eccede il 30 % del periodo totale di utilizzo di tali attrezzature.

    I sistemi TIC utilizzati nel settore complementare di cui al primo comma forniscono dati e servizi per la prevenzione, l’individuazione e le indagini relative ai reati.

    Nelle relazioni annuali in materia di performance gli Stati membri informano la Commissione di eventuali usi aggiuntivi e del luogo di utilizzo delle attrezzature e dei sistemi TIC.

    5.   Non sono ammissibili le azioni seguenti:

    a)

    le azioni limitate al mantenimento dell’ordine pubblico a livello nazionale;

    b)

    le azioni con finalità militari o di difesa;

    c)

    le attrezzature la cui finalità principale è il controllo doganale;

    d)

    le attrezzature coercitive, tra cui armi, munizioni, esplosivi e manganelli antisommossa, tranne se destinate all’addestramento;

    e)

    le ricompense per gli informatori e il denaro «esca» al di fuori del quadro di un’azione operativa del ciclo programmatico dell’UE/EMPACT.

    In deroga al primo comma, nelle situazioni di emergenza le azioni di cui al primo comma, lettera a), possono essere considerate ammissibili.

    CAPO II

    QUADRO FINANZIARIO E DI ATTUAZIONE

    SEZIONE 1

    Disposizioni comuni

    Articolo 6

    Principi generali

    1.   Il sostegno fornito nel quadro del Fondo integra l’intervento nazionale, regionale e locale e mira ad apportare valore aggiunto dell’Unione al conseguimento degli obiettivi del Fondo.

    2.   La Commissione e gli Stati membri garantiscono che il sostegno fornito nel quadro del Fondo e dagli Stati membri sia coerente con le pertinenti azioni, politiche e priorità dell’Unione, e sia complementare al sostegno fornito nel quadro di altri strumenti dell’Unione.

    3.   Il Fondo è attuato in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario.

    Articolo 7

    Dotazione di bilancio

    1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del Fondo per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è fissata a 1 931 000 000 EUR a prezzi correnti.

    2.   La dotazione finanziaria è così utilizzata:

    a)

    1 352 000 000 EUR sono stanziati per i programmi degli Stati membri;

    b)

    579 000 000 EUR sono stanziati per lo strumento tematico di cui all’articolo 8.

    3.   Su iniziativa della Commissione, fino allo 0,84 % della dotazione finanziaria è destinato all’assistenza tecnica di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060, per l’attuazione del Fondo.

    4.   A norma dell’articolo 26 del regolamento (UE) 2021/1060, fino al 5 % in totale della dotazione iniziale di uno Stato membro proveniente da uno qualsiasi dei fondi di cui a tale regolamento in regime di gestione concorrente può essere trasferito al Fondo in regime di gestione diretta o indiretta, a richiesta di tali Stati membri. La Commissione esegue tali risorse direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) di tale comma. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato.

    Articolo 8

    Disposizioni generali di attuazione dello strumento tematico

    1.   L’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), è stanziato in maniera flessibile mediante uno strumento tematico in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta, secondo quanto stabilito nei programmi di lavoro.

    I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per le sue componenti, che sono le seguenti:

    a)

    le azioni specifiche;

    b)

    le azioni dell’Unione; e

    c)

    l’assistenza emergenziale di cui all’articolo 25.

    L’assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, di cui all’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060, riceve sostegno anche dall’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b), del presente regolamento.

    2.   I finanziamenti dello strumento tematico sono usati per affrontare priorità con un elevato valore aggiunto dell’Unione o per rispondere a necessità urgenti, in linea con le priorità concordate dell’Unione di cui all’allegato II. I finanziamenti a titolo dello strumento tematico sono utilizzati per sostenere azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi, nell’ambito degli obiettivi del Fondo, in particolare per contribuire a combattere e prevenire la criminalità, tra cui il traffico di droga, la tratta di esseri umani e la lotta contro le reti criminali transfrontaliere di trafficanti.

    La ripartizione delle risorse dello strumento tematico tra le diverse priorità è il più possibile proporzionata alle sfide e alle necessità in modo da garantire che gli obiettivi del Fondo possano essere conseguiti.

    3.   La Commissione avvia un dialogo con le organizzazioni della società civile e le reti pertinenti, in particolare al fine di preparare e valutare i programmi di lavoro per le azioni dell’Unione finanziate a titolo del Fondo.

    4.   Quando i finanziamenti dello strumento tematico sono forniti agli Stati membri in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione garantisce che non siano selezionati progetti oggetto di un parere motivato emesso della Commissione a norma dell’articolo 258 TFUE relativo a procedure di infrazione che mettano in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance di tali progetti.

    5.   Ai fini dell’articolo 23 e dell’articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, qualora i finanziamenti dello strumento tematico siano attuati in regime di gestione concorrente, gli Stati membri interessati garantiscono, e la Commissione si assicura, che le azioni previste non siano oggetto di un parere motivato emesso della Commissione a norma dell’articolo 258 TFUE che metta in dubbio la legittimità e la regolarità delle spese o la performance delle azioni.

    6.   La Commissione stabilisce l’importo totale da mettere a disposizione dello strumento tematico nell’ambito degli stanziamenti annuali del bilancio dell’Unione.

    7.   La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, decisioni di finanziamento di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario riguardanti lo strumento tematico che identificano gli obiettivi e le azioni da sostenere e specificano gli importi di ciascuna componente di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Le decisioni di finanziamento stabiliscono, se del caso, l’importo complessivo destinato alle operazioni di finanziamento misto. Le decisioni di finanziamento possono essere annuali o pluriennali e riguardare una o più componenti dello strumento tematico di cui al paragrafo 1, secondo comma, del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 3, del presente regolamento.

    8.   A seguito dell’adozione della decisione di finanziamento di cui al paragrafo 7, la Commissione può modificare di conseguenza i programmi degli Stati membri attuati in regime di gestione concorrente.

    SEZIONE 2

    Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente

    Articolo 9

    Ambito di applicazione

    1.   La presente sezione si applica all’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), e alle risorse aggiuntive da attuare in regime di gestione concorrente conformemente alla decisione di finanziamento riguardante lo strumento tematico di cui all’articolo 8.

    2.   Il sostegno nell’ambito della presente sezione è attuato in regime di gestione concorrente in conformità dell’articolo 63 del regolamento finanziario e del regolamento (UE) 2021/1060.

    Articolo 10

    Risorse di bilancio

    1.   L’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera a), è stanziato per i programmi degli Stati membri indicativamente come segue:

    a)

    1 127 000 000 EUR conformemente all’allegato I;

    b)

    225 000 000 EUR per l’adeguamento delle dotazioni ai programmi degli Stati membri di cui all’articolo 14, paragrafo 1.

    2.   Qualora l’importo di cui al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo non sia stanziato per intero, l’importo residuo può essere aggiunto all’importo di cui all’articolo 7, paragrafo 2, lettera b).

    Articolo 11

    Prefinanziamento

    1.   Conformemente all’articolo 90, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il prefinanziamento per il Fondo è versato in frazioni annuali prima del 1o luglio di ogni anno, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti, come segue:

    a)

    2021: 4 %

    b)

    2022: 3 %

    c)

    2023: 5 %

    d)

    2024: 5 %

    e)

    2025: 5 %

    f)

    2026: 5 %

    2.   Se un programma di uno Stato membro è adottato dopo il 1o luglio 2021, le frazioni precedenti sono versate nell’anno di adozione.

    Articolo 12

    Tassi di cofinanziamento

    1.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione non supera il 75 % del totale delle spese ammissibili per un progetto.

    2.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per i progetti attuati nell’ambito di azioni specifiche.

    3.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 90 % del totale delle spese ammissibili per le azioni elencate all’allegato IV.

    4.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per il sostegno operativo.

    5.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l’assistenza emergenziale di cui all’articolo 25.

    6.   Il contributo a carico del bilancio dell’Unione può essere aumentato fino al 100 % del totale delle spese ammissibili per l’assistenza tecnica su iniziativa degli Stati membri, entro i limiti di cui all’articolo 36, paragrafo 5, lettera b), punto vi), del regolamento (UE) 2021/1060.

    7.   La decisione della Commissione che approva il programma di uno Stato membro fissa il tasso di cofinanziamento e l’importo massimo del sostegno del Fondo per le tipologie di azioni contemplate dal contributo di cui ai paragrafi da 1 a 6.

    8.   La decisione della Commissione che approva il programma di uno Stato membro indica per ogni tipologia di azione se il tasso di cofinanziamento è applicato in relazione:

    a)

    al contributo totale, che comprende il contributo pubblico e il contributo privato; o

    b)

    solo al contributo pubblico.

    Articolo 13

    Programmi degli Stati membri

    1.   Ciascuno Stato membro garantisce che le priorità affrontate nei propri programmi siano coerenti con le priorità e le sfide dell’Unione nel settore della sicurezza, rispondano a tali sfide e priorità e siano pienamente in linea con il pertinente acquis dell’Unione e le priorità concordate dell’Unione. Nel definire le priorità dei loro programmi, gli Stati membri garantiscono che questi tengano conto in modo adeguato delle misure di attuazione elencate all’allegato II.

    La Commissione valuta i programmi degli Stati membri in conformità dell’articolo 23 del regolamento (UE) 2021/1060.

    2.   Ai fini del paragrafo 1, e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, ogni Stato membro assegna:

    a)

    almeno il 10 % delle risorse loro allocate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, all’obiettivo di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a); e

    b)

    almeno il 10 % delle risorse stanziate ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 1, all’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b).

    3.   Uno Stato membro può stanziare una percentuale inferiore alla percentuale minima di cui al paragrafo 2 unicamente qualora motivi in maniera dettagliata la sua scelta nel programma spiegando i motivi per cui l’assegnazione di risorse inferiori a tale soglia non pregiudichi il conseguimento dell’obiettivo pertinente.

    4.   La Commissione garantisce che le conoscenze e le competenze delle pertinenti agenzie decentrate siano prese in considerazione, in una fase iniziale e in modo tempestivo, nello sviluppo dei programmi degli Stati membri.

    5.   Per evitare sovrapposizioni, gli Stati membri consultano i pertinenti organi e organismi dell’Unione riguardo alla progettazione delle loro azioni, specialmente quando attuano azioni operative del ciclo programmatico dell’UE/EMPACT o azioni coordinate dalla task force di azione congiunta contro la criminalità informatica (J-CAT), e riguardo alla progettazione di attività di formazione.

    6.   Se del caso, la Commissione può coinvolgere le pertinenti agenzie decentrate nei compiti di sorveglianza e valutazione specificati alla sezione 5, in particolare per garantire che le azioni attuate con il sostegno del Fondo siano conformi al pertinente acquis dell’Unione e alle priorità concordate dell’Unione.

    7.   Una percentuale massima del 35 % della dotazione del programma di uno Stato membro può essere usata per l’acquisto di attrezzature e mezzi di trasporto o per la costruzione di strutture di sicurezza. Tale soglia può essere superata solo in casi debitamente giustificati.

    8.   I programmi degli Stati membri affrontano prioritariamente:

    a)

    le priorità concordate dell’Unione e l’acquis nel settore della sicurezza, in particolare lo scambio efficiente di informazioni pertinenti e accurate e l’attuazione delle componenti del quadro per l’interoperabilità dei sistemi di informazione dell’UE;

    b)

    le raccomandazioni con implicazioni finanziarie formulate nel quadro del regolamento (UE) n. 1053/2013 che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento;

    c)

    le carenze specifiche per paese con implicazioni finanziarie riscontrate nel quadro delle valutazioni delle esigenze quali le raccomandazioni formulate nell’ambito del semestre europeo nel settore della corruzione.

    9.   Se necessario, il programma dello Stato membro in questione è modificato in conformità dell’articolo 24 del regolamento (UE) 2021/1060 recante disposizioni comuni per periodo 2021-2027 per tenere conto delle raccomandazioni di cui al paragrafo 8, lettera b), del presente articolo.

    10.   Nei loro programmi, gli Stati membri perseguono in particolare le azioni elencate nell’allegato IV. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove e per garantire l’efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 per modificare l’elenco delle azioni ammissibili a tassi di cofinanziamento più elevati di cui all’allegato IV.

    11.   Ogniqualvolta uno Stato membro che decida di attuare un progetto sostenuto dal Fondo con, o in relazione a, un paese terzo o in un paese terzo consulta la Commissione prima dell’approvazione del progetto.

    12.   La programmazione di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2021/1060 è basata sulle tipologie di intervento indicate nella tabella 2 dell’allegato VI del presente regolamento e comprende una ripartizione indicativa delle risorse programmate per tipologia di intervento nell’ambito di ciascun obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, del presente regolamento.

    Articolo 14

    Riesame intermedio

    1.   Nel 2024 la Commissione assegna ai programmi degli Stati membri interessati l’importo aggiuntivo di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), conformemente ai criteri di cui all’allegato I, punto 2. Il finanziamento ha effetto a decorrere dal 1o gennaio 2025.

    2.   Qualora almeno il 10 % della dotazione iniziale di un programma di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento, non è stato oggetto di domande di pagamento presentate conformemente all’articolo 91 del regolamento (UE) 2021/1060, lo Stato membro interessato non è ammesso a ricevere la dotazione aggiuntiva per il rispettivo programma di cui all’articolo 10, paragrafo 1, lettera b), del presente regolamento.

    3.   Nell’assegnazione dei fondi provenienti dallo strumento tematico di cui all’articolo 8 del presente regolamento a decorrere dal 1o gennaio 2025, la Commissione tiene conto dei progressi compiuti dagli Stati membri nel raggiungimento dei target intermedi del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione di cui all’articolo 16 del regolamento (UE) 2021/1060 e delle lacune individuate in materia di attuazione.

    Articolo 15

    Azioni specifiche

    1.   Gli Stati membri possono ricevere finanziamenti per azioni specifiche in aggiunta alla loro dotazione a norma dell’articolo 10, paragrafo 1, purché tali finanziamenti siano conseguentemente stanziati come tali nel programma e siano usati per contribuire all’attuazione degli obiettivi del Fondo, ivi incluso per far fronte a nuove minacce emergenti.

    2.   Il finanziamento di specifiche azioni non può essere usato per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma dello Stato membro.

    Articolo 16

    Sostegno operativo

    1.   Uno Stato membro può utilizzare fino al 20 % dell’importo stanziato per il suo programma a titolo del Fondo per finanziare il sostegno operativo alle autorità pubbliche responsabili della realizzazione dei compiti e della fornitura dei servizi che costituiscono un servizio pubblico per l’Unione.

    2.   Quando fanno uso del sostegno operativo, uno Stato membro si conforma all’acquis dell’Unione in materia di sicurezza.

    3.   Gli Stati membri illustrano nel programma dello Stato membro e nelle relazioni annuali in materia di performance, di cui all’articolo 30, in che modo l’uso del sostegno operativo contribuirà al conseguimento degli obiettivi del Fondo. Prima dell’approvazione del programma dello Stato membro, la Commissione valuta la situazione di partenza negli Stati membri che hanno espresso l’intenzione di avvalersi di un sostegno operativo, tenendo conto delle informazioni fornite da tali Stati membri e delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, quali il meccanismo di valutazione e monitoraggio Schengen e altri meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, a seconda dei casi.

    4.   Il sostegno operativo si concentra sulle azioni contemplate dalle spese di cui all’allegato VII.

    5.   Per far fronte a circostanze impreviste o nuove o per garantire l’efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 per modificare l’allegato VII in relazione alle spese ammissibili al sostegno operativo.

    Articolo 17

    Verifiche di gestione e audit dei progetti realizzati da organizzazioni internazionali

    1.   Il presente articolo si applica alle organizzazioni internazionali o loro agenzie di cui all’articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto ii), del regolamento finanziario i cui sistemi, norme e procedure sono stati valutati positivamente dalla Commissione a norma dell’articolo 154, paragrafi 4 e 7, di detto regolamento, ai fini dell’esecuzione indiretta di sovvenzioni finanziate a titolo del bilancio dell’Unione («organizzazioni internazionali»).

    2.   Fatti salvi l’articolo 83, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060 e l’articolo 129 del regolamento finanziario, se l’organizzazione internazionale è un beneficiario ai sensi dell’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) 2021/1060, l’autorità di gestione non è tenuta ad effettuare le verifiche di gestione di cui all’articolo 74, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, a condizione che l’organizzazione internazionale trasmetta all’autorità di gestione i documenti di cui all’articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettere a), b) e c), del regolamento finanziario.

    3.   Fatto salvo l’articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario, la dichiarazione di gestione che l’organizzazione internazionale deve presentare conferma che il progetto rispetta il diritto applicabile e le condizioni per il suo sostegno.

    4.   Inoltre, se i costi devono essere rimborsati a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione di gestione che l’organizzazione internazionale deve presentare conferma che:

    a)

    le fatture e la prova del loro pagamento da parte del beneficiario sono state verificate;

    b)

    le registrazioni contabili o i codici contabili tenuti dal beneficiario per le operazioni collegate alle spese dichiarate all’autorità di gestione sono stati verificati.

    5.   Se i costi devono essere rimborsati a norma dell’articolo 53, paragrafo 1, lettera b), c) o d), del regolamento (UE) 2021/1060, la dichiarazione presentata dall’organizzazione internazionale deve presentare conferma che sono state rispettate le condizioni per il rimborso delle spese.

    6.   I documenti di cui all’articolo 155, paragrafo 1, primo comma, lettere a) e c), del regolamento finanziario sono forniti all’autorità di gestione unitamente a ciascuna domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

    7.   Ogni anno, entro il 15 ottobre, il beneficiario presenta i conti all’autorità di gestione. I conti sono corredati del parere di un organismo di audit indipendente, elaborato conformemente ai principi di audit riconosciuti a livello internazionale. Detto parere accerta se i sistemi di controllo istituiti funzionano correttamente e sono efficaci in termini di costi e se le operazioni sottostanti sono legittime e regolari. Il parere riferisce altresì se l’esercizio di audit mette in dubbio le asserzioni contenute nelle dichiarazioni di gestione presentate dall’organizzazione internazionale, comprese le informazioni sul sospetto di frode. Il parere fornisce la garanzia che le spese incluse nelle domande di pagamento presentate dall’organizzazione internazionale all’autorità di gestione sono legali e regolari.

    8.   Fatte salve le possibilità esistenti di effettuare ulteriori audit di cui all’articolo 127 del regolamento finanziario, l’autorità di gestione redige la dichiarazione di gestione di cui all’articolo 74, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2021/1060. L’autorità di gestione vi procede sulla base dei documenti forniti dall’organizzazione internazionale ai sensi dei paragrafi da 2 a 5 e 7 del presente articolo, anziché basarsi sulle verifiche di gestione di cui all’articolo 74, paragrafo 1, di tale regolamento.

    9.   Il documento che specifica le condizioni per il sostegno di cui all’articolo 73, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/1060 comprende i requisiti di cui al presente articolo.

    10.   Il paragrafo 2 non si applica e di conseguenza l’autorità di gestione è tenuta a effettuare verifiche di gestione se:

    a)

    l’autorità di gestione individua un rischio specifico di irregolarità o un’indicazione di frode in relazione a un progetto avviato o attuato dall’organizzazione internazionale;

    b)

    l’organizzazione internazionale non presenta all’autorità di gestione i documenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e 7; oppure

    c)

    i documenti di cui ai paragrafi da 2 a 5 e 7 che sono stati presentati dall’organizzazione internazionale sono incompleti.

    11.   Se un progetto in cui un’organizzazione internazionale è beneficiaria ai sensi dell’articolo 2, punto 9), del regolamento (UE) 2021/1060 fa parte di un campione di cui all’articolo 79 di tale regolamento, l’autorità di audit può svolgere il proprio lavoro sulla base di un sottocampione di operazioni relative a tale progetto. Se nel sottocampione sono riscontrati errori, l’autorità di audit, se del caso, può chiedere al revisore dell’organizzazione internazionale di valutare l’intera portata e l’importo totale degli errori in tale progetto.

    SEZIONE 3

    Sostegno e attuazione in regime di gestione diretta o indiretta

    Articolo 18

    Ambito di applicazione

    La Commissione dà attuazione al sostegno di cui alla presente sezione direttamente, in conformità dell’articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera a), del regolamento finanziario, o indirettamente, in conformità della lettera c) di tale comma.

    Articolo 19

    Soggetti ammissibili

    1.   Sono ammissibili al finanziamento dell’Unione i soggetti seguenti:

    a)

    i soggetti giuridici stabiliti in:

    i)

    uno Stato membro o un paese o territorio d’oltremare a esso connesso;

    ii)

    un paese terzo elencato nel programma di lavoro, alle condizioni specificate al paragrafo 3;

    b)

    i soggetti giuridici costituiti a norma del diritto dell’Unione o le organizzazioni internazionali pertinenti ai fini del Fondo.

    2.   Le persone fisiche non sono ammissibili al finanziamento dell’Unione.

    3.   I soggetti di cui al paragrafo 1, lettera a), punto ii), partecipano nell’ambito di un consorzio costituito da almeno due soggetti indipendenti, di cui almeno uno è stabilito in uno Stato membro.

    I soggetti che partecipano nell’ambito di un consorzio di cui al primo comma del presente paragrafo garantiscono che le azioni a cui partecipano rispettino i principi sanciti dalla Carta e contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del Fondo.

    Articolo 20

    Azioni dell’Unione

    1.   Su iniziativa della Commissione, il Fondo può essere utilizzato per finanziare azioni dell’Unione relative agli obiettivi del Fondo.

    2.   Le azioni dell’Unione possono concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, in particolare sovvenzioni, premi e appalti. Esse possono inoltre concedere finanziamenti sotto forma di strumenti finanziari nell’ambito di operazioni di finanziamento misto.

    3.   In via eccezionale, anche le agenzie decentrate possono essere ammissibili al finanziamento nell’ambito delle azioni dell’Unione quando contribuiscono all’attuazione di azioni dell’Unione che rientrano fra le loro competenze di tali agenzie decentrate e quando tali azioni non sono coperte dal contributo dell’Unione al bilancio di tali agenzie decentrate nel quadro del bilancio annuale.

    4.   Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

    5.   I membri del comitato di valutazione che valuta le proposte, di cui all’articolo 150 del regolamento finanziario, possono essere esperti esterni.

    6.   I contributi a un meccanismo di mutua assicurazione possono coprire il rischio associato al recupero dei fondi dovuti dai destinatari e sono considerati una garanzia sufficiente a titolo del regolamento finanziario. Si applica l’articolo 37, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/695.

    Articolo 21

    Operazioni di finanziamento misto

    Le operazioni di finanziamento misto a titolo del Fondo sono eseguite in conformità del regolamento (UE) 2021/523 e del titolo X del regolamento finanziario.

    Articolo 22

    Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

    In conformità dell’articolo 35 del regolamento (UE) 2021/1060, il Fondo può sostenere l’assistenza tecnica attuata su iniziativa o per conto della Commissione a un tasso di finanziamento del 100 %.

    Articolo 23

    Audit

    Gli audit sull’uso del contributo dell’Unione effettuati da persone o soggetti anche diversi da quelli autorizzati dalle istituzioni o dagli organi o organismi dell’Unione costituiscono la base della garanzia globale di affidabilità a norma dell’articolo 127 del regolamento finanziario.

    Articolo 24

    Informazione, comunicazione e pubblicità

    1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni coerenti, efficaci, significative e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. È garantita la visibilità dei finanziamenti dell’Unione e sono fornite talli informazioni, eccetto in casi debitamente giustificati in cui non sia possibile o appropriato esporre tali informazioni pubblicamente o laddove la divulgazione di tali informazioni sia soggetta a restrizioni per legge, in particolare per ragioni di sicurezza, ordine pubblico, indagini penali o protezione dei dati personali. Al fine di garantire la visibilità dei finanziamenti dell’Unione, i destinatari di tali finanziamenti devono fare riferimento all’origine di tali finanziamenti quando comunicano pubblicamente informazioni in merito alle azioni in questione ed espongono l’emblema dell’Unione.

    2.   Al fine di raggiungere un pubblico il più ampio possibile, la Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul Fondo, sulle sue azioni e sui risultati ottenuti.

    Le risorse finanziarie destinate al Fondo contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi del Fondo.

    3.   La Commissione pubblica i programmi di lavoro dello strumento tematico di cui all’articolo 8. Per il sostegno fornito in regime di gestione diretta o indiretta, la Commissione pubblica le informazioni di cui all’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento finanziario su un sito web accessibile al pubblico e aggiorna regolarmente tali informazioni. Tali informazioni sono pubblicate in un formato aperto e leggibile meccanicamente che consente di selezionare, ricercare, estrarre e comparare i dati.

    SEZIONE 4

    Sostegno e attuazione in regime di gestione concorrente, diretta o indiretta

    Articolo 25

    Assistenza emergenziale

    1.   Il Fondo fornisce sostegno finanziario per far fronte a necessità urgenti e specifiche nell’eventualità di situazioni di emergenza debitamente giustificate.

    In risposta a tali situazioni di emergenza debitamente giustificate, la Commissione può fornire assistenza emergenziale entro i limiti delle risorse disponibili.

    2.   L’assistenza emergenziale può consistere in sovvenzioni accordate direttamente alle le agenzie decentrate.

    3.   L’assistenza emergenziale può essere assegnata ai programmi degli Stati membri in aggiunta alla dotazione di cui all’articolo 10, paragrafo 1, purché sia successivamente stanziata come tale nel programma. Tali finanziamenti non possono essere usati per altre azioni del programma dello Stato membro, tranne in casi debitamente giustificati e previa approvazione della Commissione mediante modifica del programma dello Stato membro. Il prefinanziamento per l’assistenza emergenziale può ammontare al 95 % del contributo dell’Unione, subordinatamente alla disponibilità di finanziamenti.

    4.   Le sovvenzioni attuate in regime di gestione diretta sono concesse e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

    5.   Laddove necessario per realizzare le azioni, l’assistenza emergenziale può coprire le spese sostenute prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza per tale azione, purché tali spese non siano state sostenute anteriormente al 1o gennaio 2021.

    6.   Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati e per garantire la tempestiva disponibilità di risorse per l’assistenza emergenziale, la Commissione può adottare separatamente una decisione di finanziamento di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario per l’assistenza emergenziale mediante un atto di esecuzione immediatamente applicabile secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 33, paragrafo 4. Tale atto resta in vigore per un periodo non superiore a 18 mesi.

    Articolo 26

    Finanziamento cumulativo e alternativo

    1.   Un’azione che ha beneficiato di un contributo a titolo del Fondo può essere finanziata anche da un altro programma dell’Unione, compresi i fondi in regime di gestione concorrente, purché i contributi non riguardino gli stessi costi. Al corrispondente contributo fornito all’azione da un programma dell’Unione si applicano le norme che disciplinano il pertinente programma. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno dei diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

    2.   Conformemente all’articolo 73, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/1060, il Fondo europeo di sviluppo regionale o il Fondo sociale europeo plus possono sostenere azioni cui è stato assegnato un marchio di eccellenza quale definito all’articolo 2, punto 45), di tale regolamento. Per ottenere il marchio di eccellenza, le azioni devono soddisfare le condizioni cumulative seguenti:

    a)

    sono state valutate nel quadro di un invito a presentare proposte nell’ambito del Fondo;

    b)

    sono conformi ai requisiti minimi di qualità indicati nell’invito a presentare proposte; e

    c)

    non possono essere finanziate nel quadro dell’invito a presentare proposte a causa di vincoli di bilancio.

    SEZIONE 5

    Sorveglianza, rendicontazione e valutazione

    Sottosezione 1

    Disposizioni comuni

    Articolo 27

    Sorveglianza e rendicontazione

    1.   Conformemente agli obblighi di rendicontazione a norma dell’articolo 41, paragrafo 3, primo comma, lettera h), punto iii), del regolamento finanziario, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio informazioni sugli indicatori di performance chiave elencati nell’allegato V del presente regolamento.

    2.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 per modificare l’allegato V allo scopo di apportare le modifiche necessarie degli indicatori di performance chiave elencati in tale allegato.

    3.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del Fondo nel conseguire gli obiettivi specifici stabiliti all’articolo 3, paragrafo 2, figurano nell’allegato VIII. Per gli indicatori di output, i valori base sono fissati a zero. I target intermedi per il 2024 e i target finali per il 2029 sono cumulativi.

    4.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce che i dati per la sorveglianza dell’attuazione e i risultati del programma siano raccolti in modo efficiente, efficace e tempestivo. A tal fine, sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione e, se del caso, agli Stati membri.

    5.   Al fine di garantire una valutazione efficace dei progressi del Fondo nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 per modificare l’allegato VIII al fine di rivedere o completare gli indicatori, se ritenuto necessario, e di integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione, anche in relazione alle informazioni sul progetto che gli Stati membri devono fornire. Un’eventuale modifica dell’allegato VIII si applica soltanto ai progetti selezionati dopo l’entrata in vigore della stessa.

    Articolo 28

    Rendicontazione sullo strumento tematico

    La Commissione riferisce in merito all’uso e alla distribuzione dello strumento tematico di cui all’articolo 8 tra le sue componenti, compreso il sostegno fornito alle azioni nei paesi terzi o in relazione a tali paesi nell’ambito delle azioni dell’Unione. Quando, sulla base delle informazioni presentategli, il Parlamento europeo formula raccomandazioni per azioni da sostenere nell’ambito dello strumento tematico, la Commissione si adopera per tenerne conto.

    Articolo 29

    Valutazione

    1.   Entro il 31 dicembre 2024 la Commissione effettua una valutazione intermedia del presente regolamento. Oltre a quanto previsto all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione intermedia esamina quanto segue:

    a)

    l’efficacia del Fondo, compresi i progressi compiuti nel conseguimento dei suoi obiettivi, tenendo conto di tutte le informazioni pertinenti disponibili, in particolare delle relazioni annuali in materia di performance di cui all’articolo 30 e degli indicatori di output e di risultato di cui all’allegato VIII;

    b)

    l’efficienza nell’uso delle risorse assegnate al Fondo e delle misure di gestione e di controllo messe in atto per la sua attuazione;

    c)

    il sussistere della pertinenza e dell’adeguatezza delle misure di attuazione elencati all’allegato II;

    d)

    il coordinamento, la coerenza e la complementarità tra le azioni sostenute nell’ambito del Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione;

    e)

    il valore aggiunto dell’Unione delle azioni attuate nell’ambito del Fondo.

    Tale valutazione intermedia tiene conto dei risultati della valutazione retrospettiva riguardo agli effetti del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020.

    2.   Oltre a quanto previsto all’articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/1060, la valutazione retrospettiva comprende gli elementi elencati al paragrafo 1 del presente articolo. Va inoltre valutato l’impatto del Fondo.

    3.   La valutazione intermedia e la valutazione retrospettiva sono effettuate con tempestività per contribuire al processo decisionale, compresa, se del caso, la revisione del presente regolamento.

    4.   La Commissione provvede affinché le valutazioni non comprendano informazioni la cui divulgazione possa compromettere le operazioni di sicurezza.

    5.   Nella valutazione intermedia e nella valutazione retrospettiva, la Commissione presta particolare attenzione alla valutazione delle azioni attuate con paesi terzi, in tali paesi o in relazione a essi, conformemente all’articolo 13, paragrafo 11, e all’articolo 19.

    Sottosezione 2

    Norme sulla gestione concorrente

    Articolo 30

    Relazioni annuali in materia di performance

    1.   Entro il 15 febbraio 2023 ed entro il 15 febbraio di ogni anno successivo fino al 2031 compreso, gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione annuale in materia di performance di cui all’articolo 41, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/1060.

    Il periodo di riferimento copre l’ultimo periodo contabile, come definito all’articolo 2, punto 29), del regolamento (UE) 2021/1060, precedente l’anno di trasmissione della relazione. La relazione presentata entro il 15 febbraio 2023 copre il periodo che decorre dal 1o gennaio 2021.

    2.   Le relazioni annuali in materia di performance contengono, in particolare, informazioni riguardanti:

    a)

    i progressi compiuti nell’attuazione del programma dello Stato membro e nel conseguimento dei target intermedi e target finali ivi stabiliti, tenuto conto dei dati più recenti secondo quanto disposto all’articolo 42 del regolamento (UE) 2021/1060;

    b)

    tutte le questioni che incidono sulla performance del programma dello Stato membro e le misure adottate per farvi fronte, ivi comprese informazioni su pareri motivati emessi dalla Commissione in relazione a procedure d’infrazione a norma dell’articolo 258 TFUE connessa all’attuazione del Fondo;

    c)

    la complementarità tra le azioni sostenute nell’ambito del Fondo e il sostegno fornito da altri fondi dell’Unione, in particolare quelle intraprese nei paesi terzi o in relazione a tali paesi;

    d)

    il contributo del programma dello Stato membro all’attuazione dell’acquis e dei piani d’azione dell’Unione pertinenti;

    e)

    l’attuazione di azioni di comunicazione e di visibilità;

    f)

    il soddisfacimento delle condizioni abilitanti applicabili e la loro applicazione durante l’intero periodo di programmazione, in particolare il rispetto dei diritti fondamentali;

    g)

    l’attuazione di progetti in un paese terzo o in relazione a un paese terzo.

    La relazione annuale in materia di performance comprende una sintesi relativa a tutti i punti di cui al primo comma del presente paragrafo. La Commissione provvede affinché le sintesi fornite dagli Stati membri siano tradotte in tutte le lingue ufficiali dell’Unione e rese pubbliche.

    3.   La Commissione ha la facoltà di formulare osservazioni sulle relazioni annuali in materia di performance entro due mesi dalla data di ricezione. Qualora la Commissione non formuli osservazioni entro tale termine, la relazione s’intende accettata.

    4.   Sul suo sito web, la Commissione fornisce i link ai siti web degli Stati membri di cui all’articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1060.

    5.   Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce il modello della relazione in materia di performance. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura consultiva di cui all’articolo 33, paragrafo 2.

    Articolo 31

    Sorveglianza e rendicontazione in regime di gestione concorrente

    1.   Per la sorveglianza e la rendicontazione di cui al titolo IV del regolamento (UE) 2021/1060 sono utilizzati, se del caso, i codici per le tipologie di intervento indicate all’allegato VI del presente regolamento. Per far fronte a circostanze impreviste o nuove e per garantire l’efficace esecuzione dei finanziamenti, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 32 per modificare l’allegato VI.

    2.   Gli indicatori di cui all’allegato VIII del presente regolamento sono usati conformemente all’articolo 16, paragrafo 1, e agli articoli 22 e 42 del regolamento (UE) 2021/1060.

    CAPO III

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 32

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 13, paragrafo 10, all’articolo 16, paragrafo 5, all’articolo 27, paragrafi 2 e 5, e all’articolo 31, paragrafo 1, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027.

    3.   Il Parlamento europeo o il Consiglio possono revocare la delega di potere di cui all’articolo 13, paragrafo 10, all’articolo 16, paragrafo 5, all’articolo 27, paragrafi 2 e 5, e all’articolo 31, paragrafo 1, in qualsiasi momento. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articoli 13, paragrafo 10, dell’articolo 16, paragrafo 5, dell’articolo 27, paragrafi 2 e 5, o dell’articolo 31, paragrafo 1, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 33

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato per i fondi per gli affari interni istituito dall’articolo 32 del regolamento (UE) 2021/1148. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    3.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l’articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

    4.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 5.

    Articolo 34

    Disposizioni transitorie

    1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate ai sensi del dello strumento di polizia del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020 («ISF Polizia»), istituito dal regolamento (UE) n. 513/2014, che continua pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

    2.   La dotazione finanziaria del Fondo può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il Fondo e le misure adottate ai sensi dell’ISF Polizia.

    3.   A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, tenuto conto del ritardo nell’entrata in vigore del presente regolamento e al fine di garantire la continuità, per un periodo limitato, i costi sostenuti in relazione ad azioni già avviate che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento in regime di gestione diretta possono essere considerati ammissibili al finanziamento a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione o della domanda di assistenza.

    4.   Gli Stati membri possono continuare, dopo il 1o gennaio 2021, a sostenere un progetto selezionato e avviato a norma del regolamento (UE) n. 513/2014, in conformità del regolamento (UE) n. 514/2014, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

    a)

    il progetto presenta due fasi distinguibili sotto l’aspetto finanziario, e piste di controllo distinte;

    b)

    il costo totale del progetto è superiore a 500 000 EUR;

    c)

    i pagamenti versati ai beneficiari dall’autorità responsabile per la prima fase del progetto sono inclusi nelle richieste di pagamento trasmesse alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 514/2014 e le spese per la seconda fase del progetto sono incluse nelle domande di pagamento a norma del regolamento (UE) 2021/1060;

    d)

    la seconda fase del progetto ottempera al diritto applicabile ed è ammissibile al sostegno del Fondo a norma del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060;

    e)

    lo Stato membro si impegna a completare il progetto, a renderlo operativo e a riferirne nella relazione annuale in materia di performance presentata entro il 15 febbraio 2024.

    Le disposizioni del presente regolamento e del regolamento (UE) 2021/1060 si applicano alla seconda fase di un progetto di cui al primo comma del presente paragrafo.

    Il presente paragrafo si applica solo ai progetti selezionati in regime di gestione concorrente a norma del regolamento (UE) n. 514/2014.

    Articolo 35

    Entrata in vigore e applicazione

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

    Fatto a Strasburgo, il 7 luglio 2021

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    D. M. SASSOLI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. LOGAR


    (1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 189.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 14 giugno 2021 (GU C 268 del 6.7.2021, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 5 luglio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che istituisce, nell’ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93).

    (4)  Regolamento (UE) 2021/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (cfr. pag. 48 della presente Gazzetta ufficiale).

    (5)  Regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l’applicazione dell’acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen (GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27).

    (6)  Regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale (GU L 234 del 2.7.2021, pag. 1).

    (7)  Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti (GU L 231 del 30.6.2021, pag. 159).

    (8)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

    (9)  Regolamento (UE) 2021/692 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 aprile 2021 che istituisce il programma Cittadini, uguaglianza, diritti e valori e abroga il regolamento (UE) n. 1381/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 390/2014 del Consiglio (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 1).

    (10)  Regolamento (UE) 2021/693 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013 (GU L 156 del 5.5.2021, pag. 21).

    (11)  Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell’11.5.2021, pag. 1).

    (12)  Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

    (13)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

    (14)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (15)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

    (16)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

    (17)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio dell’11 novembre 1996 relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

    (18)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

    (19)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

    (20)  Decisione 2013/755/UE del Consiglio, del 25 novembre 2013, relativa all’associazione dei paesi e territori d’oltremare all’Unione europea («Decisione sull’associazione d’oltremare») (GU L 344 del 19.12.2013, pag. 1).

    (21)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (22)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

    (23)  Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2020, relativo all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088 (GU L 198 del 22.6.2020, pag. 13).

    (24)  Regolamento (UE) n. 514/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, recante disposizioni generali sul Fondo asilo, migrazione e integrazione e sullo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 112).

    (25)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (26)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

    (27)  Decisione 2009/902/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) e che abroga la decisione 2001/427/GAI (GU L 321 dell’8.12.2009, pag. 44).

    (28)  Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell’11.11.2008, pag. 42).

    (29)  Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6).


    ALLEGATO I

    CRITERI PER L’ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI PER I PROGRAMMI DEGLI STATI MEMBRI

    Le risorse di bilancio di cui all’articolo 10 sono ripartite tra gli Stati membri come segue:

    1)

    un importo fisso una tantum di 8 000 000 EUR è allocato a ciascuno Stato membro all’inizio del periodo di programmazione;

    2)

    le risorse di bilancio residue di cui all’articolo 10 sono ripartite secondo i criteri seguenti:

    a)

    il 45 % delle risorse di bilancio residue è allocato in misura inversamente proporzionale al prodotto interno lordo di ciascuno Stato membro (standard di potere d’acquisto per abitante),

    b)

    il 40 % delle risorse di bilancio residue è allocato in proporzione all’entità della popolazione di ciascuno Stato membro,

    c)

    il 15 % delle risorse di bilancio residue è allocato in proporzione all’estensione del territorio di ciascuno Stato membro.

    La dotazione iniziale di tali risorse di bilancio residue di cui al primo comma, punto 2), si basa sui dati statistici annuali prodotti dalla Commissione (Eurostat) relativi all’anno 2019. Ai fini del riesame intermedio, le cifre di riferimento si basano sui dati statistici annuali prodotti dalla Commissione (Eurostat) relativi all’anno 2023. Qualora uno Stato membro non abbia fornito alla Commissione (Eurostat) i dati relativi a un determinato anno, la Commissione può utilizzare per tale Stato membro i più recenti dati statistici disponibili che precedono l’anno in questione.


    ALLEGATO II

    MISURE DI ATTUAZIONE

    1.   

    Il Fondo contribuisce al conseguimento dell’obiettivo specifico stabilito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del presente regolamento tramite le misure di attuazione seguenti:

    a)

    garantendo l’applicazione uniforme dell’acquis dell’Unione in materia di sicurezza, sostenendo lo scambio di informazioni pertinenti, ad esempio nel quadro di Prüm, del PNR dell’UE e del SIS II, anche tramite l’attuazione delle raccomandazioni risultanti dai meccanismi di controllo della qualità e di valutazione, quali il meccanismo di valutazione Schengen e altri meccanismi di controllo e sorveglianza della qualità e di valutazione;

    b)

    istituendo, adattando e mantenendo sistemi di informazione dell’UE e decentralizzati pertinenti per la sicurezza, anche assicurandone l’interoperabilità, e sviluppando strumenti appropriati per colmare le lacune individuate;

    c)

    potenziando l’uso attivo dei sistemi e degli strumenti di informazione decentralizzati e dell’UE pertinenti per la sicurezza garantendo che siano alimentati con dati di qualità elevata; e

    d)

    sostenendo le pertinenti misure nazionali, compresa l’interconnessione delle banche dati nazionali pertinenti per la sicurezza e la loro connessione alle banche dati dell’Unione ove previsto nelle pertinenti basi giuridiche, se utili per l’attuazione degli obiettivi specifici di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a).

    2.   

    Il Fondo contribuisce a conseguire l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), tramite le misure di attuazione seguenti:

    a)

    aumentando il numero delle operazioni di contrasto che coinvolgono due o più Stati membri, compreso, se del caso, operazioni che coinvolgono altri soggetti pertinenti, in particolare agevolando e migliorando l’uso delle squadre investigative comuni, dei pattugliamenti congiunti, degli inseguimenti, della sorveglianza discreta e degli altri meccanismi di cooperazione operativa nel contesto del ciclo programmatico dell’UE, con particolare riguardo alle operazioni transfrontaliere;

    b)

    migliorando il coordinamento e incrementando la cooperazione delle autorità competenti, negli Stati membri e tra gli Stati membri, e con altri soggetti pertinenti, ad esempio mediante reti di unità nazionali specializzate, reti e strutture di cooperazione dell’Unione, e centri dell’Unione; e

    c)

    migliorando la cooperazione inter-agenzia a livello dell’Unione tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e i pertinenti organi e organismi dell’Unione nonché a livello nazionale tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro.

    3.   

    Il Fondo contribuisce a conseguire l’obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), tramite le misure di attuazione seguenti:

    a)

    aumentando la formazione, le esercitazioni e l’apprendimento reciproco, i programmi di scambio specializzati e lo scambio delle migliori prassi negli Stati membri e tra gli Stati membri, anche a livello locale e con i paesi terzi e gli altri soggetti pertinenti;

    b)

    sfruttando le sinergie mettendo in comune risorse e conoscenze e scambiando le migliori prassi tra gli Stati membri e gli altri soggetti pertinenti, compresa la società civile, ad esempio creando centri di eccellenza comuni o sviluppando valutazioni del rischio comuni o centri di sostegno operativo comuni per le operazioni congiunte;

    c)

    promuovendo e sviluppando misure, garanzie, meccanismi e migliori prassi per la tempestiva identificazione, la protezione e il sostegno dei testimoni, degli informatori e delle vittime di reato, e sviluppando partenariati tra le autorità pubbliche e gli altri soggetti pertinenti a tale scopo;

    d)

    acquisendo le attrezzature pertinenti e istituendo o migliorando le strutture di formazione specializzata e altre infrastrutture di sicurezza essenziali al fine di aumentare la preparazione, la resilienza, la sensibilizzazione del pubblico e la risposta adeguata alle minacce per la sicurezza; e

    e)

    proteggendo le infrastrutture critiche da incidenti di sicurezza individuando, valutando e correggendo le vulnerabilità.


    ALLEGATO III

    AMBITO DI APPLICAZIONE DEL SOSTEGNO

    Nell’ambito dei suoi obiettivi, il Fondo Sicurezza può, tra l’altro, sostenere le tipologie di azioni seguenti:

    a)

    introduzione, adattamento e mantenimento di sistemi TIC che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento, formazione sull’uso di tali sistemi, collaudi e miglioramento le componenti di interoperabilità e della qualità dei dati di tali sistemi;

    b)

    sorveglianza dell’attuazione del diritto dell’Unione e degli obiettivi strategici dell’Unione negli Stati membri nel settore dei sistemi di informazione pertinenti per la sicurezza, compresi la protezione dei dati, il rispetto della vita privata e la sicurezza dei dati;

    c)

    azioni operative del ciclo programmatico dell’UE/EMPACT;

    d)

    azioni a sostegno di una risposta efficace e coordinata alle crisi e intese a creare un collegamento tra le esistenti capacità, competenze e centri di situazione settoriali, ivi compreso nel settore della salute, della protezione civile, del terrorismo e della criminalità informatica;

    e)

    azioni volte a sviluppare metodi innovativi o a utilizzare nuove tecnologie con un potenziale di trasferibilità verso altri Stati membri, in particolare progetti volti a verificare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall’Unione nel settore della sicurezza;

    f)

    azioni atte a migliorare la resilienza alle minacce emergenti, tra cui i traffici illeciti tramite canali online, le minacce ibride, l’uso doloso di sistemi aerei senza pilota e le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari;

    g)

    fornire sostegno alle reti tematiche o intertematiche di unità nazionali specializzate e punti di contatto nazionali inteso a migliorare la fiducia reciproca, lo scambio e la diffusione di know-how, informazioni, esperienze e migliori prassi e la messa in comune di risorse e competenze in centri comuni di eccellenza;

    h)

    istruzione e formazione del personale e degli esperti delle pertinenti autorità di contrasto e giudiziarie e delle agenzie amministrative, tenuto conto delle esigenze operative e dell’analisi del rischio e in cooperazione con la CEPOL e, se del caso, la rete europea di formazione giudiziaria, anche riguardo alle politiche di prevenzione con un’attenzione particolare ai diritti fondamentali e alla non discriminazione;

    i)

    cooperazione con il settore privato, ad esempio nella lotta contro la criminalità informatica, al fine di instaurare un clima di fiducia e migliorare il coordinamento, la pianificazione di emergenza e lo scambio e la diffusione delle informazioni e delle migliori prassi tra i soggetti pubblici e privati, compreso nel settore della protezione degli spazi pubblici e delle infrastrutture critiche;

    j)

    azioni che permettono alle comunità di sviluppare approcci e politiche locali di prevenzione, e attività di sensibilizzazione e di comunicazione tra i portatori di interessi e il pubblico generale sulle politiche dell’Unione in materia di sicurezza;

    k)

    finanziamento di attrezzature, mezzi di trasporto, sistemi di comunicazione e strutture di sicurezza;

    l)

    finanziamento di costi relativi al personale che partecipa alle azioni finanziate dal Fondo o alle azioni che richiedono la partecipazione di personale per motivi tecnici o di sicurezza.


    ALLEGATO IV

    AZIONI DI CUI ALL’ARTICOLO 12, PARAGRAFO 3, E ALL’ARTICOLO 13, PARAGRAFO 10

    1)   

    Progetti volti a prevenire e contrastare la radicalizzazione;

    2)   

    Progetti volti a migliorare l’interoperabilità dei sistemi di informazione dell’UE e dei sistemi TIC nazionali nella misura prevista dal diritto dell’Unione e degli Stati membri;

    3)   

    Progetti volti ad affrontare le più importanti minacce poste dai reati gravi e di criminalità organizzata, nel quadro delle azioni operative del ciclo programmatico dell’UE/EMPACT;

    4)   

    Progetti volti a prevenire e contrastare la criminalità informatica, in particolare lo sfruttamento sessuale dei minori online, e i reati in cui Internet è la piattaforma principale per la raccolta delle prove;

    5)   

    Progetti volti a migliorare la sicurezza e la resilienza delle infrastrutture critiche.


    ALLEGATO V

    INDICATORI DI PERFORMANCE CHIAVE DI CUI ALL’ARTICOLO 27, PARAGRAFO 1

    Obiettivo specifico 1 di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

    1.

    Numero di sistemi TIC resi interoperabili negli Stati membri/con sistemi di informazione decentralizzati e dell’UE pertinenti per la sicurezza/con banche dati internazionali

    2.

    Numero di unità amministrative che hanno istituito nuovi meccanismi/procedure/strumenti/orientamenti per lo scambio di informazioni o adattato quelli esistenti, ai fini dello scambio di informazioni con altri Stati membri/organi e organismi dell’Unione//paesi terzi/organizzazioni internazionali

    3.

    Numero di partecipanti che ritengono utile l’attività di formazione per il loro lavoro

    4.

    Numero di partecipanti che, tre mesi dopo l’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante l’attività di formazione

    Obiettivo specifico 2 di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

    5.

    Valore stimato dei beni congelati nell’ambito di operazioni transfrontaliere

    6.

    Quantitativo di droghe illecite sequestrate nell’ambito di operazioni transfrontaliere per tipo di prodotto (1)

    7.

    Quantitativo di armi sequestrate nell’ambito di operazioni transfrontaliere per tipo di arma (2)

    8.

    Numero di unità amministrative che hanno sviluppato meccanismi/procedure/strumenti/orientamenti per la cooperazione o adattato quelli esistenti, ai fini della cooperazione con altri Stati membri/organi e organismi dell’Unione/paesi terzi/organizzazioni internazionali

    9.

    Numero di membri del personale che partecipano a operazioni transfrontaliere

    10.

    Numero di raccomandazioni risultanti dalle valutazioni Schengen attuate

    Obiettivo specifico 3 di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

    11.

    Numero di iniziative volte a prevenire la radicalizzazione che sono state sviluppate o ampliate

    12.

    Numero di iniziative volte a proteggere o sostenere testimoni e informatori che sono state sviluppate o ampliate

    13.

    Numero di infrastrutture critiche/spazi pubblici con strutture di protezione dai rischi per la sicurezza nuove/adattate

    14.

    Numero di partecipanti che ritengono utile l’attività di formazione per il loro lavoro

    15.

    Numero di partecipanti che, tre mesi dopo aver concluso l’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante l’attività di formazione

    (1)  Ripartizione per tipo di droga (in base alle categorie utilizzate nelle relazioni sulle droghe illecite: la relazione sui mercati della droga dell’UE, la relazione europea sulla droga e il bollettino statistico dell’EMCDDA):

    cannabis;

    oppioidi, compresa l’eroina;

    cocaina;

    droghe sintetiche, compresi gli stimolanti tipo amfetamine (anche amfetamina e metamfetamina) e MDMA;

    nuove sostanze psicoattive;

    altre droghe illecite.

    (2)  Ripartizione per tipo di arma (in base alla legislazione vigente, in particolare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi. Le categorie proposte sono semplificate rispetto a quelle riportate nell’allegato I della direttiva 91/477/CEE e in linea con quelle contenute nel sistema di informazione Schengen, utilizzate dalle autorità nazionali):

    armi da guerra: armi da fuoco automatiche e armi da fuoco pesanti (anticarro, lanciarazzi, mortaio ecc.);

    altre armi da fuoco corte: rivoltelle e pistole (comprese armi da saluto o acustiche);

    altre armi da fuoco lunghe: fucili e armi ad avancarica (comprese armi da saluto o acustiche);


    ALLEGATO VI

    TIPOLOGIE DI INTERVENTO

    TABELLA 1: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «CAMPO DI INTERVENTO»

    001

    TER-Lotta al finanziamento del terrorismo

    002

    TER-Prevenzione e contrasto della radicalizzazione

    003

    TER-Protezione e resilienza degli spazi pubblici e di altri obiettivi non strategici

    004

    TER-Protezione e resilienza delle infrastrutture critiche

    005

    TER-Sostanze chimiche, biologiche, radioattive, nucleari

    006

    TER-Sostanze esplosive

    007

    TER-Gestione delle crisi

    008

    TER-Altro

    009

    OC-Corruzione

    010

    OC-Criminalità economica e finanziaria

    011

    OC-Riciclaggio di proventi di reato

    012

    OC-Droghe

    013

    OC-Traffico di armi da fuoco

    014

    OC-Traffico di beni culturali

    015

    OC-Tratta di esseri umani

    016

    OC-Traffico di migranti

    017

    OC-Criminalità ambientale

    018

    OC-Reati organizzati contro il patrimonio

    019

    OC-Altro

    020

    CC-Criminalità informatica - Altro

    021

    CC-Criminalità informatica - Prevenzione

    022

    CC-Criminalità informatica - Agevolazione delle indagini

    023

    CC-Criminalità informatica - Assistenza alle vittime

    024

    CC-Sfruttamento sessuale di minori – Prevenzione

    025

    CC-Sfruttamento sessuale di minori - Agevolazione delle indagini

    026

    CC-Sfruttamento sessuale di minori - Assistenza alle vittime

    027

    CC-Sfruttamento sessuale di minori, compresa la distribuzione di immagini di abusi su minori e la pedopornografia

    028

    CC-Altro

    029

    GEN-Scambio di informazioni

    030

    GEN-Cooperazione di polizia o interforze (dogane, guardie di frontiera, servizi di intelligence)

    031

    GEN-Scienze forensi

    032

    GEN-Sostegno alle vittime

    033

    GEN-Sostegno operativo

    034

    TA-Assistenza tecnica - Informazione e comunicazione

    035

    TA-Assistenza tecnica - Preparazione, attuazione, sorveglianza e controllo

    036

    TA-Assistenza tecnica - Valutazione e studi, raccolta di dati

    037

    TA-Assistenza tecnica - Sviluppo delle capacità


    TABELLA 2: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TIPOLOGIA DI AZIONE»

    001

    Sistemi TIC, interoperabilità, qualità dei dati (escluse le attrezzature)

    002

    Reti, centri di eccellenza, strutture di cooperazione, azioni e operazioni congiunte

    003

    Squadre investigative comuni o altre operazioni congiunte

    004

    Distacco o invio di esperti

    005

    Formazione

    006

    Scambio di migliori prassi, laboratori, conferenze, eventi, campagne di sensibilizzazione, attività di comunicazione

    007

    Studi, progetti pilota, valutazioni dei rischi

    008

    Attrezzature

    009

    Mezzi di trasporto

    010

    Edifici, strutture

    011

    Realizzazione o altro follow-up di progetti di ricerca


    TABELLA 3: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE ATTUAZIONE

    001

    Azioni contemplate dall’articolo 12, paragrafo 1

    002

    Azioni specifiche

    003

    Azioni elencate nell’allegato IV

    004

    Sostegno operativo

    005

    Assistenza emergenziale di cui all’articolo 25


    TABELLA 4: CODICI RELATIVI ALLA DIMENSIONE «TEMI PARTICOLARI»

    001

    Cooperazione con paesi terzi

    002

    Azioni in relazione a paesi terzi

    003

    Attuazione delle raccomandazioni risultanti dalle valutazioni Schengen nel settore della cooperazione di polizia

    004

    Nessuno dei casi precedenti


    ALLEGATO VII

    SPESE AMMISSIBILI AL SOSTEGNO OPERATIVO

    1.   

    Nell’ambito dell’obiettivo specifico stabilito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), il sostegno operativo nell’ambito dei programmi degli Stati membri copre:

    a)

    la manutenzione e il servizio di assistenza dei sistemi TIC dell’Unione e, se del caso, nazionali pertinenti per la sicurezza che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento;

    b)

    i costi del personale che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

    2.   

    Nell’ambito dell’obiettivo specifico stabilito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), il sostegno operativo nell’ambito dei programmi degli Stati membri copre:

    a)

    la manutenzione delle attrezzature tecniche o dei mezzi di trasporto usati per le azioni in materia di prevenzione, individuazione e indagine dei reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera;

    b)

    i costi del personale che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

    3.   

    Nell’ambito dell’obiettivo specifico stabilito all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c), il sostegno operativo nell’ambito dei programmi degli Stati membri copre:

    a)

    la manutenzione delle attrezzature tecniche o dei mezzi di trasporto usati per le azioni in materia di prevenzione, individuazione e indagine dei reati gravi e di criminalità organizzata con dimensione transfrontaliera;

    b)

    i costi del personale che contribuisce al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

    4.   

    Le spese relative ad azioni che non sono ammissibili a norma dell’articolo 5, paragrafo 5, non sono coperte.


    ALLEGATO VIII

    INDICATORI DI OUTPUT E INDICATORI DI RISULTATO DI CUI ALL’ARTICOLO 27, PARAGRAFO 3

    Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera a)

    Indicatori di output

    1.

    Numero di partecipanti alle attività di formazione

    2.

    Numero di riunioni di esperti/laboratori/visite di studio

    3.

    Numero di sistemi TIC istituiti/adattati/mantenuti

    4.

    Numero di attrezzature acquistate

    Indicatori di risultato

    5.

    Numero di sistemi TIC resi interoperabili negli Stati membri/con sistemi di informazione decentralizzati e dell’UE pertinenti per la sicurezza/con banche dati internazionali

    6.

    Numero di unità amministrative che hanno istituito nuovi meccanismi/procedure/strumenti/orientamenti per lo scambio di informazioni o hanno adattato quelli esistenti, ai fini dello scambio di informazioni con altri Stati membri/organi e organismi dell’Unione/paesi terzi/organizzazioni internazionali

    7.

    Numero di partecipanti che ritengono utile la formazione per il loro lavoro

    8.

    Numero di partecipanti che, tre mesi dopo l’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante la formazione

    Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera b)

    Indicatori di output

    1.

    Numero di operazioni transfrontaliere, specificando separatamente:

    1.1.

    numero di squadre investigative comuni

    1.2.

    numero di azioni operative del ciclo programmatico dell’UE/EMPACT

    2.

    Numero di riunioni di esperti/laboratori/visite di studio/esercitazioni comuni

    3.

    Numero di attrezzature acquistate

    4.

    Numero di mezzi di trasporto acquistati per operazioni transfrontaliere

    Indicatori di risultato

    5.

    Valore stimato dei beni congelati nell’ambito di operazioni transfrontaliere

    6.

    Quantitativo di droghe illecite sequestrate nell’ambito di operazioni transfrontaliere per tipo di prodotto (1)

    7.

    Quantitativo di armi sequestrate nell’ambito di operazioni transfrontaliere per tipo di arma (2)

    8.

    Numero di unità amministrative che hanno sviluppato meccanismi/procedure/strumenti/orientamenti o adattato quelli esistenti, ai fini della cooperazione con altri Stati membri/organi e organismi dell’Unione/paesi terzi/organizzazioni internazionali

    9.

    Numero di membri del personale che partecipano a operazioni transfrontaliere

    10.

    Numero di raccomandazioni risultanti dalle valutazioni Schengen osservate

    Obiettivo specifico di cui all’articolo 3, paragrafo 2, lettera c)

    Indicatori di output

    1.

    Numero di partecipanti alle attività di formazione

    2.

    Numero di programmi di scambio/laboratori/visite di studio

    3.

    Numero di attrezzature acquistate

    4.

    Numero di mezzi di trasporto acquistati

    5.

    Numero di infrastrutture/strutture di sicurezza/strumenti/meccanismi costruiti/acquistati/aggiornati

    6.

    Numero di progetti di prevenzione della criminalità

    7.

    Numero di progetti di assistenza alle vittime di reato

    8.

    Numero di vittime di reato assistite

    Indicatori di risultato

    9.

    Numero di iniziative volte a prevenire la radicalizzazione che sono state sviluppate o ampliate

    10.

    Numero di iniziative volte a proteggere o sostenere testimoni e informatori che sono state sviluppate o ampliate

    11.

    Numero di infrastrutture critiche/spazi pubblici con strutture di protezione dai rischi per la sicurezza nuove/adattate

    12.

    Numero di partecipanti che ritengono utile l’attività di formazione per il loro lavoro

    13.

    Numero di partecipanti che, tre mesi dopo aver concluso l’attività di formazione, riferiscono di utilizzare le abilità e le competenze acquisite durante l’attività di formazione

    (1)  Ripartizione per tipo di droga (in base alle categorie utilizzate nelle relazioni sulle droghe illecite: la relazione sui mercati della droga dell’UE, la relazione europea sulla droga e bollettino statistico dell’EMCDDA):

    cannabis;

    oppioidi, compresa l’eroina;

    cocaina;

    droghe sintetiche, compresi gli stimolanti tipo amfetamine (anche amfetamina e metamfetamina) e MDMA;

    nuove sostanze psicoattive;

    altre droghe illecite.

    (2)  Ripartizione per tipo di arma (in base alla legislazione vigente, in particolare la direttiva 91/477/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1991, relativa al controllo dell’acquisizione e della detenzione di armi. Le categorie proposte sono semplificate rispetto a quelle riportate nell’allegato I della direttiva 91/477/CEE e in linea con quelle contenute nel sistema di informazione Schengen, utilizzate dalle autorità nazionali):

    armi da guerra: armi da fuoco automatiche e armi da fuoco pesanti (anticarro, lanciarazzi, mortaio ecc.);

    altre armi da fuoco corte: rivoltelle e pistole (comprese armi da saluto o acustiche);

    altre armi da fuoco lunghe: fucili e armi ad avancarica (comprese armi da saluto o acustiche);


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