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Document 32021R1088
Commission Delegated Regulation (EU) 2021/1088 of 7 April 2021 amending Regulation (EU) No 748/2012 as regards updating the references to the environmental protection requirements (Text with EEA relevance)
Regolamento delegato (UE) 2021/1088 della Commissione del 7 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’aggiornamento dei riferimenti ai requisiti di protezione ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE)
Regolamento delegato (UE) 2021/1088 della Commissione del 7 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’aggiornamento dei riferimenti ai requisiti di protezione ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/2104
GU L 236 del 5.7.2021, p. 3–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
5.7.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 236/3 |
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1088 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2021
che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’aggiornamento dei riferimenti ai requisiti di protezione ambientale
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafi 1 e 3,
considerando quanto segue:
(1) |
In data 7 aprile 2021 la Commissione ha adottato il regolamento delegato [2021/1087 (2) che aggiorna i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago relative ai requisiti di protezione ambientale. |
(2) |
Gli aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati dovrebbero soddisfare tali requisiti di protezione ambientale a decorrere dal 1o gennaio 2021. |
(3) |
È opportuno aggiornare i riferimenti ai requisiti di protezione ambientale contenuti nel regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (3). |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012. |
(5) |
Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 03/2020 emesso dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) in conformità all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:
1) |
all’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente: «4. In deroga al paragrafo 1 l’impresa di produzione può richiedere all’autorità competente deroghe ai requisiti per la protezione dell’ambiente di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139.»; |
2) |
l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.
(2) Regolamento delegato (UE) 2021/1087 della Commissione, del 7 aprile 2021, che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiornamento dei riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficilae).
(3) Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).
ALLEGATO
L’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:
1) |
al punto 21.A.130, lettera b), il punto 4 è sostituito dal seguente:
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2) |
al punto 21.A.145, lettera b), la frase introduttiva e il punto 1 sono sostituiti dal testo seguente:
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3) |
al punto 21.A.147, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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4) |
al punto 21.A.801, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
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5) |
il punto 21.B.85 è sostituito dal seguente: «21.B.85 Definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto
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