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Document 32021R1088

    Regolamento delegato (UE) 2021/1088 della Commissione del 7 aprile 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’aggiornamento dei riferimenti ai requisiti di protezione ambientale (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/2104

    GU L 236 del 5.7.2021, p. 3–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1088/oj

    5.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 236/3


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/1088 DELLA COMMISSIONE

    del 7 aprile 2021

    che modifica il regolamento (UE) n. 748/2012 per quanto riguarda l’aggiornamento dei riferimenti ai requisiti di protezione ambientale

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, recante norme comuni nel settore dell’aviazione civile, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea e che modifica i regolamenti (CE) n. 2111/2005, (CE) n. 1008/2008, (UE) n. 996/2010, (UE) n. 376/2014 e le direttive 2014/30/UE e 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, e abroga i regolamenti (CE) n. 552/2004 e (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3922/91 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 19, paragrafi 1 e 3,

    considerando quanto segue:

    (1)

    In data 7 aprile 2021 la Commissione ha adottato il regolamento delegato [2021/1087 (2) che aggiorna i riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago relative ai requisiti di protezione ambientale.

    (2)

    Gli aeromobili diversi dagli aeromobili senza equipaggio e i relativi motori, eliche, parti ed equipaggiamenti non installati dovrebbero soddisfare tali requisiti di protezione ambientale a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    (3)

    È opportuno aggiornare i riferimenti ai requisiti di protezione ambientale contenuti nel regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione (3).

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 748/2012.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento si basano sul parere n. 03/2020 emesso dall’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea (EASA) in conformità all’articolo 76, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1139,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Il regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

    1)

    all’articolo 9, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

    «4.   In deroga al paragrafo 1 l’impresa di produzione può richiedere all’autorità competente deroghe ai requisiti per la protezione dell’ambiente di cui all’articolo 9, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (UE) 2018/1139.»;

    2)

    l’allegato I è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 212 del 22.8.2018, pag. 1.

    (2)  Regolamento delegato (UE) 2021/1087 della Commissione, del 7 aprile 2021, che modifica il regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’aggiornamento dei riferimenti alle disposizioni della convenzione di Chicago (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficilae).

    (3)  Regolamento (UE) n. 748/2012 della Commissione, del 3 agosto 2012, che stabilisce le regole di attuazione per la certificazione di aeronavigabilità e ambientale di aeromobili e relativi prodotti, parti e pertinenze, nonché per la certificazione delle imprese di progettazione e di produzione (GU L 224 del 21.8.2012, pag. 1).


    ALLEGATO

    L’allegato I del regolamento (UE) n. 748/2012 è così modificato:

    1)

    al punto 21.A.130, lettera b), il punto 4 è sostituito dal seguente:

    «4.

    inoltre, nel caso di requisiti di protezione ambientale:

    i)

    una dichiarazione attestante che il motore completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni dei motori applicabili alla data di fabbricazione del motore; e

    ii)

    una dichiarazione attestante che l’aeromobile completo rispetta i requisiti relativi ai limiti delle emissioni di CO2 applicabili alla data di rilascio del primo certificato di aeronavigabilità.»;

    2)

    al punto 21.A.145, lettera b), la frase introduttiva e il punto 1 sono sostituiti dal testo seguente:

    «b)

    per quanto riguarda tutti i dati necessari relativi all’aeronavigabilità e alla protezione ambientale:

    1.

    l’impresa di produzione riceve tutti i dati di cui sopra dall’Agenzia e dal titolare, o dal richiedente, del certificato di omologazione, del certificato di omologazione ristretto o dell’approvazione del progetto, comprese eventuali esenzioni concesse in relazione ai requisiti di protezione ambientale, in modo da poter determinare la conformità ai dati di progettazione applicabili;»;

    3)

    al punto 21.A.147, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    Dopo il rilascio dell’approvazione, tutte le modifiche all’impresa di produzione approvata rilevanti ai fini della dimostrazione di conformità o dell’aeronavigabilità e delle caratteristiche di protezione ambientale di prodotti, parti o pertinenze, ed in particolare qualsiasi modifica al sistema qualità, devono essere approvate dall’autorità competente. Le domande di approvazione devono essere presentate per iscritto all’autorità competente e l’impresa di produzione deve dimostrare a tale autorità, prima dell’attuazione della modifica, che quest’ultima è conforme ai requisiti del presente capitolo.»;

    4)

    al punto 21.A.801, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    I prodotti vanno identificati con le seguenti informazioni:

    1.

    la denominazione del fabbricante;

    2.

    la designazione del prodotto;

    3.

    il numero di serie del fabbricante;

    4.

    il marchio «IN DEROGA» nel caso dei motori, se l’autorità competente ha concesso una deroga ai requisiti di protezione ambientale;

    5.

    qualsiasi ulteriore informazione che l’Agenzia ritenga appropriata.»;

    5)

    il punto 21.B.85 è sostituito dal seguente:

    «21.B.85   Definizione dei requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto

    a)

    L’Agenzia definisce e notifica al richiedente i requisiti di protezione ambientale applicabili per un certificato di omologazione o un certificato di omologazione ristretto di un aeromobile o per un certificato di omologazione di un motore. La definizione e la notifica contengono:

    1.

    i requisiti acustici di riferimento di cui:

    i)

    all’allegato16 della convenzione di Chicago, volume I, parte II, capitolo 1 e:

    A)

    ai capitoli 2, 3, 4 e 14, per i velivoli subsonici a reazione;

    B)

    ai capitoli 3, 4, 5, 6, 10 e 14, per i velivoli ad elica;

    C)

    ai capitoli 8 e 11, per gli elicotteri;

    D)

    al capitolo 12, per i velivoli supersonici; ed

    E)

    al capitolo 13, per gli aeromobili a rotore basculante;

    ii)

    all’allegato 16 della convenzione di Chicago, volume I:

    A)

    appendice 1 per gli aeromobili ai quali si applica l’allegato 16 della Convenzione di Chicago, volume I, parte II, capitoli 2 e 12;

    B)

    appendice 2 per gli aeromobili ai quali si applica l’allegato 16 della Convenzione di Chicago, volume I, parte II, capitoli 3, 4, 5, 8, 13 e 14;

    C)

    appendice 3 per gli aeromobili ai quali si applica l’allegato 16 della Convenzione di Chicago, volume I, parte II, capitolo 6;

    D)

    appendice 4 per gli aeromobili ai quali si applica l’allegato 16 della Convenzione di Chicago, volume I, parte II, capitolo 11; ed

    E)

    appendice 6 per gli aeromobili ai quali si applica l’allegato 16 della Convenzione di Chicago, volume I, parte II, capitolo 10;

    2.

    i requisiti applicabili in materia di emissioni per la prevenzione delle fuoriuscite intenzionali di combustibile dagli sfiati (fuel venting) per gli aeromobili di cui all’allegato 16 della convenzione di Chicago, volume II, parte II, capitoli 1 e 2;

    3.

    i requisiti applicabili in materia di emissioni di fumo, gas e particolato dei motori di cui:

    i)

    all’allegato 16 della convenzione di Chicago, volume II, parte III, capitolo 1 e:

    A)

    capitolo 2, per le emissioni di fumo e di gas dei motori turbogetto e turbofan destinati esclusivamente alla propulsione a velocità subsoniche;

    B)

    capitolo 3, per le emissioni di fumo e di gas dei motori turbogetto e turbofan destinati esclusivamente alla propulsione a velocità supersoniche; e

    C)

    capitolo 4, per le emissioni di particolato dei motori turbogetto e turbofan destinati esclusivamente alla propulsione a velocità subsoniche;

    ii)

    all’allegato 16 della convenzione di Chicago, volume II:

    A)

    appendice 1 per la misurazione del rapporto di compressione di riferimento;

    B)

    appendice 2 per la valutazione delle emissioni di fumo;

    C)

    appendice 3 per la strumentazione e le tecniche di misurazione per le emissioni di gas;

    D)

    appendice 4 per le specifiche relative al combustibile da utilizzare nelle prove delle emissioni dei motori a turbina per aeromobili;

    E)

    appendice 5 per la strumentazione e le tecniche di misurazione per le emissioni di gas dei motori a turbina a gas con postcombustione;

    F)

    appendice 6 per la procedura di conformità per le emissioni di gas, fumo e particolato; e

    G)

    appendice 7 per la strumentazione e le tecniche di misurazione per il particolato non volatile;

    4.

    i requisiti applicabili in materia di emissioni di CO2 degli aeromobili di cui:

    i)

    all’allegato 16 della convenzione di Chicago, volume III, parte II, capitolo 1 e:

    A)

    capitolo 2, per i velivoli subsonici a reazione; e

    B)

    capitolo 2, per i velivoli ad elica subsonici;

    ii)

    all’allegato 16 della convenzione di Chicago, volume III, appendici 1 e 2 per gli aeromobili ai quali si applica l’allegato 16 della convenzione di Chicago, volume III, parte II, capitolo 2;

    5.

    per i motori, i requisiti applicabili di cui all’allegato 16 della convenzione di Chicago, volume II, parte IV e appendice 8 sulla valutazione del particolato non volatile a fini di inventario e di modellizzazione.

    b)

    (riservato).».


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