Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R1077

    Regolamento (UE) 2021/1077 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale

    PE/43/2021/INIT

    GU L 234 del 2.7.2021, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1077/oj

    2.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 234/1


    REGOLAMENTO (UE) 2021/1077 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    del 24 giugno 2021

    che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare gli articoli 33, 114 e 207,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

    considerando quanto segue:

    (1)

    I 2 140 uffici doganali situati alle frontiere esterne dell’Unione devono essere adeguatamente attrezzati per assicurare il funzionamento efficiente ed efficace dell’unione doganale. La necessità di adeguati controlli doganali con risultati equivalenti è sempre più urgente, non solo a causa del ruolo tradizionale delle dogane di riscossione delle entrate, ma anche, in misura crescente, della necessità di rafforzare significativamente il controllo delle merci che entrano ed escono dalle frontiere esterne dell’Unione al fine di garantire la sicurezza. Nel contempo, tuttavia, tali controlli sulla circolazione delle merci attraverso le frontiere esterne non dovrebbero ostacolare, bensì agevolare il commercio legittimo con i paesi terzi.

    (2)

    L’unione doganale costituisce uno dei pilastri fondamentali dell’Unione, uno dei principali blocchi commerciali al mondo. Poiché l’unione doganale è essenziale per il corretto funzionamento del mercato interno sono necessarie misure costanti per rafforzarla, a beneficio sia delle imprese che dei cittadini.

    (3)

    Esiste attualmente uno squilibrio nell’esecuzione dei controlli doganali da parte degli Stati membri. Tale squilibrio è dovuto a differenze tra gli Stati membri in termini sia di caratteristiche geografiche che delle relative capacità e risorse. La capacità degli Stati membri di reagire alle sfide generate dalla costante evoluzione, a livello mondiale, dei modelli operativi e delle catene di approvvigionamento dipende non solo dalla componente umana, ma anche dalla disponibilità e dal corretto funzionamento delle attrezzature per il controllo doganale moderne e affidabili. Anche sfide quali l’impennata nel commercio elettronico, l’aumento della digitalizzazione e la necessità di migliorare la resilienza agli attacchi informatici, faranno aumentare la domanda di controlli doganali efficaci. La fornitura di attrezzature equivalenti per il controllo doganale è pertanto un elemento importante per rimediare allo squilibrio attuale. Migliorerà l’equivalenza nell’esecuzione dei controlli doganali in tutti gli Stati membri e contribuirà così a prevenire la diversione dei flussi di merci verso i punti più deboli del sistema di controllo doganale, spesso denominata «scelta opportunistica del punto di importazione». Di conseguenza, le merci che entrano nel territorio doganale dell’Unione dovrebbero essere soggette a controlli basati sui rischi conformemente al regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) («codice doganale dell’Unione»).

    (4)

    Gli Stati membri hanno ripetutamente espresso la necessità di sostegno finanziario e hanno chiesto un’analisi approfondita delle attrezzature necessarie. Nelle conclusioni sul finanziamento delle dogane, del 23 marzo 2017, il Consiglio ha invitato la Commissione a esaminare la possibilità di finanziare il fabbisogno di attrezzature tecniche con programmi finanziari futuri della Commissione e a migliorare il coordinamento e la cooperazione tra le autorità doganali e le altre autorità di contrasto in materia di finanziamenti.

    (5)

    A norma del codice doganale dell’Unione, i controlli doganali devono essere intesi non solo come l’applicazione della normativa doganale, ma anche come l’applicazione di altre norme che disciplinano l’entrata, l’uscita, il transito, la circolazione, il deposito e l’uso finale delle merci in circolazione tra il territorio doganale dell’Unione e i paesi o territori non facenti parte di tale territorio, nonché la presenza e la circolazione nel territorio doganale dell’Unione di merci non unionali e di merci in regime di uso finale. Tale altra normativa attribuisce alle autorità doganali il potere di svolgere compiti specifici di controllo e contiene disposizioni in materia di imposizione, in particolare per quanto riguarda le accise e l’imposta sul valore aggiunto, aspetti esterni del mercato interno, politica commerciale comune e altre politiche dell’Unione comuni riguardanti il commercio, la sicurezza della catena di approvvigionamento e la tutela degli interessi economici e finanziari dell’Unione e dei suoi Stati membri.

    (6)

    Sostenere il raggiungimento di un livello adeguato ed equivalente di risultati nei controlli doganali alle frontiere esterne dell’Unione consente di massimizzare i vantaggi dell’unione doganale, fornendo così ulteriore sostegno alle autorità doganali nella loro azione congiunta a tutela degli interessi dell’Unione. Un fondo specifico per le attrezzature per il controllo doganale volto a correggere gli squilibri attuali contribuirebbe alla coesione globale tra gli Stati membri. Tale fondo specifico terrebbe conto delle diverse esigenze riscontrate nei diversi tipi di frontiere, vale a dire quelle marittime e su altre vie navigabili, aeree e terrestri, comprese le frontiere ferroviarie e stradali, come anche a livello di centri postali. In considerazione delle sfide a livello mondiale, in particolare la necessità di continuare a tutelare gli interessi economici e finanziari dell’Unione e degli Stati membri, agevolando nel contempo il flusso degli scambi legittimi, è indispensabile disporre di attrezzature moderne e affidabili per il controllo alle frontiere esterne.

    (7)

    È opportuno pertanto istituire un nuovo Strumento di sostegno finanziario alle attrezzature per il controllo doganale destinate a essere utilizzate a tutti i tipi di frontiere. Lo Strumento dovrebbe sostenere l’unione doganale e l’attività delle autorità doganali, in particolare aiutandole a tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione, a garantire la sicurezza all’interno dell’Unione e a tutelare l’Unione dal commercio sleale e illegale, come la contraffazione delle merci, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime. Dovrebbe contribuire a risultati adeguati ed equivalenti dei controlli doganali. Inoltre, le attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo dello Strumento dovrebbero sostenere l’attuazione del quadro in materia di gestione del rischio doganale di cui al codice doganale dell’Unione. Tale obiettivo dovrebbe essere conseguito attraverso l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento in condizioni di trasparenza di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, affidabili e all’avanguardia, tenendo debitamente conto della protezione dei dati, della resilienza agli attacchi informatici e di considerazioni in materia di sicurezza e di ambiente, compreso uno smaltimento delle attrezzature sostituite che sia rispettoso dell’ambiente.

    (8)

    Alle autorità doganali degli Stati membri è stato affidato un numero crescente di responsabilità che vengono svolte alla frontiera esterna e che spesso si estendono al settore della sicurezza. È pertanto importante fornire sostegno finanziario dell’Unione agli Stati membri per consentire loro di garantire l’equivalenza nell’esecuzione del controllo di frontiera e del controllo doganale alle frontiere esterne dell’Unione. È altrettanto importante promuovere, alle frontiere dell’Unione, per quanto riguarda i controlli delle merci e delle persone, la cooperazione inter-agenzia tra le autorità nazionali di ciascuno Stato membro responsabili del controllo di frontiera o di altri compiti svolti alle frontiere, al fine di massimizzare il valore aggiunto dell’Unione nel settore della gestione delle frontiere e dei controlli doganali.

    (9)

    È necessario pertanto istituire un Fondo per la gestione integrata delle frontiere («Fondo»).

    (10)

    A motivo delle particolarità giuridiche del titolo V del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) e delle diverse basi giuridiche applicabili alle politiche in materia di frontiere esterne e di controllo doganale, non è giuridicamente possibile istituire il Fondo come uno strumento unico.

    (11)

    Il Fondo dovrebbe pertanto essere costituito sotto forma di un quadro generale di sostegno finanziario dell’Unione nel settore della gestione delle frontiere costituito dallo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale («Strumento»), istituito dal presente regolamento, e dallo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti, istituito dal regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti.

    (12)

    Data l’importanza di lottare contro i cambiamenti climatici e in linea con gli impegni assunti dall’Unione per attuare l’accordo di Parigi nell’ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (4) e per realizzare gli obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite con l’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata il 25 settembre 2015, le azioni previste dal presente regolamento dovrebbero contribuire al conseguimento dell’obiettivo dell’Unione di spendere almeno il 30 % dell’importo complessivo del bilancio dell’Unione per sostenere gli obiettivi in materia di clima e dell’ambizione dell’Unione di destinare il 7,5 % del bilancio annuale dell’Unione nel 2024 e il 10 % nel 2026 e nel 2027 alla biodiversità, tenendo conto nel contempo delle sovrapposizioni esistenti tra gli obiettivi in materia di clima e biodiversità.

    (13)

    Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per l’intera durata dello Strumento, che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie (5). Tale dotazione finanziaria dovrebbe poter coprire le spese, necessarie e debitamente giustificate, per le attività di gestione dello Strumento e di valutazione delle sue prestazioni, nella misura in cui dette attività siano connesse all’obiettivo generale e a quello specifico dello Strumento.

    (14)

    Al presente Strumento si applica il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) («regolamento finanziario»). Il regolamento finanziario stabilisce le norme sull’esecuzione del bilancio dell’Unione, comprese le norme su sovvenzioni, premi, appalti, gestione indiretta, strumenti finanziari, garanzie di bilancio, assistenza finanziaria e rimborso di esperti esterni.

    (15)

    Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio sulla base dell’articolo 322 TFUE. Tali regole sono stabilite nel regolamento finanziario e definiscono in particolare le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione. I finanziamenti a titolo del presente Strumento dovrebbero essere soggetti ai principi di cui al regolamento finanziario e garantire l’utilizzo ottimale delle risorse finanziarie nel conseguimento dei suoi obiettivi.

    (16)

    Il regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio (7) istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale («programma Dogana») a sostegno dell’unione doganale e delle autorità doganali. Al fine di preservare la coerenza e il coordinamento orizzontale delle azioni di cooperazione relative alle dogane e alle attrezzature per il controllo doganale, è opportuno attuare tali azioni nell’ambito di un unico atto giuridico, vale a dire il programma Dogana, contenente un’unica serie di norme. Pertanto, il presente Strumento dovrebbe finanziare unicamente l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale ammissibili, mentre tutte le altre azioni correlate, come le azioni di cooperazione per valutare le necessità o la formazione relativa alle attrezzature in questione, dovrebbero essere sostenute dal programma Dogana.

    (17)

    Inoltre, e ove opportuno, lo Strumento dovrebbe anche sostenere l’acquisto o l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale allo scopo di testare nuovi elementi delle attrezzature o nuove funzionalità per elementi esistenti delle attrezzature in condizioni operative prima che gli Stati membri inizino ad acquistare su larga scala tali nuove attrezzature. I test in condizioni operative dovrebbero in particolare dare seguito ai risultati della ricerca sulle attrezzature per il controllo doganale nell’ambito del regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio (8). La Commissione dovrebbe incoraggiare lo svolgimento di appalti e test comuni delle attrezzature per i controlli doganali da parte di due o più Stati membri, avvalendosi degli strumenti di cooperazione previsti dal programma Dogana.

    (18)

    La maggior parte delle attrezzature per il controllo doganale può essere ugualmente o puntualmente adatta per i controlli di conformità con altre normative dell’Unione, come quella sulla gestione delle frontiere, i visti o la cooperazione di polizia. Il Fondo è stato pertanto concepito come due strumenti complementari per l’acquisto di attrezzature, con un ambito di applicazione distinto ma complementare. Da un lato, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti sosterrà finanziariamente solo i costi delle attrezzature la cui finalità o effetto principale è la gestione integrata delle frontiere, ma consentirà anche che tali attrezzature siano utilizzate per altri scopi, come i controlli doganali. Dall’altro, lo Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale, istituito dal presente regolamento, sosterrà finanziariamente solo i costi delle attrezzature la cui finalità o effetto principale sono i controlli doganali, ma consentirà che le attrezzature siano utilizzate anche per altre finalità, come i controlli alle frontiere e la sicurezza. Questa suddivisione di ruoli tra i due strumenti promuoverà la cooperazione inter-agenzia di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio (9), quale componente dell’approccio di gestione europea integrata delle frontiere, consentendo in tal modo alle autorità di frontiera e alle autorità doganali di collaborare e di ottimizzare l’impatto del bilancio dell’Unione attraverso la condivisione e l’interoperabilità delle attrezzature di controllo. La condivisione delle attrezzature tra autorità doganali e altre autorità di frontiera non dovrebbe avvenire sistematicamente.

    (19)

    A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, del regolamento finanziario, può essere attribuita una sovvenzione per un’azione già avviata solo se il richiedente può provare la necessità di avviare l’azione prima della firma della convenzione di sovvenzione. Sebbene in tali casi i costi sostenuti prima della data di presentazione della domanda di sovvenzione in linea di principio non siano ammissibili, ciò dovrebbe essere possibile in via eccezionale, tenuto conto dell’entrata in vigore tardiva del presente regolamento rispetto all’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Al fine di consentire l’attuazione sin dall’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027 e di evitare rinvii nel sostegno dell’Unione suscettibili di arrecare pregiudizio all’interesse dell’Unione di essere adeguatamente attrezzata per assicurare il funzionamento efficiente ed efficace dell’unione doganale, dovrebbe essere possibile, per un periodo limitato all’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, prevedere nella decisione di finanziamento che i costi sostenuti in relazione ad azioni già avviate che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento siano considerate ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali azioni sono state realizzate e tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

    (20)

    In deroga al regolamento finanziario, il finanziamento di un’azione da parte di diversi programmi o strumenti dell’Unione dovrebbe essere possibile al fine di permettere e sostenere, se del caso, la cooperazione e l’interoperabilità in tutti i settori. Tuttavia, in conformità al principio del divieto di doppio finanziamento stabilito dal regolamento finanziario, in tali casi non è consentito che i contributi riguardino gli stessi costi. Se a uno Stato membro è già stato riconosciuto o erogato un contributo a titolo di un altro programma dell’Unione ovvero il sostegno di un fondo dell’Unione per l’acquisizione della stessa attrezzatura, tale contributo o sostegno dovrebbe essere comunicato alla Commissione, in conformità dell’articolo 191 del regolamento finanziario.

    (21)

    Qualsiasi finanziamento superiore al massimale del tasso di cofinanziamento dovrebbe essere concesso solo in casi debitamente giustificati, che potrebbero includere casi di appalti congiunti e di test di attrezzature per il controllo doganale da parte di due o più Stati membri.

    (22)

    In considerazione della rapida evoluzione delle tecnologie, delle minacce e delle priorità doganali, i programmi di lavoro non dovrebbero estendersi su periodi più lunghi. Allo stesso tempo, i programmi di lavoro annuali non sarebbero necessari per l’attuazione dello Strumento e aumenterebbero l’onere amministrativo per la Commissione e gli Stati membri. Alla luce di tale contesto, in linea di principio i programmi di lavoro dovrebbero riguardare più di un esercizio finanziario, ma non più di tre.

    (23)

    È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma di lavoro a titolo del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (10).

    (24)

    Nonostante l’attuazione a livello centrale sia indispensabile per il conseguimento dell’obiettivo specifico di garantire risultati equivalenti dei controlli doganali, la natura tecnica del presente Strumento implica che sono necessari lavori preparatori a livello tecnico. Pertanto, l’attuazione dovrebbe essere sostenuta da valutazioni delle necessità. Tali valutazioni delle necessità dipendono dalle competenze ed esperienze nazionali acquisite mediante la partecipazione delle autorità doganali. Esse dovrebbero basarsi su una metodologia chiara, che comprenda un numero minimo di misure volte a garantire la raccolta delle informazioni pertinenti. La Commissione dovrebbe utilizzare tali informazioni per determinare l’assegnazione dei fondi agli Stati membri tenendo conto in particolare del volume degli scambi, dei rischi pertinenti e della capacità amministrativa delle autorità doganali di utilizzare e mantenere le attrezzature, al fine di conseguire l’uso più efficiente possibile delle attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo del presente Strumento. Per contribuire alla disciplina di bilancio, le condizioni per l’attribuzione di priorità alle sovvenzioni dovrebbero essere definite in modo chiaro e basate su una tale valutazione delle necessità.

    (25)

    Per garantire una sorveglianza e una rendicontazione costanti è opportuno porre in atto un quadro adeguato per la sorveglianza dei risultati conseguiti dallo Strumento e delle azioni a esso correlate. Tale sorveglianza e rendicontazione dovrebbero basarsi su indicatori quantitativi e qualitativi che misurino gli effetti delle azioni nell’ambito dello Strumento. Gli obblighi di rendicontazione dovrebbero comprendere l’obbligo di fornire alla Commissione informazioni sulle attrezzature per il controllo doganale qualora il costo di un elemento di tali attrezzature superi i 10 000 EUR tasse escluse. Tali informazioni dovrebbero essere distinte dalle informazioni che devono essere fornite al pubblico in generale e ai media al fine di promuovere le azioni e i risultati dello Strumento.

    (26)

    In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (11), è opportuno che lo Strumento sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare, in maniera comparabile ed esaustiva, gli effetti dello Strumento sul terreno. La valutazione intermedia e quella finale, che dovrebbero essere effettuate entro quattro anni rispettivamente dall’inizio dell’attuazione dello Strumento e dal suo completamento, dovrebbero contribuire a un efficiente processo decisionale riguardo al sostegno finanziario alle attrezzature per il controllo doganale nell’ambito dei prossimi quadri finanziari pluriennali. È pertanto della massima importanza che la valutazione intermedia e quella finale includano informazioni soddisfacenti e sufficienti e che tali valutazioni siano fornite a tempo debito. La Commissione dovrebbe includere, nella valutazione intermedia e in quella finale, informazioni dettagliate relative alla condivisione tra autorità doganali e altre autorità di frontiera delle attrezzature finanziate a titolo dello Strumento, nella misura in cui gli Stati membri abbiano fornito le informazioni pertinenti. Oltre a tali valutazioni dello Strumento, nell’ambito del sistema di rendicontazione sulla performance dovrebbero essere elaborate anche relazioni annuali sullo stato di avanzamento al fine di sorvegliare l’attuazione dello Strumento. Tali relazioni dovrebbero includere una sintesi degli insegnamenti tratti e, se del caso, degli ostacoli incontrati e delle lacune riscontrate, nel contesto delle attività dello Strumento che sono state svolte nell’anno in questione. Tali relazioni annuali sui progressi compiuti dovrebbero essere comunicate al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (27)

    Al fine di rispondere adeguatamente alle priorità strategiche, alle minacce e alle tecnologie in continua evoluzione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell’elenco indicativo delle attrezzature per il controllo doganale che possono essere utilizzate per conseguire le finalità di controllo doganale e dell’elenco degli indicatori destinati a misurare il conseguimento dell’obiettivo specifico. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga consultazioni adeguate e pienamente trasparenti, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale del 13 aprile 2016«Legiferare meglio». In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

    (28)

    In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (13), (Euratom, CE) n. 2185/96 (14) e (UE) 2017/1939 (15) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati, e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione. La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (16). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

    (29)

    Le tipologie di finanziamento nonché i metodi di esecuzione nell’ambito del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire l’obiettivo specifico delle azioni e di produrre risultati tenuto conto, tra l’altro, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Tali tipologie di finanziamento e tali metodi di esecuzione dovrebbero prendere in considerazione il ricorso a somme forfettarie, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all’articolo 125, paragrafo 1, del regolamento finanziario.

    (30)

    Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire l’istituzione di uno Strumento che sostiene l’unione doganale e le autorità doganali fornendo sostegno finanziario per l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri a causa degli squilibri oggettivi che esistono fra loro a livello geografico, ma, a motivo del livello e della qualità equivalenti dei risultati dei controlli doganali che un approccio coordinato e un finanziamento centralizzato contribuiranno a realizzare, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (31)

    I destinatari dei finanziamenti dell’Unione dovrebbero rendere nota l’origine di tali finanziamenti e garantirne la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico. Tali informazioni dovrebbero mostrare il valore aggiunto dello Strumento nel sostenere l’unione doganale e, in particolare, in che modo aiuta le autorità doganali a svolgere le proprie missioni, nonché gli sforzi della Commissione per garantire la trasparenza di bilancio. Inoltre, al fine di garantire la trasparenza, la Commissione dovrebbe fornire periodicamente informazioni al pubblico sullo Strumento, sulle sue azioni e risultati, con riferimento, tra l’altro, ai programmi di lavoro adottati a norma del presente regolamento.

    (32)

    Al fine di garantire la continuità nel fornire sostegno al settore d’intervento pertinente e di consentire che la sua attuazione cominci sin dall’inizio del quadro finanziario pluriennale 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e dovrebbe applicarsi con effetto retroattivo dal 1o gennaio 2021,

    HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    CAPO I

    DISPOSIZIONI GENERALI

    Articolo 1

    Oggetto

    Unitamente al regolamento che istituisce, nell’ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti, il presente regolamento istituisce un Fondo per la gestione integrata delle frontiere («Fondo») per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

    Nell’ambito di tale Fondo, il presente regolamento istituisce uno strumento allo scopo di fornire un sostegno finanziario per l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento delle attrezzature per il controllo doganale («Strumento») per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027. La durata dello Strumento è allineata alla durata del quadro finanziario pluriennale.

    Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi dello Strumento, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di attribuzione dei finanziamenti.

    Articolo 2

    Definizioni

    Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

    1)

    «autorità doganali»: le autorità doganali quali definite all’articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013;

    2)

    «controlli doganali»: i controlli doganali quali definiti all’articolo 5, punto 3), del regolamento (UE) n. 952/2013;

    3)

    «attrezzature per il controllo doganale»: le attrezzature destinate principalmente allo svolgimento di controlli doganali;

    4)

    «attrezzature mobili per il controllo doganale»: qualsiasi mezzo di trasporto che, oltre alle sue capacità mobili, è destinato a costituire un elemento delle attrezzature per il controllo doganale o è interamente equipaggiato con attrezzature per il controllo doganale;

    5)

    «manutenzione»: interventi preventivi, correttivi e predittivi, compresi controlli operativi e funzionali, assistenza, riparazione e revisione di un elemento delle attrezzature per il controllo doganale necessari per mantenere o ripristinare, alle condizioni di operabilità specificate per conseguire la sua vita utile massima, ma escluso l’aggiornamento;

    6)

    «aggiornamento»: gli interventi evolutivi necessari per portare un elemento esistente di attrezzatura per il controllo doganale divenuto obsoleto a condizioni specificate di operabilità all’avanguardia.

    Articolo 3

    Obiettivi dello Strumento

    1.   Nell’ambito del Fondo e al fine di conseguire la finalità a lungo termine dell’applicazione armonizzata dei controlli doganali da parte degli Stati membri, l’obiettivo generale dello Strumento è: sostenere l’unione doganale e le autorità doganali nella loro missione di tutelare gli interessi finanziari ed economici dell’Unione e dei suoi Stati membri, garantire la sicurezza all’interno dell’Unione e tutelare l’Unione dal commercio illegale, facilitando nel contempo le attività commerciali legittime.

    2.   L’obiettivo specifico dello Strumento è di contribuire a ottenere risultati adeguati ed equivalenti dei controlli doganali mediante l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento in condizioni di trasparenza di attrezzature per il controllo doganale pertinenti, affidabili e all’avanguardia, che siano sicure e rispettose dell’ambiente, aiutando in tal modo le autorità doganali a tutelare gli interessi dell’Unione.

    Articolo 4

    Bilancio

    1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione dello Strumento per il periodo 2021-2027 è fissata a 1 006 407 000 EUR a prezzi correnti.

    2.   L’importo di cui al paragrafo 1 può finanziare anche le spese di preparazione, sorveglianza, controllo, audit, valutazione e altre attività di gestione dello Strumento e di valutazione del conseguimento degli obiettivi. Tale importo può anche coprire i costi connessi a studi, riunioni di esperti, azioni di informazione e comunicazione, che si riferiscono agli obiettivi dello Strumento, nonché le spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni, agli strumenti informatici istituzionali e ad altra assistenza tecnica e amministrativa necessaria per la gestione dello Strumento.

    Articolo 5

    Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

    1.   Lo Strumento è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.

    2.   Lo Strumento può concedere finanziamenti in tutte le forme previste dal regolamento finanziario, segnatamente sovvenzioni.

    3.   Quando le azioni sovvenzionate nell’ambito dello Strumento comportano l’acquisto o l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale, la Commissione istituisce un meccanismo di coordinamento volto a garantire l’interoperabilità delle attrezzature per il controllo doganale acquistate con il sostegno di programmi e strumenti dell’Unione e, di conseguenza, il suo uso efficiente.

    CAPO II

    AMMISSIBILITÀ

    Articolo 6

    Azioni ammissibili

    1.   Per essere ammissibili al finanziamento nell’ambito dello Strumento, tali azioni devono soddisfare i seguenti requisiti:

    a)

    attuare gli obiettivi stabiliti all’articolo 3; e

    b)

    sostenere l’acquisto, la manutenzione o l’aggiornamento di attrezzature per il controllo doganale, comprese attrezzature innovative che impiegano tecnologie di rilevazione, aventi una o più delle finalità seguenti di controllo doganale:

    1)

    ispezione non invasiva;

    2)

    indicazione di oggetti nascosti sulle persone;

    3)

    rilevamento di radiazioni e identificazione di nuclidi;

    4)

    analisi di campioni in laboratori;

    5)

    campionamento e analisi in loco di campioni;

    6)

    ispezione con apparecchi portatili.

    L’allegato I contiene un elenco indicativo delle attrezzature per il controllo doganale che possono essere utilizzate per conseguire le finalità di controllo doganale di cui al primo comma, punti da 1 a 6.

    2.   In casi debitamente giustificati, le azioni di cui al paragrafo 1, primo comma, possono riguardare anche l’acquisto, la manutenzione e l’aggiornamento in condizioni di trasparenza di attrezzature per il controllo doganale allo scopo di testare nuovi elementi delle attrezzature o nuove funzionalità per gli elementi esistenti delle attrezzature in condizioni operative.

    3.   A norma dell’articolo 193, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento finanziario, tenuto conto dell’entrata in vigore tardiva del presente regolamento e al fine di evitare rinvii nel sostegno dell’Unione suscettibili di arrecare pregiudizio all’interesse dell’Unione di essere adeguatamente attrezzata per assicurare il funzionamento efficiente ed efficace dell’unione doganale, i costi sostenuti in relazione ad azioni che beneficiano di sostegno a norma del presente regolamento possono, per un periodo limitato, essere considerati in via eccezionale ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2021, anche se tali azioni sono state realizzate e tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.

    4.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 al fine di modificare il presente regolamento aggiornando, se necessario, l’elenco indicativo delle attrezzature per il controllo doganale di cui all’allegato I.

    5.   Le attrezzature per il controllo doganale finanziate a titolo del presente Strumento dovrebbero essere utilizzate principalmente per i controlli doganali, ma possono essere utilizzate anche per altre finalità, a sostegno delle autorità nazionali incaricate della gestione delle frontiere e di indagini, fra cui il controllo di persone. Tali attrezzature per il controllo doganale non sono scambiate sistematicamente tra le autorità doganali e altre autorità di frontiera.

    6.   La Commissione incoraggia lo svolgimento di appalti e di test comuni riguardo alle attrezzature per il controllo doganale da parte di due o più Stati membri.

    Articolo 7

    Soggetti ammissibili

    In deroga all’articolo 197 del regolamento finanziario, i soggetti ammissibili sono le autorità doganali a condizione che forniscano le informazioni necessarie per le valutazioni delle necessità di cui all’articolo 11, paragrafo 4, del presente regolamento.

    Articolo 8

    Tasso di cofinanziamento

    1.   Lo Strumento può finanziare fino all’80 % dei costi totali ammissibili di un’azione.

    2.   I finanziamenti che superano tale massimale sono concessi solo in casi eccezionali debitamente giustificati.

    Articolo 9

    Costi ammissibili

    I costi direttamente connessi alle azioni di cui all’articolo 6 sono ammissibili a finanziamenti nell’ambito dello Strumento.

    I costi seguenti non sono ammissibili a finanziamenti nell’ambito dello Strumento:

    a)

    costi relativi all’acquisto di terreni;

    b)

    costi relativi alla formazione o all’aggiornamento delle competenze diverse dalla formazione introduttiva inclusa nel contratto di acquisto o di aggiornamento;

    c)

    costi relativi a infrastrutture, quali edifici o strutture esterne, nonché ad arredi;

    d)

    costi associati a sistemi elettronici, a eccezione del software e degli aggiornamenti di software direttamente necessari per l’uso delle attrezzature per il controllo doganale e a eccezione del software elettronico e della programmazione necessari per collegare tra loro software esistenti con le attrezzature per il controllo doganale;

    e)

    costi di reti, quali canali di comunicazione protetti o non protetti, o di abbonamenti, a eccezione delle reti o degli abbonamenti necessari esclusivamente per utilizzare le attrezzature per il controllo doganale;

    f)

    costi di mezzi di trasporto, quali veicoli, aeromobili o navi, a eccezione delle attrezzature mobili per il controllo doganale;

    g)

    costi di beni di consumo, ivi compresi materiali di riferimento o di taratura, per le attrezzature per il controllo doganale;

    h)

    costi relativi a dispositivi di protezione individuale.

    CAPO III

    SOVVENZIONI

    Articolo 10

    Concessione, complementarità e finanziamenti combinati

    1.   Le sovvenzioni nell’ambito dello Strumento sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

    2.   Conformemente all’articolo 195, primo comma, lettera f), del regolamento finanziario, le sovvenzioni sono attribuite senza invito a presentare proposte ai soggetti ammissibili a norma dell’articolo 7 del presente regolamento.

    3.   Un’azione che è stata finanziata nell’ambito dello Strumento può beneficiare anche di un contributo dal programma Dogana o da un altro programma dell’Unione, purché tali contributi non riguardino gli stessi costi. Le regole del programma dell’Unione interessato si applicano al corrispondente contributo fornito all’azione. Il finanziamento cumulativo non supera i costi totali ammissibili dell’azione. Il sostegno proveniente dai diversi programmi dell’Unione può essere calcolato proporzionalmente in conformità dei documenti che specificano le condizioni per il sostegno.

    4.   Il lavoro del comitato di valutazione di cui all’articolo 150 del regolamento finanziario si basa sui principi generali applicabili alle sovvenzioni di cui all’articolo 188 di tale regolamento, in particolare sui principi di parità di trattamento e trasparenza di cui a tale articolo, nonché sul principio di non discriminazione.

    5.   Il comitato di valutazione valuta le proposte sulla base dei criteri di attribuzione, tenendo conto, se del caso, della pertinenza dell’azione proposta rispetto agli obiettivi perseguiti, della qualità dell’azione proposta, del suo impatto, anche sotto il profilo economico, sociale e ambientale, nonché del relativo bilancio e della sua efficacia in termini di costi.

    CAPO IV

    PROGRAMMAZIONE, SORVEGLIANZA E VALUTAZIONE

    Articolo 11

    Programma di lavoro

    1.   Lo Strumento è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all’articolo 110, paragrafo 2, del regolamento finanziario.

    2.   La Commissione adotta atti di esecuzione volti a stabilire detti programmi di lavoro. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’articolo 15, paragrafo 2.

    3.   I programmi di lavoro mirano a conseguire gli obiettivi di cui all’articolo 3 mediante le azioni di cui all’articolo 6. I programmi di lavoro stabiliscono l’importo totale del piano di finanziamento per tutte le azioni. Inoltre, essi stabiliscono:

    a)

    per ciascuna azione:

    i)

    gli obiettivi perseguiti e i risultati attesi, in conformità dell’obiettivo generale e di quello specifico di cui all’articolo 3;

    ii)

    una descrizione dei progetti da finanziare;

    iii)

    se del caso, un’indicazione dell’importo assegnato a ciascuna azione; e

    iv)

    il metodo di esecuzione e un calendario di esecuzione indicativo;

    b)

    per le sovvenzioni, il tasso massimo di cofinanziamento di cui all’articolo 8.

    4.   L’elaborazione dei programmi di lavoro di cui al paragrafo 1 è accompagnata da una valutazione delle necessità delle autorità doganali. Tale valutazione delle necessità è basata su:

    a)

    una categorizzazione comune dei valichi di frontiera;

    b)

    una descrizione completa delle attrezzature per il controllo doganale disponibili;

    c)

    un elenco comune delle attrezzature per il controllo doganale che dovrebbero essere disponibili con riferimento alla categoria di valico di frontiera; e

    d)

    una stima del fabbisogno finanziario.

    La valutazione delle necessità è basata sulle azioni svolte nell’ambito del programma Dogana 2020 istituito dal regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (17) o nell’ambito del programma Dogana, ed è aggiornata periodicamente almeno ogni tre anni.

    Articolo 12

    Sorveglianza e rendicontazione

    1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi dello Strumento nel conseguire l’obiettivo generale e quello specifico di cui all’articolo 3 sono elencati nell’allegato II.

    2.   Per garantire una valutazione efficace dei progressi compiuti dallo Strumento nel conseguire i propri obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 14 per modificare l’allegato II con riguardo agli indicatori, se necessario, e per integrare il presente regolamento con disposizioni sull’istituzione di un quadro di sorveglianza e valutazione.

    3.   Il sistema di rendicontazione sulla performance garantisce una raccolta efficiente, efficace e tempestiva dei dati per la sorveglianza dell’attuazione e dei risultati dello Strumento. A tale scopo sono imposti obblighi di rendicontazione proporzionati ai destinatari dei finanziamenti dell’Unione.

    4.   Se il costo di un elemento delle attrezzature per il controllo doganale supera 10 000 EUR al netto delle imposte, gli obblighi di rendicontazione di cui al paragrafo 3 comprendono almeno la comunicazione annuale alla Commissione delle seguenti informazioni:

    a)

    un elenco dettagliato delle attrezzature per il controllo doganale finanziate nell’ambito dello Strumento;

    b)

    informazioni sull’uso delle attrezzature per il controllo doganale, compresi i relativi risultati, e corroborate, se del caso, da statistiche pertinenti.

    Articolo 13

    Valutazione

    1.   Le valutazioni si svolgono con tempestività nella misura in cui possono essere usate nel processo decisionale.

    2.   Una valutazione intermedia dello Strumento è effettuata dalla Commissione non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio di tale attuazione. Nella valutazione intermedia la Commissione analizza la performance dello Strumento, anche per quanto riguarda aspetti quali l’efficacia, l’efficienza, la coerenza e la pertinenza, nonché le sinergie nell’ambito dello Strumento e il valore aggiunto dell’Unione.

    3.   Al termine dell’attuazione dello Strumento e comunque non oltre quattro anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1, la Commissione effettua una valutazione finale dello Strumento.

    4.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni e degli insegnamenti appresi, al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni.

    CAPO V

    ESERCIZIO DELLA DELEGA E PROCEDURA DI COMITATO

    Articolo 14

    Esercizio della delega

    1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

    2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 12, paragrafo 2, è conferito alla Commissione fino al 31 dicembre 2027. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima di tale data. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

    3.   La delega di potere di cui all’articolo 6, paragrafo 4, e all’articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

    4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

    5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

    6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 4, e dell’articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

    Articolo 15

    Procedura di comitato

    1.   La Commissione è assistita dal comitato del programma Dogana istituito dall’articolo 17 del regolamento (UE) 2021/444.

    2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l’articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

    CAPO VI

    DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

    Articolo 16

    Informazione, comunicazione e pubblicità

    1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono azioni e risultati, diffondendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate destinate a pubblici diversi, tra cui i media e il grande pubblico.

    2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sullo Strumento, sulle singole azioni intraprese nell’ambito dello Strumento e sui risultati ottenuti.

    3.   Le risorse finanziarie destinate allo Strumento contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 3.

    Articolo 17

    Disposizione transitoria

    Se necessario, possono essere iscritti nel bilancio dell’Unione anche dopo il 2027 stanziamenti per coprire le spese di cui all’articolo 4, paragrafo 2, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2027.

    Articolo 18

    Entrata in vigore

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascunodegli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 giugno 2021

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    D. M. SASSOLI

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. P. ZACARIAS


    (1)  GU C 62 del 15.2.2019, pag. 67.

    (2)  Posizione del Parlamento europeo del 16 aprile 2019 (GU C 158 del 30.4.2021, pag. 133) e posizione del Consiglio in prima lettura del 27 maggio 2021 (GU C 227 del 14.6.2021, pag. 1). Posizione del Parlamento europeo del 23 giugno 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

    (3)  Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell’Unione (GU L 269 del 10.10.2013, pag. 1).

    (4)  GU L 282 del 19.10.2016, pag. 4.

    (5)  GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28.

    (6)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

    (7)  Regolamento (UE) 2021/444 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2021, che istituisce il programma Dogana per la cooperazione nel settore doganale e abroga il regolamento (UE) n. 1294/2013 (GU L 87 del 15.3.2021, pag. 1).

    (8)  Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce Orizzonte Europa — il programma quadro di ricerca e innovazione — e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

    (9)  Regolamento (UE) 2019/1896 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2019, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che abroga i regolamenti (UE) n. 1052/2013 e (UE) 2016/1624 (GU L 295 del 14.11.2019, pag. 1).

    (10)  Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell’esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

    (11)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

    (12)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

    (13)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

    (14)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

    (15)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

    (16)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

    (17)  Regolamento (UE) n. 1294/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce un programma d’azione doganale nell’Unione europea per il periodo 2014-2020 (Dogana 2020) e abroga la decisione n. 624/2007/CE (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 209).


    ALLEGATO I

    ELENCO INDICATIVO DELLE ATTREZZATURE PER IL CONTROLLO DOGANALE CHE POSSONO ESSERE UTILIZZATE PER CONSEGUIRE LE FINALITÀ DI CONTROLLO DOGANALE DI CUI ALL’ARTICOLO 6, PARAGRAFO 1, PRIMO COMMA, LETTERA b)

    FINALITÀ DEL CONTROLLO DOGANALE

    ATTREZZATURA PER IL CONTROLLO DOGANALE

    CATEGORIA

    APPLICAZIONE

    1.

    Ispezione non invasiva

    Scanner a raggi X — alta energia

    Container, autocarri, vagoni ferroviari e veicoli

    Scanner a raggi X — bassa energia

    Palette, cassette e pacchi

    Bagagli dei passeggeri

     

    Veicoli

    Scanner a retrodiffusione a raggi X

    Container

    Autocarri

    Veicoli

    Altro

    Sistemi di riconoscimento automatico dei numeri di targa/dei container

    Bilance per veicoli

    Carrelli elevatori e analoghe attrezzature mobili per il controllo doganale

    2.

    Indicazione di oggetti nascosti sulle persone  (1)

    Portale a retrodiffusione basato su raggi X

    Utilizzato principalmente negli aeroporti per individuare oggetti nascosti sulle persone (droga, esplosivi, contante)

    Scanner corporeo

    Scanner di sicurezza basato su onde millimetriche

    3.

    Rilevamento di radiazioni e identificazione di nuclidi

    Rilevamento radiologico e nucleare

    Rilevatore/portale di radiazioni personale (PRM)

    Rilevatore di radiazioni portatile

    Dispositivo di identificazione degli isotopi (RIID)

    Portale di rilevamento delle radiazioni (RPM)

    Portale di rilevamento spettrometrico per l’identificazione degli isotopi (SPM)

    4.

    Analisi di campioni in laboratorio

    Attrezzature per l’identificazione, la quantificazione e la verifica di tutte le merci possibili

    Gascromatografia e cromatografia liquida (GC, LC, HPLC ecc)

    Spettrometria e tecniche combinate con la spettrometria (IR, Raman, UV-VIS, fluorescenza, GC-MS ecc)

    Attrezzature a raggi X (XRF ecc.)

    Spettrometria di risonanza magnetica nucleare (NMR) e analisi degli isotopi stabili

    Altre attrezzature di laboratorio (spettroscopia di assorbimento atomico (AAS), analizzatore di distillazione, calorimetria differenziale a scansione (DSC), elettroforesi, microscopio, contatore a scintillazione liquida (LSC), macchina per fumo ecc.

    5.

    Campionamento e analisi in loco dei campioni

    Rilevamento di tracce mediante spettrometria a mobilità ionica (IMS)

    Attrezzature portatili per il rilevamento di tracce di materiali pericolosi specifici

    Rilevamento di tracce mediante cani

    Applicato a una serie di rischi su piccoli e grandi oggetti

    Campionamento

    Strumenti per prelevare campioni, cappa aspirante, scatola a guanti (glovebox)

    Laboratori mobili

    Veicolo contenente le attrezzature complete per l’analisi in loco dei campioni

    Rilevatori portatili

    Analisi di materiali organici, metalli e leghe

    Test chimici colorimetrici

    Spettroscopia Raman

    Spettroscopia infrarossa

    Fluorescenza a raggi X

    Rilevatori di gas per container

    6.

    Ispezione con attrezzature portatili

    Strumenti portatili individuali

    Strumenti tascabili

    Kit di strumenti meccanici

    Specchio telescopico

    Dispositivi

    Endoscopio

    Rilevatore di metalli fisso o portatile

    Apparecchi video per il controllo della parte sottostante dei veicoli

    Dispositivo a ultrasuoni

    Densimetro

    Altro

    Ricerca subacquea


    (1)  Ferme restando le disposizioni legislative applicabili e altre raccomandazioni relative alla protezione della salute e al rispetto della vita privata.


    ALLEGATO II

    INDICATORI DA UTILIZZARE PER RENDERE CONTO DEI PROGRESSI DELLO STRUMENTO NEL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI GENERALI E SPECIFICI DI CUI ALL’ARTICOLO 3

    Per riferire sui progressi dello Strumento verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici di cui all’articolo 3, sono utilizzati i seguenti indicatori:

    Attrezzature disponibili

    a)

    disponibilità nei valichi di frontiera terrestri di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura)

    b)

    disponibilità nei valichi di frontiera marittimi di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura)

    c)

    disponibilità nei valichi di frontiera aerei di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura)

    d)

    disponibilità nei valichi di frontiera postali di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura)

    e)

    disponibilità nei valichi di frontiera ferroviari di attrezzature per il controllo doganale che soddisfino gli standard concordati (per tipo di attrezzatura)


    Top