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Document 32021R0996
Council Regulation (EU) 2021/996 of 21 June 2021 amending Regulation (EC) No 765/2006 concerning restrictive measures in respect of Belarus
Regolamento (UE) 2021/996 del Consiglio del 21 giugno 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
Regolamento (UE) 2021/996 del Consiglio del 21 giugno 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
ST/9748/2021/INIT
GU L 219I del 21.6.2021, pp. 1–2
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
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21.6.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 219/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/996 DEL CONSIGLIO
del 21 giugno 2021
che modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,
vista la decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (1),
vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (2) dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche delle persone, delle entità o degli organismi responsabili di gravi violazioni dei diritti umani o della repressione della società civile e dell'opposizione democratica o le cui attività costituiscono una grave minaccia per la democrazia o lo Stato di diritto in Bielorussia ovvero che traggono vantaggio dal regime di Lukashenko o lo sostengono e vieta di mettere fondi o risorse economiche a loro disposizione. Vieta altresì la fornitura di assistenza tecnica pertinente ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o relativa alla fornitura, alla fabbricazione, alla manutenzione e all'uso di tali beni. Vieta l'esportazione di attrezzature che potrebbero essere utilizzate a fini di repressione interna a qualsiasi persona, entità od organismo in Bielorussia o per un uso in Bielorussia, così come vieta la relativa fornitura di assistenza tecnica, servizi di intermediazione, finanziamento e assistenza finanziaria. Vieta inoltre ai vettori aerei bielorussi di atterrare nel territorio nell'Unione, di decollare da esso o di sorvolarlo. |
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(2) |
Il regolamento (CE) n. 765/2006 dà attuazione alle misure disposte con decisione 2012/642/PESC. |
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(3) |
La decisione di esecuzione (PESC) 2021/1002 del Consiglio (3) inserisce nuove voci in attuazione delle conclusioni del Consiglio europeo del 24 e 25 maggio 2021 con riferimento all'atterraggio forzato illegale a Minsk (Bielorussia) di un volo intra-UE di Ryanair il 23 maggio 2021. La decisione (PESC) 2021/1001 del Consiglio (4) modifica la decisione 2012/642/PESC introducendo nuove deroghe al congelamento dei fondi e al divieto di mettere fondi o risorse economiche a disposizione delle persone e delle entità riportate negli elenchi al fine di evitare conseguenze indesiderate dell'inserimento delle nuove voci. Le deroghe riguardano i voli per scopi umanitari, per l'evacuazione o il rimpatrio di persone, o per iniziative di sostegno alle vittime di disastri naturali, nucleari o chimici, per la partecipazione a riunioni volte a cercare una soluzione alla crisi in Bielorussia o che promuovono gli obiettivi politici delle misure restrittive e i voli di emergenza, nonché le questioni di sicurezza aerea. Occorre rispecchiare tali deroghe nel regolamento (CE) n. 765/2006. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 765/2006. |
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(5) |
Per garantire l'efficacia delle misure in esso previste, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore immediatamente, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
L'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2006 è sostituito dal seguente:
«1. In deroga all’articolo 2, le autorità competenti degli Stati membri indicate sui siti web elencati nell’allegato II possono autorizzare lo svincolo o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche congelati, alle condizioni che ritengono appropriate, dopo aver stabilito che tali fondi o risorse economiche sono:
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a) |
necessari per soddisfare le esigenze di base delle persone elencate nell’allegato I e dei loro familiari a carico, compresi i pagamenti relativi a generi alimentari, locazioni o garanzie ipotecarie, medicinali e cure mediche, imposte, premi assicurativi e utenze di servizi pubblici; |
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b) |
destinati esclusivamente al pagamento di onorari ragionevoli e al rimborso delle spese sostenute per la prestazione di servizi legali; o |
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c) |
destinati esclusivamente al pagamento di diritti o di spese connessi alla normale gestione o alla custodia dei fondi o delle risorse economiche congelati; |
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d) |
destinati esclusivamente al pagamento delle spese necessarie per:
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e) |
necessari per affrontare questioni critiche chiaramente identificate in materia di sicurezza aerea e previa consultazione dell'Agenzia dell'Unione europea per la sicurezza aerea.». |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Lussemburgo, il 21 giugno 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1.
(2) Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, concernente misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).
(3) Decisione di esecuzione del Consiglio (PESC) 2021/1002, del 21 giugno 2021, che attua la decisione 2012/642/PESC relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (cfr. pag. 70 della presente Gazzetta ufficiale).
(4) Decisione (PESC) 2021/1001 del Consiglio, del 21 giugno 2021, che modifica la decisione 2012/642/PESC, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (cfr. pag. 67 della presente Gazzetta ufficiale).