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Document 32021R0840

Regolamento (UE) 2021/840 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2021 che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma «Pericles IV») e che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014

PE/29/2021/INIT

GU L 186 del 27.5.2021, p. 1–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/840/oj

27.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 186/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/840 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 20 maggio 2021

che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per il periodo 2021-2027 (programma «Pericles IV») e che abroga il regolamento (UE) n. 331/2014

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 133,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’Unione e gli Stati membri si prefiggono l’obiettivo di stabilire le misure necessarie per l’utilizzo dell’euro come moneta unica. Tali misure comprendono la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, al fine di garantire l’efficienza dell’economia dell’Unione e assicurare la sostenibilità delle finanze pubbliche.

(2)

Il regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio (3) prevede scambi d’informazione, cooperazione e reciproca assistenza, definendo un quadro armonizzato per la protezione dell’euro. Gli effetti di tale regolamento sono stati estesi dal regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio (4) agli Stati membri che non hanno adottato l’euro come moneta unica, in modo da fornire un livello di protezione equivalente per l’euro in tutta l’Unione.

(3)

Le azioni finalizzate a promuovere lo scambio di informazioni e di personale, l’assistenza tecnica e scientifica e la formazione specializzata contribuiscono sensibilmente a migliorare la protezione della moneta unica dell’Unione contro la contraffazione monetaria e le relative frodi e quindi a conseguire un livello elevato e uniforme di tutela in tutta l’Unione, dimostrando nel contempo la capacità dell’Unione di combattere le forme gravi di criminalità organizzata. Tali azioni potrebbero inoltre contribuire ad affrontare le sfide comuni per la lotta contro la criminalità organizzata, compreso il riciclaggio di denaro.

(4)

Un programma per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria contribuisce alla sensibilizzazione dei cittadini dell’Unione, aumentandone la fiducia in tale valuta e migliorando la protezione dell’euro, in particolare mediante una costante diffusione dei risultati delle azioni sostenute da tale programma.

(5)

Una solida protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria è una componente chiave di un’economia dell’Unione sicura e competitiva ed è direttamente connessa con l’obiettivo dell’Unione di migliorare l’efficienza del funzionamento dell’Unione economica e monetaria.

(6)

In passato il sostegno a tali azioni mediante le decisioni 2001/923/CE (5) e 2001/924/CE (6) del Consiglio, che sono state successivamente modificate ed estese dalle decisioni 2006/75/CE (7), 2006/76/CE (8), 2006/849/CE (9) e 2006/850/CE del Consiglio (10) e dal regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (11), ha permesso di rafforzare le azioni dell’Unione e degli Stati membri nel campo della protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria. Gli obiettivi del programma per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria per i periodi precedenti sono stati conseguiti con successo.

(7)

Nel 2017 la Commissione ha effettuato una valutazione intermedia del programma d’azione pluriennale istituito dal regolamento (UE) n. 331/2014 (programma «Pericle 2020»), sostenuta da una relazione indipendente. La relazione era generalmente positiva riguardo al programma Pericle 2020, ma esprimeva preoccupazione per il numero limitato di autorità competenti che presentavano richiesta di attuare azioni nell’ambito del programma Pericle 2020 e per la qualità degli indicatori chiave di performance utilizzati per misurare i risultati del programma Pericle 2020. Nella sua comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione intermedia del programma Pericle 2020 e nella sua valutazione ex ante sotto forma di documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la sua proposta, la Commissione, tenendo conto delle conclusioni e delle raccomandazioni della valutazione intermedia, è giunta alla conclusione che sia opportuno sostenere la prosecuzione del programma Pericle 2020 oltre il 2020, dati il suo valore aggiunto dell’Unione, il suo impatto a lungo termine e la sostenibilità delle sue azioni, nonché il suo contributo alla lotta alla criminalità organizzata.

(8)

La valutazione intermedia consiglia di proseguire le azioni finanziate nell’ambito del programma Pericle 2020, affrontando la necessità di semplificare la presentazione delle domande, incoraggiare la differenziazione dei beneficiari e la massima partecipazione delle autorità competenti di vari paesi alle attività del programma Pericle 2020, continuare a concentrarsi sulle minacce di contraffazione monetaria emergenti e ricorrenti e razionalizzare gli indicatori chiave di performance.

(9)

Sono stati rilevati centri di contraffazione monetaria in paesi terzi e la contraffazione dell’euro sta acquisendo una crescente dimensione internazionale. Le attività di sviluppo delle capacità e di formazione che coinvolgono le autorità competenti di paesi terzi dovrebbero pertanto essere considerate essenziali per il conseguimento di un’efficace protezione dell’euro e ulteriormente incoraggiate nel contesto della prosecuzione del programma Pericle 2020.

(10)

Dovrebbe essere adottato un nuovo programma per il periodo 2021-2027 (programma «Pericles IV»). È opportuno garantire che il programma Pericles IV sia coerente e complementare rispetto ad altri programmi e azioni pertinenti. Ai fini della valutazione delle esigenze in materia di protezione dell’euro, la Commissione dovrebbe quindi svolgere tutte le consultazioni necessarie presso le principali parti interessate, in particolare le autorità nazionali competenti designate dagli Stati membri, la Banca centrale europea (BCE) ed Europol, all’interno del comitato di cui al regolamento (CE) n. 1338/2001, in particolare per quanto riguarda gli scambi, l’assistenza e la formazione, ai fini dell’applicazione del programma Pericles IV. Inoltre, nell’attuazione del programma Pericles IV la Commissione dovrebbe basarsi sulla vasta esperienza della BCE in relazione allo svolgimento di attività di formazione e alla comunicazione di informazioni sulle banconote in euro contraffatte.

(11)

Al presente regolamento si applicano le regole finanziarie orizzontali adottate dal Parlamento europeo e dal Consiglio in base all’articolo 322 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE). Tali regole sono stabilite nel regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (12) («regolamento finanziario»), e in particolare definiscono le modalità relative alla formazione e all’esecuzione del bilancio attraverso sovvenzioni, appalti, premi, esecuzione indiretta e organizzano il controllo della responsabilità degli agenti finanziari. Le regole adottate in base all’articolo 322 TFUE comprendono anche un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell’Unione.

(12)

Poiché gli obiettivi del presente regolamento, vale a dire favorire la cooperazione tra Stati membri e tra questi e la Commissione per proteggere l’euro contro la contraffazione monetaria, senza tuttavia interferire con le responsabilità degli Stati membri e utilizzando le risorse in modo più efficiente di quanto essi avrebbero fatto a livello nazionale, fornire un sostegno agli Stati membri nella protezione collettiva dell’euro e incentivare l’utilizzo di strutture comuni europee per migliorare la cooperazione e lo scambio tempestivo ed esauriente di informazioni fra le autorità competenti, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest’ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato sull’Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(13)

Il programma Pericles IV dovrebbe essere attuato conformemente al quadro finanziario pluriennale di cui al regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio (13).

(14)

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del programma Pericles IV dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione. La Commissione dovrebbe adottare programmi di lavoro annuali che definiscano le priorità, la ripartizione della dotazione di bilancio e i criteri di valutazione per le sovvenzioni alle azioni. I programmi di lavoro annuali dovrebbero indicare i casi eccezionali e debitamente motivati nei quali un aumento del tasso di cofinanziamento è necessario per dotare gli Stati membri di una maggiore flessibilità economica, affinché possano realizzare e completare in modo soddisfacente i progetti di protezione e salvaguardia dell’euro.

(15)

Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria per il programma Pericles IV che deve costituire, per il Parlamento europeo e il Consiglio, l’importo di riferimento privilegiato nel corso della procedura annuale di bilancio, ai sensi del punto 18 dell’accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 (14).

(16)

Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma Pericles IV nel conseguire i suoi obiettivi, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 TFUE al fine di modificare l’allegato per quanto riguarda gli indicatori ove considerato necessario ai fini della valutazione, nonché di integrare il presente regolamento con disposizioni relative all’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 (15). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(17)

In conformità del regolamento finanziario, del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (16) e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 (17), (Euratom, CE) n. 2185/96 (18) e (UE) 2017/1939 (19) del Consiglio, gli interessi finanziari dell’Unione devono essere tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui misure relative alla prevenzione, all’individuazione, alla rettifica e all’indagine delle irregolarità, comprese le frodi, al recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, all’irrogazione di sanzioni amministrative. In particolare, in conformità dei regolamenti (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE, Euratom) n. 883/2013, l’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ha il potere di effettuare indagini amministrative, inclusi controlli e verifiche sul posto, per accertare eventuali frodi, casi di corruzione o altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell’Unione.

La Procura europea (EPPO) ha il potere, a norma del regolamento (UE) 2017/1939, di indagare e perseguire i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio (20). In conformità del regolamento finanziario, ogni persona o entità che riceve fondi dell’Unione deve cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell’Unione, concedere i diritti necessari e l’accesso di cui hanno bisogno la Commissione, l’OLAF, la Corte dei conti e, rispetto a quegli Stati membri che partecipano a una cooperazione rafforzata ai sensi del regolamento (UE) 2017/1939, l’EPPO, e garantire che i terzi coinvolti nell’esecuzione dei fondi dell’Unione concedano diritti equivalenti.

(18)

La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione intermedia di valutazione sull’attuazione del programma Pericles IV e una relazione finale di valutazione sul conseguimento dei suoi obiettivi. In conformità dei punti 22 e 23 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016, è opportuno che il programma Pericles IV sia valutato in base a informazioni raccolte in forza di specifiche prescrizioni in materia di monitoraggio, evitando al contempo oneri amministrativi, in particolare a carico degli Stati membri, e l’eccesso di regolamentazione. È opportuno che tali prescrizioni includano, se del caso, indicatori misurabili che fungano da base per valutare gli effetti del programma Pericles IV sul terreno.

(19)

È pertanto opportuno abrogare il regolamento (UE) n. 331/2014.

(20)

Al fine di garantire la continuità del sostegno fornito nel pertinente settore e di consentire l’attuazione a decorrere dall’inizio del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza e applicarsi, con effetto retroattivo, a decorrere dal 1o gennaio 2021,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento istituisce un programma d’azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericles IV») per il periodo dal 1o gennaio 2021 al 31 dicembre 2027.

Esso stabilisce gli obiettivi del programma Pericles IV, il bilancio per il periodo 2021-2027, le forme di finanziamento dell’Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

Articolo 2

Obiettivi del programma

1.   L’obiettivo generale del programma Pericles IV è prevenire e combattere la contraffazione monetaria e le relative frodi e preservare l’integrità delle banconote e delle monete in euro, rafforzando così la fiducia dei cittadini e delle imprese nell’autenticità di tali banconote e monete, accrescendo in tal modo la fiducia nell’economia dell’Unione e assicurando al contempo la sostenibilità delle finanze pubbliche.

2.   L’obiettivo specifico del programma Pericles IV è proteggere le banconote e le monete in euro contro la contraffazione monetaria e le relative frodi, sostenendo e integrando le iniziative avviate dagli Stati membri e assistendo le competenti autorità nazionali e dell’Unione nei loro sforzi per sviluppare, tra di loro e con la Commissione, una stretta e regolare cooperazione e uno scambio delle migliori prassi, coinvolgendo anche, se del caso, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali.

Articolo 3

Bilancio

1.   La dotazione finanziaria per l’attuazione del programma Pericles IV per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è fissata a 6 193 284 EUR a prezzi correnti.

2.   Gli stanziamenti annuali sono autorizzati dal Parlamento europeo e dal Consiglio entro i limiti del quadro finanziario pluriennale.

3.   L’importo di cui al paragrafo 1 può essere usato per l’assistenza tecnica e amministrativa finalizzata all’attuazione del programma Pericles IV, ad esempio per attività di preparazione, sorveglianza, controllo, audit e valutazione, anche riguardanti i sistemi informatici istituzionali.

Articolo 4

Attuazione e forme di finanziamento dell’Unione

1.   Il programma Pericles IV è attuato in regime di gestione diretta conformemente al regolamento finanziario.

2.   Il programma Pericles IV è attuato dalla Commissione in collaborazione con gli Stati membri, mediante regolari consultazioni nelle varie fasi di attuazione del programma Pericles IV, assicurando la coerenza ed evitando inutili duplicazioni con le pertinenti misure intraprese da altri organi competenti, in particolare la BCE ed Europol. A tal fine, nell’elaborazione dei programmi di lavoro a norma dell’articolo 10, la Commissione tiene conto delle attività esistenti e pianificate della BCE e di Europol contro la contraffazione monetaria e le relative frodi.

3.   Il sostegno finanziario a titolo del programma Pericles IV per le azioni ammissibili di cui all’articolo 6 è erogato sotto forma di sovvenzioni o appalti pubblici.

Articolo 5

Azioni comuni

1.   Le azioni previste dal programma Pericles IV possono essere organizzate congiuntamente dalla Commissione e da altri partner aventi le competenze richieste, quali:

a)

le banche centrali nazionali e la BCE;

b)

i Centri di analisi nazionali e i Centri nazionali di analisi delle monete;

c)

il Centro tecnico-scientifico europeo e le zecche;

d)

Europol, Eurojust e Interpol;

e)

gli uffici centrali nazionali per la lotta contro la contraffazione monetaria di cui all’articolo 12 della Convenzione internazionale per la repressione del falso nummario firmata a Ginevra il 20 aprile 1929 (21), nonché gli altri servizi specializzati nella prevenzione, individuazione e contrasto della contraffazione monetaria;

f)

le strutture specializzate in materia di tecnica di reprografia e di autentificazione, gli stampatori e incisori;

g)

organismi diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f) in possesso di conoscenze tecniche particolari, inclusi, se del caso, organismi di paesi terzi e, in particolare, di paesi in via di adesione e di paesi candidati; e

h)

gli enti privati che abbiano sviluppato e dimostrato conoscenze tecniche e le squadre specializzate nell’individuazione di banconote e monete contraffatte.

2.   Quando le azioni ammissibili sono organizzate congiuntamente dalla Commissione e da BCE, Eurojust, Europol o Interpol, le spese relative all’organizzazione sono ripartite tra loro. Ciascuno di essi, in ogni caso, si fa carico delle spese di viaggio e di soggiorno dei propri partecipanti.

Capo II

Ammissibilità

Articolo 6

Azioni ammissibili

1.   Nel rispetto delle condizioni stabilite dai programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 10, il programma Pericles IV fornisce sostegno finanziario alle seguenti azioni:

a)

lo scambio e la diffusione di informazioni, in particolare attraverso l’organizzazione di laboratori, riunioni e seminari, tra cui la formazione, tirocini mirati e scambi di personale delle autorità nazionali competenti e altre azioni analoghe. Lo scambio di informazioni verte, tra l’altro, su quanto segue:

le migliori prassi per prevenire la contraffazione monetaria e le frodi relative all’euro;

le metodologie di controllo e di analisi dell’impatto economico e finanziario della contraffazione monetaria;

il funzionamento delle banche dati e dei sistemi di allarme rapido;

l’utilizzo di strumenti di individuazione, anche attraverso applicazioni informatiche;

i metodi d’inchiesta e di indagine;

l’assistenza scientifica, incluso il monitoraggio dei nuovi sviluppi;

la protezione dell’euro all’esterno dell’Unione;

azioni di ricerca;

la messa a disposizione di competenze operative specialistiche;

b)

l’assistenza tecnica, scientifica e operativa che risulti necessaria nell’ambito del programma Pericles IV, in particolare:

qualsiasi misura adeguata che consenta di costituire a livello di Unione strumenti pedagogici, quali manuali della legislazione dell’Unione, bollettini d’informazione, manuali pratici, glossari e lessici, banche dati, in particolare in materia di assistenza scientifica o sorveglianza tecnologica, o applicazioni informatiche di supporto quali i software;

la realizzazione di studi pertinenti aventi un interesse pluridisciplinare e transnazionale, compresa la ricerca su caratteristiche di sicurezza innovative;

sviluppo di strumenti e metodi di sostegno tecnico alle azioni di individuazione a livello di Unione;

assistenza per la cooperazione nelle operazioni che coinvolgono almeno due paesi quando essa non possa essere fornita da altri programmi delle istituzioni e degli organismi dell’Unione;

c)

l’acquisto delle attrezzature che saranno utilizzate dalle autorità specializzate nella lotta alla contraffazione monetaria di paesi terzi per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2.

2.   Il programma Pericles IV tiene conto degli aspetti transnazionali e pluridisciplinari della lotta contro la contraffazione monetaria ed è rivolto ai seguenti gruppi di partecipanti:

a)

il personale delle agenzie competenti nell’individuazione e nella lotta contro la contraffazione monetaria (in particolare le forze di polizia, le autorità doganali e le amministrazioni finanziarie in funzione delle varie competenze sul piano nazionale);

b)

il personale dei servizi di informazione;

c)

i rappresentanti delle banche centrali nazionali, delle zecche, delle banche commerciali e degli altri intermediari finanziari, in particolare per quanto riguarda gli obblighi degli istituti finanziari;

d)

i magistrati, gli avvocati e i membri dell’ordine giudiziario specializzati in questo settore;

e)

qualsiasi altro gruppo di specialisti interessato, quali le camere di commercio e dell’industria o qualsiasi struttura in grado di raggiungere piccole e medie imprese, commercianti e corrieri.

3.   I gruppi di cui al paragrafo 2 possono includere partecipanti di paesi terzi.

Capo III

Sovvenzioni

Articolo 7

Sovvenzioni

1.   Le sovvenzioni a titolo del programma Pericles IV sono attribuite e gestite conformemente al titolo VIII del regolamento finanziario.

2.   Per le azioni attuate tramite sovvenzioni, l’acquisto di attrezzature non costituisce l’unica componente della convenzione di sovvenzione.

Articolo 8

Tassi di cofinanziamento

Il tasso di cofinanziamento per le sovvenzioni concesse a titolo del programma Pericles IV non supera il 75 % dei costi ammissibili. In casi eccezionali e debitamente giustificati, definiti nei programmi di lavoro annuali di cui all’articolo 10, il tasso di cofinanziamento non supera il 90 % dei costi ammissibili.

Articolo 9

Soggetti ammissibili

I soggetti ammissibili al finanziamento a titolo del programma Pericles IV sono le autorità nazionali competenti ai sensi dell’articolo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 1338/2001.

Capo IV

Programmazione, sorveglianza e valutazione

Articolo 10

Programmi di lavoro

1.   Ai fini dell’attuazione del programma Pericles IV, la Commissione adotta i programmi di lavoro di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario.

2.   Per le sovvenzioni, in aggiunta agli obblighi di cui all’articolo 110 del regolamento finanziario, il programma di lavoro specifica i criteri principali di selezione e attribuzione e il tasso massimo possibile di cofinanziamento.

Articolo 11

Esercizio della delega

1.   Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.   Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 12, paragrafo 2, è conferita alla Commissione a decorrere dal 1o gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2027.

3.   La delega di potere di cui all’articolo 12, paragrafo 2, può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.   Prima dell’adozione dell’atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016.

5.   Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.   L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 2, entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 12

Sorveglianza

1.   Gli indicatori da utilizzare per rendere conto dei progressi del programma Pericles IV nel conseguire l’obiettivo specifico di cui all’articolo 2 figurano nell’allegato.

2.   Per garantire un’efficace valutazione dei progressi del programma Pericles IV nel conseguire i suoi obiettivi, alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 11 al fine di modificare l’allegato per quanto riguarda gli indicatori ove considerato necessario ai fini della valutazione, nonché di integrare il presente regolamento con disposizioni relative all’istituzione di un quadro di sorveglianza e di valutazione.

3.   La Commissione presenta una relazione annuale al Parlamento europeo, al Consiglio e alla BCE in merito ai risultati del programma Pericles IV, tenendo conto degli indicatori quantitativi e qualitativi di cui all’allegato.

4.   I paesi partecipanti e gli altri beneficiari trasmettono alla Commissione tutti i dati e le informazioni necessari per consentire la sorveglianza e la valutazione del programma Pericles IV.

Articolo 13

Valutazione

1.   Una valutazione intermedia indipendente del programma Pericles IV va effettuata non appena siano disponibili informazioni sufficienti sulla sua attuazione e comunque non oltre quattro anni dall’inizio della sua attuazione.

2.   La Commissione effettua una valutazione finale del programma Pericles IV al termine della sua attuazione e comunque non oltre due anni dalla fine del periodo di cui all’articolo 1.

3.   La Commissione comunica le conclusioni delle valutazioni, corredate delle proprie osservazioni, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla BCE.

Capo V

Disposizioni transitorie e finali

Articolo 14

Informazione, comunicazione e visibilità

1.   I destinatari dei finanziamenti dell’Unione rendono nota l’origine degli stessi e ne garantiscono la visibilità, in particolare quando promuovono le azioni e i relativi risultati, fornendo informazioni mirate coerenti, efficaci e proporzionate a destinatari diversi, compresi i media e il pubblico.

2.   La Commissione realizza azioni di informazione e comunicazione sul programma Pericles IV, sulle azioni svolte a titolo del programma Pericles IV e sui risultati ottenuti.

3.   Le risorse finanziarie destinate al programma Pericles IV contribuiscono anche alla comunicazione istituzionale delle priorità politiche dell’Unione nella misura in cui tali priorità si riferiscono agli obiettivi di cui all’articolo 2.

Articolo 15

Abrogazione

Il regolamento (UE) n. 331/2014 è abrogato a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Articolo 16

Disposizioni transitorie

1.   Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) n. 331/2014, che continua ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.

2.   La dotazione finanziaria del programma Pericles IV può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il programma Pericles IV e le misure adottate ai sensi del regolamento (UE) n. 331/2014.

Articolo 17

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 20 maggio 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  GU C 378 del 19.10.2018, pag. 2.

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 13 febbraio 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Consiglio in prima lettura del 13 aprile 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale). Posizione del Parlamento europeo del 18 maggio 2021 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

(3)  Regolamento (CE) n. 1338/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che definisce le misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 6).

(4)  Regolamento (CE) n. 1339/2001 del Consiglio, del 28 giugno 2001, che estende agli Stati membri che non hanno adottato l’euro quale moneta unica gli effetti del regolamento (CE) n. 1338/2001 che definisce talune misure necessarie alla protezione dell’euro contro la falsificazione (GU L 181 del 4.7.2001, pag. 11).

(5)  Decisione 2001/923/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 50).

(6)  Decisione 2001/924/CE del Consiglio, del 17 dicembre 2001, che estende gli effetti della decisione che istituisce un programma d’azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») agli Stati membri che non hanno adottato l’euro come moneta unica (GU L 339 del 21.12.2001, pag. 55).

(7)  Decisione 2006/75/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 40).

(8)  Decisione 2006/76/CE del Consiglio, del 30 gennaio 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione della decisione 2006/75/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 36 dell’8.2.2006, pag. 42).

(9)  Decisione 2006/849/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che modifica e proroga la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 28).

(10)  Decisione 2006/850/CE del Consiglio, del 20 novembre 2006, che estende agli Stati membri non partecipanti l’applicazione della decisione 2006/849/CE che modifica ed estende la decisione 2001/923/CE che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle») (GU L 330 del 28.11.2006, pag. 30).

(11)  Regolamento (UE) n. 331/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 2014, che istituisce un programma di azione in materia di scambi, assistenza e formazione per la protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria (programma «Pericle 2020») e che abroga le decisioni del Consiglio 2001/923/CE, 2001/924/CE, 2006/75/CE, 2006/76/CE, 2006/849/CE e 2006/850/CE (GU L 103 del 5.4.2014, pag. 1).

(12)  Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

(13)  Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11).

(14)  Accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l’introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28).

(15)  GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1.

(16)  Regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 settembre 2013, relativo alle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e che abroga il regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio (GU L 248 del 18.9.2013, pag. 1).

(17)  Regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità (GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1).

(18)  Regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell’11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità (GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2).

(19)  Regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea («EPPO») (GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1).

(20)  Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale (GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29).

(21)  Società delle Nazioni, raccolta dei trattati N. 2623 (1931), pag. 372.


ALLEGATO

INDICATORI PER LA VALUTAZIONE DEL PROGRAMMA PERICLES IV

Il programma Pericles IV sarà sottoposto a un’attenta sorveglianza sulla base di un insieme di indicatori destinati a valutare la misura in cui, con oneri e costi amministrativi ridotti al minimo, l’obiettivo generale e gli obiettivi specifici del programma Pericles IV sono stati conseguiti. A tale scopo, sono raccolti dati in riferimento ai seguenti indicatori fondamentali:

a)

il numero di euro contraffatti scoperti;

b)

il numero di laboratori illegali smantellati;

c)

il numero di autorità competenti che fanno richiesta di partecipare al programma Pericles IV;

d)

il tasso di soddisfazione dei partecipanti alle azioni finanziate dal programma Pericles IV; e

e)

il riscontro dato dai partecipanti che hanno già preso parte a precedenti azioni Pericle in merito all’impatto del programma Pericles IV sulle loro attività nel settore della protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria.

Le informazioni e i dati per gli indicatori chiave di performance devono essere raccolti annualmente dalla Commissione e dai beneficiari del programma Pericles IV nel modo seguente:

la Commissione raccoglie i dati relativi al numero di banconote e monete in euro contraffatte;

la Commissione raccoglie i dati relativi al numero di laboratori illegali smantellati;

la Commissione raccoglie i dati relativi al numero di autorità competenti che fanno richiesta di partecipare al programma Pericles IV;

la Commissione e i beneficiari del programma Pericles IV raccolgono i dati relativi al tasso di soddisfazione dei partecipanti alle azioni finanziate dal programma Pericles IV;

la Commissione e i beneficiari del programma Pericles IV raccolgono i dati relativi al riscontro dato dai partecipanti che hanno già preso parte a precedenti azioni Pericle in merito all’impatto del programma Pericles IV sulle loro attività nel settore della protezione dell’euro contro la contraffazione monetaria.


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