EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021R0772

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/772 della Commissione del 10 maggio 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 per quanto riguarda le misure temporanee in relazione ai controlli sulla produzione biologica, in particolare il periodo di applicazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/3182

GU L 165 del 11.5.2021, p. 28–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/772/oj

11.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 165/28


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/772 DELLA COMMISSIONE

del 10 maggio 2021

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 per quanto riguarda le misure temporanee in relazione ai controlli sulla produzione biologica, in particolare il periodo di applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (1), in particolare l’articolo 28, paragrafo 6, l’articolo 30, paragrafo 2, terzo comma, e l’articolo 38, lettere c), d) ed e),

considerando quanto segue:

(1)

La pandemia di COVID-19 e le forti restrizioni imposte alla circolazione negli Stati membri e nei paesi terzi sotto forma di misure nazionali costituiscono una sfida eccezionale e senza precedenti per gli Stati membri e gli operatori in relazione all’esecuzione dei controlli previsti dal regolamento (CE) n. 834/2007 e dai regolamenti (CE) n. 889/2008 (2) e (CE) n. 1235/2008 della Commissione (3).

(2)

Per affrontare le specifiche circostanze dovute all’attuale crisi legata alla pandemia di COVID-19, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 della Commissione (4) consente agli Stati membri di applicare misure temporanee che derogano ai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda il sistema di controllo della produzione biologica e determinate procedure previste dal sistema esperto per il controllo degli scambi (Traces).

(3)

Gli Stati membri hanno informato la Commissione che, in considerazione della crisi connessa alla pandemia di COVID-19, determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo nel settore biologico persisteranno dopo il 1o febbraio 2021.

(4)

Inoltre, per quanto riguarda i controlli ufficiali e le altre attività ufficiali che rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione (6) consente agli Stati membri di applicare misure temporanee volte a evitare gravi rischi sanitari per il personale delle autorità competenti, considerata la difficoltà a eseguire quei controlli e attività e nella misura necessaria a gestire le relative gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri. Il periodo di applicazione di detto regolamento è stato prorogato al 1o luglio 2021 dal regolamento di esecuzione (UE) 2021/83 della Commissione (7). È pertanto opportuno che le deroghe di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 continuino ad applicarsi per lo stesso periodo di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2020/466.

(5)

L’articolo 1, paragrafo 6, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 fissa una percentuale inferiore rispetto all’articolo 92 quater, paragrafo 2, secondo comma, lettera c), del regolamento (CE) n. 889/2008 per quanto riguarda le ispezioni e le visite a norma dell’articolo 65, paragrafo 1 e 4, del regolamento (CE) n. 889/2008 da effettuarsi senza preavviso. Affinché dette ispezioni e visite possano effettuarsi realmente e in sicurezza, è opportuno creare la possibilità di prevedere un preavviso di 24 ore per le ispezioni e le visite senza preavviso.

(6)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977.

(7)

È necessario evitare di perturbare l’applicazione delle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 che è prorogata dal presente regolamento. A tale riguardo è pertanto opportuno prevedere l’applicazione retroattiva del presente regolamento a decorrere dal 1o febbraio 2021.

(8)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la produzione biologica,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è così modificato:

a)

al paragrafo 6, è aggiunto il comma seguente:

«Può essere tuttavia previsto un breve preavviso di massimo 24 ore rispetto a dette ispezioni e visite, affinché gli ispettori possano accedere ai locali dell’operatore in sicurezza»;

b)

al paragrafo 7, la data «1o febbraio 2021» è sostituita dalla data «1o luglio 2021»;

2)

l’articolo 3 è così modificato:

a)

al secondo, al terzo e al quinto comma, la data «1o febbraio 2021» è sostituita dalla data «1o luglio 2021»;

b)

al quarto comma, la data «31 dicembre 2020» è sostituita dalla data «1o luglio 2021».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, punto 1, lettera b), e punto 2, si applica a decorrere dal 1o febbraio 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1.

(2)  Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l’etichettatura e i controlli (GU L 250 del 18.9.2008, pag. 1).

(3)  Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell’8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi (GU L 334 del 12.12.2008, pag. 25).

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/977 della Commissione, del 7 luglio 2020, recante deroga ai regolamenti (CE) n. 889/2008 e (CE) n. 1235/2008 per quanto riguarda i controlli sulla produzione biologica dovuta alla pandemia di COVID-19 (GU L 217 dell’8.7.2020, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1).

(6)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 della Commissione, del 30 marzo 2020, relativo a misure temporanee volte a contenere rischi sanitari diffusi per l’uomo, per gli animali e per le piante e per il benessere degli animali in occasione di determinate gravi disfunzioni dei sistemi di controllo degli Stati membri dovute alla malattia da coronavirus (COVID-19) (GU L 98 del 31.3.2020, pag. 30).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2021/83 della Commissione, del 27 gennaio 2021, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2020/466 per quanto riguarda l’esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali da parte di persone fisiche specificamente autorizzate e il periodo di applicazione delle misure temporanee (GU L 29 del 28.1.2021, pag. 23).


Top