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Document 32021R0725

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/725 della Commissione del 4 maggio 2021 recante deroga, in relazione all’anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della politica agricola comune

C/2021/3017

GU L 155 del 5.5.2021, p. 8–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2022

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/725/oj

5.5.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 155/8


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/725 DELLA COMMISSIONE

del 4 maggio 2021

recante deroga, in relazione all’anno 2021, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) n. 615/2014 e (UE) 2015/1368 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nell’ambito della politica agricola comune

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (1), in particolare l’articolo 62, paragrafo 2,

visto il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 8 e l’articolo 18, paragrafo 1, secondo comma,

visto il regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1405/2006 del Consiglio (3), in particolare l’articolo 7, l’articolo 11, paragrafo 3, e l’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

A causa della pandemia di COVID-19 e delle notevoli restrizioni alla circolazione messe in atto dagli Stati membri, questi ultimi hanno tutti incontrato difficoltà eccezionali di ordine amministrativo per la pianificazione e l’esecuzione di tempestivi controlli in loco nel numero richiesto. Tali difficoltà rischiano di ritardare l’esecuzione dei controlli e il conseguente pagamento degli aiuti. Allo stesso tempo gli agricoltori sono esposti alle perturbazioni economiche causate dalla pandemia e incontrano difficoltà finanziarie e problemi di liquidità.

(2)

Alla luce di queste circostanze senza precedenti, la Commissione ha adottato il regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione (4) per attenuare tali difficoltà derogando a diversi regolamenti di esecuzione applicabili nell’ambito della politica agricola comune per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco in termini di tempi di esecuzione e di numero. Considerando il protrarsi delle difficoltà dovute al persistere della pandemia di COVID-19 nel 2021, è opportuno prevedere misure analoghe anche nel 2021.

(3)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione (5) stabilisce norme riguardanti, tra l’altro, i tempi di esecuzione dei controlli in loco, le percentuali di controllo di taluni controlli in loco nell’ambito del sistema integrato, anche per i regimi di aiuto per animale, e l’aumento della percentuale di controllo per quanto riguarda determinati regimi. Inoltre tale regolamento contiene norme sui controlli in loco relativi ai criteri di ammissibilità, agli impegni e altri obblighi relativi alle domande di aiuto per animale e alle domande di pagamento nell’ambito di misure di sostegno connesse agli animali, alle percentuali di controllo per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali e alle percentuali minime di controllo relative alla condizionalità.

(4)

L’articolo 24, paragrafo 4, l’articolo 48, paragrafo 5, l’articolo 49, paragrafo 1, l’articolo 52, paragrafo 1, l’articolo 60, paragrafo 2, e l’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 stabiliscono alcune norme che l’autorità competente deve osservare per effettuare i controlli amministrativi o in loco. Alla luce delle circostanze dovute alla pandemia di COVID-19, è opportuno incoraggiare l’esecuzione di tali controlli mediante il telerilevamento e l’utilizzo di nuove tecnologie, quali i sistemi di aeromobili senza equipaggio, le fotografie geolocalizzate, i ricevitori del sistema globale di navigazione satellitare (GNSS) collegati al Servizio europeo di copertura per la navigazione geostazionaria (EGNOS) e Galileo, i dati rilevati dai satelliti Sentinel di Copernicus, e altre prove documentali pertinenti per verificare la conformità ai criteri di ammissibilità, agli impegni o agli altri obblighi connessi al regime di aiuto o alla misura di sostegno in questione, nonché il rispetto dei criteri e delle norme in materia di condizionalità.

(5)

L’articolo 26, paragrafo 4, e l’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 contengono norme sui controlli in loco per verificare che tutti i criteri di ammissibilità, gli impegni e altri obblighi siano soddisfatti e riguardino tutti gli animali per cui sono state presentate domande di aiuto o domande di pagamento nell’ambito dei regimi di aiuto per animale o delle misure di sostegno connesse agli animali da controllare. Alla luce della situazione attuale, è opportuno disporre che gli Stati membri, qualora non siano in condizione di effettuare i controlli in loco previsti da tali disposizioni e non siano disponibili prove alternative, possano decidere di effettuare i controlli relativi all’anno di domanda 2021 o all’anno civile 2021 in qualsiasi momento dell’anno, nella misura in cui essi consentano comunque di verificare le condizioni di ammissibilità.

(6)

Diversi obblighi previsti dal regolamento (UE) n. 1306/2013, in relazione alla condizionalità, e dal regolamento (UE) n. 1307/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio (6), in materia di regimi di aiuto per animale e di misure di sostegno connesse agli animali, si basano su tempistiche specifiche e differenziate di esecuzione e richiedono di conseguenza che i controlli in loco vengano effettuati entro tali termini. Le misure messe in atto dagli Stati membri per contrastare la pandemia di COVID-19 incidono sulla possibilità di eseguire i necessari controlli in loco in modo accurato e nei termini previsti dagli obblighi in questione. Alcuni tipi di controlli potrebbero essere impossibili da effettuare mediante l’utilizzo di nuove tecnologie in sostituzione delle visite in azienda. In relazione a determinati controlli da effettuare nel 2021, è necessario pertanto derogare agli articoli da 30 a 33, all’articolo 40 bis, agli articoli 50 e 52 e all’articolo 68, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e ridurre la percentuale minima dei controlli in loco rispetto alle percentuali ordinarie di controllo previste, rispettivamente, per i regimi di aiuto per superficie e per animale e le misure di sostegno connesse alla superficie e agli animali, le misure di sviluppo rurale diverse da quelle nell’ambito del sistema integrato di gestione e di controllo e gli obblighi di condizionalità. Al fine di garantire la massima efficienza della possibilità di limitare la popolazione di controllo, è altresì opportuno derogare all’articolo 35, all’articolo 50, paragrafo 5, e all’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e autorizzare gli Stati membri a rinviare l’aumento delle percentuali di controllo previsto da tali disposizioni, comprese le percentuali di controllo risultanti dalle deroghe di cui all’articolo 4, paragrafo 4, all’articolo 7, secondo comma, e all’articolo 9, secondo comma, del regolamento di esecuzione (UE) 2020/532.

(7)

Le deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 di cui al presente regolamento dovrebbero consentire agli Stati membri di evitare ritardi nelle misure di controllo e nel trattamento delle domande di aiuto e, di conseguenza, ritardi nei pagamenti ai beneficiari per l’anno 2021. È tuttavia fondamentale che tali deroghe non ostacolino la sana gestione finanziaria né il requisito di un sufficiente livello di garanzia. Di conseguenza, gli Stati membri che si avvalgono di tali deroghe sono responsabili dell’adozione di tutte le misure necessarie per garantire che siano evitati i pagamenti in eccesso e che sia avviata la procedura di recupero delle somme indebitamente percepite. Inoltre il ricorso a tali deroghe dovrebbe essere oggetto della dichiarazione di gestione di cui all’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 per gli esercizi finanziari 2021 e 2022.

(8)

I regolamenti di esecuzione (UE) n. 180/2014 (7) e (UE) n. 181/2014 (8) della Commissione stabiliscono le percentuali di controllo per le misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione e delle isole minori del Mar Egeo. A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, che interessano anche le regioni ultraperiferiche dell’Unione e le isole minori del Mar Egeo, è opportuno derogare ai citati regolamenti estendendo la possibilità di utilizzare nuove tecnologie in quanto fonti documentali alternative per quanto riguarda i controlli e adeguando le percentuali dei controlli in loco per l’anno 2021.

(9)

L’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione (9) prevede che gli Stati membri debbano controllare, anche in loco, i criteri di riconoscimento delle organizzazioni di produttori o delle associazioni di organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli. A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, i controlli in loco relativi ai criteri di riconoscimento non dovrebbero applicarsi nel 2021.

(10)

L’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 stabilisce che i controlli annuali in loco vertono su un campione pari ad almeno il 30 % dell’importo totale dell’aiuto richiesto e che ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori nel settore degli ortofrutticoli che attua un programma operativo è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni. L’articolo 27, paragrafo 7, di tale regolamento stabilisce inoltre che le azioni realizzate in aziende individuali di soci di organizzazioni di produttori che rientrano nel campione di cui all’articolo 27, paragrafo 2, dello stesso regolamento formano oggetto di almeno un sopralluogo inteso a verificarne l’esecuzione. A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri potrebbero non essere in condizione di soddisfare tali requisiti e dovrebbero pertanto essere autorizzati a effettuare una percentuale inferiore di tali controlli nell’anno 2021 e non essere soggetti, nell’anno 2021, ai requisiti sulla frequenza dei sopralluoghi presso le organizzazioni di produttori.

(11)

L’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 stabilisce che i controlli di primo livello sulle operazioni di ritiro devono riguardare l’intero quantitativo (100 %) dei prodotti ritirati dal mercato, fatta eccezione per i prodotti destinati alla distribuzione gratuita per i quali, a norma dell’articolo 29, paragrafo 3, del citato regolamento, gli Stati membri possono limitare il controllo a una percentuale inferiore, ma non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione. A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri potrebbero non essere in condizione di soddisfare tale requisito e dovrebbero essere autorizzati nell’anno 2021 a limitare il controllo a una percentuale inferiore, ma non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione anche per quanto riguarda tutti gli altri prodotti ritirati dal mercato, a prescindere dalla loro destinazione.

(12)

L’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 stabilisce che ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 5 % dei quantitativi ritirati dall’organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione. A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri potrebbero non essere in condizione di soddisfare tale requisito e dovrebbero essere autorizzati nell’anno 2021 a utilizzare campioni pari ad almeno il 3 % dei quantitativi ritirati dall’organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione 2020.

(13)

A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, continuerà a essere materialmente impossibile per gli Stati membri effettuare nel 2021 i controlli in loco sistematici e a campione per le domande di aiuto annuali, i controlli di primo e di secondo livello sulle operazioni di ritiro e i controlli sulla raccolta verde e sulla mancata raccolta, come stabilito rispettivamente all’articolo 27, paragrafo 7, all’articolo 29, paragrafo 2, all’articolo 30, paragrafo 3, e all’articolo 31, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892. È pertanto opportuno autorizzare gli Stati membri a definire controlli equivalenti a controlli in loco sistematici, quali fotografie geolocalizzate, fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari.

(14)

A causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, è stato e sarà materialmente impossibile per gli Stati membri effettuare nel 2020 e nel 2021 rispettivamente i controlli in loco sistematici e a campione per le operazioni finanziate a norma degli articoli da 45 a 52 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (10). Pertanto, per l’esercizio finanziario 2020 era stata introdotta una deroga all’articolo 32, paragrafo 1, e all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione (11) che dovrebbe essere mantenuta in relazione all’esercizio finanziario 2021 per autorizzare gli Stati membri di definire controlli equivalenti ai controlli in loco sistematici, quali fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari, e garantire che le norme della legislazione relativa ai programmi di sostegno al settore vitivinicolo siano rispettate prima dell’erogazione dei pagamenti.

(15)

Sarà inoltre materialmente impossibile per gli Stati membri effettuare in relazione all’esercizio finanziario 2021, nei termini previsti dall’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, i controlli sistematici in loco relativi alle operazioni di vendemmia verde finanziate a norma dell’articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Occorre pertanto prevedere una deroga al fine di rinviare il completamento di tali controlli al 15 settembre 2021.

(16)

L’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione (12) stabilisce il numero dei campioni di uve fresche che deve essere prelevato dai vigneti durante la vendemmia della particella di cui trattasi ai fini dell’istituzione della banca dati analitica di dati isotopici di cui all’articolo 39 del regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione (13). Nei casi in cui le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscano agli Stati membri di effettuare tali controlli, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a derogare al numero minimo di campioni.

(17)

L’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 prevede che gli Stati membri debbano effettuare controlli in loco annuali su almeno il 5 % di tutti i viticoltori individuati nello schedario viticolo. Poiché le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono per un lungo periodo di tempo l’esecuzione di tali controlli in diversi Stati membri produttori di vino, tale percentuale dovrebbe essere ridotta per l’anno 2021. Per lo stesso motivo, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a sospendere temporaneamente nell’anno 2021 i controlli in loco sistematici di cui all’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del citato regolamento, da effettuare sulle superfici vitate che non figurano in alcun fascicolo del viticoltore.

(18)

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione (14) concernente i programmi di attività a sostegno dei settori dell’olio di oliva e delle olive da tavola contiene norme sui controlli in loco intesi a verificare che siano soddisfatte le condizioni per la concessione del finanziamento unionale. Le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 potrebbero rendere difficile l’esecuzione di tali controlli come previsto dall’articolo 6 del citato regolamento. È pertanto opportuno concedere flessibilità agli Stati membri, consentendo loro di sostituire i controlli in loco nell’anno civile 2021 con controlli alternativi.

(19)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione (15) concernente gli aiuti nel settore dell’apicoltura contiene norme in materia di monitoraggio e controlli in relazione alla corretta attuazione dei programmi apicoli nazionali, alle spese effettivamente incorse e al numero corretto di alveari dichiarati dagli apicoltori. A norma dell’articolo 8, paragrafo 3, di tale regolamento, gli Stati membri devono provvedere affinché almeno il 5 % dei richiedenti l’aiuto nel quadro dei programmi apicoli nazionali sia sottoposto a controlli in loco. Le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 potrebbero rendere difficile l’esecuzione del numero di controlli in loco necessario per rispettare tale soglia. È opportuno pertanto concedere flessibilità agli Stati membri, consentendo loro di derogare a tale requisito. Tale deroga non dovrebbe tuttavia determinare un aumento del rischio di pagamenti indebiti. Pertanto, ogni riduzione del numero di controlli in loco dovrebbe essere compensata per quanto possibile da controlli alternativi.

(20)

Poiché le misure di cui al presente regolamento sono necessarie affinché gli Stati membri organizzino campagne di controllo nel rispetto delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che si applichi retroattivamente per coprire l’intera durata delle rispettive campagne di controllo: le misure di cui ai capi I e II e al capo III, sezioni 3 e 4, dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o gennaio 2021, il che corrisponde all’anno di domanda nel sistema integrato di gestione e di controllo o all’anno civile per le misure di sostegno dello sviluppo rurale non connesse alla superficie né agli animali e per le misure nel settore vitivinicolo; le misure di cui al capo III, sezioni 1 e 2, dovrebbero applicarsi a decorrere dal 16 ottobre 2020, il che corrisponde all’esercizio finanziario, e le misure di cui al capo III, sezione 5, dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1o agosto 2020, il che corrisponde all’anno apicolo.

(21)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato dei fondi agricoli, del comitato per i pagamenti diretti, del comitato per lo sviluppo rurale e del comitato per l’organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DEROGHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 809/2014

Articolo 1

In deroga all’articolo 24, paragrafo 4, all’articolo 48, paragrafo 5, all’articolo 49, paragrafo 1, all’articolo 52, paragrafo 1, all’articolo 60, paragrafo 2, terzo comma, e all’articolo 71, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, per i controlli da effettuare rispettivamente per l’anno di domanda 2021 o l’anno civile 2021 gli Stati membri possono decidere di sostituire integralmente le ispezioni fisiche previste da tale regolamento, in particolare le visite in campo e i controlli in loco, con il ricorso alla fotointerpretazione di ortoimmagini aeree o satellitari o l’utilizzo di nuove tecnologie, quali le fotografie geolocalizzate, o di altre prove pertinenti, incluse le prove documentali fornite dal beneficiario su richiesta dell’autorità competente che possano consentire di trarre conclusioni definitive, considerate soddisfacenti dall’autorità competente.

Se le visite sul luogo dell’operazione sovvenzionata o del relativo investimento di cui all’articolo 48, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 non possono essere sostituite da pertinenti prove documentali, gli Stati membri effettuano tali visite dopo il pagamento finale.

Articolo 2

In deroga all’articolo 26, paragrafo 4, e all’articolo 42, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco entro i tempi previsti da tali disposizioni e i metodi alternativi, incluso l’utilizzo di nuove tecnologie, non possono fornire le prove necessarie, gli Stati membri possono decidere di effettuare tali controlli, relativi rispettivamente all’anno di domanda 2021 o all’anno civile 2021, in qualsiasi momento dell’anno, nella misura in cui essi consentono comunque di verificare le condizioni di ammissibilità.

Articolo 3

1.   Se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco, rispettivamente nell’anno di domanda 2021 o nell’anno civile 2021, conformemente ai requisiti di cui agli articoli da 30 a 33, all’articolo 35, all’articolo 40 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera c), all’articolo 40 bis, paragrafo 2, lettera b), all’articolo 50, paragrafo 1, primo comma, all’articolo 50, paragrafo 5, all’articolo 52, paragrafo 2, all’articolo 60, paragrafo 2, terzo comma, all’articolo 68, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di applicare le norme previste rispettivamente ai paragrafi da 2 a 13 del presente articolo.

2.   In deroga all’articolo 30 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell’anno di domanda 2021 la percentuale di controllo è pari ad almeno:

a)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per il regime di pagamento di base o il regime di pagamento unico per superficie;

b)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento ridistributivo;

c)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per le zone soggette a vincoli naturali;

d)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento per i giovani agricoltori;

e)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di un pagamento per superficie nell’ambito del sostegno accoppiato facoltativo;

f)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento nell’ambito del regime per i piccoli agricoltori;

g)

il 10 % delle superfici dichiarate per la produzione di canapa;

h)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda di pagamento specifico per il cotone.

Gli Stati membri che, a norma dell’articolo 36 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, hanno già deciso di ridurre al 3 % le percentuali di controllo per taluni regimi, possono ridurre ulteriormente le percentuali stabilite per tali regimi nel presente paragrafo, portandole all’1 %.

3.   In deroga all’articolo 31 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell’anno di domanda 2021 la percentuale di controllo è pari ad almeno:

a)

il 3 % di tutti i beneficiari tenuti ad osservare le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente;

b)

l’1 %:

i)

di tutti i beneficiari che possono fruire del pagamento per l’inverdimento e che sono esentati sia dall’obbligo di diversificazione delle colture sia dall’obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 45 dello stesso regolamento;

ii)

oppure, negli anni in cui l’articolo 44 del regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione (16) non si applica in uno Stato membro, dei beneficiari che possono fruire del pagamento per l’inverdimento e che sono esentati sia dall’obbligo di diversificazione delle colture sia dall’obbligo di costituzione delle aree di interesse ecologico in quanto non raggiungono le soglie di cui agli articoli 44 e 46 del regolamento (UE) n. 1307/2013 e che non sono soggetti agli obblighi di cui all’articolo 45, paragrafo 1, dello stesso regolamento;

c)

il 3 % di tutti i beneficiari tenuti a osservare le pratiche di inverdimento e che si avvalgono dei sistemi di certificazione ambientale nazionali o regionali di cui all’articolo 43, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1307/2013.

La percentuale di controllo di cui al primo comma, lettera a), copre nel contempo almeno il 3 % di tutti i beneficiari che dispongono di superfici coperte da prati permanenti che sono sensibili sotto il profilo ambientale in zone contemplate dalla direttiva 92/43/CEE del Consiglio (17) o dalla direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (18) e nelle altre zone sensibili di cui all’articolo 45, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

4.   In deroga all’articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell’anno di domanda 2021 la percentuale di controllo è pari ad almeno:

a)

il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per le misure di sviluppo rurale;

b)

il 3 % di tutti i collettivi che presentano una domanda collettiva.

Per quanto riguarda la percentuale di controllo di cui al il primo comma, lettera a), per le misure di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (19), la percentuale di controllo del 3 % è raggiunta a livello di singola misura.

5.   In deroga all’articolo 33 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell’anno di domanda 2021 la percentuale di controllo è pari ad almeno il 3 % di tutti i beneficiari che presentano domanda per i regimi di aiuto per animale e copre almeno il 3 % degli animali.

6.   In deroga all’articolo 35 del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di rinviare l’aumento della percentuale di controllo che avrebbe dovuto essere applicata nell’anno di domanda 2021 per i regimi di aiuto e le misure di sostegno di cui ai paragrafi da 2 a 5 del presente articolo e di sostituirlo con un aumento corrispondente per l’anno di domanda 2022.

7.   In deroga all’articolo 40 bis, paragrafo 1, primo comma, lettera c), prima frase, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, i pertinenti controlli relativi ai criteri di ammissibilità, agli impegni e agli altri obblighi sono effettuati almeno sul 3 % dei beneficiari interessati.

8.   In deroga all’articolo 40 bis, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, la verifica del tenore di tetraidrocannabinolo nella canapa è svolta almeno sul 10 % della superficie.

9.   In deroga all’articolo 50, paragrafo 1, primo comma, e all’articolo 60, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell’anno di domanda 2021 la percentuale di controllo è pari ad almeno il 3 %.

10.   In deroga all’articolo 50, paragrafo 5, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di rinviare l’aumento della percentuale di controllo che avrebbe dovuto essere applicata nell’anno civile 2021 e di sostituirlo con un aumento corrispondente per l’anno civile 2022.

11.   In deroga all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell’anno civile 2021 la percentuale di controllo relativa ai controlli ex post è pari ad almeno lo 0,6 %.

12.   In deroga all’articolo 68, paragrafo 1, primo comma, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, nell’anno di domanda 2021 la percentuale minima di controlli per la condizionalità è pari allo 0,5 %.

13.   In deroga all’articolo 68, paragrafo 4, del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014, gli Stati membri possono decidere di rinviare l’aumento delle percentuali di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno di domanda 2021 e di sostituirlo con un aumento corrispondente per l’anno di domanda 2022.

Articolo 4

Per gli Stati membri che applicano gli articoli 1, 2 e 3, la dichiarazione di gestione redatta a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1306/2013 include, per gli esercizi finanziari 2021 e 2022, la conferma che sono stati evitati pagamenti in eccesso ai beneficiari e che è stata avviata la procedura di recupero delle somme indebitamente percepite, sulla base della verifica di tutte le informazioni necessarie.

CAPO II

DEROGHE ALLE MISURE SPECIFICHE A FAVORE DELLE REGIONI ULTRAPERIFERICHE DELL’UNIONE E DELLE ISOLE MINORI DEL MAR EGEO

SEZIONE 1

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014

Articolo 5

1.   In deroga all’articolo 16, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli fisici nelle regioni ultraperiferiche in conformità alle norme stabilite nella citata disposizione, nell’anno 2021 gli Stati membri possono decidere di organizzare controlli fisici in conformità alle norme stabilite al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I controlli fisici effettuati nella regione ultraperiferica in questione all’atto dell’importazione, dell’introduzione, dell’esportazione e della spedizione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 3 % dei titoli presentati a norma dell’articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014.

3.   In deroga all’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco nelle regioni ultraperiferiche in conformità alle norme stabilite nel citato articolo, nell’anno 2021 gli Stati membri possono decidere di organizzare controlli in loco in conformità alle norme stabilite al paragrafo 4 del presente articolo.

4.   Sulla base di un’analisi dei rischi effettuata a norma dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione su almeno il 3 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 3 % degli importi oggetto dell’aiuto per ciascuna azione.

5.   In deroga all’articolo 16, paragrafo 2, e all’articolo 22 del regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, gli Stati membri non sono in condizione di effettuare controlli in loco inerenti alle misure specifiche a favore delle regioni ultraperiferiche in conformità alle norme stabilite nelle citate disposizioni per l’anno 2021, gli Stati membri possono decidere di:

a)

sostituire i controlli in loco mediante il ricorso alle nuove tecnologie, incluse le fotografie geolocalizzate, le fotografie datate, le relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, le videoconferenze con i beneficiari o altre prove documentali pertinenti a sostegno della verifica della corretta attuazione delle misure;

b)

effettuare detti controlli in qualsiasi momento dell’anno, nella misura in cui essi consentono comunque di verificare le condizioni di ammissibilità, anche dopo il pagamento del saldo.

6.   In deroga all’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gli Stati membri possono decidere di rinviare l’aumento della percentuale di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno di domanda 2021 per i regimi di aiuto e le misure di sostegno di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e di sostituirlo con un aumento corrispondente per l’anno di domanda 2022.

SEZIONE 2

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014

Articolo 6

1.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, la Grecia non è in condizione di effettuare controlli fisici in conformità alle norme stabilite nella citata disposizione, nell’anno 2021 la Grecia può decidere di organizzare controlli fisici in conformità alle norme stabilite al paragrafo 2 del presente articolo.

2.   I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo all’atto dell’introduzione dei prodotti agricoli riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 3 % dei titoli presentati a norma dell’articolo 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014. I controlli fisici effettuati nelle isole minori del Mar Egeo all’atto dell’esportazione e della spedizione di cui alla sezione 3 del citato regolamento riguardano un campione rappresentativo pari almeno al 3 % delle operazioni sulla base dei profili di rischio stabiliti dalla Grecia.

3.   In deroga all’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, la Grecia non è in condizione di effettuare controlli in loco in conformità alle norme stabilite nel citato articolo, nell’anno 2021 la Grecia può decidere di organizzare controlli in loco in conformità alle norme stabilite al paragrafo 4 del presente articolo.

4.   Sulla base di un’analisi dei rischi a norma dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, le autorità competenti effettuano controlli in loco a campione, per ciascuna azione, su almeno il 3 % delle domande di aiuto. Il campione deve inoltre rappresentare almeno il 3 % degli importi oggetto dell’aiuto per ciascuna azione.

5.   In deroga all’articolo 13, paragrafo 2, e all’articolo 20 del regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014, se, a causa delle misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19, la Grecia non è in condizione di effettuare controlli in loco inerenti alle misure specifiche a favore delle isole minori del Mar Egeo in conformità alle norme stabilite nelle citate disposizioni per l’anno 2021, la Grecia può decidere di:

a)

sostituire i controlli in loco mediante il ricorso alle nuove tecnologie, incluse le fotografie geolocalizzate, le fotografie datate, le relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, le videoconferenze con i beneficiari o altre prove documentali pertinenti a sostegno della verifica della corretta attuazione delle misure;

b)

effettuare detti controlli in qualsiasi momento dell’anno, nella misura in cui essi consentono comunque di verificare le condizioni di ammissibilità, anche dopo il pagamento del saldo.

6.   In deroga all’articolo 59, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la Grecia può decidere di rinviare l’aumento della percentuale di controllo che avrebbe dovuto essere applicato nell’anno di domanda 2021 per i regimi di aiuto e le misure di sostegno di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente articolo e di sostituirlo con un aumento corrispondente per l’anno di domanda 2022.

CAPO III

DEROGHE ALLE NORME DI ATTUAZIONE DELL’ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI

SEZIONE 1

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2017/892

Articolo 7

1.   In deroga all’articolo 24 del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, i controlli in loco inerenti ai criteri di riconoscimento non si applicano per l’anno 2021.

2.   In deroga all’articolo 27, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892:

a)

nell’anno 2021 i controlli in loco di cui all’articolo 27 del citato regolamento vertono su un campione pari ad almeno il 10 % dell’importo totale dell’aiuto richiesto per l’anno 2020;

b)

la norma secondo cui ciascuna organizzazione di produttori o associazione di organizzazioni di produttori che attua un programma operativo è oggetto di una visita almeno una volta ogni tre anni non si applica ai controlli in loco effettuati nel 2021.

3.   In deroga all’articolo 27, paragrafo 7, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, la norma secondo cui le azioni realizzate in aziende individuali di soci di organizzazioni di produttori che rientrano nel campione di cui all’articolo 27, paragrafo 2, dello stesso regolamento formano oggetto di almeno una visita sul luogo di realizzazione dell’azione intesa a verificarne l’esecuzione non si applica ai controlli in loco effettuati nell’anno 2021. Tali visite possono essere sostituite da altri tipi di controlli definiti dagli Stati membri, quali fotografie geolocalizzate, fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari.

4.   In deroga all’articolo 29, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nell’anno 2021 gli Stati membri possono limitare il controllo su tutti i prodotti ritirati, a prescindere dalla loro destinazione prevista, a una percentuale inferiore a quella fissata nella citata disposizione, purché non inferiore al 10 % dei quantitativi interessati di una determinata organizzazione di produttori durante la campagna di commercializzazione. Il controllo può avere luogo presso l’organizzazione di produttori o presso i destinatari dei prodotti. Se dai controlli emergono irregolarità, gli Stati membri effettuano controlli supplementari. Tali controlli possono essere sostituiti da altri tipi di controlli definiti dagli Stati membri, quali fotografie geolocalizzate, fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari.

5.   In deroga all’articolo 30, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nell’anno 2021 ciascun controllo verte su un campione pari ad almeno il 3 % dei quantitativi ritirati dall’organizzazione di produttori nel corso della campagna di commercializzazione 2020. Tali controlli possono essere sostituiti da altri tipi di controlli definiti dagli Stati membri, quali fotografie geolocalizzate, fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari.

6.   In deroga all’articolo 31, paragrafi 1 e 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2017/892, nel 2021 i controlli in loco possono essere sostituiti da altri tipi di controlli definiti dagli Stati membri, quali fotografie geolocalizzate, fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari.

SEZIONE 2

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150

Articolo 8

1.   In deroga all’articolo 32, paragrafo 1, e all’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, durante l’esercizio finanziario 2021, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare controlli in loco in conformità alle citate disposizioni, tali controlli possono essere sostituiti da altri tipi di controlli definiti dagli Stati membri, quali fotografie datate, relazioni datate sulla sorveglianza effettuata con droni, controlli amministrativi o videoconferenze con i beneficiari, atti a garantire che le norme relative ai programmi di sostegno nel settore vitivinicolo siano rispettate.

2.   In deroga all’articolo 43, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150, durante l’esercizio finanziario 2021, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare controlli in loco in conformità alla citata disposizione, tali controlli sulle operazioni di vendemmia verde sono effettuati entro il 15 settembre 2021.

SEZIONE 3

Deroghe al regolamento di esecuzione (UE) 2018/274

Articolo 9

1.   In deroga all’articolo 27, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri, durante il periodo della vendemmia 2021, di prelevare e trasformare il numero di campioni di uve fresche stabilito all’allegato III, parte II, del citato regolamento, gli Stati membri possono derogare a tale numero di campioni.

2.   In deroga all’articolo 31, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare i controlli in loco nell’anno 2021 in conformità alla citata disposizione, gli Stati membri svolgono tali controlli su almeno il 3 % di tutti i viticoltori individuati nello schedario viticolo.

3.   In deroga all’articolo 31, paragrafo 2, lettera c), del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274, nell’anno 2021 gli Stati membri possono sospendere temporaneamente i controlli in loco sistematici da effettuare sulle superfici vitate che non figurano in alcun fascicolo del viticoltore, nei casi in cui le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscano agli Stati membri di effettuare tali controlli.

SEZIONE 4

Deroga al regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014

Articolo 10

In deroga all’articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014, se le misure messe in atto per contrastare la pandemia di COVID-19 impediscono agli Stati membri di effettuare a tempo debito i controlli in loco nell’anno civile 2021, gli Stati membri possono decidere di sostituire in tutto o in parte i controlli in loco con controlli amministrativi o mediante il ricorso a prove pertinenti, quali fotografie geolocalizzate, conversazioni video o altre prove in formato elettronico.

SEZIONE 5

Deroga al regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368

Articolo 11

In deroga all’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368, nel corso dell’anno apicolo 2021 gli Stati membri possono decidere di discostarsi dalla soglia del 5 % relativa ai controlli in loco dei richiedenti l’aiuto nel quadro dei programmi apicoli nazionali, a condizione di sostituire i controlli in loco previsti con controlli alternativi, attraverso la richiesta di fotografie, conversazioni video o altri mezzi a sostegno della verifica della corretta attuazione delle misure contenute nel programma apicolo.

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 12

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

I capi I e II e il capo III, sezioni 3 e 4, si applicano a decorrere dal 1o gennaio 2021.

Il capo III, sezioni 1 e 2, si applica a decorrere dal 16 ottobre 2020.

Il capo III, sezione 5, si applica a decorrere dal 1o agosto 2020.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 4 maggio 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549.

(2)  GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23.

(3)  GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/532 della Commissione, del 16 aprile 2020, recante deroga, in relazione all’anno 2020, ai regolamenti di esecuzione (UE) n. 809/2014, (UE) n. 180/2014, (UE) n. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1150, (UE) 2018/274, (UE) 2017/39, (UE) 2015/1368 e (UE) 2016/1240 per quanto riguarda taluni controlli amministrativi e in loco applicabili nel settore della politica agricola comune (GU L 119 del 17.4.2020, pag. 3).

(5)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità (GU L 227 del 31.7.2014, pag. 69).

(6)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 180/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 13).

(8)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 181/2014 della Commissione, del 20 febbraio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle isole minori del Mar Egeo (GU L 63 del 4.3.2014, pag. 53).

(9)  Regolamento di esecuzione (UE) 2017/892 della Commissione, del 13 marzo 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i settori degli ortofrutticoli e degli ortofrutticoli trasformati (GU L 138 del 25.5.2017, pag. 57).

(10)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671).

(11)  Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo (GU L 190 del 15.7.2016, pag. 23).

(12)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 60).

(13)  Regolamento delegato (UE) 2018/273 della Commissione, dell’11 dicembre 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione (GU L 58 del 28.2.2018, pag. 1).

(14)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 615/2014 della Commissione, del 6 giugno 2014, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne i programmi di attività a sostegno dei settori dell’olio di oliva e delle olive da tavola (GU L 168 del 7.6.2014, pag. 95).

(15)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1368 della Commissione, del 6 agosto 2015, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli aiuti nel settore dell’apicoltura (GU L 211 dell’8.8.2015, pag. 9).

(16)  Regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell’11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l’allegato X di tale regolamento (GU L 181 del 20.6.2014, pag. 1).

(17)  Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7).

(18)  Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).

(19)  Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487).


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