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Document 32021R0707

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/707 del Consiglio del 29 aprile 2021 che attua l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

    ST/8076/2021/INIT

    GU L 147 del 30.4.2021, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/707/oj

    30.4.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 147/3


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/707 DEL CONSIGLIO

    del 29 aprile 2021

    che attua l’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 224/2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 224/2014 del Consiglio, del 10 marzo 2014, concernente misure restrittive in considerazione della situazione nella Repubblica centrafricana (1), in particolare l’articolo 17, paragrafo 3,

    vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il 10 marzo 2014 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 224/2014.

    (2)

    Il 5 aprile 2021 il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) istituito a norma della risoluzione UNSC 2127 (2013) ha approvato l’espunzione di un’entità dall’elenco delle persone e delle entità soggette a misure restrittive.

    (3)

    È opportuno pertanto modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (UE) n. 224/2014 è modificato come indicato nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 29 aprile 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. P. ZACARIAS


    (1)  GU L 70 dell’11.3.2014, pag. 1.


    ALLEGATO

    La voce relativa all’entità seguente è rimossa dall’elenco riportato nell’allegato I, parte B (Entità), del regolamento (UE) n. 224/2014:

    1.

    BUREAU D’ACHAT DE DIAMANT EN CENTRAFRIQUE/KARDIAM [Alias: a) BADICA/KRDIAM; b) KARDIAM].


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