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Document 32021R0705

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/705 della Commissione del 28 aprile 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda il numero richiesto di campioni elementari e i criteri di prestazione relativi ad alcuni metodi di analisi (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/2832

    GU L 146 del 29.4.2021, p. 73–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/705/oj

    29.4.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 146/73


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/705 DELLA COMMISSIONE

    del 28 aprile 2021

    che modifica il regolamento (CE) n. 333/2007 per quanto riguarda il numero richiesto di campioni elementari e i criteri di prestazione relativi ad alcuni metodi di analisi

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 34, paragrafo 6,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione (2) definisce i metodi di campionamento e di analisi da utilizzare per il controllo ufficiale dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari.

    (2)

    Secondo i metodi di campionamento attualmente previsti dal regolamento (CE) n. 333/2007 deve essere prelevato un campione globale di almeno 1 kg. Per gli integratori alimentari, le spezie o le erbe aromatiche essiccate nonché i funghi, le alghe o i licheni essiccati, che hanno un costo per unità di peso elevato, ne deriva un costo del campione sproporzionato. È pertanto opportuno prevedere metodi di campionamento specifici per tali prodotti.

    (3)

    Sulla base delle migliori informazioni scientifiche disponibili i laboratori di riferimento dell’Unione europea nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti hanno elaborato un documento di orientamento sulla stima del limite di rilevazione (Limit of Detection, LOD) e del limite di quantificazione (Limit of Quantification, LOQ) per le misure nel settore dei contaminanti nei mangimi e negli alimenti (3). Poiché il suddetto documento di orientamento contiene le migliori conoscenze tecnologiche aggiornate, le sue conclusioni dovrebbero riflettersi nelle prescrizioni relative ai LOQ per i metodi di analisi degli oligoelementi di cui al regolamento (CE) n. 333/2007.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 333/2007.

    (5)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 28 aprile 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei tenori di oligoelementi e di contaminanti da processo nei prodotti alimentari (GU L 88 del 29.3.2007, pag. 29).

    (3)  Wenzl, T., Haedrich, J., Schaechtele, A., Robouch, P., Stroka, J., Guidance Document on the Estimation of LOD and LOQ for Measurements in the Field of Contaminants in Feed and Food; EUR 28099, Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2016, ISBN 978-92-79-61768-3; doi:10.2787/8931.


    ALLEGATO

    L’allegato del regolamento (CE) n. 333/2007 è così modificato:

    1)

    il punto B.2.2 è sostituito dal seguente:

    «B.2.2.   Numero di campioni elementari

    Per gli alimenti diversi dagli integratori alimentari, dalle spezie o dalle erbe aromatiche essiccate nonché dai funghi, dalle alghe o dai licheni essiccati, il campione globale deve essere di almeno 1 chilogrammo o 1 litro, salvo i casi in cui ciò non risulti possibile, ad esempio nel caso in cui il campione sia composto da una confezione o da un’unità.

    Per gli integratori alimentari, le spezie o le erbe aromatiche essiccate nonché i funghi, le alghe o i licheni essiccati, il campione globale deve essere di almeno 100 grammi o 100 millilitri.

    Per gli alimenti diversi dagli integratori alimentari il numero minimo di campioni elementari da prelevare dalla partita o dalla sottopartita deve essere conforme alla tabella 3.

    Nel caso di prodotti liquidi sfusi, la partita o la sottopartita deve essere accuratamente mescolata — per quanto possibile e nella misura in cui ciò non alteri la qualità del prodotto — manualmente o con mezzi meccanici immediatamente prima del campionamento. In tal caso si presume che i contaminanti siano distribuiti omogeneamente all’interno della partita o della sottopartita. Il numero di campioni elementari prelevati dalla partita o dalla sottopartita per formare il campione globale è pertanto pari a tre.

    Per le partite o le sottopartite costituite da confezioni o unità singole, per gli alimenti diversi dagli integratori alimentari, il numero di confezioni o di unità (campioni elementari) da prelevare per formare un campione globale deve essere conforme alla tabella 4a.

    I campioni elementari devono avere peso/volume analogo. Per gli alimenti diversi dagli integratori alimentari, dalle spezie o dalle erbe aromatiche essiccate nonché dai funghi, dalle alghe o dai licheni essiccati, ciascun campione elementare deve pesare almeno 100 grammi o avere un volume di 100 millilitri per formare un campione globale di almeno 1 chilogrammo o 1 litro.

    Per le spezie o le erbe aromatiche essiccate nonché i funghi, le alghe o i licheni essiccati, ciascun campione elementare deve pesare almeno 35 grammi o avere un volume di 35 millilitri per formare un campione globale di almeno 100 grammi o 100 millilitri.

    Per quanto concerne lo stagno inorganico, i tenori massimi si riferiscono al contenuto di ciascuna confezione, ma per motivi pratici è possibile adottare una forma di campionamento globale. Se il risultato del test sul campione globale delle confezioni dà un valore inferiore ma vicino al tenore massimo stabilito per lo stagno e se si ha il sospetto che singole confezioni superino tale valore, devono essere effettuate ulteriori indagini.

    Per gli integratori alimentari il numero minimo e le dimensioni dei campioni elementari devono essere conformi alla tabella 4b.

    Nei casi in cui non è possibile applicare le modalità di prelievo di cui al punto B.2 senza causare effetti commerciali inaccettabili (ad esempio per motivi di forma d’imballaggio o di danneggiamenti alla partita) oppure è praticamente impossibile applicare le modalità di prelievo di cui al punto B.2 si può ricorrere a un metodo alternativo, a condizione che il campionamento sia sufficientemente rappresentativo della partita o della sottopartita e che il metodo applicato sia debitamente documentato. Ciò va segnalato nel verbale di cui al punto B.1.8.

    Tabella 1

    Suddivisione delle partite in sottopartite per i prodotti commercializzati sfusi

    Peso della partita (in tonnellate)

    Peso o numero delle sottopartite

    ≥ 1 500

    500 tonnellate

    > 300 e < 1 500

    3 sottopartite

    ≥ 100 e ≤ 300

    100 tonnellate

    < 100


    Tabella 2

    Suddivisione delle partite in sottopartite per i prodotti non commercializzati sfusi

    Peso della partita (in tonnellate)

    Peso o numero delle sottopartite

    ≥ 15

    15-30 tonnellate

    < 15


    Tabella 3

    Numero minimo di campioni elementari da prelevare da una partita o da una sottopartita di alimenti diversi dagli integratori alimentari

    Peso o volume della partita/sottopartita (in chilogrammi o litri)

    Numero minimo di campioni elementari da prelevare

    < 50

    3

    ≥ 50 e ≤ 500

    5

    > 500

    10


    Tabella 4a

    Numero di confezioni o unità (campioni elementari) da prelevare per formare il campione globale nel caso di partita o sottopartita costituita da confezioni o unità singole di alimenti diversi dagli integratori alimentari

    Numero di confezioni o unità della partita/sottopartita

    Numero di confezioni o unità da prelevare

    ≤ 25

    almeno 1 confezione o unità

    26-100

    circa il 5 %, almeno 2 confezioni o unità

    > 100

    circa il 5 %, al massimo 10 confezioni o unità


    Tabella 4b

    Numero minimo e dimensioni dei campioni elementari per gli integratori alimentari

    Dimensioni della partita (numero di confezioni)

    Numero di confezioni (campioni elementari) da campionare

    Dimensioni del campione elementare

    1-50

    1

    intero contenuto della confezione

    51-250

    2

    intero contenuto della confezione

    251-1 000

    4

    metà del contenuto di ogni confezione al dettaglio selezionata per il campionamento

    > 1 000

    4 + 1 confezioni per ogni 1 000 confezioni al dettaglio, fino ad un massimo di 25 confezioni al dettaglio

    ≤ 10 confezioni: metà del contenuto di ogni confezione al dettaglio

    > 10 confezioni: un quantitativo uguale per ogni confezione fino a costituire un campione equivalente al contenuto di 5 confezioni

    sconosciute (applicabile solo per il commercio elettronico)

    1

    intero contenuto della confezione»;

    2)

    al punto C.3.3.1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    Criteri di prestazione relativi ai metodi di analisi per il piombo, il cadmio, il mercurio, lo stagno inorganico e l’arsenico inorganico

    Tabella 5

    Parametro

    Criterio

    Applicabilità

    Alimenti di cui al regolamento (CE) n. 1881/2006

    Specificità

    Nessuna interferenza di matrice o spettro

    Ripetibilità (RSDr)

    HORRATr meno di 2

    Riproducibilità (RSDR)

    HORRATR meno di 2

    Recupero

    Si applicano le disposizioni di cui al punto D.1.2

    LOD

    = tre decimi del LOQ

    LOQ

    Stagno inorganico

    ≤ 10 mg/kg

    Piombo

    ML ≤ 0,02 mg/kg

    0,02 < ML < 0,1 mg/kg

    ML ≥ 0,1 mg/kg

    ≤ ML

    ≤ due terzi del ML

    ≤ un quinto del ML

    Cadmio, mercurio, arsenico inorganico

    ML ≤ 0,02 mg/kg

    0,02 < ML < 0,1 mg/kg

    ML è ≥ 0,1 mg/kg

    ≤ due quinti del ML

    ≤ due quinti del ML

    ≤ un quinto del ML».


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