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Document 32021R0615
Commission Implementing Regulation (EU) 2021/615 of 7 April 2021 entering a name in the register of protected designations of origin and protected geographical indications (‘Taşköprü Sarımsağı’ (PDO))
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/615 della Commissione del 7 aprile 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Taşköprü Sarımsağı» (DOP)]
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/615 della Commissione del 7 aprile 2021 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Taşköprü Sarımsağı» (DOP)]
C/2021/2543
GU L 131 del 16.4.2021, p. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
16.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 131/3 |
REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/615 DELLA COMMISSIONE
del 7 aprile 2021
recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Taşköprü Sarımsağı» (DOP)]
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda di registrazione del nome «Taşköprü Sarımsağı» presentata dalla Turchia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). |
(2) |
Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, il nome «Taşköprü Sarımsağı» deve essere registrato, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il nome «Taşköprü Sarımsağı» (DOP) è registrato.
Il nome di cui al primo comma identifica un prodotto della classe 1.6 Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione (3).
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 7 aprile 2021
Per la Commissione
a nome della presidente
Janusz WOJCIECHOWSKI
Membro della Commissione
(1) GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.
(2) GU C 436 del 17.12.2020, pag. 25.
(3) Regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 179 del 19.6.2014, pag. 36).