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Document 32021R0533

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/533 della Commissione del 24 marzo 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

    C/2021/2114

    GU L 106 del 26.3.2021, p. 58–59 (BG, ES, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
    GU L 106 del 26.3.2021, p. 60–61 (CS)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/533/oj

    26.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 106/58


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/533 DELLA COMMISSIONE

    del 24 marzo 2021

    che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95 per quanto riguarda la fissazione dei prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 183, lettera b),

    visto il regolamento (UE) n. 510/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sul regime di scambi per talune merci ottenute dalla trasformazione di prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CE) n. 1216/2009 e (CE) n. 614/2009 del Consiglio (2), in particolare l’articolo 5, paragrafo 6, lettera a),

    considerando quanto segue:

    (1)

    Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione (3) ha stabilito le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e ha fissato i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina.

    (2)

    Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di taluni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l’origine.

    (3)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1484/95.

    (4)

    Data la necessità di garantire che questa misura si applichi il più rapidamente possibile dopo la messa a disposizione dei dati aggiornati, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    L’allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021

    Per la Commissione

    a nome della presidente

    Wolfgang BURTSCHER

    Direttore generale

    Direzione generale dell’Agricoltura e dello sviluppo rurale


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671.

    (2)  GU L 150 del 20.5.2014, pag. 1.

    (3)  Regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione, del 28 giugno 1995, che stabilisce le modalità d’applicazione del regime relativo all’applicazione dei dazi addizionali all’importazione e fissa i prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame nonché per l’ovoalbumina e che abroga il regolamento n. 163/67/CEE (GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47).


    ALLEGATO

    «ALLEGATO I

    Codice NC

    Designazione delle merci

    Prezzo rappresentativo

    (EUR/100 kg)

    Cauzione di cui all’articolo 3

    (EUR/100 kg)

    Origine  (1)

    0207 14 10

    Pezzi disossati di pollame della specie Gallus domesticus, congelati

    164,8

    146,2

    163,7

    48

    57

    48

    AR

    BR

    TH

    0207 27 10

    Pezzi disossati di tacchino, congelati

    284,2

    4

    BR


    (1)  Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (UE) n. 1106/2012 della Commissione, del 27 novembre 2012, che attua il regolamento (CE) n. 471/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle statistiche comunitarie del commercio estero con i paesi terzi, per quanto riguarda l’aggiornamento della nomenclatura dei paesi e territori (GU L 328 del 28.11.2012, pag. 7).»


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