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Document 32021R0519

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/519 della Commissione del 24 marzo 2021 recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda l’esame atto ad individuare la presenza di Trichine nei solipedi e la deroga del Regno Unito all’esame atto ad individuare la presenza di Trichine nei suini domestici (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/1795

GU L 104 del 25.3.2021, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/519/oj

25.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 104/36


REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/519 DELLA COMMISSIONE

del 24 marzo 2021

recante modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda l’esame atto ad individuare la presenza di Trichine nei solipedi e la deroga del Regno Unito all’esame atto ad individuare la presenza di Trichine nei suini domestici

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (1), in particolare l’articolo 18, paragrafo 8, primo comma, lettera a),

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (UE) 2017/625 stabilisce norme per l’esecuzione dei controlli ufficiali e per le azioni che devono essere intraprese dalle autorità competenti in merito alla produzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

(2)

Le Trichine sono parassiti che possono essere presenti nelle carni di specie sensibili, come suini ed equini, e che provocano malattie di origine alimentare nell’uomo in caso di consumo di carni infette. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione (2) definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni, comprese le condizioni di deroga all’esame atto ad individuare la presenza di Trichine al momento dell’ingresso nell’Unione delle carni di suini domestici.

(3)

Il 6 giugno 2013 l’Autorità europea per la sicurezza alimentare ha adottato un parere scientifico sui pericoli per la salute umana di cui tenere conto nell’ispezione delle carni (solipedi) (3). In tale parere si raccomanda, come alta priorità, il controllo delle Trichine in tutti i solipedi (non solo equini ma anche asini e muli). Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione (4) stabilisce pertanto l’esame obbligatorio atto ad individuare la presenza di Trichine nelle carcasse di tutti i solipedi. Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 stabilisce l’esame obbligatorio da effettuare sugli equini e su altre specie sensibili. Per motivi di coerenza e per evitare qualsiasi ambiguità, il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 dovrebbe inoltre riferirsi anche ai solipedi anziché agli equini.

(4)

Il regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione (5) autorizza l’ingresso nell’Unione di carni di suini domestici provenienti dal Regno Unito. In tale regolamento il Regno Unito figura nell’elenco dei paesi che applicano una deroga all’esame atto ad individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici non svezzati di età inferiore a cinque settimane a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.

(5)

Il regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione (6) abroga il regolamento (UE) n. 206/2010 a decorrere dal 21 aprile 2021. In vista di tale abrogazione, il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1478 della Commissione (7) inserisce nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 a decorrere dal 21 aprile 2021 l’allegato VII, in cui figurano i paesi terzi che applicano la deroga di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 all’esame atto ad individuare la presenza di Trichine.

(6)

Il 12 gennaio 2021 il Regno Unito ha fornito informazioni indicanti che, a norma dell’articolo 3, paragrafo 3, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, i dati storici sui controlli cui è stata costantemente sottoposta la popolazione suina domestica macellata garantiscono con una probabilità di almeno il 95 % che la prevalenza delle Trichine in tale popolazione non è superiore a un caso per milione. Il Regno Unito ha inoltre comunicato alla Commissione la sua intenzione di applicare la deroga all’esame atto ad individuare la presenza di Trichine nelle carcasse e nelle carni di suini domestici qualora gli animali provengano da un’azienda ufficialmente riconosciuta per l’applicazione di condizioni di stabulazione controllata a norma dell’allegato IV di tale regolamento di esecuzione.

(7)

Il Regno Unito dovrebbe pertanto figurare nell’elenco di cui all’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375, ferma restando l’applicazione del diritto dell’Unione nel Regno Unito e al Regno Unito nei confronti dell’Irlanda del Nord, a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo.

(8)

L’allegato VII del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 dovrebbe essere modificato al fine di tenere conto dell’applicazione da parte del Regno Unito delle deroghe di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, di tale regolamento di esecuzione.

(9)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375.

(10)

Poiché il regolamento (UE) n. 206/2010 è abrogato a decorrere dal 21 aprile 2021 e il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1478 inserisce l’allegato VII nel regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 a decorrere da tale data, è opportuno che il Regno Unito figuri nell’elenco di cui al summenzionato allegato a decorrere dalla stessa data.

(11)

Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per le piante, gli animali, gli alimenti e i mangimi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 è così modificato:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le carcasse di solipedi, cinghiali e altre specie animali d’allevamento o selvatiche a rischio di contaminazione da Trichine sono sottoposte sistematicamente a campionamento nei mattatoi o negli stabilimenti di trattamento della selvaggina, nell’ambito dell’esame post mortem.»;

b)

il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.   In attesa dei risultati dell’esame atto ad individuare la presenza di Trichine, e purché la piena tracciabilità sia garantita dall’operatore del settore alimentare, le carcasse di suini domestici e di solipedi possono essere sezionate in sei parti al massimo, nel mattatoio o in un laboratorio di sezionamento situato negli stessi locali.»;

2)

nell’allegato III, la frase introduttiva e le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

«L’ispezione di carni di solipedi, di carni di selvaggina e di altre carni che potrebbero contenere Trichine deve essere effettuata conformemente a uno dei metodi di digestione di cui all’allegato I, capitolo I o II, con le seguenti modifiche:

a)

vanno prelevati campioni del peso minimo di 10 g dalla lingua o dal massetere dei solipedi e dall’arto anteriore, dalla lingua o dal diaframma dei cinghiali;

b)

in assenza di tale muscolatura nei solipedi, va prelevato un campione di maggiori dimensioni dal pilastro del diaframma nel punto di transizione dalla parte muscolare alla parte tendinea. Il muscolo deve essere esente da tessuto connettivo e grasso;»;

3)

nell’allegato IV, capitolo II, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b)

Il numero e i risultati degli esami atti ad individuare la presenza di Trichine nei suini domestici, nei cinghiali, nei solipedi, nella selvaggina e negli altri animali sensibili devono essere comunicati conformemente all’allegato IV della direttiva 2003/99/CE. I dati sugli animali domestici della specie suina devono almeno contenere informazioni specifiche in merito a:

i)

esami effettuati su animali allevati in condizioni di stabulazione controllata;

ii)

esami effettuati su scrofe riproduttrici, verri riproduttori e suini da ingrasso.»;

4)

l’allegato VII è sostituito dal seguente:

«ALLEGATO VII

Paesi terzi che applicano le deroghe di cui all’articolo 13, paragrafo 2

Codice ISO del paese

Paese terzo o sue regioni

Osservazioni

GB

Regno Unito (*1)

Applicazione delle deroghe di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3

»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

L’articolo 1, paragrafo 4, si applica a decorrere dal 21 aprile 2021.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 marzo 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 95 del 7.4.2017, pag. 1.

(2)  Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 della Commissione, del 10 agosto 2015, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni (GU L 212 dell’11.8.2015, pag. 7).

(3)   EFSA Journal 2013;11(6):3263.

(4)  Regolamento di esecuzione (UE) 2019/627 della Commissione, del 15 marzo 2019, che stabilisce modalità pratiche uniformi per l’esecuzione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano in conformità al regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio e che modifica il regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione per quanto riguarda i controlli ufficiali (GU L 131 del 17.5.2019, pag. 51).

(5)  Regolamento (UE) n. 206/2010 della Commissione, del 12 marzo 2010, che istituisce elenchi di paesi terzi, territori o loro parti autorizzati a introdurre nell’Unione europea determinati animali e carni fresche e che definisce le condizioni di certificazione veterinaria (GU L 73 del 20.3.2010, pag. 1).

(6)  Regolamento delegato (UE) 2020/692 della Commissione, del 30 gennaio 2020, che integra il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme per l’ingresso nell’Unione, e per i movimenti e la manipolazione dopo l’ingresso, di partite di determinati animali, materiale germinale e prodotti di origine animale (GU L 174 del 3.6.2020, pag. 379).

(7)  Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1478 della Commissione, del 14 ottobre 2020, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1375 per quanto riguarda il campionamento, il metodo di rilevamento di riferimento e le condizioni di importazione in relazione al controllo della presenza di Trichine (GU L 338 del 15.10.2020, pag. 7).

(*1)  A norma dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, in particolare l’articolo 5, paragrafo 4, del protocollo su Irlanda/Irlanda del Nord, in combinato disposto con l’allegato 2 di tale protocollo, ai fini del presente allegato i riferimenti al Regno Unito non comprendono l’Irlanda del Nord.


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