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Document 32021R0475

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/475 della Commissione del 17 marzo 2021 recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette «Münchener Bier» (IGP)

    C/2021/1919

    GU L 99 del 22.3.2021, p. 35–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/475/oj

    22.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 99/35


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/475 DELLA COMMISSIONE

    del 17 marzo 2021

    recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di un nome iscritto nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette

    «Münchener Bier» (IGP)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (1), in particolare l’articolo 52, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    A norma dell’articolo 53, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha esaminato la domanda della Germania relativa all’approvazione di una modifica del disciplinare dell’indicazione geografica protetta «Münchener Bier», registrata in virtù del regolamento (CE) n. 1549/98 della Commissione (2), modificato dal regolamento (CE) n. 1156/2007 della Commissione (3) e dal regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2013 della Commissione (4).

    (2)

    Trattandosi di una modifica non minore ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012, la Commissione ha pubblicato la domanda di modifica nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (5), in applicazione dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del suddetto regolamento.

    (3)

    Poiché alla Commissione non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012, la modifica del disciplinare deve essere approvata,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    È approvata la modifica del disciplinare pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea relativa al nome «Münchener Bier» (IGP).

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 17 marzo 2021

    Per la Commissione

    a nome della presidente

    Janusz WOJCIECHOWSKI

    Membro della Commissione


    (1)  GU L 343 del 14.12.2012, pag. 1.

    (2)  Regolamento (CE) n. 1549/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, che completa l’allegato del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione relativo alla registrazione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine nel quadro della procedura di cui all’articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio (GU L 202 del 18.7.1998, pag. 25).

    (3)  Regolamento (CE) n. 1156/2007 della Commissione, del 3 ottobre 2007, recante approvazione delle modifiche non secondarie del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni d’origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Münchener Bier (IGP)] (GU L 258 del 4.10.2007, pag. 13).

    (4)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 266/2013 della Commissione, del 18 marzo 2013, recante approvazione di una modifica non minore del disciplinare di una denominazione registrata nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [Münchener Bier (IGP)] (GU L 82 del 22.3.2013, pag. 36).

    (5)  GU C 398 del 23.11.2020, pag. 21.


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