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Document 32021R0399

    Regolamento delegato (UE) 2021/399 della Commissione del 19 gennaio 2021 che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli importi del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale nel 2021

    C/2021/188

    GU L 79 del 8.3.2021, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2022; abrog. impl. da 32021R2115

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/399/oj

    8.3.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 79/1


    REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2021/399 DELLA COMMISSIONE

    del 19 gennaio 2021

    che modifica l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli importi del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale nel 2021

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio (1), in particolare l’articolo 58, paragrafo 7,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), gli Stati membri devono ridurre l’importo dei pagamenti diretti da concedere a un agricoltore per un dato anno civile a norma del titolo III, capo 1, del medesimo regolamento di almeno il 5 % per la parte dell’importo al di sopra di 150 000 EUR. Ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, di detto regolamento, il prodotto stimato di tale riduzione deve essere reso disponibile come sostegno supplementare per le misure a titolo del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

    (2)

    Ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 6, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri hanno comunicato alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 le rispettive decisioni relative alla riduzione dell’importo dei pagamenti diretti e il conseguente prodotto stimato della riduzione per l’anno civile 2020. Nelle rispettive comunicazioni Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Spagna, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia, Finlandia, Svezia e Regno Unito hanno indicato un prodotto stimato della riduzione superiore a zero.

    (3)

    Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Belgio, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Paesi Bassi e Regno Unito hanno comunicato alla Commissione entro il 31 dicembre 2019 la propria decisione di rendere disponibile come sostegno supplementare nell’ambito del FEASR nell’esercizio finanziario 2021 una determinata percentuale del rispettivo massimale nazionale annuo per i pagamenti diretti per l’anno civile 2020.

    (4)

    Ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 2, sesto comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, Croazia, Ungheria, Malta e Polonia hanno comunicato alla Commissione entro l’8 febbraio 2020 la propria decisione di rendere disponibile sotto forma di pagamenti diretti per l’anno civile 2020 una determinata quota del sostegno da finanziare a titolo del FEASR nell’esercizio finanziario 2021.

    (5)

    In base a tali comunicazioni gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono stati modificati dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/756 (3).

    (6)

    Alla luce delle circostanze eccezionali causate dalla pandemia di COVID-19, Belgio, Bulgaria, Croazia, Lussemburgo e Portogallo hanno però successivamente modificato la richiesta di trasferimento iniziale. Gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 sono quindi stati nuovamente modificati dal regolamento delegato della Commissione (UE) 2020/1314 (4).

    (7)

    È pertanto necessario adeguare le dotazioni per lo sviluppo rurale di cui all’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 per il 2021.

    (8)

    Ai sensi dell’articolo 137, paragrafo 1, secondo comma, dell’accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione europea e dalla Comunità europea dell’energia atomica, nel Regno Unito per l’anno di domanda 2020 non si applica il regolamento (UE) n. 1307/2013 applicabile nell’anno 2020. Pertanto il regolamento delegato (UE) 2020/756 non ha fissato nuovi massimali per l’anno 2020 relativi al Regno Unito. Poiché i massimali per i pagamenti diretti per l’anno civile 2020 devono essere presi in considerazione per il sostegno finanziato dal FEASR nell’esercizio finanziario 2021 e poiché il periodo di transizione previsto dall’accordo di recesso termina il 31 dicembre 2020, per quanto riguarda il Regno Unito non è necessario fissare massimali per l’esercizio finanziario 2021.

    (9)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza l’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013.

    (10)

    Poiché le modifiche previste dal presente regolamento incidono sull’applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 per l’anno 2021, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applichi a decorrere dal 1o gennaio 2021,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    La parte 2 dell’allegato I del regolamento (UE) n. 1305/2013 è sostituita dal testo figurante nell’allegato del presente regolamento.

    Articolo 2

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2021.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 19 gennaio 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 487.

    (2)  Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 608).

    (3)  Regolamento delegato (UE) 2020/756 della Commissione, del 1o aprile 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 179 del 9.6.2020, pag. 1).

    (4)  Regolamento delegato (UE) 2020/1314 della Commissione, del 10 luglio 2020, che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali e i massimali netti per i pagamenti diretti per alcuni Stati membri per l’anno civile 2020 (GU L 307 del 22.9.2020, pag. 1).


    ALLEGATO

    «PARTE 2: Ripartizione del sostegno dell’Unione allo sviluppo rurale (2021 e 2022)

    (prezzi correnti in EUR)

     

    2021

    2022

    Belgio

    101 120 350

    82 800 894

    Bulgaria

    276 362 304

    282 162 644

    Cechia

    317 532 230

    259 187 708

    Danimarca

    155 064 249

    75 934 060

    Germania

    1 635 145 136

    1 092 359 738

    Estonia

    107 500 074

    88 016 648

    Irlanda

    380 591 206

    311 640 628

    Grecia

    776 736 956

    556 953 600

    Spagna

    1 320 014 366

    1 080 382 825

    Francia

    2 342 357 917

    1 459 440 070

    Croazia

    320 884 794

    297 307 401

    Italia

    1 654 587 531

    1 349 921 375

    Cipro

    29 029 670

    23 770 514

    Lettonia

    143 740 636

    117 495 173

    Lituania

    238 747 895

    195 495 162

    Lussemburgo

    13 190 338

    12 310 644

    Ungheria

    476 870 229

    416 869 149

    Malta

    23 852 009

    19 984 497

    Paesi Bassi

    161 088 781

    73 268 369

    Austria

    635 078 708

    520 024 752

    Polonia

    1 297 822 020

    1 320 001 539

    Portogallo

    575 185 863

    540 550 620

    Romania

    1 181 006 852

    967 049 892

    Slovenia

    134 545 025

    110 170 192

    Slovacchia

    318 199 138

    259 077 909

    Finlandia

    432 995 097

    354 549 956

    Svezia

    258 770 726

    211 889 741

    Totale UE

    15 308 020 100

    12 078 615 700

    Assistenza tecnica

    36 969 860

    30 272 220

    Totale

    15 344 989 960

    12 108 887 920 »


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