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Document 32021R0378R(01)

Rettifica del regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (rifusione) (BCE/2021/1) (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 73 del 3 marzo 2021)

GU L 225 del 25.6.2021, p. 103–103 (IT)
GU L 225 del 25.6.2021, p. 102–102 (EL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/378/corrigendum/2021-06-25/oj

25.6.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 225/103


Rettifica del regolamento (UE) 2021/378 della Banca centrale europea, del 22 gennaio 2021, sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (rifusione) (BCE/2021/1)

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 73 del 3 marzo 2021 )

Pagina 4, articolo 3, paragrafo 1, lettera d):

anziché:

«d)

i fondi soggetti a restrizioni di natura giuridica, contrattuale, regolamentare o di altro tipo che impediscano all’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o smaltire tali fondi durante il periodo di mantenimento in questione sono esclusi dalle riserve detenute.»,

leggasi:

«d)

i fondi soggetti a restrizioni di natura giuridica, contrattuale, regolamentare o di altro tipo che impediscano all’istituzione di liquidare, trasferire, assegnare o cedere tali fondi durante il periodo di mantenimento in questione sono esclusi dalle riserve detenute.».

Pagina 6, articolo 6, paragrafo 1, lettera a), punto ii):

anziché:

«ii)

titoli di debito emessi con scadenza originaria fino a due anni;»

leggi:

«ii)

titoli di debito emessi con scadenza originaria oltre due anni;»

Pagina 7, articolo 7, paragrafo 7:

anziché:

«7.

Nel caso in cui un’istituzione non abbia provveduto alla segnalazione delle informazioni statistiche specificate nel regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), la BCN competente fornisce una stima delle riserve obbligatorie minime di tale istituzione per il periodo di mantenimento in questione sulla base dei dati storici segnalati dall’istituzione e di qualsiasi altra informazione pertinente e notificano all’istituzione l’ammontare delle riserve obbligatorie minime ad essa relativo almeno tre giorni lavorativi BCN precedenti l’inizio di tale periodo di mantenimento.»

leggasi:

«7.

Nel caso in cui un’istituzione non abbia provveduto alla segnalazione delle informazioni statistiche specificate nel regolamento (UE) 2021/379 (BCE/2021/2), la BCN competente fornisce una stima delle riserve obbligatorie minime di tale istituzione per il periodo di mantenimento in questione sulla base dei dati storici segnalati dall’istituzione e di qualsiasi altra informazione pertinente e notifica all’istituzione l’ammontare delle riserve obbligatorie minime ad essa relativo almeno tre giorni lavorativi BCN precedenti l’inizio di tale periodo di mantenimento.»

Pagina 9, articolo 10, paragrafo 5, ultima frase:

anziché:

«Un’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie per il tramite di intermediario rilasciata a un’istituzione virtù dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) si considera concessa in conformità al presente paragrafo ai fini del presente regolamento.»

leggasi:

«Un’autorizzazione a detenere riserve obbligatorie per il tramite di intermediario rilasciata a un’istituzione in virtù dell’articolo 10 del regolamento (CE) n. 1745/2003 (BCE/2003/9) si considera concessa in conformità al presente paragrafo ai fini del presente regolamento.»


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