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Document 32021R0141

    Regolamento di esecuzione (UE) 2021/141 della Commissione del 5 febbraio 2021 che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali francesi (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

    C/2021/476

    GU L 43 del 8.2.2021, p. 10–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 11/05/2022

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2021/141/oj

    8.2.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 43/10


    REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2021/141 DELLA COMMISSIONE

    del 5 febbraio 2021

    che proroga la deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali francesi (Provence-Alpes-Côte d’Azur)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94 (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 5, e l’articolo 13, paragrafi 5 e 10,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta la pesca con reti da traino, draghe, ciancioli, sciabiche da natante, sciabiche da spiaggia e reti analoghe sulle praterie di piante marine, in particolare, di posidonie (Posidonia oceanica) o di altre fanerogame marine.

    (2)

    Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può autorizzare una deroga al divieto stabilito all’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, purché siano soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 4, paragrafo 5.

    (3)

    L’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006 vieta l’uso di attrezzi trainati entro una distanza di 3 miglia nautiche dalla costa o all’interno dell’isobata di 50 metri quando tale profondità è raggiunta a una distanza inferiore dalla costa.

    (4)

    Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può concedere una deroga al divieto stabilito all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1967/2006, purché siano soddisfatte le condizioni indicate all’articolo 13, paragrafi 5 e 9.

    (5)

    Una deroga all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 13, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 per l’uso di pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» in talune acque territoriali francesi (Provence-Alpes-Côte d’Azur) è stata concessa per la prima volta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2014 della Commissione (2). Essa è stata applicata fino al 6 giugno 2017.

    (6)

    Una proroga di tale deroga è stata concessa dall’11 maggio 2018 all’11 maggio 2020 con il regolamento di esecuzione (CE) 2018/693 della Commissione (3).

    (7)

    Il 25 ottobre 2019 la Commissione ha ricevuto dalla Francia la richiesta di prorogare di tre anni la suddetta deroga. Il 3 dicembre 2020 la Francia ha modificato la sua richiesta di proroga a due anni. Per giustificare il rinnovo della deroga la Francia ha fornito informazioni e dati scientifici, tra cui: una relazione di attuazione del piano di gestione da essa adottato il 13 maggio 2014 (4) ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006, una mappatura aggiornata delle praterie di Posidonia oceanica nella zona di cui al regolamento di esecuzione (UE) 2018/693 e una relazione di attuazione riguardante le misure rafforzate di controllo e monitoraggio.

    (8)

    Nel corso della sua 62a riunione plenaria svoltasi nel novembre 2019 (5), il comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) ha valutato la richiesta di proroga della deroga, i dati e le relazioni di attuazione. Lo CSTEP ha concluso che alcuni dati presentati dalle autorità francesi dovevano essere migliorati, in particolare chiarendo l’impatto dell’attrezzo in questione sulle praterie di posidonia e fornendo dati aggiornati sulle catture.

    (9)

    Il 10 febbraio 2020 la Francia ha fornito alla Commissione dati aggiornati sulla composizione delle catture e una nuova analisi basata sui dati trasmessi dai trasponditori VMS («dati VMS») installati a bordo dei pescherecci da traino «gangui» autorizzati. I dati VMS consentono di definire l’effettiva superficie ricoperta da posidonia su cui si esercita la pesca con questo tipo di attrezzo. L’analisi mostra che i pescherecci da traino «gangui» operano sul 19,9 % della superficie coperta da praterie di Posidonia oceanica nella zona interessata dal piano di gestione francese e sul 7,1 % delle praterie di Posidonia oceanica nelle acque territoriali francesi.

    (10)

    La Francia si è inoltre impegnata ad avviare uno studio socioeconomico volto a migliorare le conoscenze su questo tipo di pesca, in particolare mediante la raccolta di dati aggiornati sui prezzi, sulle catture e sulla composizione delle catture.

    (11)

    Con decreto pubblicato nel febbraio 2020 (6), la Francia ha infine ridotto lo sforzo di pesca massimo consentito da 200 a 180 giorni all’anno per l’attrezzo denominato «grand gangui».

    (12)

    Nel corso della sua 64a riunione plenaria svoltasi nel luglio 2020 (7), lo CSTEP ha valutato i dati VMS forniti dalla Francia e ha concluso che le zone coperte da praterie di posidonia su cui si esercitava la pesca con tale attrezzo erano al di sotto dei massimali stabiliti all’articolo 4, paragrafo 5, primo comma, punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1967/2006.

    (13)

    Lo CSTEP ha inoltre valutato i dati sulla composizione delle catture. Ne ha concluso che la pesca non era mirata alla cattura di cefalopodi, poiché tali specie rappresentavano in media solo il 6 % del volume totale delle catture, e che le catture delle specie elencate nell’allegato IX, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio (8) erano minime.

    (14)

    Lo CSTEP ha riconosciuto lo sforzo compiuto dall’amministrazione francese per gestire la pesca effettuata con l’attrezzo denominato «gangui» e ha concluso che la richiesta francese di prorogare la deroga per altri due anni era conforme alle disposizioni pertinenti del regolamento (CE) n. 1967/2006.

    (15)

    La deroga richiesta riguarda la pesca esercitata da navi di lunghezza fuori tutto inferiore o pari a 12 metri e potenza del motore inferiore o pari a 85 kW con reti trainate sul fondo, tradizionalmente intrapresa sulle praterie di Posidonia oceanica.

    (16)

    Le attività di pesca in questione riguardano meno del 33 % della zona coperta da praterie di Posidonia oceanica all’interno dell’area oggetto del piano di gestione francese e meno del 10 % delle praterie di Posidonia oceanica nelle acque territoriali francesi, nel rispetto dei massimali di cui all’articolo 4, paragrafo 5, primo comma, punti ii) e iii), del regolamento (CE) n. 1967/2006.

    (17)

    Sussistono vincoli geografici specifici date le ridotte dimensioni della piattaforma continentale.

    (18)

    Questo tipo di pesca non ha un impatto significativo sull’ambiente marino.

    (19)

    La deroga chiesta dalla Francia riguarda un numero limitato di 17 navi, di cui solo 10 erano attive nel 2019. Ciò equivale a una riduzione del 53 % dello sforzo di pesca in termini di numero di navi autorizzate rispetto al 2014, quando il piano di gestione francese è stato adottato.

    (20)

    La pesca effettuata con pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» interessa una serie di specie corrispondenti a una nicchia ecologica; la composizione delle catture di questo tipo di pesca, in particolare per quanto riguarda la varietà delle specie catturate, non trova riscontro in altri attrezzi da pesca. Pertanto, questo tipo di pesca non può essere praticato con altri attrezzi.

    (21)

    La richiesta riguarda navi con un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e che operano nell’ambito del piano di gestione francese.

    (22)

    Tali navi sono incluse in un elenco trasmesso alla Commissione ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

    (23)

    Il piano di gestione francese garantisce che non vi sarà alcun incremento dello sforzo di pesca, in quanto potranno essere rilasciate autorizzazioni di pesca esclusivamente a 17 navi specificate, che la Francia ha già autorizzato ad operare, per uno sforzo totale di 838 kW. Più specificamente, secondo il piano di gestione francese qualsiasi autorizzazione di pesca con l’attrezzo denominato «gangui» dovrà essere annullata nel momento in cui la nave autorizzata sarà sostituita o il comandante la venderà o andrà in pensione. La Commissione osserva pertanto che tale disposizione porterà automaticamente alla scomparsa graduale di questa attività di pesca nel tempo.

    (24)

    La deroga richiesta è conforme all’articolo 8, paragrafo 1, lettera h), del regolamento (CE) n. 1967/2006, sostituito dall’articolo 8, paragrafo 1, e dall’allegato IX, parte B, sezione I, del regolamento (UE) 2019/1241, poiché si riferisce a reti da traino con maglie di dimensioni non inferiori a 40 mm.

    (25)

    Le attività di pesca interessate soddisfano i requisiti di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1967/2006, sostituito dall’articolo 8, paragrafo 1, e dall’allegato IX, parte B, sezione I, del regolamento (UE) 2019/1241, poiché nell’armatura della rete «gangui» non sono usate maglie di dimensioni inferiori a 40 mm.

    (26)

    Le attività di pesca interessate non interferiscono con le attività delle navi che utilizzano attrezzi diversi dalle reti da traino, dalle sciabiche o da analoghe reti trainate.

    (27)

    Il piano di gestione francese regolamenta l’attività dei pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» al fine di garantire che le catture delle specie di cui all’allegato IX, parte A, del regolamento (UE) 2019/1241 siano minime.

    (28)

    L’attività dei pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» non è mirata alla cattura di cefalopodi.

    (29)

    Il piano di gestione francese include misure di monitoraggio delle attività di pesca, come disposto dall’articolo 4, paragrafo 5, quinto comma, e dall’articolo 13, paragrafo 9, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1967/2006. Include inoltre misure per la registrazione delle attività di pesca e, pertanto, soddisfa le condizioni stabilite all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio (9).

    (30)

    La deroga richiesta è pertanto conforme alle condizioni di cui all’articolo 4, paragrafo 5, e all’articolo 13, paragrafi 5 e 9, del regolamento (CE) n. 1967/2006 e dovrebbe essere concessa.

    (31)

    È opportuno che la Francia trasmetta informazioni alla Commissione a tempo debito e in conformità al piano di monitoraggio previsto nel suo piano di gestione.

    (32)

    Per consentire l’adozione tempestiva di misure di gestione correttive nel caso in cui la relazione trasmessa alla Commissione evidenziasse un cattivo stato di conservazione dello stock sfruttato e permettere l’elaborazione di un piano di gestione più efficiente suffragato da maggiori dati scientifici, è opportuno limitare la durata della deroga.

    (33)

    Poiché la deroga concessa con il regolamento di esecuzione (UE) 2018/693 è giunta a scadenza l’11 maggio 2020, è opportuno che, per garantire continuità giuridica, il presente regolamento si applichi a decorrere dal 12 maggio 2020. Per motivi di certezza del diritto è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza.

    (34)

    Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la pesca e l’acquacoltura,

    HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

    Articolo 1

    Deroga

    L’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, l’articolo 13, paragrafo 1, primo comma, e l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1967/2006 non si applicano, nelle acque territoriali francesi adiacenti alla costa della Regione Provence-Alpes-Côte d’Azur, ai pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» purché essi:

    a)

    abbiano un numero di registrazione indicato nel piano di gestione francese, adottato dalla Francia ai sensi dell’articolo 19 del regolamento (CE) n. 1967/2006;

    b)

    abbiano un’attività comprovata di oltre cinque anni in questo tipo di pesca e operino in modo da escludere qualsiasi aumento futuro dello sforzo di pesca;

    c)

    siano titolari di un’autorizzazione di pesca e operino nell’ambito del piano di gestione adottato dalla Francia ai sensi dell’articolo 19, del regolamento (CE) n. 1967/2006.

    Articolo 2

    Relazione

    Entro il mese di giugno di ogni anno, successivamente all’entrata in vigore del presente regolamento, e per la prima volta entro il mese di giugno 2021, la Francia trasmette alla Commissione una relazione basata su dati scientifici e tecnici concernente l’attuazione delle misure supplementari di controllo e monitoraggio e la conformità ai requisiti per la concessione della deroga prevista dal presente regolamento.

    Articolo 3

    Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Esso si applica dal 12 maggio 2020 all’11 maggio 2022.

    Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

    Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 36 dell’8.2.2007, pag. 6.

    (2)  Regolamento di esecuzione (UE) n. 586/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti nonché la distanza minima dalla costa e la profondità minima per pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali della Francia (Provence-Alpes-Côte d’Azur) (GU L 164 del 3.6.2014, pag. 10).

    (3)  Regolamento di esecuzione (UE) 2018/693 della Commissione, del 7 maggio 2018, recante deroga al regolamento (CE) n. 1967/2006 del Consiglio per quanto riguarda il divieto di pescare al di sopra di habitat protetti, la distanza minima dalla costa e la profondità minima per i pescherecci da traino provvisti dell’attrezzo denominato «gangui» operanti in talune acque territoriali della Francia (Provenza-Alpi-Costa Azzurra) (GU L 117 dell’8.5.2018, pag. 13).

    (4)  Arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese (JORF) n. 122 del 27.5.2014, pag. 8669).

    (5)  Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — relazione sulla 62a riunione plenaria (PLEN-19-03). Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2019, ISBN 978-92-76-14169-3, doi:10.2760/1597, JRC118961 https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2620849/STECF+PLEN+19-03.pdf/3b331f34-5dee-48d7-b9dc-97d00b5f1f16

    (6)  Arrêté du 3 février 2020 modifiant l’arrêté du 13 mai 2014 portant adoption de plans de gestion pour les activités de pêche professionnelle à la senne tournante coulissante, à la drague, à la senne de plage et au gangui en mer Méditerranée par les navires battant pavillon français (Gazzetta ufficiale della Repubblica francese (JORF) n. 33 dell’8.2.2020, testo n. 32).

    (7)  Comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca (CSTEP) — relazione sulla 64a riunione plenaria (PLEN-20-02). Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea, Lussemburgo, 2020, https://stecf.jrc.ec.europa.eu/documents/43805/2684997/STECF+PLEN+20-02.pdf/f9c9718d-bf76-449f-bdef-3c94d4c4132d

    (8)  Regolamento (UE) 2019/1241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativo alla conservazione delle risorse della pesca e alla protezione degli ecosistemi marini attraverso misure tecniche, che modifica i regolamenti (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1380/2013, (UE) 2016/1139, (UE) 2018/973, (UE) 2019/472 e (UE) 2019/1022 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 894/97, (CE) n. 850/98, (CE) n. 2549/2000, (CE) n. 254/2002, (CE) n. 812/2004 e (CE) n. 2187/2005 del Consiglio (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 105).

    (9)  Regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n. 811/2004, (CE) n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE) n. 388/2006, (CE) n. 509/2007, (CE) n. 676/2007, (CE) n. 1098/2007, (CE) n. 1300/2008, (CE) n. 1342/2008 e che abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE) n. 1627/94 e (CE) n. 1966/2006 (GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1).


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