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Document 32021R0048

Regolamento (UE) 2021/48 del Consiglio del 22 gennaio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

GU L 23 del 25.1.2021, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/48/oj

25.1.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 23/1


REGOLAMENTO (UE) 2021/48 DEL CONSIGLIO

del 22 gennaio 2021

che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,

vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (1),

vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio (2) relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia limita la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (3) a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia. Limita inoltre la fornitura alla Somalia di beni che possono contribuire alla fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati.

(2)

Il 12 novembre 2020 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2551 (2020). La risoluzione modifica fra l’altro le deroghe all’embargo sulle armi per quanto riguarda determinate forniture di armi e i relativi finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica a beneficio delle forze di sicurezza somale, oltre ad ampliare l’elenco di beni soggetti a controllo che possono servire per la fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati.

(3)

Il 22 gennaio 2021 è stata adottata la decisione (PESC) 2021/48 del Consiglio (4), che modifica la decisione 2010/231/PESC conformemente all’UNSCR 2551 (2020).

(4)

Poiché alcune di queste modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede pertanto un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri.

(5)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:

1)

l’articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Articolo 1

1.   È vietato:

a)

fornire a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia, direttamente o indirettamente, finanziamenti o assistenza finanziaria connessi con attività militari per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (*);

b)

fornire a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia, direttamente o indirettamente, assistenza tecnica connessa con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea.

(*)   GU C 98 del 15.3.2018, pag. 1.»;"

2)

è inserito il seguente articolo:

«Articolo 1 bis

Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:

a)

“assistenza tecnica”: qualsiasi supporto tecnico di riparazione, perfezionamento, fabbricazione, assemblaggio, prova, manutenzione o altro servizio tecnico, che può assumere in particolare le seguenti forme: istruzioni, pareri, formazione, trasmissione di conoscenze operative o competenze o servizi di consulenza, comprese le forme orali di assistenza;

b)

“finanziamenti o assistenza finanziaria”: qualsiasi azione, a prescindere dal mezzo specifico prescelto, con cui la persona, l’entità o l’organismo interessato eroga o si impegna a erogare, condizionatamente o incondizionatamente, fondi propri o risorse economiche proprie, compresi, a titolo non esaustivo, sovvenzioni, prestiti, garanzie, cauzioni, obbligazioni, lettere di credito, crediti fornitore, crediti acquirente, anticipi all’importazione o all’esportazione e tutti i tipi di assicurazione e riassicurazione, inclusa l’assicurazione del credito all’esportazione. Pagamenti e termini e condizioni di pagamento dei prezzi concordati per beni o servizi, effettuati in linea con la normale prassi commerciale, non costituiscono finanziamenti o assistenza finanziaria;

c)

“comitato delle sanzioni”: il comitato del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite istituito a norma del punto 11 dell’UNSCR 751 (1992);

d)

“territorio dell’Unione”: i territori degli Stati membri cui si applica il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alle condizioni ivi stabilite, compreso lo spazio aereo.»;

3)

l’articolo 2 bis è sostituito dal seguente:

«Articolo 2bis

In deroga all’articolo 1, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio, indicata nei siti web specificati nell’allegato I, può autorizzare:

a)

la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, se l’autorità competente interessata ha appurato che i finanziamenti, l’assistenza finanziaria o l’assistenza tecnica sono destinati unicamente allo sviluppo delle forze di sicurezza nazionali somale, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo;

b)

la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, se sussistono tutte le condizioni seguenti:

i)

l’autorità competente interessata ha appurato che i finanziamenti, l’assistenza finanziaria o l’assistenza tecnica sono destinati unicamente allo sviluppo delle istituzioni somale nel settore della sicurezza diverse da quelle del governo federale della Somalia, allo scopo di garantire la sicurezza del popolo somalo;

ii)

il comitato delle sanzioni non ha adottato una decisione negativa entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento di una notifica dello Stato membro che fornisce i finanziamenti, l’assistenza finanziaria o l’assistenza tecnica riguardo alla fornitura di tali finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica;

iii)

il governo federale della Somalia è stato informato in parallelo con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo, conformemente all’UNSCR 2551 (2020).»;

4)

all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.

L’articolo 1 non si applica:

a)

alla fornitura di finanziamenti o assistenza finanziaria per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di equipaggiamento militare non letale a uso esclusivamente umanitario o protettivo;

b)

alla fornitura di assistenza tecnica connessa con detto equipaggiamento non letale, purché tali attività siano state preventivamente comunicate, solo a titolo informativo, al comitato delle sanzioni dallo Stato membro o dall’organizzazione internazionale, regionale o subregionale che le fornisce;

c)

alla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, destinati unicamente al sostegno del personale o all’uso da parte del personale delle Nazioni Unite, inclusa la missione di assistenza delle Nazioni Unite in Somalia (UNSOM), della missione dell’Unione africana in Somalia (AMISOM), dei partner strategici dell’AMISON, operanti unicamente nell’ambito del più recente concetto strategico dell’Unione africana e in cooperazione e coordinamento con l’AMISOM, e della missione di formazione dell’Unione europea in Somalia (EUTM); o

d)

alla fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria o assistenza tecnica per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l’esportazione di beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea, destinati all’uso esclusivo degli Stati o delle organizzazioni internazionali, regionali o subregionali che intraprendono misure volte a reprimere atti di pirateria e depredazione armata al largo delle coste somale, su richiesta del governo federale della Somalia notificata da quest’ultimo al segretario generale delle Nazioni Unite, a condizione che le misure intraprese siano conformi alle norme applicabili del diritto internazionale umanitario e del diritto internazionale dei diritti umani.»;

5)

l’allegato III è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)   GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.

(2)  Regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia (GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2).

(3)   GU C 98 del 15.3.2018, pag. 1.

(4)  Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.


ALLEGATO

Nell’allegato III, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

«3.

Materiali esplosivi di seguito elencati e miscele contenenti uno o più di tali materiali:

Denominazione della sostanza

CAS RN (Chemicals Abstract Service Registry Number)

Codice della nomenclatura combinata (NC)  (1)

Nitrato di ammonio, gasolio (ANFO)

6484-52-2 (nitrato di ammonio)

3102 30 90

3102 40

Nitrocellulosa (contenente più del 12,5 % di azoto m/m)

9004-70-0

ex 3912 20

Nitroglicerina (se non imballata/preparata in dosi medicinali individuali), a meno che sia composta o miscelata con i “materiali energetici” di cui al punto ML8.a o con le polveri di metallo di cui al punto ML8.c dell’elenco comune delle attrezzature militari dell’UE

55-63-0

ex 2920 90 70

Nitroglicole

628-96-6

ex 2920 90 70

Tetranitrato di pentaeritrite (PETN)

78-11-5

ex 2920 90 70

Cloruro di picrile

88-88-0

ex 2904 99 00

2,4,6-trinitrotoluene (TNT)

118-96-7

2904 20 00


(1)  I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.».


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