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Document 32021R0048
Council Regulation (EU) 2021/48 of 22 January 2021 amending Regulation (EC) No 147/2003 concerning restrictive measures in respect of Somalia
Regolamento (UE) 2021/48 del Consiglio del 22 gennaio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia
Regolamento (UE) 2021/48 del Consiglio del 22 gennaio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia
GU L 23 del 25.1.2021, p. 1–4
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
25.1.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 23/1 |
REGOLAMENTO (UE) 2021/48 DEL CONSIGLIO
del 22 gennaio 2021
che modifica il regolamento (CE) n. 147/2003 relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 215,
vista la decisione 2010/231/PESC del Consiglio, del 26 aprile 2010, concernente misure restrittive nei confronti della Somalia e che abroga la posizione comune 2009/138/PESC (1),
vista la proposta congiunta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Il regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio (2) relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia limita la fornitura di finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica connessi con attività militari in relazione a beni e tecnologie che figurano nell’elenco comune delle attrezzature militari dell’Unione europea (3) a qualsiasi persona, entità od organismo della Somalia. Limita inoltre la fornitura alla Somalia di beni che possono contribuire alla fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati. |
(2) |
Il 12 novembre 2020 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (UNSC) ha adottato la risoluzione 2551 (2020). La risoluzione modifica fra l’altro le deroghe all’embargo sulle armi per quanto riguarda determinate forniture di armi e i relativi finanziamenti, assistenza finanziaria e assistenza tecnica a beneficio delle forze di sicurezza somale, oltre ad ampliare l’elenco di beni soggetti a controllo che possono servire per la fabbricazione di ordigni esplosivi improvvisati. |
(3) |
Il 22 gennaio 2021 è stata adottata la decisione (PESC) 2021/48 del Consiglio (4), che modifica la decisione 2010/231/PESC conformemente all’UNSCR 2551 (2020). |
(4) |
Poiché alcune di queste modifiche rientrano nell’ambito di applicazione del trattato, la loro attuazione richiede pertanto un’azione normativa a livello dell’Unione, in particolare al fine di garantirne l’applicazione uniforme in tutti gli Stati membri. |
(5) |
È opportuno pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 147/2003, |
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Il regolamento (CE) n. 147/2003 è così modificato:
1) |
l’articolo 1 è sostituito dal seguente: «Articolo 1 1. È vietato:
|
2) |
è inserito il seguente articolo: «Articolo 1 bis Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
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3) |
l’articolo 2 bis è sostituito dal seguente: «Articolo 2bis In deroga all’articolo 1, l’autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito il prestatore del servizio, indicata nei siti web specificati nell’allegato I, può autorizzare:
|
4) |
all’articolo 3, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
|
5) |
l’allegato III è modificato conformemente all’allegato del presente regolamento. |
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 22 gennaio 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) GU L 105 del 27.4.2010, pag. 17.
(2) Regolamento (CE) n. 147/2003 del Consiglio, del 27 gennaio 2003, relativo a talune misure restrittive nei confronti della Somalia (GU L 24 del 29.1.2003, pag. 2).
(3) GU C 98 del 15.3.2018, pag. 1.
(4) Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.
ALLEGATO
Nell’allegato III, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. |
Materiali esplosivi di seguito elencati e miscele contenenti uno o più di tali materiali:
|
(1) I codici della nomenclatura sono ripresi dalla nomenclatura combinata definita all’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1) e figurante nel relativo allegato I, validi al momento della pubblicazione del presente regolamento e, mutatis mutandis, quali modificati dalla normativa successiva.».