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Document 32021L2261

Direttiva (UE) 2021/2261 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 dicembre 2021 che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (Testo rilevante ai fini del SEE)

PE/72/2021/REV/1

GU L 455 del 20.12.2021, p. 15–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2021/2261/oj

20.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 455/15


DIRETTIVA (UE) 2021/2261 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 15 dicembre 2021

che modifica la direttiva 2009/65/CE per quanto riguarda l’uso dei documenti contenenti le informazioni chiave da parte delle società di gestione di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo (1),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria (2),

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 78 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3) prescrive che le società di investimento e le società di gestione redigano un breve documento contenente le informazioni chiave sulle caratteristiche essenziali degli organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) offerti agli investitori («informazioni chiave per gli investitori» — key investor information), in modo che essi possano ragionevolmente comprendere la natura e i rischi dell’OICVM che viene loro offerto e, di conseguenza, prendere decisioni di investimento informate.

(2)

Il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (4) prescrive che gli ideatori di prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (PRIIP), prima di mettere un PRIIP a disposizione degli investitori al dettaglio, redigano e pubblichino un documento contenente le informazioni chiave (key information document — KID) per tale prodotto al fine di consentire a tali investitori al dettaglio di comprendere e raffrontare le caratteristiche e i rischi chiave del PRIIP.

(3)

Gli OICVM sono anch’essi considerati PRIIP per i quali è richiesto un KID a norma del regolamento (UE) n. 1286/2014. Tuttavia, l’articolo 32, paragrafo 1, di tale regolamento esenta le società di gestione quali definite all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE, le società d’investimento di cui all’articolo 27 di tale direttiva, nonché le persone che forniscono consulenza o vendono quote di OICVM di cui all’articolo 1, paragrafo 2, di detta direttiva dagli obblighi che figurano in tale regolamento e, di conseguenza, dall’obbligo di elaborare un KID fino al 31 dicembre 2021 («regime transitorio»).

(4)

Il regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione (5) integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto e il formato standard del KID, il metodo di presentazione del rischio e del rendimento e di calcolo dei costi, le condizioni e la frequenza minima per il riesame delle informazioni contenute nel KID e le condizioni per la consegna del KID agli investitori al dettaglio.

(5)

Il 7 settembre 2021 la Commissione ha adottato il regolamento delegato recante modifica delle norme tecniche di regolamentazione stabilite dal regolamento delegato (UE) 2017/653 per quanto riguarda il metodo di base e la presentazione degli scenari di performance, la presentazione dei costi e il metodo di calcolo degli indicatori sintetici di costo, la presentazione e il contenuto delle informazioni sulla performance passata e la presentazione dei costi per i PRIIP che offrono una serie di opzioni d’investimento, nonché per quanto riguarda l’allineamento degli accordi transitori per gli ideatori di PRIIP che offrono le quote di fondi di cui all’articolo 32 del regolamento (UE) n. 1286/2014 come opzioni di investimento sottostante con l’accordo transitorio prorogato stabilito in tale articolo. La data di applicazione di tale regolamento delegato è il 1o luglio 2022, ma è importante rispecchiare l’esigenza di dare alle società di gestione, alle società d’investimento e alle persone che forniscono consulenza sulle quote di OICVM e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti tempo sufficiente per prepararsi alla fine del regime transitorio e, di conseguenza, all’obbligo di elaborare un KID.

(6)

Allo scopo di garantire che l’esigenza di un tempo sufficiente per prepararsi all’obbligo di elaborare un KID sia soddisfatta, il regolamento (UE) n. 1286/2014 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/2259 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) al fine di prorogare il regime transitorio fino al 31 dicembre 2022.

(7)

Le informazioni chiave per gli investitori e i KID riguardano essenzialmente gli stessi obblighi di informazione. È necessario pertanto garantire che gli investitori al dettaglio in PRIIP interessati ad acquistare quote di OICVM non ricevano, a decorrere dal 1o gennaio 2023, entrambi i documenti per lo stesso prodotto finanziario. È opportuno pertanto stabilire che il KID deve essere considerato conforme ai requisiti applicabili alle informazioni chiave per gli investitori. Inoltre, gli investitori diversi dagli investitori al dettaglio, le società di investimento e le società di gestione dovrebbero continuare a redigere le informazioni chiave per gli investitori a norma della direttiva 2009/65/CE, a meno che non decidano di redigere un KID di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014. In tali casi le società di investimento e le società di gestione non dovrebbero essere obbligate dalle autorità competenti a fornire le informazioni chiave per gli investitori, e dovrebbe essere fornito a tali investitori solo il KID.

(8)

È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/65/CE,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Nella direttiva 2009/65/CE è inserito l’articolo seguente:

«Articolo 82 bis

1.   Gli Stati membri garantiscono che, qualora una società d’investimento o, per uno dei fondi comuni da essa gestiti, una società di gestione rediga, consegni, riveda e traduca un documento contenente le informazioni chiave conforme ai requisiti per i predetti documenti di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), le autorità competenti considerino tale documento conforme ai requisiti applicabili alle informazioni chiave per gli investitori di cui agli articoli da 78 a 82 e all’articolo 94 della presente direttiva.

2.   Gli Stati membri garantiscono che le autorità competenti non impongano a una società d’investimento o, per uno dei fondi comuni da essa gestiti, una società di gestione di redigere le informazioni chiave per gli investitori conformemente agli articoli da 78 a 82 e all’articolo 94 della presente direttiva qualora rediga, consegni, riveda e traduca un documento contenente le informazioni chiave conforme ai requisiti per i documenti contenenti le informazioni chiave di cui al regolamento (UE) n. 1286/2014.

Articolo 2

1.   Entro il 30 giugno 2022 gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1o gennaio 2023.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 15 dicembre 2021

Per il Parlamento europeo

Il presidente

D. M. SASSOLI

Per il Consiglio

Il presidente

A. LOGAR


(1)  Parere del 20 ottobre 2021 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  Posizione del Parlamento europeo del 23 novembre 2021(non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 9 dicembre 2021.

(3)  Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32).

(4)  Regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 novembre 2014, relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati (GU L 352 del 9.12.2014, pag. 1).

(5)  Regolamento delegato (UE) 2017/653 della Commissione, dell’8 marzo 2017, che integra il regolamento (UE) n. 1286/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai documenti contenenti le informazioni chiave per i prodotti d’investimento al dettaglio e assicurativi preassemblati stabilendo norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda la presentazione, il contenuto, il riesame e la revisione dei documenti contenenti le informazioni chiave e le condizioni per adempiere l’obbligo di fornire tali documenti (GU L 100 del 12.4.2017, pag. 1).

(6)  Regolamento (UE) 2021/2259 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2021, che modifica il regolamento (UE) n. 1286/2014 relativo alla proroga del regime transitorio per le società di gestione, le società d’investimento e le persone che forniscono consulenza sulle quote di organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e di non OICVM o vendono quote di tali prodotti (Cfr. pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale).


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