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Document 32021L1716
Commission Delegated Directive (EU) 2021/1716 of 29 June 2021 amending Directive 2014/47/EU of the European Parliament and of the Council as regards modifications to the vehicle category designations stemming from amendments to the type-approval legislation (Text with EEA relevance)
Direttiva delegata (UE) 2021/1716 della Commissione del 29 giugno 2021 che modifica la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
Direttiva delegata (UE) 2021/1716 della Commissione del 29 giugno 2021 che modifica la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione (Testo rilevante ai fini del SEE)
C/2021/4623
GU L 342 del 27.9.2021, p. 45–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.9.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 342/45 |
DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/1716 DELLA COMMISSIONE
del 29 giugno 2021
che modifica la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione
(Testo rilevante ai fini del SEE)
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (1), in particolare l’articolo 21,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 2014/47/UE si applica ai veicoli commerciali aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h appartenenti alle categorie elencate all’articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva. Tali categorie sono determinate in riferimento alle direttive 2003/37/CE (2) e 2007/46/CE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(2) |
Le direttive 2003/37/CE e 2007/46/CE sono state abrogate rispettivamente dal regolamento (UE) n. 167/2013 (4) e dal regolamento (UE) 2018/858 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio. |
(3) |
Date le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli che derivano dall’abrogazione della direttiva 2003/37/CE da parte del regolamento (UE) n. 167/2013, è opportuno aggiornare le categorie di veicoli di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE nonché all’allegato IV, punto 6, della medesima direttiva. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/47/UE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
La direttiva 2014/47/UE è così modificata:
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
2) |
nell’allegato IV, il punto 6 è così modificato:
|
Articolo 2
Recepimento
1. Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 27 settembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all’articolo 1 a decorrere dal 27 settembre 2022.
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.
2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 3
Entrata in vigore
La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Articolo 4
Destinatari
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134.
(2) Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE (GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1).
(3) Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).
(4) Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).
(5) Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).