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Document 32021L1716

Direttiva delegata (UE) 2021/1716 della Commissione del 29 giugno 2021 che modifica la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione (Testo rilevante ai fini del SEE)

C/2021/4623

GU L 342 del 27.9.2021, p. 45–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2021/1716/oj

27.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 342/45


DIRETTIVA DELEGATA (UE) 2021/1716 DELLA COMMISSIONE

del 29 giugno 2021

che modifica la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli derivanti da modifiche della legislazione in materia di omologazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

vista la direttiva 2014/47/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nell’Unione e che abroga la direttiva 2000/30/CE (1), in particolare l’articolo 21,

considerando quanto segue:

(1)

La direttiva 2014/47/UE si applica ai veicoli commerciali aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h appartenenti alle categorie elencate all’articolo 2, paragrafo 1, della medesima direttiva. Tali categorie sono determinate in riferimento alle direttive 2003/37/CE (2) e 2007/46/CE (3) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(2)

Le direttive 2003/37/CE e 2007/46/CE sono state abrogate rispettivamente dal regolamento (UE) n. 167/2013 (4) e dal regolamento (UE) 2018/858 (5) del Parlamento europeo e del Consiglio.

(3)

Date le modifiche delle designazioni delle categorie di veicoli che derivano dall’abrogazione della direttiva 2003/37/CE da parte del regolamento (UE) n. 167/2013, è opportuno aggiornare le categorie di veicoli di cui all’articolo 2, paragrafo 1, della direttiva 2014/47/UE nonché all’allegato IV, punto 6, della medesima direttiva.

(4)

È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2014/47/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2014/47/UE è così modificata:

1)

l’articolo 2 è così modificato:

a)

il paragrafo 1 è così modificato:

i)

la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«1.   La presente direttiva si applica ai veicoli aventi una velocità di progetto superiore a 25 km/h delle seguenti categorie definite dal regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) e dal regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (*2):

(*1)  Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1)."

(*2)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).»;"

ii)

la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

veicoli delle categorie T1b, T2b, T3b, T4.1b, T4.2b e T4.3b utilizzati principalmente sulle strade pubbliche per il trasporto commerciale di merci su strada e aventi una velocità massima di progetto superiore a 40 km/h.»;

2)

nell’allegato IV, il punto 6 è così modificato:

a)

le lettere g) e h) sono sostituite dalle seguenti:

«g)

T1b

h)

T2b»;

b)

sono aggiunte le seguenti lettere da i) a m):

«i)

T3b

j)

T4.1b

k)

T4.2b

l)

T4.3b

m)

Altre categorie di veicoli:

(precisare)».

Articolo 2

Recepimento

1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il 27 settembre 2022 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Gli Stati membri applicano le misure necessarie per conformarsi all’articolo 1 a decorrere dal 27 settembre 2022.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 4

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2021

Per la Commissione

La presidente

Ursula VON DER LEYEN


(1)   GU L 127 del 29.4.2014, pag. 134.

(2)  Direttiva 2003/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativa all’omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE (GU L 171 del 9.7.2003, pag. 1).

(3)  Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (GU L 263 del 9.10.2007, pag. 1).

(4)  Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).


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