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Document 32021D2134

Decisione (PESC) 2021/2134 del Consiglio del 2 dicembre 2021 relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze di difesa georgiane

ST/13492/2021/INIT

GU L 432 del 3.12.2021, p. 55–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/2134/oj

3.12.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 432/55


DECISIONE (PESC) 2021/2134 DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 2021

relativa a una misura di assistenza nell'ambito dello strumento europeo per la pace a sostegno delle forze di difesa georgiane

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 41, paragrafo 2,

vista la proposta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 (1) del Consiglio, è stato istituito uno strumento europeo per la pace (EPF) per il finanziamento, da parte degli Stati membri, delle azioni dell'Unione nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune al fine di preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale, a norma dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera c), del trattato. In particolare, a norma dell'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), punto i), della decisione (PESC) 2021/509, l'EPF può finanziare le azioni volte a rafforzare le capacità degli Stati terzi e delle organizzazioni regionali e internazionali nel settore militare e della difesa.

(2)

Il quadro della strategia globale per la politica estera e di sicurezza dell'Unione europea ha fissato gli obiettivi di rafforzare la sicurezza e la difesa, di investire nella resilienza degli Stati e delle società a est dell'Unione, di elaborare un approccio integrato ai conflitti e alle crisi, di promuovere e sostenere ordini regionali cooperativi e di rafforzare una governance globale basata sul diritto internazionale, compresi il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario.

(3)

L'Unione è determinata a sviluppare strette relazioni a sostegno di una Georgia forte, indipendente e prospera, sulla base dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica e i loro Stati membri, da una parte, e la Georgia, dall'altra (2), che contempla tra l'altro la zona di libero scambio globale e approfondita, e a promuovere l'associazione politica e l'integrazione economica sostenendo, nel contempo, con fermezza l'integrità territoriale della Georgia entro le proprie frontiere internazionalmente riconosciute. A norma dell'articolo 5 dell'accordo di associazione UE-Georgia, l'Unione e la Georgia continuano a intensificare il dialogo e la cooperazione e a promuovere la progressiva convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune, e affrontano in particolare i temi della prevenzione dei conflitti, della risoluzione pacifica dei conflitti e della gestione delle crisi, della stabilità regionale, del disarmo, della non proliferazione, del controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi.

(4)

L'Unione riconosce l'importante contributo della Georgia alla politica di sicurezza e di difesa comune dell'Unione, compreso il costante contributo del paese alle operazioni e missioni di gestione delle crisi in ambito PSDC nella Repubblica centrafricana e nella Repubblica del Mali.

(5)

Nella lettera del 28 ottobre 2021 indirizzata all'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante"), il ministro degli Affari esteri della Georgia ha chiesto all'Unione, in conformità dell'articolo 59, paragrafo 1, della decisione (PESC) 2021/509, di fornire attrezzature mediche e del genio, nonché mezzi di trasporto di tipo civile.

(6)

La presente misura di assistenza deve essere attuata tenendo conto dei principi e dei requisiti di cui alla decisione (PESC) 2021/509 e in conformità delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

(7)

Il Consiglio ribadisce la sua determinazione a proteggere, promuovere e rispettare i diritti umani, le libertà fondamentali e i principi democratici, come anche a rafforzare lo Stato di diritto e il buon governo in conformità della Carta delle Nazioni Unite, della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Istituzione, obiettivi, ambito di applicazione e durata

1.   È istituita una misura di assistenza a favore della Georgia ("beneficiario"), da finanziare a titolo dello strumento europeo per la pace (EPF) ("misura di assistenza").

2.   L'obiettivo della misura di assistenza è quello di contribuire alla politica dell'Unione nei confronti della Georgia sostenendo le capacità delle forze di difesa georgiane di rafforzare la sicurezza e la resilienza nazionali sostenendo il potenziamento delle capacità delle unità mediche militari, delle unità del genio e delle unità logistiche delle forze terrestri georgiane, e così di meglio proteggere i civili e rafforzare la capacità della Georgia di contribuire alle operazioni e missioni militari in ambito PSDC.

3.   Per conseguire l'obiettivo di cui al paragrafo 2, la misura di assistenza finanzia la fornitura delle seguenti attrezzature non concepite per l’uso letale della forza, forniture e servizi alle unità delle forze di difesa georgiane di cui a tale paragrafo:

a)

attrezzature mediche per strutture di trattamento medico di ruolo 2;

b)

attrezzature del genio per squadre e plotoni del genio;

c)

automezzi terrestri di tipo civile (furgoni pick-up).

4.   La durata della misura di assistenza è di 36 mesi a decorrere dalla data di conclusione del contratto tra l’amministratore delle misure di assistenza in qualità di ordinatore e l'entità di cui all'articolo 4, paragrafo 2, della presente decisione a norma dell’articolo 32, paragrafo 2, lettera a) della decisione (PESC) 2021/509.

Articolo 2

Disposizioni finanziarie

1.   L'importo di riferimento finanziario destinato a coprire le spese connesse alla misura di assistenza è al massimo di 12 750 000 EUR. Conformemente all’articolo 29, paragrafo 5, della decisione (PESC) 2021/509, l’amministratore delle misure di assistenza può chiedere contributi a seguito dell’adozione della presente decisione fino a 11 475 000 EUR. I fondi richiesti dall’amministratore possono essere utilizzati unicamente per pagare le spese nei limiti approvati dal comitato istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 nel bilancio rettificativo 2021 corrispondente alla misura di assistenza.

2.   Tutte le spese sono gestite in conformità della decisione (PESC) 2021/509 e delle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF.

Articolo 3

Accordi con il beneficiario

1.   L'alto rappresentante conclude con il beneficiario gli accordi necessari per garantire il rispetto delle condizioni e dei requisiti stabiliti dalla presente decisione quale condizione per la concessione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza.

2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni che obbligano il beneficiario a garantire:

a)

il rispetto, da parte delle unità delle forze terrestri georgiane attrezzate dalla misura di assistenza, del pertinente diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale dei diritti umani e il diritto internazionale umanitario;

b)

l'uso corretto ed efficiente di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza ai fini per i quali sono stati forniti;

c)

l'opportuna manutenzione di tutti i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza per garantirne la fruibilità e la disponibilità operativa durante il loro ciclo di vita;

d)

che i mezzi forniti nell'ambito della misura di assistenza non siano abbandonati, o trasferiti senza il consenso del comitato dello strumento istituito nell'ambito della decisione (PESC) 2021/509 a persone o entità diverse da quelle individuate negli accordi, al termine del loro ciclo di vita.

3.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 comprendono disposizioni relative alla sospensione e alla cessazione del sostegno nell'ambito della misura di assistenza qualora risulti che il beneficiario abbia violato gli obblighi di cui al paragrafo 2.

Articolo 4

Attuazione

1.   L'alto rappresentante è responsabile di assicurare l'attuazione della presente decisione conformemente alla decisione (PESC) 2021/509 e alle norme per l'esecuzione delle entrate e delle spese finanziate a titolo dell'EPF, e coerentemente con il quadro metodologico integrato per la valutazione e l'individuazione delle misure e dei controlli necessari per le misure di assistenza nell'ambito dell'EPF.

2.   L'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, paragrafo 3, è effettuata dall'Agenzia centrale di gestione dei progetti della Lituania (CPMA).

Articolo 5

Sorveglianza, controllo e valutazione

1.   L'alto rappresentante garantisce che sia sorvegliato il rispetto, da parte del beneficiario, degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3. Tale sorveglianza consente di conoscere il contesto e i rischi di violazione degli obblighi stabiliti in conformità dell'articolo 3, e contribuisce a prevenire tali violazioni, comprese le violazioni del diritto internazionale dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario da parte di unità delle forze terrestri georgiane sostenute nell'ambito della misura di assistenza.

2.   Il controllo post-spedizione delle attrezzature e delle forniture è organizzato come segue:

a)

verifica della consegna, nella quale i certificati di consegna sono firmati dalle forze di difesa georgiane al momento del trasferimento della proprietà;

b)

relazioni sulle attività, nelle quali il beneficiario riferisce annualmente in merito alle attività svolte con le attrezzature, le forniture e i servizi erogati nell'ambito della misura di assistenza, fino a quando tali relazioni non saranno più ritenute necessarie dal comitato politico e di sicurezza (CPS);

c)

controlli in loco, nei quali il beneficiario concede l'accesso all'alto rappresentante per effettuare controlli in loco su richiesta.

3.   L'alto rappresentante effettua una valutazione, nella forma di una prima valutazione strutturata della misura di assistenza, sei mesi dopo la prima consegna delle attrezzature. Tale valutazione può comportare visite in loco per il controllo delle attrezzature, delle forniture e dei servizi consegnati nell'ambito della misura di assistenza, o qualunque altra efficace forma di informazione fornita in modo indipendente. Una volta completata la consegna delle attrezzature, delle forniture e dei servizi nell'ambito della misura di assistenza, sarà effettuata una valutazione finale per valutare se la misura di assistenza ha contribuito al conseguimento degli obiettivi dichiarati.

Articolo 6

Relazioni

Durante il periodo di attuazione, l'alto rappresentante presenta al CPS relazioni semestrali sull'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 63 della decisione (PESC) 2021/509. L'amministratore delle misure di assistenza informa regolarmente il comitato dello strumento istituito dalla decisione (PESC) 2021/509 in merito all'esecuzione delle entrate e delle spese a norma dell'articolo 38 di tale decisione, anche fornendo informazioni sui fornitori e sui subappaltatori interessati.

Articolo 7

Sospensione e cessazione

Il CPS può decidere di sospendere, in tutto o in parte, l'attuazione della misura di assistenza conformemente all'articolo 64 della decisione (PESC) 2021/509.

Il CPS può anche raccomandare che il Consiglio cessi la misura di assistenza.

Articolo 8

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 2021

Per il Consiglio

Il presidente

J. VRTOVEC


(1)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace, e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.2021, pag. 14).

(2)  GU L 261 del 30.8.2014, pag. 4.


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