Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1981

    Decisione (UE) 2021/1981 del Consiglio del 9 novembre 2021 relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159, alle proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5, alle proposte di modifica delle Mutual Resolution M.R.1 e M.R.2 nonché alle proposte di autorizzazione a modificare il GTR ONU sulla sicurezza dei pedoni e ad elaborare GTR ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale e sulle emissioni di particolato dai freni

    ST/13160/2021/INIT

    GU L 402 del 15.11.2021, p. 77–78 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1981/oj

    15.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 402/77


    DECISIONE (UE) 2021/1981 DEL CONSIGLIO

    del 9 novembre 2021

    relativa alla posizione da adottare a nome dell’Unione europea in sede di Forum mondiale per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite riguardo alle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159, alle proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5, alle proposte di modifica delle Mutual Resolution M.R.1 e M.R.2 nonché alle proposte di autorizzazione a modificare il GTR ONU sulla sicurezza dei pedoni e ad elaborare GTR ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale e sulle emissioni di particolato dai freni

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 114, in combinato disposto con l’articolo 218, paragrafo 9,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Con la decisione 97/836/CE del Consiglio (1) l’Unione ha aderito all’accordo della Commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite (UNECE) relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore e alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («accordo del 1958 riveduto»). L’accordo del 1958 riveduto è entrato in vigore il 24 marzo 1998.

    (2)

    Con la decisione 2000/125/CE del Consiglio (2) l’Unione ha aderito all’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo»). L’accordo parallelo è entrato in vigore il 15 febbraio 2000.

    (3)

    Il regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio (3) stabilisce le disposizioni amministrative e le prescrizioni tecniche per l’omologazione e l’immissione sul mercato di tutti i nuovi veicoli, sistemi, componenti ed entità tecniche indipendenti. Tale regolamento integra i regolamenti adottati a norma dell’accordo del 1958 riveduto («regolamenti ONU») nel sistema UE di omologazione, in quanto prescrizioni per l’omologazione o alternative alla legislazione dell’Unione.

    (4)

    A norma dell’articolo 1 dell’accordo del 1958 riveduto e dell’articolo 6 dell’accordo parallelo, il Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli (WP.29 dell’UNECE) può adottare proposte di modifica dei regolamenti ONU, dei regolamenti tecnici mondiali ONU (GTR ONU) e delle risoluzioni ONU, nonché proposte di nuovi regolamenti ONU, di nuovi GTR ONU e di nuove risoluzioni ONU riguardanti l’omologazione dei veicoli. Conformemente a tali disposizioni, il WP.29 dell’UNECE può inoltre adottare proposte di autorizzazione all’elaborazione di modifiche dei GTR ONU o di nuovi GTR ONU e può adottare proposte di estensione dei mandati dei GTR ONU.

    (5)

    Nella 185a sessione del Forum mondiale, che si terrà tra il 23 e il 25 novembre 2021, il WP.29 dell’UNECE può adottare le proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159.

    (6)

    È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell’Unione in sede di WP.29 dell’UNECE per quanto concerne l’adozione di tali proposte, poiché i regolamenti ONU vincoleranno l’Unione e, unitamente alle risoluzioni ONU, saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell’Unione nel settore dell’omologazione dei veicoli.

    (7)

    Alla luce dell’esperienza e degli sviluppi tecnici è necessario modificare, correggere o integrare le prescrizioni relative ad alcuni elementi o caratteristiche contemplati dai regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159. Per quanto riguarda la proposta di una nuova serie 08 di modifiche del regolamento ONU n. 48 (Installazione di dispositivi di illuminazione e di segnalazione luminosa), appare insufficiente il periodo di un anno nelle disposizioni transitorie proposte, per cui sembra opportuno sostenere anche la modifica della data delle disposizioni transitorie dal 1o settembre 2023 al 1o settembre 2024, come proposto nel documento WP.29-185-05.

    (8)

    Occorre inoltre modificare alcune disposizioni delle risoluzioni ONU R.E.3, R.E.5, M.R.1 e M.R.2,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La posizione da adottare a nome dell’Unione nella 185a sessione del Forum mondiale dell’UNECE per l’armonizzazione dei regolamenti sui veicoli, che si terrà tra il 23 e il 25 novembre 2021, è quella di votare a favore delle proposte di modifica dei regolamenti ONU nn. 0, 14, 16, 22, 24, 37, 45, 48, 49, 55, 58, 67, 79, 83, 86, 90, 94, 95, 100, 101, 110, 116, 118, 125, 128, 129, 133, 134, 135, 137, 145, 149, 150, 151, 152, 153, 157, 158 e 159, delle proposte di modifica delle risoluzioni consolidate R.E.3 e R.E.5, delle proposte di modifica delle Mutual Resolution M.R.1 e M.R.2 nonché delle proposte di autorizzazione a modificare il GTR ONU sulla sicurezza dei pedoni e ad elaborare GTR ONU sulle emissioni reali di guida a livello mondiale e sulle emissioni di particolato dai freni (4).

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

    Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021

    Per il Consiglio

    Il president

    A. ŠIRCELJ


    (1)  Decisione 97/836/CE del Consiglio, del 27 novembre 1997, ai fini dell’adesione della Comunità europea all’accordo della commissione economica per l’Europa delle Nazioni Unite relativo all’adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili ai veicoli a motore, agli accessori ed alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore ed alle condizioni del riconoscimento reciproco delle omologazioni rilasciate sulla base di tali prescrizioni («Accordo del 1958 riveduto») (GU L 346 del 17.12.1997, pag. 78).

    (2)  Decisione 2000/125/CE del Consiglio, del 31 gennaio 2000, relativa alla conclusione dell’accordo sull’approvazione di regolamenti tecnici applicabili a livello mondiale ai veicoli a motore, agli accessori e alle parti che possono essere installati e/o utilizzati sui veicoli a motore («accordo parallelo») (GU L 35 del 10.2.2000, pag. 12).

    (3)  Regolamento (UE) 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo all’omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, dei componenti e delle entità tecniche indipendenti destinati a tali veicoli, che modifica i regolamenti (CE) n. 715/2007 e (CE) n. 595/2009 e abroga la direttiva 2007/46/CE (GU L 151 del 14.6.2018, pag. 1).

    (4)  Cfr. documento ST 13161/21 all’indirizzo http://register.consilium.europa.eu.


    Top