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Document 32021D1940

    Decisione (UE) 2021/1940 del Consiglio del 9 novembre 2021 sulla sospensione parziale dell’applicazione dell’accordotra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti

    ST/12825/2021/INIT

    GU L 396 del 10.11.2021, p. 58–60 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1940/oj

    10.11.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 396/58


    DECISIONE (UE) 2021/1940 DEL CONSIGLIO

    del 9 novembre 2021

    sulla sospensione parziale dell’applicazione dell’accordotra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti

    IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare l’articolo 77, paragrafo 2, lettera a), e l’articolo 218, paragrafo 9,

    visto l’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 5,

    vista la proposta della Commissione europea,

    considerando quanto segue:

    (1)

    L’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla facilitazione del rilascio dei visti («accordo di facilitazione») è entrato in vigore il 1o luglio 2020, parallelamente all’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia relativo alla riammissione delle persone in soggiorno irregolare (2) («accordo di riammissione»).

    (2)

    Scopo dell’accordo di facilitazione è agevolare, su una base di reciprocità, il rilascio dei visti ai cittadini dell’Unione e della Bielorussia per soggiorni previsti di massimo 90 giorni su un periodo di 180 giorni. L’accordo di facilitazione contribuisce a promuovere i contatti diretti tra le persone e la condivisione di valori, compreso il rispetto dei diritti umani e dei valori democratici.

    (3)

    A norma dell’articolo 14, paragrafo 5, dell’accordo di facilitazione, ciascuna parte può sospenderlo in tutto o in parte. La decisione di sospensione è notificata all’altra parte al più tardi 48 ore prima della sua entrata in vigore. Una volta cessati i motivi della sospensione, la parte che ha sospeso l’accordo di facilitazione ne informa immediatamente l’altra parte.

    (4)

    In risposta alla continua e brutale repressione di tutti i settori della società in Bielorussia e, in particolare, al dirottamento di un volo passeggeri il 23 maggio 2021, l’Unione ha vietato ai vettori bielorussi di sorvolare il suo spazio aereo e di accedere ai suoi aeroporti, e ha introdotto il quarto pacchetto di sanzioni nei confronti di persone fisiche o giuridiche, entità e organismi,nonché sanzioni economiche mirate, mediante il regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio (3) e la decisione 2012/642/PESC del Consiglio (4).

    (5)

    In risposta a tali misure restrittive, il 28 giugno 2021 la Bielorussia ha reagito annunciando la sospensione della sua partecipazione al partenariato orientale e la sospensione dell’accordo di riammissione. L’8 settembre 2021 è stato inoltre presentato al parlamento bielorusso un progetto di legge sulla sospensione dell’accordo di riammissione.

    (6)

    Al contempo la Lituania e, più di recente, la Polonia e la Lettonia hanno registrato un aumento senza precedenti dei flussi migratori irregolari dalla Bielorussia. Tale improvviso aumento suggerisce che il regime bielorusso stia incoraggiando la migrazione irregolare a fini politici, specialmente a scopo di ritorsione nei confronti di Lituania, Polonia e Lettonia per la posizione che hanno assunto nei confronti della Bielorussia.

    (7)

    Le azioni intraprese dalla Bielorussia violano i principi fondamentali in base ai quali è stato concluso l’accordo di facilitazione e sono contrarie agli interessi dell’Unione e dei suoi Stati membri. In particolare, tali azioni non dimostrano rispetto per i diritti umani e i principi democratici e provocano la migrazione irregolare dal territorio bielorusso verso il territorio dell’Unione.

    (8)

    È opportuno pertanto sospendere l’applicazione di talune disposizioni dell’accordo di facilitazione per quanto riguarda il rilascio di visti per soggiorni di breve durata ad alcune categorie di richiedenti, vale a dire ai membri di delegazioni ufficiali della Bielorussia, ai membri dei governi e parlamenti nazionali e regionali della Bielorussia, ai membri della Corte costituzionale della Bielorussia e della Corte suprema della Bielorussia nell’esercizio delle loro funzioni.

    (9)

    La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell’acquis di Schengen a cui l’Irlanda non partecipa, conformemente alla decisione 2002/192/CE del Consiglio (5); L’Irlanda non partecipa pertanto all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

    (10)

    A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    È sospesa l’applicazione delle seguenti disposizioni dell’accordo tra l’Unione europea e la Repubblica di Bielorussia sulla facilitazione del rilascio dei visti («accordo di facilitazione»):

    a)

    l’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), per quanto riguarda i richiedenti il visto che sono membri di delegazioni ufficiali della Bielorussia, compresi i relativi membri permanenti, i quali, su un invito ufficiale rivolto alla Bielorussia, sono chiamati a partecipare a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali o a eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno degli Stati membri;

    b)

    l’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), per quanto riguarda i richiedenti il visto che sono membri di governi o parlamenti nazionali o regionali della Bielorussia, della Corte costituzionale della Bielorussia o della Corte suprema della Bielorussia nell’esercizio delle loro funzioni e i richiedenti il visto che sono membri permanenti di una delegazione ufficiale bielorussa i quali, su invito ufficiale rivolto alla Bielorussia, sono chiamati a partecipare periodicamente a riunioni, consultazioni, negoziati o programmi di scambio e ad eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno degli Stati membri;

    c)

    l’articolo 5, paragrafo 2, lettera a), per quanto riguarda i richiedenti il visto che sono membri di delegazioni ufficiali della Bielorussia i quali, su un invito ufficiale rivolto alla Bielorussia, sono chiamati a partecipare periodicamente a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio ufficiali o a eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio degli Stati membri;

    d)

    l’articolo 6, paragrafo 3, lettere a) e b), per quanto riguarda i richiedenti il visto che sono membri di governi o parlamenti nazionali o regionali della Bielorussia, della Corte costituzionale della Bielorussia o della Corte suprema della Bielorussia e i richiedenti il visto che sono membri di una delegazione ufficiale bielorussa, compresi i membri permanenti di tale delegazione, i quali, su invito ufficiale rivolto alla Bielorussia, sono chiamati a partecipare a riunioni ufficiali, consultazioni, negoziati o programmi di scambio e ad eventi organizzati da organizzazioni intergovernative nel territorio di uno degli Stati membri.

    Articolo 2

    Il presidente del Consiglio procede, a nome dell’Unione, alla notifica prevista dall’articolo 14, paragrafo 5, dell’accordo di facilitazione entro 48 ore prima dell’entrata in vigore della presente decisione.

    Articolo 3

    La presente decisione entra in vigore il secondo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 9 novembre 2021

    Per il Consiglio

    Il presidente

    A. ŠIRCELJ


    (1)  GU L 180 del 9.6.2020, pag. 3.

    (2)  GU L 181 del 9.6.2020, pag. 3.

    (3)  Regolamento (CE) n. 765/2006 del Consiglio, del 18 maggio 2006, relativo a misure restrittive nei confronti della Bielorussia (GU L 134 del 20.5.2006, pag. 1).

    (4)  Decisione 2012/642/PESC del Consiglio, del 15 ottobre 2012, relativa a misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia (GU L 285 del 17.10.2012, pag. 1).

    (5)  Decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell’Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell’acquis di Schengen (GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20).


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