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Document 32021D1443

Decisione (UE) 2021/1443 della Banca centrale europea del 26 agosto 2021 che nomina i capi delle unità operative cui è delegata l’adozione di decisioni sui modelli interni e sulla proroga di termini (BCE/2021/40)

GU L 314 del 6.9.2021, p. 30–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1443/oj

6.9.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 314/30


DECISIONE (UE) 2021/1443 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

del 26 agosto 2021

che nomina i capi delle unità operative cui è delegata l’adozione di decisioni sui modelli interni e sulla proroga di termini (BCE/2021/40)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

visto lo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l’articolo 11.6,

vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, su un quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (1), in particolare gli articoli 4 e 5,

vista la decisione (UE) 2021/1442 della Banca centrale europea, del 3 agosto 2021, sulla delega del potere di adottare decisioni relative ai modelli interni e relative alla proroga di termini (BCE/2021/38) (2), in particolare l’articolo 3,

vista la decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea, del 19 febbraio 2004, che adotta il regolamento interno della Banca centrale europea (3), in particolare l’articolo 10,

considerando quanto segue:

(1)

Per far fronte al numero considerevole di decisioni che la Banca centrale europea (BCE) è tenuta ad adottare per adempiere ai propri compiti di vigilanza, è necessario istituire una procedura per l’adozione di specifiche decisioni delegate.

(2)

Una decisione di delega diviene efficace al momento dell’adozione da parte del Comitato esecutivo di una decisione che nomina uno o più capi di unità operative delegando loro l’assunzione di decisioni sulla base di una decisione di delega.

(3)

Nella nomina dei capi di unità operative il Comitato esecutivo dovrebbe tenere conto dell’importanza della decisione di delega e del numero dei destinatari a cui è necessario notificare le decisioni delegate.

(4)

L’articolo 10, paragrafo 1, della decisione BCE/2004/2 della Banca centrale europea stabilisce che la decisione in merito al numero, al nome e alle rispettive competenze di ciascuna delle unità operative della BCE spetta al Comitato esecutivo.

(5)

Il Presidente del Consiglio di vigilanza è stato consultato in merito ai capi delle unità operative ai quali dovrebbe essere delegato il potere di adottare decisioni sui modelli interni e sulla proroga di termini,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Definizioni

Ai fini della presente decisione si applicano le definizioni di cui all’articolo 1 della decisione (UE) 2021/1442 (BCE/2021/38).

Articolo 2

Delega delle decisioni sui modelli interni e sulla proroga di termini

1.   Le decisioni delegate ai sensi dell’articolo 3 della decisione (UE) 2021/1442 (BCE/2021/38), ad eccezione delle decisioni relative alla proroga del termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione fissato nelle decisioni sulle partecipazioni qualificate così come definite all’articolo 1, punto 3), della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) (4), sono adottate da uno dei seguenti capi delle unità operative:

a)

il direttore generale o un vicedirettore generale della Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali;

b)

il direttore generale o un vicedirettore generale della Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati;

c)

il direttore generale o un vicedirettore generale della Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi.

2.   Le decisioni delegate ai sensi dell’articolo 3 della decisione (UE) 2021/1442 (BCE/2021/38) concernenti la proroga del termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione che coinvolgono soggetti vigilati significativi come definiti all’articolo 2, punto 16), del regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea (BCE/2014/17) (5) sono adottate dal direttore generale o dal vice direttore generale della Direzione Generale Governance e operazioni dell’MVU, ovvero, se questi non sono disponibili, dal capo della Divisione Autorizzazioni, e da uno dei seguenti capi di unità operativa:

a)

il direttore generale o un vicedirettore generale della Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche sistemiche e internazionali;

b)

il direttore generale o un vicedirettore generale della Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Banche universali e intermediari diversificati;

c)

il direttore generale o un vicedirettore generale della Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi, qualora la vigilanza del soggetto o del gruppo vigilato interessato sia condotta dalla Direzione Generale Intermediari specializzati ed enti meno significativi.

Se una decisione delegata ai sensi degli articoli 3 e 4 della decisione (UE) 2019/1376 (BCE/2019/23) coinvolge più di un soggetto vigilato significativo, il soggetto vigilato interessato è costituito dal soggetto o dal gruppo vigilato nel quale viene acquisita la partecipazione qualificata.

3.   Le decisioni delegate ai sensi dell’articolo 3 della decisione (UE) 2021/1442 (BCE/2021/38) concernenti la proroga del termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione che non coinvolgono soggetti vigilati significativi sono adottate dal direttore generale o dal vicedirettore generale della Direzione Generale Governance e operazioni dell’MVU, ovvero, se questi non sono disponibili, dal Capo della Divisione Autorizzazioni.

Articolo 3

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Francoforte sul Meno, il 26 agosto 2021.

La presidente della BCE

Christine LAGARDE


(1)   GU L 141 dell’1.6.2017, pag. 14.

(2)  Cfr. pag. 22 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)   GU L 80 del 18.3.2004, pag. 33.

(4)  Decisione (UE) 2019/1376 della Banca centrale europea, del 23 luglio 2019, sulla delega del potere di adottare decisioni concernenti il rilascio del passaporto, l'acquisizione di partecipazioni qualificate e la revoca di autorizzazioni degli enti creditizi (BCE/2019/23) (GU L 224 del 28.8.2019, pag. 1).

(5)  Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca centrale europea, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell’ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la Banca centrale europea e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (Regolamento quadro sull’MVU) (BCE/2014/17) (GU L 141 del 14.5.2014, pag. 1).


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