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Document 32021D1437

    Decisione (UE) 2021/1437 della Banca centrale europea del 3 agosto 2021 che modifica la decisione (UE) 2017/934 sulla delega delle decisioni in materia di significatività dei soggetti vigilati (BCE/2021/33)

    GU L 314 del 6.9.2021, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1437/oj

    6.9.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 314/1


    DECISIONE (UE) 2021/1437 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

    del 3 agosto 2021

    che modifica la decisione (UE) 2017/934 sulla delega delle decisioni in materia di significatività dei soggetti vigilati (BCE/2021/33)

    IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (1), in particolare l’articolo 6,

    vista la decisione (UE) 2017/933 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sul quadro generale per la delega di poteri decisionali inerenti a strumenti giuridici relativi a compiti di vigilanza (BCE/2016/40) (2), in particolare l’articolo 4,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione (UE) 2017/934 della Banca centrale europea (BCE/2016/41) (3) precisa i criteri per la delega dei poteri decisionali ai capi delle unità operative della Banca centrale europea (BCE) per l’adozione di decisioni relative alla significatività dei soggetti vigilati. L’esperienza maturata con l’applicazione di tale decisione ha evidenziato la necessità di apportare alcuni chiarimenti e modifiche tecniche, in particolare per ragioni di coerenza e di certezza nell'applicazione di tali criteri.

    (2)

    La procedura di delega dei poteri decisionali dovrebbe essere chiarita in relazione alle modifiche alle decisioni in materia di significatività qualora i capi di unità operative nutrano dubbi riguardo all'interconnessione tra una tale decisione e una o più altre decisioni che richiedono l'approvazione da parte dell’autorità di vigilanza. Ciò può verificarsi qualora l’esito della pertinente valutazione prudenziale incida direttamente su una o più di tali altre decisioni e, pertanto, sia opportuno che le decisioni siano prese in considerazione simultaneamente dallo stesso decisore al fine di evitare esiti contrastanti.

    (3)

    Il 24 giugno 2020 il Consiglio direttivo ha deciso di instaurare una cooperazione stretta tra la BCE e la Repubblica di Bulgaria (4) e tra la BCE e la Repubblica di Croazia (5). L'articolo 7, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1024/2013 dispone che, al fine di assolvere determinati compiti in relazione agli enti creditizi stabiliti in uno Stato membro la cui moneta non è l'euro con il quale è stata instaurata una cooperazione stretta ai sensi di tale articolo, la BCE può impartire istruzioni all’autorità nazionale competente dello Stato membro interessato. È pertanto opportuno includere tali istruzioni tra gli atti che la BCE può adottare mediante delega ai capi delle unità operative in virtù delle pertinenti disposizioni della decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40).

    (4)

    Inoltre, qualora i capi delle unità operative nutrano dubbi riguardo alla complessità o alla delicatezza, in termini di impatto sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento del Meccanismo di vigilanza unico, di una modifica a una decisione sulla significatività, è opportuno che tale modifica a una decisione sulla significatività sia adottata con procedura di non obiezione e non mediante una decisione delegata. La presente modifica garantisce l’allineamento con le procedure stabilite nelle decisioni di delega adottate dal Consiglio direttivo ai sensi dell’articolo 4 della Decisione (UE) 2017/933 (BCE/2016/40) in relazione ad altre tipologie di decisioni di vigilanza.

    (5)

    Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2017/934 (BCE/2016/41),

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    Modifiche

    La decisione (UE) 2017/934 (BCE/2016/41) è modificata come segue:

    1.

    all’articolo 1, è aggiunto il seguente punto 9):

    «9)   per “delicatezza” si intende una caratteristica o un fattore che può avere un impatto negativo sulla reputazione della BCE e/o sul funzionamento efficace e coerente del Meccanismo di vigilanza unico, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i seguenti casi: a) il soggetto vigilato interessato è stato in precedenza o è al momento oggetto di severe misure di vigilanza, quali misure di intervento precoce; b) il progetto di decisione, una volta adottato, costituirà un nuovo precedente che potrebbe vincolare la BCE in futuro; c) il progetto di decisione, una volta adottato può attirare l’attenzione negativa dei mezzi di informazione o del pubblico; o d) un’autorità nazionale competente che ha aderito alla cooperazione stretta con la BCE comunica alla BCE il proprio disaccordo in merito al progetto di decisione proposto.»;

    2.

    all’articolo 2, sono aggiunti i seguenti paragrafi da 3 a 5:

    «3.   Una modifica di una decisione in materia di significatività non può essere adottata con decisione delegata qualora la complessità della valutazione o la delicatezza della questione richieda che essa sia adottata con procedura di non obiezione.

    4.   La delega di poteri decisionali ai sensi del paragrafo 1 si applica:

    a)

    all’adozione da parte della BCE di decisioni di vigilanza;

    b)

    all’adozione da parte della BCE di istruzioni impartite alle autorità nazionali competenti con le quali la BCE ha instaurato una cooperazione stretta, ai sensi dell'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1024/2013,

    5.   I capi delle unità operative sottopongono al Consiglio di vigilanza e al Consiglio direttivo, ai fini dell’adozione con procedura di non obiezione, una modifica a una decisione in materia di significatività che soddisfi i criteri per l’adozione delle decisioni delegate di cui all'articolo 3, qualora la valutazione prudenziale di tale modifica a una decisione in materia di significatività abbia un impatto diretto sulla valutazione prudenziale di un'altra decisione che deve essere adottata con procedura di non obiezione.».

    Articolo 2

    Entrata in vigore

    La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Francoforte sul Meno, il 3 agosto 2021.

    La Presidente della BCE

    Christine LAGARDE


    (1)  GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63.

    (2)  GU L 141 del 1.6.2017, pag. 14.

    (3)  Decisione (UE) 2017/934 della Banca centrale europea, del 16 novembre 2016, sulla delega delle decisioni in materia di significatività dei soggetti vigilati (BCE/2016/41) (GU L 141 del 1.6.2017, pag. 18).

    (4)  Decisione (UE) 2020/1015 della Banca centrale europea del 24 giugno 2020 sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Българска народна банка (Banca nazionale di Bulgaria) (BCE/2020/30) (GU L 224I del 13.7.2020, pag. 1)

    (5)  Decisione (UE) 2020/1016 della Banca centrale europea del 24 giugno 2020 sull’instaurazione di una cooperazione stretta tra la Banca centrale europea e la Hrvatska narodna banka (BCE/2020/31) (GU L 224 I del 13.7.2020, pag. 4).


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