Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32021D1212

    Decisione di esecuzione (UE) 2021/1212 della Commissione del 22 luglio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 per quanto riguarda gli allarmi generati da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e il tracciamento dei contatti delle persone esposte identificate nel contesto della compilazione dei moduli di localizzazione dei passeggeri (Testo rilevante ai fini del SEE)

    C/2021/5595

    GU L 263 del 23.7.2021, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2021/1212/oj

    23.7.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 263/32


    DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/1212 DELLA COMMISSIONE

    del 22 luglio 2021

    che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 per quanto riguarda gli allarmi generati da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e il tracciamento dei contatti delle persone esposte identificate nel contesto della compilazione dei moduli di localizzazione dei passeggeri

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

    vista la decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e che abroga la decisione n. 2119/98/CE (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

    considerando quanto segue:

    (1)

    La decisione di esecuzione (UE) 2021/858 della Commissione (2) ha modificato la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 (3) istituendo un'infrastruttura tecnica intesa a consentire lo scambio sicuro, tempestivo ed efficace dei dati personali raccolti mediante un modulo di localizzazione dei passeggeri (PLF) tra le autorità competenti del Sistema di allarme rapido e di reazione (SARR) degli Stati membri, denominata «piattaforma di scambio PLF». Tale infrastruttura tecnica consente la trasmissione interoperabile e automatica delle informazioni dai sistemi digitali PLF nazionali esistenti alle altre autorità competenti del SARR.

    (2)

    La piattaforma di scambio PLF consente alle autorità competenti del SARR degli Stati membri di scambiarsi insiemi ben definiti di dati da esse raccolti attraverso i PLF al solo scopo del tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2. La piattaforma consente inoltre lo scambio di altri dati epidemiologici limitati necessari per il tracciamento dei contatti, in linea con il principio di minimizzazione del trattamento dei dati personali.

    (3)

    La decisione di esecuzione (UE) 2017/253 non consente attualmente lo scambio dei dati personali delle persone che hanno compilato un PLF e sono state in stretto contatto (4) con un passeggero infetto che ha a sua volta compilato un PLF, nonostante lo scambio di tali dati sia necessario per un tracciamento dei contatti efficace a seguito dell'individuazione di un caso positivo di COVID-19, come disposto dall'articolo 9, paragrafo 1, della decisione n. 1082/2013/UE.

    (4)

    Lo scambio dei dati relativi a tali persone esposte è necessario qualora esse soggiornino per un periodo di tempo limitato in una determinata destinazione e, di conseguenza, le autorità competenti del SARR dello Stato membro di destinazione non siano in grado di contattarle e sottoporle a test durante la loro permanenza. Tale scambio di dati è altresì necessario qualora le autorità del SARR dello Stato membro di residenza siano competenti a contattare le persone esposte e a fornire loro ulteriori informazioni. In situazioni di questo tipo, e a condizione che tali persone abbiano a loro volta compilato un PLF, lo Stato membro che ha individuato un passeggero infetto e ha avviato le misure di tracciamento dei contatti dovrebbe usare la piattaforma di scambio PLF per inviare allarmi agli Stati membri di partenza iniziale o di ultima partenza o allo Stato membro di residenza di tali persone esposte. I dati personali scambiati in tali casi dovrebbero limitarsi a dati di identificazione e di contatto.

    (5)

    Al fine di garantire che i dati personali relativi ai passeggeri infetti e quelli relativi alle persone esposte siano chiaramente distinti, le autorità competenti del SARR dovrebbero indicare se i dati scambiati si riferiscono a un passeggero infetto o a una persona esposta.

    (6)

    Lo scambio dei dati personali delle persone esposte dovrebbe essere soggetto agli stessi requisiti in materia di protezione dei dati personali che si applicano allo scambio dei dati personali dei passeggeri infetti.

    (7)

    Le autorità competenti del SARR dovrebbero condividere i dati in loro possesso relativi alle tratte per le quali gli Stati membri raccolgono informazioni nei rispettivi PLF solo se ciò è necessario ai fini dell'identificazione delle persone esposte. È opportuno chiarire che gli Stati membri non sono tenuti a raccogliere informazioni per tutte le tratte di un viaggio.

    (8)

    In determinate situazioni è possibile che i sistemi PLF nazionali degli Stati membri siano temporaneamente indisponibili a causa di problemi tecnici. In tali casi le autorità competenti del SARR dovrebbero potersi scambiare attraverso la piattaforma di scambio PLF lo stesso insieme di dati personali proveniente da fonti diverse dai rispettivi PLF nazionali, in particolare proveniente dai vettori di trasporto, dal passeggero infetto o dalle persone esposte. La raccolta di dati personali provenienti da tali fonti dovrebbe essere basata sul diritto nazionale e rispettare il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio (5).

    (9)

    Nell'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2021/858 è definito l'insieme minimo di dati PLF da raccogliere attraverso il PLF nazionale, necessario per un efficace tracciamento dei contatti a livello transfrontaliero sulla base dei dati PLF. Nell'allegato I è opportuno chiarire che il luogo di partenza e il luogo di arrivo, come pure l'orario di partenza, non sono necessari qualora tali informazioni possano essere ricavate dal numero di identificazione del mezzo di trasporto, poiché tali informazioni sono sufficienti ai fini del tracciamento dei contatti.

    (10)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2017/253.

    (11)

    Conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725, il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato e ha formulato il suo parere il 13 luglio 2021.

    (12)

    Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero di cui all'articolo 18 della decisione n. 1082/2013/UE,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione di esecuzione (UE) 2017/253 è così modificata:

    1)

    all'articolo 2 bis, paragrafo 1, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «È istituita nell'ambito del SARR una piattaforma per lo scambio sicuro dei dati PLF dei passeggeri infetti e delle persone esposte (“piattaforma di scambio PLF”), al solo scopo del tracciamento dei contatti delle persone esposte al SARS-CoV-2 da parte delle autorità competenti del SARR e a integrazione della funzione di messaggistica selettiva presente in tale sistema.»;

    2)

    l'articolo 2 ter è così modificato:

    a)

    al paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «1.   Quando notificano un allarme nella piattaforma di scambio PLF, le autorità competenti del SARR dello Stato membro in cui è identificato il passeggero infetto trasmettono alle autorità competenti del SARR dello Stato membro di partenza iniziale o di residenza del passeggero infetto, se il luogo di residenza è diverso dal luogo di partenza iniziale, o allo Stato membro dell'ultima partenza del passeggero infetto, se lo Stato membro richiede la compilazione di un PLF solo per l'ultima tratta di un viaggio, i seguenti dati PLF:»;

    b)

    sono aggiunti i paragrafi seguenti:

    «1 bis.   Mediante la piattaforma di scambio PLF, le autorità competenti del SARR trasmettono inoltre i dati PLF di cui al paragrafo 1 relativi alle persone esposte alle autorità competenti del SARR dello Stato membro di partenza iniziale o di residenza di tali persone, o allo Stato membro dell'ultima partenza del passeggero infetto, se lo Stato membro richiede la compilazione di un PLF solo per l'ultima tratta di un viaggio, a condizione che tali dati siano stati raccolti nel contesto delle misure di tracciamento dei contatti adottate a seguito dell'identificazione di un passeggero infetto e a condizione che la trasmissione di tali dati sia necessaria ai fini del tracciamento dei contatti.

    ter.   Le autorità competenti del SARR che trasmettono i dati di cui ai paragrafi 1 e 1 bis indicano se tali dati si riferiscono a un passeggero infetto o a una persona esposta.»;

    c)

    il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Le autorità competenti del SARR dello Stato membro di partenza iniziale o dell'ultima partenza del passeggero infetto o della persona esposta possono trasmettere i dati PLF ricevuti a uno Stato membro di partenza diverso da quello dichiarato nel PLF come Stato membro di partenza nel caso in cui dispongano di informazioni supplementari indicanti lo Stato membro che dovrebbe effettuare il tracciamento dei contatti.»;

    d)

    il paragrafo 3 è così modificato:

    i)

    la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Se necessario per identificare le persone esposte, quando notificano un allarme nella piattaforma di scambio PLF le autorità competenti del SARR dello Stato membro in cui è identificato il passeggero infetto trasmettono alle autorità competenti del SARR di tutti gli Stati membri, in relazione a ciascuna tratta disponibile del viaggio di tale passeggero, i seguenti dati PLF:»;

    ii)

    le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    «a)

    luogo di partenza di ciascun trasporto interessato, a meno che non sia possibile risalire a tale luogo mediante le informazioni di cui alla lettera e);

    b)

    luogo di arrivo di ciascun trasporto interessato, a meno che non sia possibile risalire a tale luogo mediante le informazioni di cui alla lettera e);»;

    iii)

    la lettera g) è sostituita dalla seguente:

    «g)

    orario di partenza di ciascun trasporto interessato, a meno che non sia possibile risalire a tale orario mediante le informazioni di cui alla lettera e).»;

    e)

    è aggiunto il paragrafo seguente:

    «6.   Qualora il sistema PLF nazionale di uno Stato membro sia temporaneamente indisponibile, nel periodo di indisponibilità temporanea le autorità competenti del SARR dello Stato membro che ha raccolto i dati personali di cui ai paragrafi 1, 3 e 5 provenienti dai vettori di trasporto, dal passeggero infetto o dalla persona esposta sulla base del diritto nazionale possono trasmettere tali dati mediante la piattaforma di scambio PLF ai fini del tracciamento dei contatti.»;

    3)

    l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Fatto a Bruxelles, il 22 luglio 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 293 del 5.11.2013, pag. 1.

    (2)  Decisione di esecuzione (UE) 2021/858 della Commissione, del 27 maggio 2021, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2017/253 per quanto riguarda gli allarmi generati da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e il tracciamento dei contatti dei passeggeri identificati tramite i moduli di localizzazione dei passeggeri (GU L 188 del 28.5.2021, pag. 106).

    (3)  Decisione di esecuzione (UE) 2017/253 della Commissione, del 13 febbraio 2017, che stabilisce le procedure per la notifica degli allarmi nell'ambito del sistema di allarme rapido e di reazione istituito in relazione a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e per lo scambio delle informazioni, la consultazione e il coordinamento delle risposte a tali minacce a norma della decisione n. 1082/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 37 del 14.2.2017, pag. 23).

    (4)  Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) ha fornito orientamenti sulla definizione di «contatto stretto». Cfr. documento dell'ECDC dal titolo «Tracciamento dei contatti: gestione sanitaria pubblica dei soggetti, inclusi gli operatori sanitari, entrati in contatto con casi di Covid-19 nell'Unione europea — terzo aggiornamento», del 18 novembre 2020.

    (5)  Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).


    ALLEGATO

    L'allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2017/253 è così modificato:

    1)

    il punto 7 è soppresso;

    2)

    il punto 8 è così modificato:

    a)

    la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «le seguenti informazioni per ciascuna tratta di un viaggio per il quale lo Stato membro richiede la compilazione di un PLF:»;

    b)

    le lettere a) e b) sono sostituite dalle seguenti:

    «a)

    luogo di partenza, a meno che non sia possibile risalire a tale luogo mediante le informazioni di cui alla lettera f);

    b)

    luogo di arrivo, a meno che non sia possibile risalire a tale luogo mediante le informazioni di cui alla lettera f);»;

    c)

    la lettera e) è sostituita dalla seguente:

    «e)

    orario di partenza, a meno che non sia possibile risalire a tale orario mediante le informazioni di cui alla lettera f);».


    Top