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Document 32021D0857

    Decisione (UE) 2021/857 della Commissione del 27 maggio 2021 recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2021/625 per quanto riguarda la presa in considerazione di alcune imprese di investimento in ordine ai criteri di idoneità per l’appartenenza alla rete di rete di operatori principali dell’Unione

    C/2021/3739

    GU L 188 del 28.5.2021, p. 103–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2023; abrog. impl. da 32023D1602

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/857/oj

    28.5.2021   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    L 188/103


    DECISIONE (UE) 2021/857 DELLA COMMISSIONE

    del 27 maggio 2021

    recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2021/625 per quanto riguarda la presa in considerazione di alcune imprese di investimento in ordine ai criteri di idoneità per l’appartenenza alla rete di rete di operatori principali dell’Unione

    LA COMMISSIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,

    visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,

    visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (1),

    considerando quanto segue:

    (1)

    La partecipazione alle reti europee di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali è generalmente aperta agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e alle imprese di investimento autorizzate a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

    (2)

    Tra i criteri di idoneità per la partecipazione degli enti creditizi alla rete di operatori primari dell’Unione, l’articolo 4, lettera c), della decisione (UE, Euratom) 2021/625 della Commissione (4) indica la qualità di membro di una rete europea di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali. In considerazione dell’esperienza acquisita grazie alla qualità di membro di una rete europea di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali, le imprese di investimento autorizzate a esercitare attività di assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile a norma della direttiva 2014/65/UE dovrebbero essere anche idonee a far parte della rete di operatori primari dell’Unione. Tali attività sono rilevanti per i compiti dei membri della rete di operatori principali dell’Unione, che possono partecipare ad aste sulla base di un impegno irrevocabile e possono agire da capofila per operazioni sindacate volte all’assunzione a fermo di titoli di debito.

    (3)

    In conformità inoltre al nuovo quadro normativo applicabile alle imprese di investimento, in particolare al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), alcune imprese di investimento che esercitano attività di assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile a norma della direttiva 2014/65/UE dovrebbero essere classificate come enti creditizi a decorrere dal 26 giugno 2021. Ciononostante, fino a tale data e fino alla concessione dell’autorizzazione in quanto enti creditizi a norma del nuovo quadro normativo, tali imprese ricadrebbero provvisoriamente nella categoria delle imprese di investimento.

    (4)

    È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE, Euratom) 2021/625.

    (5)

    In considerazione della necessità di istituire il primo elenco di partecipanti alla rete di operatori principali dell’Unione, per il quale è già stato pubblicato un invito a presentare domande e la selezione è in corso, come anche del periodo transitorio a norma del nuovo quadro normativo e per motivi di certezza del diritto per i candidati interessati alla partecipazione alla rete di operatori principali dell’Unione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza e si applichi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 2021/625,

    HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

    Articolo 1

    La decisione (UE, Euratom) 2021/625 è così modificata:

    1)

    l’articolo 2 è così modificato:

    a)

    è inserito il seguente punto 3 bis):

    «“imprese di investimento”: le imprese di investimento quali definite all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*1);»;

    (*1)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).»;"

    b)

    il punto 5 è sostituito dal seguente:

    «“membri della rete di operatori principali”: qualsiasi ente creditizio o impresa di investimento che risponde ai criteri di idoneità stabiliti all’articolo 4 e compreso nell’elenco di cui all’articolo 11;»

    2)

    all’articolo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «La rete di operatori principali dell’Unione (“rete di operatori principali”) è un gruppo di enti creditizi e imprese di investimento di cui all’articolo 4, lettera b), punto ii), idonei a partecipare alle attività seguenti di assunzione di prestiti e gestione del debito della Commissione:»;

    3)

    l’articolo 4 è così modificato:

    a)

    la parte introduttiva è sostituita dalla seguente:

    «Possono entrare a far parte della rete di operatori principali gli enti creditizi e le imprese di investimento che rispondono ai criteri seguenti:»;

    b)

    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

    «b)

    sono soggetti alla vigilanza di un’autorità competente dell’Unione e sono autorizzati a esercitare l’attività propria di una delle seguenti tipologie:

    i)

    un ente creditizio in conformità alla direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2), o

    ii)

    un’impresa di investimento autorizzata a esercitare l’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o il collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile in conformità alla direttiva 2014/65/UE; e

    (*2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).»;"

    4)

    all’articolo 5, lettera e), il punto iii) è sostituito dal seguente:

    «iii)

    ciascun operatore principale informa immediatamente la Commissione di qualsiasi procedimento a suo carico aperto da un’autorità competente di uno Stato membro in riferimento all’attività svolta dall’operatore principale in quanto ente creditizio o impresa di investimento di cui all’articolo 4, lettera b), punto ii). Ciascun operatore principale informa la Commissione di qualsiasi misura o decisione presa in seguito a un procedimento di tale tipo;»;

    5)

    all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   Gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui all’articolo 4, lettera b), punto ii), interessati presentano alla Commissione una domanda di ammissione alla rete di operatori principali compilando e inviando il modulo di domanda e la lista di controllo allegata riguardante i criteri di idoneità, disponibili sul sito della Commissione.».

    Articolo 2

    La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

    Essa si applica a decorrere dal 17 aprile 2021.

    Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021

    Per la Commissione

    La presidente

    Ursula VON DER LEYEN


    (1)  GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.

    (2)  Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).

    (3)  Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).

    (4)  Decisione (UE, Euratom) 2021/625 della Commissione del 14 aprile 2021 relativa all’istituzione della rete di operatori principali e alla definizione dei criteri di idoneità per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate ai fini delle attività di assunzione di prestiti da parte della Commissione per conto dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 170).

    (5)  Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).


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