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Document 32021D0857
Commission Decision (EU) 2021/857 of 27 May 2021 amending Decision (EU, Euratom) 2021/625 as regards the inclusion of certain investment firms in the eligibility criteria for membership of the Union primary dealer network
Decisione (UE) 2021/857 della Commissione del 27 maggio 2021 recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2021/625 per quanto riguarda la presa in considerazione di alcune imprese di investimento in ordine ai criteri di idoneità per l’appartenenza alla rete di rete di operatori principali dell’Unione
Decisione (UE) 2021/857 della Commissione del 27 maggio 2021 recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2021/625 per quanto riguarda la presa in considerazione di alcune imprese di investimento in ordine ai criteri di idoneità per l’appartenenza alla rete di rete di operatori principali dell’Unione
C/2021/3739
GU L 188 del 28.5.2021, p. 103–105
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 23/08/2023; abrog. impl. da 32023D1602
28.5.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 188/103 |
DECISIONE (UE) 2021/857 DELLA COMMISSIONE
del 27 maggio 2021
recante modifica della decisione (UE, Euratom) 2021/625 per quanto riguarda la presa in considerazione di alcune imprese di investimento in ordine ai criteri di idoneità per l’appartenenza alla rete di rete di operatori principali dell’Unione
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell’energia atomica,
visto il regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell’Unione (1),
considerando quanto segue:
(1) |
La partecipazione alle reti europee di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali è generalmente aperta agli enti creditizi autorizzati a norma della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) e alle imprese di investimento autorizzate a norma della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). |
(2) |
Tra i criteri di idoneità per la partecipazione degli enti creditizi alla rete di operatori primari dell’Unione, l’articolo 4, lettera c), della decisione (UE, Euratom) 2021/625 della Commissione (4) indica la qualità di membro di una rete europea di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali. In considerazione dell’esperienza acquisita grazie alla qualità di membro di una rete europea di operatori principali in titoli sovrani o sovranazionali, le imprese di investimento autorizzate a esercitare attività di assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile a norma della direttiva 2014/65/UE dovrebbero essere anche idonee a far parte della rete di operatori primari dell’Unione. Tali attività sono rilevanti per i compiti dei membri della rete di operatori principali dell’Unione, che possono partecipare ad aste sulla base di un impegno irrevocabile e possono agire da capofila per operazioni sindacate volte all’assunzione a fermo di titoli di debito. |
(3) |
In conformità inoltre al nuovo quadro normativo applicabile alle imprese di investimento, in particolare al regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), alcune imprese di investimento che esercitano attività di assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile a norma della direttiva 2014/65/UE dovrebbero essere classificate come enti creditizi a decorrere dal 26 giugno 2021. Ciononostante, fino a tale data e fino alla concessione dell’autorizzazione in quanto enti creditizi a norma del nuovo quadro normativo, tali imprese ricadrebbero provvisoriamente nella categoria delle imprese di investimento. |
(4) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE, Euratom) 2021/625. |
(5) |
In considerazione della necessità di istituire il primo elenco di partecipanti alla rete di operatori principali dell’Unione, per il quale è già stato pubblicato un invito a presentare domande e la selezione è in corso, come anche del periodo transitorio a norma del nuovo quadro normativo e per motivi di certezza del diritto per i candidati interessati alla partecipazione alla rete di operatori principali dell’Unione, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza e si applichi retroattivamente a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione (UE, Euratom) 2021/625, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione (UE, Euratom) 2021/625 è così modificata:
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
2) |
all’articolo 3, la parte introduttiva è sostituita dalla seguente: «La rete di operatori principali dell’Unione (“rete di operatori principali”) è un gruppo di enti creditizi e imprese di investimento di cui all’articolo 4, lettera b), punto ii), idonei a partecipare alle attività seguenti di assunzione di prestiti e gestione del debito della Commissione:»; |
3) |
l’articolo 4 è così modificato:
|
4) |
all’articolo 5, lettera e), il punto iii) è sostituito dal seguente:
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5) |
all’articolo 12, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui all’articolo 4, lettera b), punto ii), interessati presentano alla Commissione una domanda di ammissione alla rete di operatori principali compilando e inviando il modulo di domanda e la lista di controllo allegata riguardante i criteri di idoneità, disponibili sul sito della Commissione.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Essa si applica a decorrere dal 17 aprile 2021.
Fatto a Bruxelles, il 27 maggio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1.
(2) Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull’accesso all’attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338).
(3) Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349).
(4) Decisione (UE, Euratom) 2021/625 della Commissione del 14 aprile 2021 relativa all’istituzione della rete di operatori principali e alla definizione dei criteri di idoneità per i mandati di capofila e capofila associato per operazioni sindacate ai fini delle attività di assunzione di prestiti da parte della Commissione per conto dell’Unione e della Comunità europea dell’energia atomica (GU L 131 del 16.4.2021, pag. 170).
(5) Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1).