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Document 32021D0680
Council Implementing Decision (EU) 2021/680 of 23 April 2021 amending Implementing Decision (EU) 2020/1344 granting temporary support under Regulation (EU) 2020/672 to the Republic of Cyprus to mitigate unemployment risks in the emergency following the COVID-19 outbreak
Decisione di esecuzione (UE) 2021/680 del Consiglio del 23 aprile 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19
Decisione di esecuzione (UE) 2021/680 del Consiglio del 23 aprile 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19
ST/7498/2021/INIT
GU L 144 del 27.4.2021, p. 19–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
27.4.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 144/19 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/680 DEL CONSIGLIO
del 23 aprile 2021
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) 2020/672 del Consiglio, del 19 maggio 2020, che istituisce uno strumento europeo di sostegno temporaneo per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza (SURE) a seguito dell’epidemia di COVID-19 (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1) |
Facendo seguito a una richiesta presentata da Cipro il 6 agosto 2020, il 25 settembre 2020 il Consiglio ha concesso a Cipro assistenza finanziaria sotto forma di un prestito dell’importo massimo di 479 070 000 EUR avente una scadenza media massima di 15 anni, al fine di integrare gli sforzi nazionali di Cipro volti ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e far fronte alle conseguenze socioeconomiche dell’epidemia per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. |
(2) |
Il prestito era volto ad essere utilizzato da Cipro per finanziare i regimi di riduzione dell’orario lavorativo, le misure analoghe e le misure di carattere sanitario e di cui all’articolo 3 della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 del Consiglio (2). |
(3) |
L’epidemia di COVID-19 continua ad avere ripercussioni negative su una parte significativa della forza lavoro a Cipro. Ciò ha determinato un aumento repentino e tuttora severo della spesa pubblica cipriota connessa alle misure di cui all’articolo 3, dalla lettera a) alla lettera e), lettere g) e h), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. |
(4) |
L’epidemia di COVID-19 e le misure straordinarie attuate da Cipro nel 2020 e nel 2021 per contenerla, nonché le relative ripercussioni socioeconomiche e sanitarie, hanno avuto e continuano ad avere un impatto drammatico sulle finanze pubbliche. Le previsioni d’autunno 2020 della Commissione prospettavano per Cipro un disavanzo pubblico e un debito pubblico pari rispettivamente al 6,1 % e al 112,6 % del prodotto interno lordo (PIL) entro la fine del 2020. Si prevede che nel 2021 il disavanzo pubblico e il debito pubblico di Cipro si ridurranno rispettivamente al 2,3 % e al 108,2 % del PIL. Secondo le previsioni intermedie d’inverno 2021 della Commissione il PIL di Cipro aumenterà del 3,2 % nel 2021. |
(5) |
Il 10 marzo 2021 Cipro ha richiesto un’ulteriore assistenza finanziaria dell’Unione di 124 700 000 EUR al fine di continuare a integrare gli sforzi nazionali profusi nel 2020 e nel 2021 per affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19 e le relative conseguenze socioeconomiche per i lavoratori dipendenti e i lavoratori autonomi. In particolare la richiesta riguarda le misure di cui ai considerando da 6 a 13. |
(6) |
La «legge 27(I)/2020» (3), la «legge 49(I)/2020» (4), la «legge 140(I)/2020» (5) e la «legge 36(I)2021» (6) hanno costituito la base per l’introduzione di una serie di atti normativi amministrativi mensili (7), che delineano misure finalizzate ad affrontare l’impatto dell’epidemia di COVID-19. Sulla base delle predette leggi le autorità hanno introdotto un «regime speciale di congedo», di cui all’articolo 3, lettera a), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344, che prevede compensazioni salariali per i genitori che lavorano nel settore privato e che hanno figli di età non superiore a 15 anni o figli di qualsiasi età con disabilità. Tale regime speciale di congedo può essere considerato analogo ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, poiché fornisce un sostegno al reddito ai lavoratori dipendenti e contribuisce a preservare l’occupazione evitando che i genitori che devono prendersi cura dei figli durante la chiusura delle scuole debbano porre fine al proprio rapporto di lavoro. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra febbraio 2020 e giugno 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo che va da gennaio 2021 a luglio 2021. |
(7) |
Inoltre la «legge 27(I)/2020», la «legge 49(I)/2020», la «legge 140(I)/2020» e la «legge36(I)2021» e una serie di atti normativi amministrativi mensili (8) hanno costituito la base per l’introduzione di un «regime a sostegno delle imprese che hanno dovuto sospendere completamente le attività», di cui all’articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali fino al 97 % per i lavoratori dipendenti delle imprese costrette a sospendere le loro attività; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell’occupazione. Le compensazioni coprono il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel 2018 (2019 per il periodo luglio 2020-agosto 2020), a seconda di quale valore sia superiore. L’importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e agosto 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo che va da settembre 2020 a luglio 2021. |
(8) |
Inoltre la «legge 27(I)/2020», la «legge 49(I)/2020», la «legge 140(I)/2020» e la «legge36(I)2021» e una serie di atti normativi amministrativi mensili (9) hanno costituito la base per «il regime a sostegno delle imprese in caso di sospensione parziale delle attività» di cui all’articolo 3, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti delle imprese che hanno subito un calo del fatturato a causa della crisi di COVID-19; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell’occupazione. Le compensazioni coprono il 60 % dello stipendio del lavoratore o il 60 % dei contributi di sicurezza sociale del lavoratore maturati nel 2018, a seconda di quale valore sia superiore. L’importo delle compensazioni è compreso tra un massimo di 1 214 EUR e un minimo di 360 EUR al mese. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo che va da gennaio 2021 a luglio 2021. |
(9) |
Inoltre la «legge 27(I)/2020», la «legge 49(I)/2020», la «legge 140(I)/2020» e la «legge36(I)2021» e una serie di atti normativi amministrativi (10) hanno costituito la base per il «regime speciale per i lavoratori autonomi» di cui all’articolo 3, lettera c), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni per i lavoratori autonomi che non possono esercitare alcuna attività ai sensi del decreto del ministro della Salute o di una decisione del Consiglio dei ministri. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo da luglio 2020 a luglio 2021. |
(10) |
La «legge 27(I)/2020», la «legge 49(I)/2020», la «legge 140(I)/2020» e la «legge36(I)2021» e una serie di atti normativi amministrativi (11) hanno costituito la base per il «regime speciale per le strutture ricettive e gli alloggi turistici» di cui all’articolo 3, lettera d), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali a sostegno dei lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti il cui datore di lavoro ha completamente sospeso le attività o ha subito un calo del fatturato superiore al 40 %. La partecipazione al regime è subordinata al mantenimento dell’occupazione. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra giugno 2020 e ottobre 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo che va da novembre 2020 a luglio 2021. |
(11) |
La «legge 27(I)/2020», la «legge 49(I)/2020», la «legge 140(I)/2020» e la «legge36(I)2021» e una serie di atti normativi amministrativi (12) hanno costituito la base per il «regime speciale a sostegno delle imprese attive nel settore del turismo, condizionate dal turismo o associate a imprese soggette all’obbligo di sospensione totale» di cui all’articolo 3, lettera e), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344. Tale regime prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore alberghiero e di altre imprese che forniscono alloggio ai turisti che hanno completamente sospeso le attività o che hanno subito un calo del fatturato superiore al 40 %, a differenza del 55 % previsto nel regime originario; tali compensazioni sono subordinate al mantenimento dell’occupazione. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra giugno 2020 e agosto 2020 ed è stata successivamente prorogata per coprire il periodo che va da settembre 2020 a luglio 2021. |
(12) |
Inoltre il «regime di sovvenzionamento» previsto dal «bilancio supplementare — quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza dell’epidemia di COVID-19» di cui all’articolo 3, lettera g), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 ha introdotto sovvenzioni per le imprese piccole e molto piccole e per i lavoratori autonomi che danno lavoro a un massimo di 50 dipendenti. È stata richiesta soltanto la parte di spesa relativa al sostegno ai lavoratori autonomi e alle società unipersonali. Tali sovvenzioni forniscono contributi forfettari per sostenere le spese d’esercizio delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi. Gli importi dei contributi forfettari sono stati riveduti per diverse categorie di imprese in funzione del numero di dipendenti. Sono state inoltre concordate sovvenzioni per le imprese che hanno sospeso le loro attività da marzo 2020, per un importo di 10 000 EUR fino a un massimo di nove dipendenti e 15 000 EUR oltre i nove dipendenti. Il regime di sovvenzionamento può essere considerato una misura analoga ai regimi di riduzione dell’orario lavorativo ai sensi del regolamento (UE) 2020/672, in quanto mira a proteggere i lavoratori autonomi o categorie simili di lavoratori dalla riduzione o dalla perdita di reddito. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra aprile 2020 e maggio 2020 ed è stata prorogata e modificata per il mese di novembre 2020. |
(13) |
Cipro ha inoltre ulteriormente prorogato una misura di carattere sanitario finalizzata ad affrontare l’epidemia di COVID-19 e prevista dalla «legge 27(I)/2020», dalla «legge 49(I)/2020», dalla «legge 140(I)/2020» e dalla «legge36(I)2021» e da atti normativi amministrativi (13). In particolare il «regime di prestazioni di malattia» di cui all’articolo 3, lettera h), della decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 prevede compensazioni salariali per i lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi, a condizione che siano classificati come soggetti vulnerabili in base a un elenco pubblicato dal ministero della Salute, messi in quarantena dalle autorità o infettati dalla COVID-19. La misura era inizialmente in vigore per il periodo compreso tra marzo 2020 e giugno 2020 ed è stata prorogata per coprire il periodo che va da novembre 2020 a luglio 2021. |
(14) |
Cipro soddisfa le condizioni per richiedere l’assistenza finanziaria di cui all’articolo 3 del regolamento (UE) 2020/672. Cipro ha fornito alla Commissione le opportune evidenze del fatto che la spesa pubblica effettiva e programmata è aumentata di 742 040 000 EUR a decorrere dal 1o febbraio 2020 a causa delle misure nazionali adottate in risposta agli effetti socioeconomici dell’epidemia di COVID-19. Ciò costituisce un aumento repentino e severo perché connesso anche alla proroga di misure nazionali esistenti direttamente connesse a un regime di riduzione dell’orario lavorativo e a misure analoghe di cui beneficia una parte significativa delle imprese e della forza lavoro a Cipro. Cipro intende finanziare 138 270 000 EUR dell’aumento della spesa mediante fondi dell’Unione. |
(15) |
Conformemente all’articolo 6 del regolamento (UE) 2020/672, la Commissione ha consultato Cipro e ha verificato l’aumento repentino e severo della spesa pubblica effettiva e programmata direttamente connessa a regimi di riduzione dell’orario lavorativo e misure analoghe, nonché il ricorso alle pertinenti misure di carattere sanitario in relazione all’epidemia di COVID-19 cui si fa riferimento nella richiesta di Cipro del 10 marzo 2021. |
(16) |
Come richiesto da Cipro il 10 marzo 2021, la misura di carattere sanitario di cui al considerando 13 ammonta a 440 000 EUR. |
(17) |
È pertanto opportuno fornire assistenza finanziaria per aiutare Cipro a far fronte agli effetti socioeconomici delle gravi perturbazioni economiche causate dall’epidemia di COVID-19. La Commissione dovrebbe adottare le decisioni riguardanti la scadenza, l’importo e l’erogazione di rate e quote in stretta collaborazione con le autorità nazionali. |
(18) |
Cipro e la Commissione dovrebbero tenere conto della presente decisione nell’accordo di prestito di cui all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2020/672. |
(19) |
La presente decisione non dovrebbe pregiudicare l’esito di eventuali procedimenti in materia di distorsioni del funzionamento del mercato interno, che potrebbero essere in particolare promossi a norma degli articoli 107 e 108 del trattato. Essa non dispensa gli Stati membri dall’obbligo di comunicare alla Commissione i casi di potenziali aiuti di Stato a norma dell’articolo 108 del trattato. |
(20) |
È opportuno che Cipro informi periodicamente la Commissione in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate, affinché quest’ultima possa valutare in quale misura lo Stato membro abbia dato esecuzione a tali spese. |
(21) |
La decisione di fornire assistenza finanziaria è stata adottata tenendo conto delle esigenze attuali e attese di Cipro e delle richieste di assistenza finanziaria a norma del regolamento (UE) 2020/672 già presentate o programmate da altri Stati membri, applicando nel contempo i principi di parità di trattamento, solidarietà, proporzionalità e trasparenza, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 è così modificata:
1) |
l’articolo 2 è così modificato:
|
2) |
l’articolo 3 è sostituito dal seguente: «Articolo 3 Cipro può finanziare le misure seguenti:
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3) |
l’articolo 4 è sostituito dal seguente: «Articolo 4 1. Cipro informa la Commissione, entro il 30 marzo 2021 e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione. 2. Qualora le misure di cui all’articolo 3 siano basate sulla spesa pubblica programmata e siano state oggetto di una decisione di esecuzione che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2020/1344, Cipro informa la Commissione, entro sei mesi dalla data di adozione della decisione di esecuzione di modifica e successivamente ogni sei mesi, in merito all’esecuzione delle spese pubbliche programmate fino alla loro completa esecuzione.». |
Articolo 2
La Repubblica di Cipro è destinataria della presente decisione.
La presente decisione ha effetto dalla data della sua notifica al destinatario.
Articolo 3
La presente decisione sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 23 aprile 2021
Per il Consiglio
Il presidente
A. P. ZACARIAS
(1) GU L 159 del 20.5.2020, pag. 1.
(2) Decisione di esecuzione (UE) 2020/1344 del Consiglio, del 25 settembre 2020, che concede alla Repubblica di Cipro sostegno temporaneo a norma del regolamento (UE) 2020/672 per attenuare i rischi di disoccupazione nello stato di emergenza a seguito dell’epidemia di COVID-19 (GU L 314 del 29.9.2020, pag. 13).
(3) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4748, 27.3.2020.
(4) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4756, 26.5.2020.
(5) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4780, 12.10.2020.
(6) Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.4823, 30.3.2021.
(7) «Atti normativi amministrativi 127/148/151/184/192/212/213/235/2020», prorogati con gli «atti normativi amministrativi 20/88/2021».
(8) «Atti normativi amministrativi 130/148/151/187/212/213/238/243/271/273/2020», prorogati con gli «atti normativi amministrativi 319/395/421/501/536/634/2020 e 15/83/2021».
(9) «Atti normativi amministrativi 131/148/151/188/212/213/239/2020», prorogati con gli «atti amministrativi normativi 16/84/2021».
(10) «Atti normativi amministrativi 129/148/151/186/213/237/322/2020», prorogati con gli «atti amministrativi normativi 398/423/503/538/636/2020 e 18/86/2021».
(11) «Atti normativi amministrativi 269/317/2020, prorogati con gli «atti normativi amministrativi 393/418/498/533/631/2020 e 13/81/2021».
(12) «Atti normativi amministrativi 270/318/2020», prorogati con gli «atti normativi amministrativi 394/419/499/534/632/2020 e 14/82/2021».
(13) «Atti normativi amministrativi 128/148/151/185/212/236/2020», prorogati con gli «atti normativi amministrativi 637/2020 e 19/87/2021».