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Document 32021D0542

Decisione (PESC) 2021/542 del Consiglio del 26 marzo 2021 che modifica la decisione (PESC) 2020/472 relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI)

ST/6524/2021/INIT

GU L 108 del 29.3.2021, p. 57–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2021/542/oj

29.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 108/57


DECISIONE (PESC) 2021/542 DEL CONSIGLIO

del 26 marzo 2021

che modifica la decisione (PESC) 2020/472 relativa a un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 42, paragrafo 4, e l’articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

considerando quanto segue:

(1)

Il 31 marzo 2020 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2020/472 (1), che ha istituito un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI).

(2)

Nel contesto della revisione strategica dell’operazione, il comitato politico e di sicurezza ha convenuto che EUNAVFOR MED IRINI debba essere prorogata fino al 31 marzo 2023.

(3)

È opportuno precisare ulteriormente le disposizioni per lo smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati al momento dell’attuazione dell’embargo sulle armi imposto dall’ONU nei confronti della Libia, compresi il deposito, la distruzione o il trasferimento dei prodotti sequestrati verso uno Stato membro o terzi, conformemente alla risoluzione 2292 (2016) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite.

(4)

A norma dell’articolo 5 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato sul funzionamento dell’Unione europea, la Danimarca non partecipa all’elaborazione e all’attuazione di decisioni e azioni dell’Unione che hanno implicazioni nel settore della difesa. La Danimarca non partecipa pertanto all’adozione della presente decisione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione e non partecipa al finanziamento della presente operazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione (PESC) 2020/472 è così modificata:

1)

all’articolo 2, il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

«5.   In considerazione dei requisiti operativi eccezionali e su invito di uno Stato membro, EUNAVFOR MED IRINI può deviare le imbarcazioni verso i porti di tale Stato membro e smaltire le armi e il materiale connesso sequestrati a norma del paragrafo 3, anche mediante deposito, distruzione o trasferimento a uno Stato membro o a terzi. I porti verso i quali le imbarcazioni possono essere deviate sono indicati nel piano operativo.

Il comitato dello strumento europeo per la pace decide, su proposta del comandante dell’operazione dell’UE, in merito alla destinazione finale delle armi e del materiale connesso sequestrati, compresi il deposito, la distruzione o il trasferimento all’interno dell’Unione. Tuttavia, il trasferimento all’esterno dell’Unione di prodotti sequestrati, conformemente alla UNSCR 2292 (2016), è deciso, su proposta del comandante dell’operazione dell’UE, dal comitato politico e di sicurezza (CPS), a meno che uno Stato membro non chieda che la questione sia deferita al Consiglio. Tale trasferimento al di fuori dell’Unione di prodotti sequestrati rispetta i principi stabiliti nella posizione comune 2008/944/PESC (*1) del Consiglio ed è conforme alle norme nazionali e alle procedure applicabili in materia di controlli sulle esportazioni di armi; sono fatte salve le condizioni e le salvaguardie stabilite rispettivamente dal CPS o dal Consiglio, tenendo debitamente conto delle procedure previste dalla decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio (*2), in particolare la metodologia relativa ai rischi e alle salvaguardie; e non include materiali o piattaforme militari concepiti per l’uso letale della forza.

Uno Stato membro che presta assistenza a EUNAVFOR MED IRINI nello smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati si impegna a completare quanto prima le procedure necessarie per consentire lo smaltimento dei prodotti sequestrati, nell’ambito del diritto e delle procedure nazionali. EUNAVFOR MED IRINI fornisce a tale Stato membro un certificato di smaltimento.

Lo strumento europeo per la pace sostiene i costi di deposito e di smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati da EUNAVFOR MED IRINI nel suo teatro delle operazioni, compresi i costi connessi ai necessari servizi portuali. Lo strumento europeo per la pace sostiene inoltre i costi di eventuali responsabilità finanziarie derivanti dalla deviazione di un’imbarcazione o dalle successive azioni fino al trasporto, al deposito e allo smaltimento dei prodotti sequestrati, tranne in caso di negligenza grave o comportamento doloso da parte dello Stato membro che presta assistenza nello smaltimento o di uno dei suoi agenti. Qualsiasi entrata derivante a uno Stato membro dallo smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati è trasferita allo strumento europeo per la pace, tenendo debitamente conto delle pertinenti procedure amministrative o giudiziarie nazionali di tale Stato membro.

EUNAVFOR MED IRINI, rappresentata dal comandante dell’operazione dell’Unione, può concludere, con le autorità competenti di uno Stato membro che presta assistenza nella deviazione di un’imbarcazione o nello smaltimento delle armi e del materiale connesso sequestrati, un accordo amministrativo ai fini dell’attuazione del presente paragrafo.

Il presente paragrafo si applica ai procedimenti di sequestro e smaltimento in corso.

(*1)  Posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell’8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari (GU L 335 del 13.12.2008, pag. 99)."

(*2)  Decisione (PESC) 2021/509 del Consiglio, del 22 marzo 2021, che istituisce uno strumento europeo per la pace e abroga la decisione (PESC) 2015/528 (GU L 102 del 24.3.3021, pag. 14).»;"

2)

all’articolo 13 è aggiunto il seguente paragrafo:

«3.   Per il periodo dal 1o aprile 2021 al 31 marzo 2023 l’importo di riferimento per i costi comuni di EUNAVFOR MED IRINI è pari a 16 900 000 EUR. La percentuale dell’importo di riferimento di cui all’articolo 46, paragrafo 2, della decisione (PESC) 2021/509 è pari al 10 % in impegni e al 10 % in pagamenti.»;

3)

all’articolo 15, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   EUNAVFOR MED IRINI termina il 31 marzo 2023.».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell’adozione.

Fatto a Bruxelles, il 26 marzo 2021

Per il Consiglio

Il presidente

A. P. ZACARIAS


(1)  Decisione (PESC) 2020/472 del Consiglio, del 31 marzo 2020, su un’operazione militare dell’Unione europea nel Mediterraneo (EUNAVFOR MED IRINI) (GU L 101 dell’1.4.2020, pag. 4).


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