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Document 32021D0482
Council Decision (CFSP) 2021/482 of 22 March 2021 amending Decision 2013/184/CFSP concerning restrictive measures against Myanmar/Burma
Decisione (PESC) 2021/482 del Consiglio del 22 marzo 2021 che modifica la decisione 2013/184/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania
Decisione (PESC) 2021/482 del Consiglio del 22 marzo 2021 che modifica la decisione 2013/184/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania
ST/6789/2021/INIT
GU L 99I del 22.3.2021, p. 37–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
22.3.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
LI 99/37 |
DECISIONE (PESC) 2021/482 DEL CONSIGLIO
del 22 marzo 2021
che modifica la decisione 2013/184/PESC, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 29,
vista la proposta dell’alto rappresentante dell’Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 22 aprile 2013 il Consiglio ha adottato la decisione 2013/184/PESC (1), relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania. |
(2) |
Il 22 febbraio 2021 il Consiglio ha adottato conclusioni in cui ha condannato con la massima fermezza il colpo di Stato militare perpetrato in Myanmar/Birmania il 1o febbraio 2021. Ha chiesto la distensione della situazione di crisi attraverso la fine immediata dello stato di emergenza, il ripristino del governo civile legittimo e l’apertura del neoeletto parlamento. |
(3) |
Il Consiglio ha inoltre invitato le autorità militari a rilasciare il presidente, il consigliere di Stato e tutti coloro che sono stati detenuti o arrestati in relazione al colpo di Stato. Ha insistito sulla necessità di assicurare le telecomunicazioni senza restrizioni, di garantire le libertà di espressione, di associazione e di riunione, nonché l’accesso alle informazioni, e di rispettare lo Stato di diritto e i diritti umani. Ha condannato la repressione militare e di polizia contro manifestanti pacifici, chiedendo nel contempo che le autorità esercitino la massima moderazione e che tutte le parti si astengano dalla violenza in linea con il diritto internazionale. |
(4) |
Le conclusioni del Consiglio sottolineano la disponibilità dell’Unione ad adottare misure restrittive in risposta al colpo di Stato militare. |
(5) |
Tenuto conto della gravità della situazione, il Consiglio ritiene che i criteri di designazione debbano essere modificati per consentire l’applicazione di misure restrittive mirate nei confronti delle persone fisiche e giuridiche, delle entità e degli organismi le cui attività compromettono la democrazia e lo Stato di diritto in Myanmar/Birmania, nonché delle persone giuridiche, delle entità e degli organismi di proprietà o sotto il controllo delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), o che generano entrate a favore delle forze armate del Myanmar (Tatmadaw), forniscono loro sostegno o ne traggono vantaggio, contribuendo in tal modo ad attività che compromettono la democrazia e lo Stato di diritto o a gravi violazioni dei diritti umani in Myanmar/Birmania o traendone vantaggio. |
(6) |
Tenuto conto della situazione in Myanmar/Birmania, è opportuno modificare il titolo della decisione 2013/184/PESC. |
(7) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione 2013/184/PESC, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2013/184/PESC è così modificata:
1) |
il titolo è sostituito dal seguente: «Decisione 2013/184/PESC del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Myanmar/Birmania»; |
2) |
l’articolo 5, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «A rticolo 5 1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per impedire l’ingresso o il transito nel loro territorio:
elencate nell’allegato.»; |
3) |
l’articolo 6, paragrafo 1, è sostituito dal seguente: «Articolo 6 1. Sono congelati tutti i fondi e le risorse economiche appartenenti a, o posseduti, detenuti o controllati da:
elencati nell’allegato.»; |
4) |
è aggiunto l’articolo seguente: «Articolo 6 bis 1. In deroga all’articolo 6, paragrafi 1 e 2, le autorità competenti di uno Stato membro possono autorizzare lo svincolo di taluni fondi o risorse economiche congelati appartenenti a una persona fisica o giuridica, un’entità o un organismo elencati nell’allegato, o la messa a disposizione di taluni fondi o risorse economiche a favore di una persona fisica o giuridica, di un’entità o di un organismo elencati nell’allegato, alle condizioni che le autorità competenti ritengono appropriate, dopo aver stabilito che la fornitura di tali fondi o risorse economiche è necessaria per scopi umanitari, come fornire o facilitare la prestazione di assistenza, comprese forniture mediche, e generi alimentari, per il trasferimento di operatori umanitari e relativa assistenza o per evacuazioni dal Myanmar/Birmania. 2. Lo Stato membro interessato informa gli altri Stati membri e la Commissione delle autorizzazioni concesse a norma del presente articolo entro quattro settimane dal loro rilascio.». |
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2021
Per il Consiglio
Il presidente
J. BORRELL FONTELLES
(1) Decisione 2013/184/PESC del Consiglio, del 22 aprile 2013, relativa a misure restrittive nei confronti del Myanmar/Birmania e che abroga la decisione 2010/232/PESC (GU L 111 del 23.4.2013, pag. 75).