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Document 32021D0157
Commission Implementing Decision (EU) 2021/157 of 9 February 2021 amending Implementing Decision (EU) 2019/1616 as regards industrial valves, welding procedures, equipment for refrigerating systems and heat pumps, shell boilers, metallic industrial piping, copper and copper alloys, LPG equipment and accessories and safety devices for protection against excessive pressure
Decisione di esecuzione (UE) 2021/157 della Commissione del 9 febbraio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto riguarda le valvole industriali, i procedimenti di saldatura, le attrezzature per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore, le caldaie a tubi da fumo, le tubazioni industriali metalliche, il rame e le leghe di rame, le attrezzature e gli accessori per GPL e i dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni
Decisione di esecuzione (UE) 2021/157 della Commissione del 9 febbraio 2021 che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto riguarda le valvole industriali, i procedimenti di saldatura, le attrezzature per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore, le caldaie a tubi da fumo, le tubazioni industriali metalliche, il rame e le leghe di rame, le attrezzature e gli accessori per GPL e i dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni
C/2021/857
GU L 46 del 10.2.2021, p. 40–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
10.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 46/40 |
DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2021/157 DELLA COMMISSIONE
del 9 febbraio 2021
che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 per quanto riguarda le valvole industriali, i procedimenti di saldatura, le attrezzature per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore, le caldaie a tubi da fumo, le tubazioni industriali metalliche, il rame e le leghe di rame, le attrezzature e gli accessori per GPL e i dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni
LA COMMISSIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea,
visto il regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (1), in particolare l’articolo 10, paragrafo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
A norma dell’articolo 12 della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (2) le attrezzature a pressione e gli insiemi di cui all’articolo 4, paragrafi 1 e 2, di tale direttiva che sono conformi alle norme armonizzate o a parti di esse i cui riferimenti sono stati pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza di tali norme o parti di esse di cui all’allegato I di tale direttiva. |
(2) |
Con il mandato M/071 dell’1 agosto 1994 la Commissione ha chiesto al Comitato europeo di normazione (CEN) di redigere, per le attrezzature a pressione, norme di prodotto e norme orizzontali a sostegno della direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3). Tale direttiva è stata sostituita dalla direttiva 2014/68/UE senza che venissero modificati i requisiti essenziali di sicurezza di cui all’allegato I della direttiva 97/23/CE. |
(3) |
In base alle richieste di cui al mandato M/071 e per rispecchiare lo stato dell’arte il CEN ha rivisto e modificato alcune delle norme armonizzate esistenti. In particolare il CEN ha rivisto le norme armonizzate EN ISO 4126-3:2006, EN 12542:2010 e EN 13175:2014, adottando di conseguenza le norme armonizzate EN ISO 4126-3:2020 per i dispositivi di sicurezza, EN 12542:2020 e EN 13175:2019+A1:2020 per le attrezzature e gli accessori per GPL; la norma armonizzata EN 12735-1:2016, adottando di conseguenza la norma armonizzata EN 12735-1:2020 per il rame e le leghe di rame; e la norma armonizzata EN 12953-5:2002, adottando di conseguenza la norma armonizzata EN 12953-5:2020 per le caldaie a tubi da fumo. Il CEN ha inoltre rivisto le norme armonizzate EN 14276-1:2006+A1:2011 e EN 14276-2:2007+A1:2011, adottando di conseguenza le norme armonizzate EN 14276-1:2020 e EN 14276-2:2020 per le attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore; nonché la norma armonizzata EN ISO 15620:2000, adottando di conseguenza la norma armonizzata EN ISO 15620:2019 per la saldatura. |
(4) |
Inoltre il CEN ha rivisto e modificato una serie di norme armonizzate per le valvole industriali. In particolare, il CEN ha modificato le norme armonizzate EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006 e EN ISO 21787:2006. Ha rivisto anche la norma armonizzata EN 16767:2016 adottando di conseguenza la norma armonizzata EN 16767:2020 per le valvole industriali. |
(5) |
Il CEN ha inoltre modificato le norme armonizzate EN 13480-2:2017 e EN 13480-3:2017 per le tubazioni industriali metalliche. |
(6) |
Unitamente al CEN la Commissione ha valutato la conformità delle norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN al mandato M/071. |
(7) |
Le norme relative alle attrezzature a pressione modificate o riviste dal CEN soddisfano i requisiti cui intendono riferirsi, indicati nell’allegato I della direttiva 2014/68/UE. È pertanto opportuno pubblicare i riferimenti di tali norme nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. |
(8) |
È opportuno pubblicare i riferimenti delle versioni modificate o riviste delle norme EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-2:2017, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 e EN ISO 4126-3:2006. È pertanto necessario ritirare dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (4) i riferimenti delle norme EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 e EN ISO 4126-3:2006. |
(9) |
Al fine di concedere ai fabbricanti il tempo sufficiente per adeguare i loro prodotti alle versioni modificate o rivedute delle norme armonizzate per le valvole industriali, i procedimenti di saldatura, le attrezzature per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore, le caldaie a tubi da fumo, le tubazioni industriali metalliche, il rame e le leghe di rame, le attrezzature e gli accessori per GPL e i dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrappressioni, è necessario rinviare il ritiro dei riferimenti a tali norme. |
(10) |
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione (5) elenca i riferimenti delle norme armonizzate redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE. È opportuno includere in tale allegato i riferimenti delle norme armonizzate EN ISO 4126-3:2020, EN 12542:2020, EN 12735-1:2020, EN 12953-5:2020, EN 13175:2019+A1:2020, EN 13480-3:2017, EN 13480-3:2017/A2:2020, EN 13480-3:2017/A3:2020, EN 14276-1:2020, EN 14276-2:2020, EN ISO 15620:2019, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16135:2006/A1:2019, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16136:2006/A1:2019, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16137:2006/A1:2019, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16138:2006/A1:2019, EN ISO 16139:2006, EN ISO 16139:2006/A1:2019, EN 16767:2020, EN ISO 21787:2006 e EN ISO 21787:2006/A1:2019. |
(11) |
Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 figurano i riferimenti delle norme armonizzate elaborate a sostegno della direttiva 2014/68/UE che sono ritirati dalla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È opportuno includere in tale allegato i riferimenti delle norme armonizzate EN 12542:2010, EN 12735-1:2016, EN 12953-5:2002, EN 13175:2014, EN 13480-3:2017, EN 14276-1:2006+A1:2011, EN 14276-2:2007+A1:2011, EN 16767:2016, EN ISO 15620:2000, EN ISO 16135:2006, EN ISO 16136:2006, EN ISO 16137:2006, EN ISO 16138:2006, EN ISO 16139:2006, EN ISO 21787:2006 e EN ISO 4126-3:2006. |
(12) |
I riferimenti della norma armonizzata EN 13480-2:2017 e i riferimenti delle relative modifiche EN 13480-2:2017/A1:2018, EN 13480-2:2017/A2:2018 e EN 13480-2:2017/A3:2018 sono inclusi nell’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616. Sono state apportate ulteriori modifiche alla norma EN 13480-2:2017. È opportuno sostituire la voce in questione in tale allegato, aggiungendo il riferimento della modifica EN 13480-2:2017/A7:2020. |
(13) |
È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione di esecuzione (UE) 2019/1616. |
(14) |
La conformità a una norma armonizzata conferisce una presunzione di conformità ai corrispondenti requisiti essenziali di cui alla normativa di armonizzazione dell’Unione a decorrere dalla data di pubblicazione del riferimento di tale norma nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore il giorno della pubblicazione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è modificato conformemente all’allegato I della presente decisione.
Articolo 2
L’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è modificato conformemente all’allegato II della presente decisione.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 2021
Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN
(1) GU L 316 del 14.11.2012, pag. 12.
(2) Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164).
(3) Direttiva 97/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 maggio 1997, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione (GU L 181 del 9.7.1997, pag. 1).
(4) GU C 326 del 14.9.2018, pag. 94.
(5) Decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 della Commissione, del 27 settembre 2019, relativa alle norme armonizzate per le attrezzature a pressione redatte a sostegno della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 250 del 30.9.2019, pag. 95).
ALLEGATO I
L’allegato I della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 è così modificato:
1) |
la voce 11 è sostituita dalla seguente:
|
2) |
sono aggiunte le seguenti voci:
|
ALLEGATO II
Nell’allegato II della decisione di esecuzione (UE) 2019/1616 sono aggiunte le seguenti voci:
N. |
Riferimento della norma |
Data di ritiro |
«22. |
EN 12542:2010 Attrezzature e accessori per GPL — Serbatoi fissi cilindrici di acciaio saldato, per gas di petrolio liquefatti (GPL), prodotti in serie, di capacità geometrica fino a 13 m3 — Progettazione e fabbricazione |
10 agosto 2022 |
23. |
EN 12735-1:2016 Rame e leghe di rame — Tubi di rame tondi senza saldatura per condizionamento e refrigerazione — Parte 1: Tubi per sistemi di tubazioni |
10 agosto 2022 |
24. |
EN 12953-5:2002 Caldaie a tubi da fumo — Parte 5: Controllo di produzione, documentazione e marcatura delle parti in pressione della caldaia |
10 agosto 2022 |
25. |
EN 13175:2014 Attrezzature e accessori per GPL — Specifiche e prove delle valvole e degli accessori dei serbatoi per gas di petrolio liquefatto (GPL) |
10 agosto 2022 |
26. |
EN 13480-3:2017 Tubazioni industriali metalliche — Parte 3: Progettazione e calcolo |
10 agosto 2022 |
27. |
EN 14276-1:2006+A1:2011 Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore — Parte 1: Recipienti — Requisiti generali |
10 agosto 2022 |
28. |
EN 14276-2:2007+A1:2011 Attrezzature a pressione per sistemi di refrigerazione e per pompe di calore — Parte 2: Tubazioni — Requisiti generali |
10 agosto 2022 |
29. |
EN 16767:2016 Valvole industriali — Valvole di ritegno di acciaio e di ghisa |
10 agosto 2022 |
30. |
EN ISO 15620:2000 Saldatura — Saldatura ad attrito dei materiali metallici (ISO 15620:2000) |
10 agosto 2022 |
31. |
EN ISO 16135:2006 Valvole industriali — Valvole a sfera di materiali termoplastici (ISO 16135:2006) |
10 agosto 2022 |
32. |
EN ISO 16136:2006 Valvole industriali — Valvole a farfalla di materiali termoplastici (ISO 16136:2006) |
10 agosto 2022 |
33. |
EN ISO 16137:2006 Valvole industriali — Valvole di ritegno di materiali termoplastici (ISO 16137:2006) |
10 agosto 2022 |
34. |
EN ISO 16138:2006 Valvole industriali — Valvole a membrana di materiali termoplastici (ISO 16138:2006) |
10 agosto 2022 |
35. |
EN ISO 16139:2006 Valvole industriali — Valvole a saracinesca di materiali termoplastici (ISO 16139:2006) |
10 agosto 2022 |
36. |
EN ISO 21787:2006 Valvole industriali — Valvole a globo di materiali termoplastici (ISO 21787:2006) |
10 agosto 2022 |
37. |
EN ISO 4126-3:2006 Dispositivi di sicurezza per la protezione contro le sovrapressioni — Parte 3: Valvole di sicurezza in combinazione con dispositivi di sicurezza a disco di rottura (ISO 4126-3:2006) |
10 agosto 2022» |