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Document 32021D0124
Decision (EU) 2021/124 of the European Central Bank of 29 January 2021 amending Decision (EU) 2019/1311 on a third series of targeted longer-term refinancing operations (ECB/2021/3)
Decisione (UE) 2021/124 della Banca centrale europea del 29 gennaio 2021 che modifica la Decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2021/3)
Decisione (UE) 2021/124 della Banca centrale europea del 29 gennaio 2021 che modifica la Decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2021/3)
GU L 38 del 3.2.2021, p. 93–111
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
In force
3.2.2021 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 38/93 |
DECISIONE (UE) 2021/124 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
del 29 gennaio 2021
che modifica la Decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2021/3)
IL CONSIGLIO DIRETTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell’Unione europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 127, paragrafo 2,
visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare il primo trattino dell’articolo 3.1, nonché l’articolo 12.1, il secondo trattino dell’articolo 18.1 e il secondo trattino dell’articolo 34.1,
visto l’indirizzo (UE) 2015/510 della Banca centrale europea, del 19 dicembre 2014, sull’attuazione del quadro di riferimento della politica monetaria dell’Eurosistema (indirizzo sulle caratteristiche generali) (BCE/2014/60) (1),
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, dell’indirizzo (UE) 2015/510 (BCE/2014/60), il Consiglio direttivo può, in ogni momento, modificare lo strumentario, i singoli strumenti, le condizioni, i criteri e le procedure per l’attuazione delle operazioni di politica monetaria dell’Eurosistema. |
(2) |
Il 22 luglio 2019, nel perseguimento del proprio mandato di mantenimento della stabilità dei prezzi e per preservare condizioni favorevoli di erogazione del credito bancario e sostenere l’orientamento accomodante della politica monetaria negli Stati membri la cui moneta è l’euro, il Consiglio direttivo ha adottato la decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea (BCE/2019/21) (2). Tale decisione prevede una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (OMRLT-III) da effettuarsi nel periodo compreso tra settembre 2019 e marzo 2021. |
(3) |
Il 12 marzo 2020, al fine di sostenere il credito bancario a quanti sono stati maggiormente colpiti dall’epidemia della malattia correlata al coronavirus (COVID-19), in particolare le piccole e medie imprese, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare alcuni parametri fondamentali delle OMRLT-III. Inoltre, il 30 aprile 2020, al fine di sostenere maggiormente l’erogazione del credito a famiglie e imprese nel far fronte alle diffuse perturbazioni economiche e alla maggiore incertezza, il Consiglio direttivo ha deciso di modificare ulteriormente tali parametri. La Decisione (UE) 2020/407 della Banca centrale europea (BCE/2020/13) (3) e la Decisione (UE) 2020/614 della Banca centrale europea (BCE/2020/25) (4) danno attuazione a tali modifiche. |
(4) |
Il 10 dicembre 2020, il Consiglio direttivo ha deciso di adottare misure supplementari di politica monetaria dirette a contribuire a preservare condizioni di finanziamento favorevoli durante la pandemia, sostenendo il flusso del credito a tutti i settori dell’economia, sorreggendo l’attività economica e salvaguardando la stabilità dei prezzi nel medio termine. Nell’ambito di tali misure, il Consiglio direttivo ha deciso di ricalibrare ulteriormente le condizioni delle OMRLT-III. In particolare, ha deciso di estendere fino a giugno 2022 il periodo durante il quale si applicheranno condizioni considerevolmente più favorevoli, di condurre tre operazioni aggiuntive tra giugno e dicembre 2021, nonché di incrementare l’ammontare totale che le controparti dell’Eurosistema potranno ottenere in prestito nelle OMRLT-III dal 50 % al 55 % delle rispettive consistenze di prestiti idonei. Al fine di incentivare le banche a sostenere l’attuale livello di credito bancario, il Consiglio direttivo ha inoltre stabilito che l’estensione delle condizioni più favorevoli delle OMRLT-III al giugno 2022 saranno offerte soltanto alle banche che raggiungono un nuovo obiettivo in termini di volume dei prestiti erogati. |
(5) |
Il Consiglio direttivo ritiene che l’intera gamma di misure adottate il 10 dicembre 2020 sia necessaria e proporzionata per contrastare i gravi rischi per la stabilità dei prezzi, per il meccanismo di trasmissione della politica monetaria e per le prospettive economiche nell’area dell’euro, posti dal protrarsi delle gravi condizioni di pandemia. Il Consiglio direttivo resta del parere che la ricalibrazione di alcuni parametri delle OMRLT-III riflessa nella presente decisione costituisca un incentivo per gli enti creditizi a mantenere l’attuale livello di prestiti, e contribuisca a preservare le condizioni di finanziamento molto interessanti che negli ultimi mesi hanno sostenuto il flusso di credito all’economia reale, anche in un periodo di forte stress. Il Consiglio direttivo ritiene inoltre che la ricalibrazione dei parametri delle OMRLT-III costituisca lo strumento più idoneo e appropriato per aiutare gli enti creditizi a garantire la liquidità necessaria per erogare prestiti alle famiglie e alle imprese a condizioni molto favorevoli durante la pandemia, al fine di adempiere al mandato di stabilità dei prezzi della Banca centrale europea. Il Consiglio direttivo resta pronto ad adeguare tutti i suoi strumenti, ove opportuno, per assicurare che l’inflazione si avvicini stabilmente al livello perseguito, in linea con il suo impegno alla simmetria. |
(6) |
Al fine di consentire il passaggio dalle OMRLT-III già in essere alle operazioni aggiuntive recentemente annunciate a partire da settembre 2021, i termini per la notifica del rimborso anticipato sono stati anticipati di una settimana, in modo tale che gli importi da rimborsare secondo la procedura di rimborso anticipato volontario possano essere presi in considerazione per il calcolo dei limiti di offerta. |
(7) |
Gli enti creditizi a capo di gruppi OMRLT-III che intendono partecipare alla settima OMRLT-III hanno un termine molto breve entro il quale presentare domanda di riconoscimento del gruppo o di modifiche di un gruppo esistente. Per questo motivo, le modifiche dei parametri per la partecipazione di gruppo introdotte dalla presente decisione devono essere rese note quanto prima agli enti creditizi. È pertanto opportuno che la presente decisione entri in vigore senza indebito ritardo. |
(8) |
Pertanto, è opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21), |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Modifiche
La decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) è modificata come segue:
1) |
L’articolo 1 è modificato come segue:
|
2) |
all’articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente testo: «1. L’Eurosistema conduce dieci OMRLT-III secondo il calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE.»; |
3) |
L’articolo 3 è modificato come segue:
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4) |
L’articolo 4 è modificato come segue:
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5) |
l’articolo 5 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 5 Interessi 1. Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, e i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3 bis:
2. Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale e durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, ma i cui prestiti netti idonei durante il secondo periodo di riferimento superano il livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue:
3. Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti i cui prestiti netti idonei, durante il secondo periodo di riferimento, il periodo di riferimento speciale e il periodo di riferimento speciale aggiuntivo, sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue:
3 bis In deroga ai paragrafi da 1 a 3, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito delle prime sette OMRLT-III dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatte salve le condizioni di cui all’articolo 6, paragrafo 3 ter:
3 ter. Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive dai partecipanti, i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono pari o superiori al livello di riferimento dei prestiti netti, è calcolato come segue, fatta salva la condizione di cui all’articolo 6, paragrafo 3 ter:
3 quater Il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive ottava OMRLT-III dai partecipanti i cui prestiti netti idonei durante il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sono inferiori al livello di riferimento dei prestiti netti è calcolato come segue:
4. Ulteriori dettagli sui calcoli del tasso di interesse sono riportati nell’allegato I. Il tasso di interesse definitivo e i dati pertinenti relativi al suo calcolo sono comunicati ai partecipanti in conformità al calendario indicativo per le OMRLT-III pubblicato sul sito internet della BCE. 5. Gli interessi sono regolati posticipatamente alla scadenza di ciascuna OMRLT-III o al momento del rimborso anticipato di cui all’articolo 5 bis, secondo il caso. 6. Se, in conseguenza dell’esercizio dei rimedi esperibili dalla BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere in una delle prime sette OMRLT-III prima che i dati sugli interessi relativi al secondo periodo di riferimento e al periodo di riferimento speciale gli siano stati comunicati, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è: a) per il periodo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; b) per il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, il tasso d’interesse medio sulle operazioni di rifinanziamento principali su tale periodo meno 50 punti base; e c) per il resto della durata della relativa OMRLT-III, il tasso medio sulle operazioni di rifinanziamento principali per la durata della relativa OMRLT-III fino alla data in cui il rimborso è stato richiesto dalla BCN. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati sugli interessi relativi al secondo periodo di riferimento e al periodo di riferimento speciale siano stati comunicati al partecipante ma prima che i dati relativi al tasso di interesse del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante stesso, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III e soggetti a rimborso obbligatorio è fissato in conformità ai paragrafi da 1 a 3. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi di cui è richiesto il rimborso presi in prestito da tale partecipante nell’ambito di ciascuna delle prime sette OMRLT-III è fissato in conformità ai paragrafi da 1 a 3 bis. Se, in conseguenza dell’esercizio dei rimedi esperibili da una BCN in forza delle proprie disposizioni contrattuali o regolamentari, un partecipante è tenuto a rimborsare le consistenze in essere di OMRLT-III nell’ottava OMRLT-III o nelle successive OMRLT-III prima che il tasso di interesse risultante per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo sia stato comunicato al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi presi in prestito nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III è fissato in conformità al paragrafo 3 quater. Se tale rimborso è richiesto dopo che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati al partecipante, il tasso di interesse applicabile agli importi di cui è richiesto il rimborso presi in prestito da tale partecipante nell’ambito dell’ottava OMRLT-III o delle successive OMRLT-III è fissato in conformità ai paragrafi 3 ter e 3 quater. 7. Se le controparti effettuano volontariamente il rimborso anticipato in una delle prime sette OMRLT-III in linea con l’articolo 5 bis prima che i dati relativi agli interessi del periodo di riferimento speciale aggiuntivo siano stati comunicati alle controparti stesse, il tasso di interesse per il periodo di riferimento speciale aggiuntivo è calcolato in conformità ai paragrafi 1, lettera b), 2, lettera b) e 3, lettera b).»; |
6) |
L’articolo 5 bis è modificato come segue:
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7) |
L’articolo 6 è modificato come segue:
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8) |
l’articolo 7 è sostituito dal testo seguente: «Articolo 7 Inosservanza degli obblighi di segnalazione 1. Ove un partecipante ometta di presentare una relazione o di rispettare gli obblighi di revisione, ovvero siano riscontrati errori nei dati segnalati, si applicano le seguenti disposizioni:
2. Il paragrafo 1 si applica fatte salve eventuali sanzioni che possono essere irrogate a norma della Decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea (*1) in relazione agli obblighi di segnalazione di cui al regolamento (CE) n. 1071/2013 (BCE/2013/33). 3. Al fine di evitare dubbi, gli obblighi di segnalazione e le relative sanzioni in caso di inosservanza di cui al paragrafo 1 si applicano solo se il partecipante partecipa alla OMRLT-III. (*1) Decisione BCE/2010/10 della Banca centrale europea, del 19 agosto 2010, relativa all’inosservanza degli obblighi di segnalazione statistica (GU L 226 del 28.8.2010, pag. 48).»;" 9) Gli allegati I e II sono modificati conformemente all’allegato alla presente decisione. |
Articolo 2
Entrata in vigore
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Francoforte sul Meno, il 29 gennaio 2021
Per il Consiglio direttivo della BCE
La presidente della BCE
Christine LAGARDE
(1) GU L 91 del 2.4.2015, pag. 3.
(2) Decisione (UE) 2019/1311 della Banca centrale europea, del 22 luglio 2019, su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2019/21) (GU L 204 del 2.8.2019, pag. 100).
(3) Decisione (UE) 2020/407 della Banca centrale europea, del 16 marzo 2020, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/13) (GU L 80 del 17.3.2020, pag. 23).
(4) Decisione (UE) 2020/614 della Banca centrale europea, del 30 aprile 2020, che modifica la decisione (UE) 2019/1311 su una terza serie di operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine (BCE/2020/25) (GU L 141 del 5.5.2020, pag. 28).
ALLEGATO
Gli allegati I e II della decisione (UE) 2019/1311 (BCE/2019/21) sono modificati come segue:
1) |
L’allegato I è modificato come segue:
|
«3. Calcolo del tasso di interesse
A. |
Sia NLSpecial l’importo dei prestiti netti idonei nel periodo di riferimento speciale dal 1o marzo 2020 al 31 marzo 2021. NLSpecial = NLMar 2020 + ... + NLMar 2021 |
B. |
Sia NLADSpecial l’importo dei prestiti netti idonei nel periodo di riferimento speciale aggiuntivo dal 1o ottobre 2020 al 31 dicembre 2021. NLADSpecial = NLOct 2020 + ... + NLDec 2021 |
C. |
Sia NSMar 2021 l’importo risultante dalla somma dei prestiti netti idonei nel periodo compreso tra il 1o aprile 2019 e il 31 marzo 2021 e delle consistenze in essere dei prestiti idonei al 31 marzo 2019; questo è calcolato come: NSMar 2021 = OLMar 2019 + NLApr 2019 + ... + NLMar 2021. Si indica ora con EX la deviazione percentuale di NSMar 2021 dal livello di riferimento delle consistenze in essere per il periodo dal 1o aprile 2019 al 31 marzo 2021, ossia, EX sarà arrotondato a 15 cifre decimali. Se OAB è uguale a zero, EX si considera uguale a 1,15. |
D. |
Sia il tasso medio per le operazioni di rifinanziamento principali (MRO) applicabile per la durata della OMRLT-III k ed espresso come tasso percentuale annuo e sia il tasso medio di interesse sui depositi presso la banca centrale (DF) applicabile per la durata della OMRLT-III k in cui il tasso di interesse applicabile si riferisce alla durata della relativa OMRLT-III, ed espresso come tasso percentuale annuo, ossia: Nelle precedenti equazioni nk (per k = 1,...,10) indica il numero di giorni della OMRLT-III k, e quando l’operazione di rifinanziamento principale (ORP) viene eseguita in base a un regime di aggiudicazione piena a tasso fisso, MROk,t indica il tasso applicato alla ORP nel t-esimo giorno della OMRLT-III k, oppure, quando la ORP viene eseguita secondo una procedura d’asta a tasso variabile, MROk,t indica il tasso minimo di offerta applicato alla OPR nel t-esimo giorno della OMRLT-III k, e in ogni caso viene espresso come tasso percentuale annuo. Nelle precedenti equazioni k,t indica il tasso applicato ai depositi presso la banca centrale nel t-esimo giorno della OMRLT-III k, ed espresso come tasso percentuale annuo. |
E. |
Sia kpre il periodo che va dalla data di regolamento della relativa OMRLT-III fino al 23 giugno 2020, kspecial il periodo di tasso di interesse speciale, ossia il periodo compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021, kadspecial il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale, ossia il periodo compreso tra il 24 giugno 2021 e il 23 giugno 2022 e kpost il periodo dal 24 giugno 2022 fino alla scadenza della rispettiva OMRLT-III o fino alla data di rimborso anticipato, secondo il caso. Sia il tasso medio sulle ORP applicabile durante il periodo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021 della OMRLT-III k espresso come tasso percentuale annuo e sia il tasso medio sui depositi presso la banca centrale (DF, deposit facility) applicabile durante il periodo di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2020 e il 23 giugno 2021 della OMRLT-III k e, in ogni caso, espresso come tasso percentuale annuo, ossia: Nelle precedenti equazioni indica il numero di giorni del periodo kspecial della OMRLT-III k, e quando la ORP viene eseguita in base a un regime di aggiudicazione piena a tasso fisso, indica il tasso applicato alla ORP nel t-esimo giorno del periodo kspecial della OMRLT-III k, oppure, quando la ORP viene eseguita secondo una procedura d’asta a tasso variabile, indica il tasso minimo di offerta applicato alla OPR nel t-esimo giorno del periodo kspecial della OMRLT-III k, e in ogni caso viene espresso come tasso percentuale annuo. Nelle precedenti equazioni indica il tasso applicato ai depositi presso la banca centrale nel t-esimo giorno del periodo kspecial della OMRLT-III k, ed espresso come tasso percentuale annuo. Sia il tasso medio sulle ORP applicabile durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2021 e il 23 giugno 2022 della OMRLT-III k espresso come tasso percentuale annuo e sia il tasso medio sui depositi presso la banca centrale (DF, deposit facility) applicabile durante il periodo aggiuntivo di tasso di interesse speciale compreso tra il 24 giugno 2021 e il 23 giugno 2022 della OMRLT-III k e, in ogni caso, espresso come tasso percentuale annuo, ossia: Nelle precedenti equazioni indica il numero di giorni del periodo kadspecial della OMRLT-III k, e quando la ORP viene eseguita in base a un regime di aggiudicazione piena a tasso fisso, indica il tasso applicato alla ORP nel t-esimo giorno del periodo kadspecial della OMRLT-III k, oppure, quando la ORP viene eseguita secondo una procedura d’asta a tasso variabile, indica il tasso minimo di offerta applicato alla OPR nel t-esimo giorno del periodo kadspecial della OMRLT-III k, e in ogni caso viene espresso come tasso percentuale annuo. Nelle precedenti equazioni indica il tasso applicato ai depositi presso la banca centrale nel t-esimo giorno del periodo kadspecial della OMRLT-III k, ed espresso come tasso percentuale annuo. |
F. |
L’aggiustamento incentivante del tasso di interesse, se del caso, calcolato come frazione del corridoio medio tra il tasso e il tasso , sia indicato iri |
G. |
Il tasso di interesse applicabile per la durata di una OMRLT-III k (tasso di interesse definitivo), espresso come tasso percentuale annuo, sia indicato come rk
. Il tasso di interesse da applicare per un periodo kj,, con j = pre, special, adspecial o post, di una OMRLT-III k, espresso come tasso percentuale annuo, sia indicato come . |
H. |
Il tasso di interesse rk è definito come segue: Nella precedente equazione indica il numero di giorni del periodo kpre della OMRLT-III k, e indica il numero di giorni del periodo kpost della OMRLT-III k Il tasso di interesse applicabile a ciascuna OMRLT-III k è calcolato come segue:
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2) |
l’allegato II è modificato come segue:
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(*1) I riferimenti a un “partecipante” si intendono fatti a partecipanti individuali o a gruppi OMRLT-III.»;”